L.R.
17 aprile 1990, n. 23 (1).
Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e
degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione
dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1990, n. 18.
(2)
La presente legge ad eccezione dell'art. 22, è stata abrogata dall'art. 2,
comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
I - Disposizioni generali
Art.
1
Finalità
della legge. Campo di applicazione e durata.
[1.
Con la presente legge la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 10 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dall'art. 2 della legge 8 agosto
1983, n. 426, recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il triennio 1°
gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 riguardante il personale delle Regioni a
statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e
disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del
proprio personale.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici
decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente
previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
3.
Le norme della presente legge trovano, altresì, applicazione con riferimento
alla specificità degli ordinamenti dei singoli Enti, al personale dell'Ente
regionale di sviluppo agricolo (ESAU) e degli Istituti autonomi per le case
popolari (IERP)] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
II - Rapporti con l'utenza
Sezione
I
Art.
2
Rapporti
amministrazione-cittadino.
[1.
Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, la
Regione assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il
miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più
congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si
articolano le amministrazioni.
2.
A tale scopo, la Regione deve approntare adeguati strumenti per la tutela degli
interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi «uffici di
pubbliche relazioni», abilitati, tra l'altro, a ricevere eventuali reclami e
suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.
3.
In tale quadro la Regione predispone, sentite le organizzazioni e le
confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto 30 marzo 1989 del
Ministro per la funzione pubblica, appositi progetti da realizzare nel periodo
di vigenza del presente accordo - finalizzati, in particolare, ad assicurare
condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con
gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante
interventi diretti a realizzare, secondo la natura degli adempimenti
istituzionali:
a)
la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a
corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme
sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni
contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre
1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1989, n. 7;
b)
l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle
ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze
degli utenti;
c)
il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano
ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di
sportelli polivalenti;
d)
il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento
degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa
connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee
soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi
delle persone non autonome portatrici di handicap;
e)
una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti,
da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata,
specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle
informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature
elettroniche.
4.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con
cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le organizzazioni
e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto 30 marzo 1989 del
Ministro per la funzione pubblica, e con i rappresentanti delle associazioni a
diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare
l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e
gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei
servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la
rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con
l'utenza] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Sezione
II - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art.
3
Servizi
pubblici essenziali.
[1.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i
servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle regioni e
degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono i seguenti:
a)
servizio elettorale;
b)
igiene, sanità ed attività assistenziali;
c)
attività di tutela della sicurezza pubblica.
2.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 deve essere garantita, con
le modalità di cui all'articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
a)
il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni
di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il
regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
b)
il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti
nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
c)
il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e
allo svincolo dei beni deteriorabili;
d)
il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il
personale in reperibilità;
e)
la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini
idrici.
3.
Le prestazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono garantite ove esse
siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di
effettuazione dello sciopero] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2,
lett.
b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Prestazioni
indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi
pubblici essenziali.
[1.
Ai fini di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e
professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso
articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo
sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità
delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito
accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa
decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale
che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione
dei
contingenti
medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili
per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3.
La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata
in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al
citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa
decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 2, sono
assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.
4.
In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, la Regione individua, in
occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui
all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree
interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero
stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5
giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi
nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali
ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di
esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia
possibile.
5.
Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di
vigenza della presente legge] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
III - Norme per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art.
5
Fondo
per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
[1.
Il fondo di produttività di cui all'art. 17 della legge regionale 9 agosto
1988, n. 27, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno
1990.
2.
Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è
costituito, presso la Regione, un fondo annuo denominato «Fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:
a)
da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro
straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al
corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente
di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
b)
da una somma pari al corrispettivo di ulteriori n. 25 ore annue di lavoro
straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi
quelli con qualifiche dirigenziali;
c)
dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun Ente di cui all'art. 8
dell'accordo citato al comma 1, incrementato di una quota pari allo 0,65 dello
stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche
dirigenziali;
d)
dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di
turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo-notturno; lo
stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di
inflazione;
e)
da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti
comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese
generali su progetti affidati per la realizzazione agli enti stessi.
3.
Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti
finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalla
Regione, da una quota del 50 per cento delle economie di gestione individuate
con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del
comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 8, comma
9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle
economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese
per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.
4.
Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 23, comma 4, della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, ed al fondo per il miglioramento della
efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano
impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere
reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio
successivo in aggiunta a quelle previste per l'esercizio medesimo] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Utilizzo
del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
[1.
Il fondo di cui all'articolo 5 è destinato alla erogazione di compensi al
personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione
di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione
decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2.
