L.R. 17 aprile 1990, n. 23 (1).

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1990, n. 18.

(2) La presente legge ad eccezione dell'art. 22, è stata abrogata dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità della legge. Campo di applicazione e durata.

 

[1. Con la presente legge la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dall'art. 2 della legge 8 agosto 1983, n. 426, recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge trovano, altresì, applicazione con riferimento alla specificità degli ordinamenti dei singoli Enti, al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ESAU) e degli Istituti autonomi per le case popolari (IERP)] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo II - Rapporti con l'utenza

 

Sezione I

 

Art. 2

Rapporti amministrazione-cittadino.

 

[1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, la Regione assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

2. A tale scopo, la Regione deve approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi «uffici di pubbliche relazioni», abilitati, tra l'altro, a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Regione predispone, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto 30 marzo 1989 del Ministro per la funzione pubblica, appositi progetti da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo - finalizzati, in particolare, ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti a realizzare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1989, n. 7;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto 30 marzo 1989 del Ministro per la funzione pubblica, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Sezione II - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

 

Art. 3

Servizi pubblici essenziali.

 

[1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono i seguenti:

a) servizio elettorale;

b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 deve essere garantita, con le modalità di cui all'articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

c) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

d) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono garantite ove esse siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2,

lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

 

[1. Ai fini di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei

contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 2, sono assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, la Regione individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo III - Norme per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

 

Art. 5

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

 

[1. Il fondo di produttività di cui all'art. 17 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito, presso la Regione, un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di ulteriori n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun Ente di cui all'art. 8 dell'accordo citato al comma 1, incrementato di una quota pari allo 0,65 dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo-notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalla Regione, da una quota del 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 23, comma 4, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, ed al fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste per l'esercizio medesimo] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

 

[1. Il fondo di cui all'articolo 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento dei parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttività, sono definite con la negoziazione decentrata a livello di ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 17 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retribuito. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei dirigenti con le modalità di cui al successivo art. 38;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione della Regione, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2, sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure o le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65 per cento del monte salari] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo IV - Relazioni sindacali

 

Art. 7

Esercizio dell'attività sindacale.

 

[1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti dall'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Diritto di assemblea.

 

[1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 5 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22, i dipendenti della Regione hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione, o in altra sede senza oneri per l'Ente, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Aspettative sindacali.

 

[1. I dipendenti della Regione che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione dell'accordo recepito con la presente legge, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 serie generale del 3 aprile 1989 garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare-direttiva n. 24518-8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per il personale dipendente dalle province; con l'Uncem per il personale dipendente dalle comunità montane; con l'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle camere di commercio, con la Conferenza dei presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti.

5. Al personale degli Enti è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti distinta per comuni, province e comunità montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le camere di commercio, le Regioni, gli istituti autonomi delle case popolari.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei presidenti delle regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Conferenza dei presidenti.

7. Eventuali modifiche, in forma compensativa, alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5, sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, che provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. La Conferenza dei presidenti delle Regioni provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti rappresentati, degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla Associazione Unione e Conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i conseguenziali adempimenti] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Disciplina del personale in aspettativa sindacale.

 

[1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 9, sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, prescindendo dalla apicalità del posto] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 11

Permessi sindacali retribuiti.

 

[1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 12

Monte orario complessivo dei permessi sindacali.

 

[1. Nell'ambito delle Regioni il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10 per cento del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali ed alle riunioni degli organi nazionali e regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla Regione per i conseguenziali adempimenti] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 13

Diritto di affissione.

 

[1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 14

Locali per le rappresentanze sindacali.

 

[1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 15

Patronato sindacale.

 

[1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal D.Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804] (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 16

Garanzie nelle procedure disciplinari.

 

[1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale] (18).

 

(18) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 17

Referendum.

 

[1. Le amministrazioni devono consentire, nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 18

Contributi sindacali.

 

[1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e s'intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta alla Regione ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. La Regione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 19

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

 

[1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 20

Norma transitoria.

 

[1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento del presente accordo, la Regione adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 la Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - nonché alla Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di cui all'articolo 9, comma 4, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9, commi 4 e 5, è effettuata entro il 31 dicembre 1990] (22).

