L.R. 17 aprile 1990, n. 22 (1).

Acquisto ed alienazione di beni immobili nei comuni di Montecchio, Panicale, Spello, Montone, Magione e Tuoro sul Trasimeno.

 

 

(1) Pubblicata ne B.U. Umbria 24 aprile 1990, n. 17.

 

 

Art. 1

 

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni immobili del patrimonio disponibile della regione Umbria: immobile da cielo a terra in località Tenaglie del Comune di Montecchio (Terni) censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 292, foglio 20, part. 112/113, sub. 1 e 2, Via della Chiesa n. 6, piano terra e primo, categoria a/4, classe 2, complessivi vani 13, rendita 6,50 da alienare mediante asta pubblica secondo il procedimento previsto dagli artt. 32 e 33 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 e sulla base d'asta di lire 103.625.000.

 

 

Art. 2

 

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili:

a) edificio e terreni in Comune di Panicale censiti dal nuovo catasto edilizio urbano, partita 774, foglio 40, part. 402, via delle Monache n. 17 e n. 18, piano terra e primo, categoria D1, rendita 37,21 al catasto terreni, partita 4007, foglio 40, part. 542, mq 240 uliveto, classe 3, R.D. 720, R.A. 216 e partita 1599, foglio 40, part. 401, mq 120 seminato, classe 2, R.D. 1200, R.A. 1080 ad un prezzo complessivo non superiore a lire 207.780.000.

Il bene sarà iscritto al patrimonio disponibile della Regione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9 marzo 1979, n. 11;

b) la comproprietà ai sensi dell'art. 1100 del codice civile, in ragione della quota di 1/2 con il Comune di Spello, del bene censito in detto Comune al nuovo catasto edilizio urbano come in appresso: partita 409, foglio 46, part. 100, sub. 5, via dell'Ospedale n. 24, piano terra, categoria c/2, classe 4, mq 121, rendita 314 al prezzo non superiore a lire 125.000.000.

Il bene sarà iscritto - pari quota - al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9 marzo 1979, n. 11;

c) edificio e terreni in Comune di Montone censiti:

- al NCEU, partita 51, foglio 19, part. 17, sub. 2, frazione Carpine di Sotto, piano 2°, cat. a5, classe 3, vani 3, rendita catastale lire 156;

- al catasto terreni, partita 115, foglio 19, part. 17/1, fabbricato rurale Pt, part. 17/3, fabbricato promiscuo piano T e 1°, part. 14, mq. 4210, seminativo arborato, R.D. 27.365 e R.A. 35.785; part. 15, mq. 4430, pascolo arborato, R.D. 6.645 e R.A. 3.544; part. 18, mq. 1130, seminativo, R.D. 6.215 e R.A. 7.910; part. 19, mq. 8320, uliveto, R.D. 58.240 e R.A. 37.440; part. 16, mq 460, fab. rurale, al prezzo non superiore a lire 165.120.450.

Il bene sarà iscritto al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9 marzo 1979, n. 11;

d) edificio in Comune di Magione censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 319, foglio 29, part. 11, sub. 1, categoria D3, via del Teatro 5, piani terra e 1° ad un prezzo concordato simbolico di lire 1.000.000.

Il bene sarà iscritto al patrimonio disponibile della Regione ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 9 marzo 1979, n. 11;

e) porzione di edificio in Comune di Tuoro, località Isola Maggiore, censito al NCEU alla partita 145, foglio 29, part. 36/parte, via Guglielmi 8, piano terra, categoria E6, al prezzo complessivo non superiore a lire 16.000.000.

Il bene sarà iscritto al patrimonio disponibile della Regione ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 9 marzo 1979, n. 11.

 

 

Art. 3

 

1. All'onere di lire 535.000.000 necessario per l'acquisto dei beni di cui al precedente articolo 2, ivi comprese le spese contrattuali e notarili da imputare al Cap. 6500/voce 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 - si fa fronte:

- quanto a lire 103.625.000 con il ricavato derivante dalla vendita del bene di cui al precedente articolo 1;

- quanto alla differenza di lire 431.375.000, con la esistente disponibilità del suddetto Cap. 6500/1900 per lire 232.780.000, e con riduzione di pari importo del Cap. 6100 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio per la differenza di lire 198.595.000.

2.  (2).

 

 

 

(2) Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1990, approvato con L.R. 6 aprile 1990, n. 17.