 

(22) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo V - Norme applicative dell'accordo intercompartimentale

 

Art. 21

Trattamento di missione.

 

[1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio:

a) per attività di protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;

b) per l'opera di intervento svolta dalle squadre impegnate nello spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è

corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto] (23).

 

(23) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 22

Mobilità.

 

1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso «una tantum» a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

 

Qualifica funzionaleVIII e superiori:L.3.500.000»»VII»3.000.000»»VI»2.500.000»»V ed inferiori:»2.000.000

 

2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, è corrisposto, a carico della Regione, un compenso «una tantum» di importo pari a quello indicato nel comma 1.

 

 

Art. 23

Copertura assicurativa.

 

[1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni

o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento] (24).

 

(24) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 24

Diritto allo studio.

 

[1. I permessi di cui all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-

universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo ordini decrescenti di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22] (25).

 

(25) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 25

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.

 

[1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione di progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione dispone l'accertamento della idoneità al servizio di dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente sottoposti alle previste terapie] (26).

 

(26) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 26

Tutela dei dipendenti portatori di handicap.

 

[1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo

le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento

delle barriere architettoniche] (27).

 

(27) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 27

Igiene e sicurezza sul lavoro.

 

[1.  (28)] (29).

 

(28) Aggiunge i commi 6, 7, 8, 9 e 10 all'art. 10, L.R. 9 agosto 1988, n. 27.

(29) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 28

Pari opportunità.

 

[1. È istituito nell'ambito dell'Ufficio O.M. un comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e di relazionare almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

2. Detto comitato deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione, assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il suo funzionamento.

3. Il comitato, presieduto da un rappresentante della Regione, è costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministero per la funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 - serie generale - del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

4. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

5. Gli effetti delle iniziative assunte dalla Regione a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato.

6. Rientra nelle competenze del comitato per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo VI - Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti

 

Art. 29

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale.

 

[1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 30

Tempi e procedure della contrattazione decentrata.

 

[ (32)].

 

(32) Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15. Peraltro l'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 31

Procedure di raffreddamento di conflitti.

 

[1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. La Regione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che lo compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti, il Ministero per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati ai sensi dell'art. 27 comma 1, n. 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93] (33).

 

(33) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo VII - Ordinamento professionale

 

Art. 32

Ordinamento professionale e figure professionali.

 

[1. È confermata la collocazione nelle qualifiche funzionali dei profili professionali previsti dalla vigente normativa, nonché inquadramenti del personale nelle qualifiche funzionali possedute con le integrazioni di cui al successivo comma 4.

2. Con provvedimento del Consiglio regionale - su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - verranno istituite le aree di attività nelle quali saranno collocati, nel rispetto della qualifica funzionale di appartenenza, i profili professionali necessari all'espletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse in relazione alla specificità delle esigenze di funzionalità del sistema organizzativo della Regione.

3. All'interno delle aree funzionali di cui al comma 2 vige il principio della piena mobilità fra profili professionali ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la intercambiabilità sia esclusa per i titoli professionali richiesti ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Le figure professionali elencate nella tabella 1 allegata alla presente legge, sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

5. La tabella 2 allegata alla presente legge, individua i profili professionali dell'area informatica che integrano e modificano i profili professionali previsti dalla vigente normativa.

6. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica con successiva legge regionale si provvederà ad istituire i posti di organico per i nuovi profili professionali previsti dal presente articolo procedendo alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti, previa contrattazione decentrata, mediante concorso interno riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti] (34).

 

(34) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 33

Livello economico differenziato.

 

[1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive non

cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica professionale nel successivo comma 4.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40 per cento della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di lire 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 34 della presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

 

1aqualifica funzionale25per cento2a» »25»»3a»»45»»4a»»60»»5a»»30»»6a»»60»»7a»»20»»](35)

 

 

(35) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 34

Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato.

 

[1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 33, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'articolo 33] (36).

 

(36) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo VIII - Dirigenza

 

Art. 35

Orario di servizio dei dirigenti.

 

[1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi] (37).

 

(37) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 36

Indennità di funzione.

 

(giurisprudenza)

[1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito.

L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al comma 1, lettere e) ed f), dell'art. 36 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. Con provvedimento del Consiglio regionale verranno determinati in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'art. 6 del presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione di presenza e di coordinamento nelle misure previste dall'articolo 36, comma 1, lettere c), d), e) ed f) della L.R. 9 agosto 1988, n. 27. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990] (38).

 

(38) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 37

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

 

[ (39)].

 

(39) Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15. Peraltro l'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 38

Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi.

 

[1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti di ufficio con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso.

2. La Giunta regionale adotta le direttive necessarie per consentire il tempestivo e concreto esercizio delle competenze dei dirigenti.

3. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al precedente comma 1, vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità. I provvedimenti relativi agli uffici, temporaneamente privi di titolare, nonché ai settori e ai servizi, sono adottati dal coordinatore di area] (40).

 

(40) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo IX - Trattamento economico

 

Art. 39

Nuovi stipendi.

 

[1. I valori stipendiali tabellari annui lordi di cui all'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, della integrazione tabellare e delle indennità di cui rispettivamente al già citato art. 35, comma 3 ed all'art. 36, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 27/1988, sono così stabiliti, a regime:

 

QualificaIL.6.081.000»IIL.7.041.000»IIIL.8.181.000»IVL.9.181.000»VL.10.521.000»VIL.11.631.000»VIIL.13.631.000»VIIIL.18.071.000»I dirigenzialeL.25.211.000»II dirigenzialeL.33.593.000

 

2. I nuovi stipendi tabellari annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

QualificaIL.152.000»IIL.190.000»IIIL.265.000»IVL.310.000»VL.355.000»VIL.386.000»VIIL.487.000»VIIIL.592.000»I dirigenzialeL.609.000»II dirigenzialeL.820.000

 

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

QualificaIL.715.000»IIL.894.000»IIIL.1.240.000»IVL.1.459.000»VL.1.668.000»VIL.1.815.000»VIIL.2.290.000»VIIIL.2.789.000»I dirigenzialeL.2.867.000»II dirigenzialeL.3.863.000

 

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

QualificaIL.1.200.000»IIL.1.500.000»IIIL.2.100.000»IVL.2.450.000»VL.2.800.000»VIL.3.050.000»VIIL.3.850.000»VIIIL.4.990.000»I dirigenzialeL.5.130.000»II dirigenzialeL.6.912.000

 

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo] (41).

 

(41) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 40

Retribuzione individuale di anzianità.

 

[1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

 

QualificaIL.198.000»IIL.216.000»IIIL.234.000»IVL.267.000»VL.312.000»VIL.330.000»VIIL.384.000»VIIIL.518.000»I dirigenzialeL.672.000»II dirigenzialeL.840.000

 

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 il detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27] (42).

 

(42) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 41

Trattamento economico accessorio.

 

[1. L'indennità di cui all'art. 36, primo comma, lettera b), della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel citato art. 36 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Per il personale dell'area di vigilanza, l'indennità di cui all'art. 36, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, è incrementata di L. 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

3. Al personale docente della formazione professionale che svolga attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno formativo ai sensi del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, compete una indennità di lire 850.000 lorde annue a decorrere dal 1° ottobre 1990] (43).

 

(43) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 42

Effetti dei nuovi stipendi.

 

(giurisprudenza)

[1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente art. 39, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale] (44).

 

(44) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo X - Disposizioni particolari e finali

 

Art. 43

Assenze obbligatorie.

 

[1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività] (45).

 

(45) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 44

Disposizioni particolari.

 

[1. L'indennità di reperibilità di cui all'articolo 36, lettera h) della legge regionale n. 27/1988 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale] (46).

 

(46) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 45

Norme incompatibili.

 

[1. Sono abrogati gli articoli 6, 16 e 19 - secondo comma - della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili] (47).

 

(47) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 46

Norma finanziaria.

 

[1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per il triennio 1988/1990, l'Amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti previsti ai relativi capitoli del bilancio e con i fondi all'uopo assegnati dallo Stato] (48).

 

(48) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella n. 1 (49)

 

Elenco dei profili da reinquadrare automaticamente

 

- Terminalisti o addetti alla registrazione dati dell'area

informaticaV- Conduttore macchine operatrici complesseV- Assistenti socialiVII- Direttori centri di formazione professionaleVIII

 

(49) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella n. 2 (50)

 

Profili professionali dell'area informatica

 

Profilo professionale: Analista di sistema - Qualifica VIII.

 

1) Analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software di comunicazione e di base dati.

2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali.

3) Nell'organizzazione e pianificazione dei progetti provvede all'articolazione in più aree; effettua la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione, armonizzando all'uopo le risorse disponibili.

4) Quando dirige una unità organica, anche a rilevanza esterna, del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

5) È addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.

6) Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche complessi ovvero coordina gli interventi dei fornitori hardware e software.

7) Coordina le attività relative alla rete locale e remota effettuando interventi diretti anche complessi.

8) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da specifiche particolarità di singole aree del progetto.

9) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattica.

10) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'Amministrazione anche in convegni e congressi.

11) È tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.

12) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze: mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali e professionali:

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

 

Modalità di accesso.

Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di analista, programmatore di sistema, programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale.

Verso il profilo di analista di procedure, previo superamento di corso di qualificazione professionale o verifica di professionalità.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, alla direzione del lavoro, a seconda del settore di applicazione.

 

Profilo professionale: Analista di procedure - Qualifica VIII.

 

1) Definisce la macroanalisi delle procedure da automatizzare in dipendenza delle esigenze amministrative in atto ed in funzione della struttura del sistema che concorre a progettare.

2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per quanto attiene alle procedure.

3) Concorre all'organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti per quanto riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informativi, la struttura e le transazioni dei data bases, la scelta dei linguaggi di programmazione e delle metodologie di lavoro, la predisposizione di istruzioni operative, dei manuali e della documentazione necessaria.

4) Quando dirige una unità organica anche a rilevanza esterna del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

5) È addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.

6) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da specifiche particolarità di singole aree del progetto.

7) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattica.

8) Provvede alla gestione ed al coordinamento delle procedure relative ad una o più aree di automazione.

9) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazione.

10) Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più aree di automazione.

11) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'Amministrazione anche in convegni e congressi.

12) È tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.

13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze;

mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali e professionali:

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altre lauree con specializzazione in informatica.

- Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

 

Modalità di accesso.

Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di analista, programmatore di sistema, programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale.

Verso il profilo di analista di sistema, previo superamento di corso di qualificazione professionale o verifica di professionalità.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, alla direzione del lavoro, a seconda del settore di applicazione.

 

Profilo professionale: Analista - Qualifica VII.

 

1) Effettua l'analisi tecnica delle procedure di automazione, collabora con l'analista di sistemi alla formulazione del piano di analisi del proprio settore.

2) Analizza le procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni alternative, sotto l'aspetto tecnico, proponendo i relativi programmi da realizzare.

3) Individua i punti più importanti delle procedure, con particolare riferimento all'integrazione con altre procedure.

4) Prepara e trasmette ai programmatori la documentazione ed i dati necessari per la stesura dei programmi.

5) Definisce la suddivisione delle procedure affidategli in programmi, tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni di occupazione di memoria dell'elaboratore.

6) Ha la gestione ed il coordinamento delle procedure relative ad una o più aree di automazione.

7) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad uno o più aree di automazione.

8) Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più aree di automazione.

9) Assiste i programmatori tecnicamente, sia su richiesta che di propria iniziativa.

10) Provvede alla preparazione della documentazione della procedura analizzata, curando sia quanto di propria spettanza, che quanto di spettanza del gruppo programmatori.

11) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

12) Svolge anche attività didattica.

13) È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

14) È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

15) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.

16) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali:

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza della lingua inglese.

 

Modalità di accesso.

Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di programmatore, programmatore di gestione operativa, capo unità operativa (capo turno) e consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale.

Verso i profili di programmatore di sistema e programmatore esperto, previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Mobilità verticale.

Verso i profili di analista di sistema e analista di procedure, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

 

Profilo professionale: Programmatore di sistema - Qualifica VII.

 

1) Collabora con l'analista di sistema e con l'analista onde definire nei dettagli le risorse hardware necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.

2) Effettua analisi e controlli delle prestazioni e delle risorse hardware e software.

3) Effettua proposte per l'ottimazione del sistema hardware e software.

4) Coordina il settore documentazione.

5) Gestisce, in funzione della struttura hardware disponibile, il software di base ed il software applicativo ai quali apporta le successive modifiche.

6) Provvede a compilare la documentazione necessaria.

7) Determina i tempi di esecuzione delle prove e scadenze degli impegni del progetto.

8) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati e i costi dell'attività.

9) Svolge anche attività didattica.

10) È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

11) È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

12) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali:

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza della lingua inglese.

 

Modalità di accesso.

Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di programmatore, programmatore di gestione operativa, capo unità operativa (capo turno) e consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce della aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale.

Verso i profili di analista e programmatore esperto, previo superamento di corsi di qualificazione professionale.

 

Mobilità verticale.

Verso i profili di analista di sistema e analista di procedure, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

 

Profilo professionale: Programmatore esperto - Qualifica VII.

 

1) Analizza le procedure non complesse o singole parti di procedure in collaborazione con il livello superiore, effettua diagrammazione di flusso o di dettaglio, provvede alla stesura dei programmi nel linguaggio prescelto e predispone la relativa documentazione.

2) Provvede alla revisione, ottimizzazione e manutenzione dei programmi.

3) Provvede alla revisione, ottimizzazione e manutenzione dei programmi.

4) Assiste e collabora alle attività DB/DC (Base dati e scambi dati via telecomunicazioni).

5) Determina i tempi di esecuzione delle prove e la scadenza degli impegni di progetto.

6) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

7) Svolge anche attività didattica.

8) È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

9) È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

10) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

11) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali:

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza della lingua inglese.

 

Modalità di accesso.

Concorso pubblico con prove teoriche e pratiche cui sono ammessi coloro che risultino in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti. Il personale inquadrato nei profili professionali di programmatore, procedurista di organizzazione, programmatore di gestione operativa, capo unità operativa (capo turno) e consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale.

Verso i profili di analista e programmatore di sistema, previo superamento di corso di riqualificazione professionale.

 

Mobilità verticale.

Verso i profili di analista di sistema e analista di procedure, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

 

Profilo professionale: Programmatore - Qualifica VI.

 

1) Procede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone la relativa documentazione.

2) Effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalità operativa dei problemi non complessi nonché la relativa diagrammazione o documentazione di flusso o di dettaglio.

3) Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa.

4) Provvede alla stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai singoli programmi.

5) Garantisce, per quanto gli compete, che tutti i file siano utilizzati nel modo stabilito dagli standard (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei file).

6) Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.

7) È tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e sull'utilizzo del sistema operativo in uso.

8) È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

9) È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

10) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.

11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali:

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica, ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso.

Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche e corso di qualificazione della durata di mesi sei a cura dell'amministrazione. Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati e operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale.

Verso i profili di procedurista di organizzazione, programmatore di gestione operativa, capo unità operativa (capo turno) e consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale.

Verso i profili di analista, programmatore di sistema e programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, e previo superamento di corso di qualificazione.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

 

Profilo professionale: Procedurista di organizzazione - Qualifica VI.

 

1) Analizza i passi procedurali assegnatigli e stende la relativa documentazione.

2) Analizza le operazioni elementari ed i flussi dei passi procedurali assegnatigli.

3) Collabora a stendere il manuale della procedura in esame.

4) Controlla e coordina l'applicazione delle norme emesse nell'ambito delle unità esecutive interessate.

5) È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

6) È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

7) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

8) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali:

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso.

Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati e operatore di sala macchine, con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale.

Verso i profili di programmatore, programmatore di gestione operativa, capo unità operativa (capo turno) e consollista previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale.

Verso i profili di analista, programmatore di sistema e programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

 

Profilo professionale: Programmatore di gestione operativa - Qualifica VI.

 

1) Provvede alla gestione di procedure e ne cura la connessa documentazione.

2) Predispone le schede dei lavori relativi alle procedure di competenza.

3) È addetto al controllo degli input/output.

4) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità o inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

5) Ha la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessità con richiesta ai fornitori hardware e software.

6) Tiene aggiornata la documentazione del proprio settore.

7) È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

8) È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

9) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto: utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali:

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso.

Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati e operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale.

Verso i profili di programmatore, procedurista di organizzazione, capo unità operativa (capo turno) e consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale.

Verso i profili di analista, programmatore di sistema e programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

 

(50) L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Profilo professionale: Capo unità operativa (Capo turno) - Qualifica VI.

 

1) Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento dei mezzi.

2) Coordina le attività operative del turno e le attività complesse connesse all'esecuzione dei lavori.

3) Controlla che il programma dei lavori previsti sia eseguibile con i mezzi disponibili.

4) Verifica che le elaborazioni eseguite sotto il suo controllo siano rispondenti agli standard fissati.

5) Distribuisce il lavoro agli operatori, impartendo loro direttive.

6) Interviene direttamente, nei casi di emergenza, per la soluzione di qualsiasi problema di carattere operativo. Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti di media complessità; inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

7) Concorre alla rilevazione di tutte le possibili deficienze nelle istruzioni operative al fine di renderle chiare ed esatte.

8) Gestisce le risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

11) Cura la gestione delle scorte.

12) È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

13) È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

14) Effettua tutte le registrazioni relative al proprio lavoro.

15) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali:

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso.

Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati e operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e

professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale.

Verso i profili di programmatore, procedurista di organizzazione, programmatore di gestione operativa e consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale.

Verso i profili di analista, programmatore di sistema e programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

 

Profilo professionale: Consollista - Qualifica VI.

 

1) Provvede alla gestione e controllo del sistema tramite consolle ed effettua attività complesse relative all'esecuzione dei lavori.

2) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità e inoltra richieste di fornitori hardware e software.

3) Cura la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessità con richiesta ai fornitori hardware e software.

4) Effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di accertare, in ogni fase della procedura, la esattezza delle elaborazioni eseguite.

5) Gestisce secondo le disposizioni ricevute le scritture relative al funzionamento del sistema.

6) Sostituisce in tutte le sue funzioni il capo unità operativa (capo turno) quando questi non è presente.

7) Collabora strettamente con il programmatore di gestione operativa.

8) Cura la gestione delle risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

11) È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

12) È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

13) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

14) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali:

- Diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso.

Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati e operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e

professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.

 

Mobilità orizzontale.

Verso i profili di programmatore, procedurista di organizzazione, programmatore di gestione operativa e capo unità operativa (capo turno), previa verifica del possesso delle relative professionalità.

 

Mobilità verticale.

Verso i profili di analista, programmatore di sistema e programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

 

Profilo professionale: Addetto alla registrazione dei dati - Qualifica V.

 

1) Svolge le attività di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate, immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.

2) Effettua la verifica dei dati in ingresso ed in uscita.

3) Effettua la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli.

4) È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

5) È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

7) Individua gli errori ed effettua le relative correzioni.

8) Verifica le informazioni registrate e/o perforate nel formato prestabilito.

9) Aggiorna la conoscenza circa l'utilizzazione delle macchine perforatrici/verificatrici e di registrazione dei dati su nastri.

10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali:

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso.

Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

 

Mobilità orizzontale.

Verso il profilo di operatore di sala macchine previa verifica delle professionalità.

 

Mobilità verticale.

Verso i profili di programmatore, procedurista di organizzazione, programmatore di gestione operativa, capo unità operativa (capo turno) e consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

 

Profilo professionale: Operatore di sala macchine - Qualifica V.

 

1) Avvia ed esegue i lavori di sala con l'impiego delle unità periferiche, con l'esclusione di quelle attività proprie della professionalità superiore. Effettua la inizializzazione e chiusura dei sistemi.

2) Utilizza, con procedure predefinite e limitate discrezionalità, i prodotti-programma o programmi specifici per semplici operazioni di stampa o di ricerca, lettura, scrittura su file magnetici.

3) Cura l'archiviazione e tenuta della documentazione e delle librerie di programmi.

4) È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

5) È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

 

Requisiti culturali:

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

 

Modalità di accesso.

Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

 

Mobilità orizzontale.

Verso i profili di addetto alla registrazione dei dati previa verifica delle professionalità.

 

Mobilità verticale.

Verso i profili di programmatore, procedurista di organizzazione, programmatore di gestione operativa, capo unità operativa (capo turno) e consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

 

Grado di responsabilità.

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.