In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo è finalizzato:
a)
in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La
misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento dei parametri
sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli
stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi
definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente, attivando le risorse
necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di
obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle
disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di
produttività, sono definite con la negoziazione decentrata a livello di ente,
le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 17 della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 27, prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione
sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della
valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione
generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al
parametro retribuito. La valutazione delle prestazioni è demandata alla
competenza dei dirigenti con le modalità di cui al successivo art. 38;
b)
a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero
necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della
spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;
c)
a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad
ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi
connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
d)
all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla
reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono
interventi di urgenza;
e)
a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano
conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla
programmazione della Regione, a seguito del superamento di appositi corsi di
formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del
sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti
ai compiti propri della specializzazione acquisita nell'ambito della qualifica
funzionale di appartenenza.
3.
Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei
confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.
4.
I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei
compensi ed indennità di cui al comma 2, sono definiti in sede di negoziazione
decentrata a livello di ente. È esclusa la possibilità di erogazione di più
indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure o le
modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti
finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece,
rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione
a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.
5.
Nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4,
continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di
erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando
esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa
preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65 per cento del monte
salari] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
IV - Relazioni sindacali
Art.
7
Esercizio
dell'attività sindacale.
[1.
I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi
di lavoro.
2.
I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di
fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e
secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.
3.
Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i
lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti dall'art. 25
della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le
confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale
comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
Diritto
di assemblea.
[1.
Nell'ambito della disciplina dell'art. 5 della legge regionale 17 luglio 1989,
n. 22, i dipendenti della Regione hanno diritto di partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con
l'amministrazione, o in altra sede senza oneri per l'Ente, nell'unità
amministrativa in cui prestano la loro opera, per 12 ore annue pro capite senza
decurtazione della retribuzione] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
Aspettative
sindacali.
[1.
I dipendenti della Regione che ricoprono cariche statutarie in seno alle
proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi
sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione
sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2.
Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in
rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di
ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la
determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente
per le amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione
dell'accordo recepito con la presente legge, il numero dei dipendenti da
collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del
rapporto di cui sopra.
3.
Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato
per il 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro
per la funzione pubblica 30 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
77 serie generale del 3 aprile 1989 garantendo, comunque, nell'ambito di tale
ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al
citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.
4.
Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in
relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 e della
circolare-direttiva n. 24518-8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il
primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art.
9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, sentite le
confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'ANCI
per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per
il personale dipendente dalle province; con l'Uncem per il personale dipendente
dalle comunità montane; con l'Unioncamere per quanto riguarda il personale
delle camere di commercio, con la Conferenza dei presidenti delle Regioni per
quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non
economici da esse dipendenti.
5.
Al personale degli Enti è riservata una quota del contingente complessivo delle
aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a
tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti distinta per comuni,
province e comunità montane. Analoga quota proporzionale è riservata al
personale in servizio presso le camere di commercio, le Regioni, gli istituti
autonomi delle case popolari.
6.
Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione
sono presentate alla Conferenza dei presidenti delle regioni che cura gli
adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in ordine al
rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di
collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e
protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa
sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e alla Conferenza dei presidenti.
7.
Eventuali modifiche, in forma compensativa, alla ripartizione tra gli enti
delle aspettative sindacali di cui al comma 5, sono richieste dalla confederazione
o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, che provvede, sentite le
Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al comma 4 interessati anche in
ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.
8.
La Conferenza dei presidenti delle Regioni provvede alla redistribuzione, tra
tutti gli Enti rappresentati, degli oneri finanziari conseguenti
all'applicazione del presente articolo.
9.
Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione
delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse,
sono comunicate rispettivamente alla Associazione Unione e Conferenza di cui al
comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - per i conseguenziali adempimenti] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
10
Disciplina
del personale in aspettativa sindacale.
[1.
Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 9, sono
corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le
quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e
alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.
2.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario.
3.
Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 9 può essere
sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti,
della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima
si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 della legge regionale 17
agosto 1984, n. 41, prescindendo dalla apicalità del posto] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
11
Permessi
sindacali retribuiti.
[1.
I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7
possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti
giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.
2.
I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a
ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo
articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente per ciascun
dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore
lavorative.
3.
I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze
di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art.
3] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
12
Monte
orario complessivo dei permessi sindacali.
[1.
Nell'ambito delle Regioni il monte orario annuo complessivamente a disposizione
per i permessi di cui all'articolo 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per
dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2.
La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun
anno in sede di trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10 per
cento del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi
rappresentativi operanti nella Regione e la parte restante sia ripartita in
proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione
sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo
sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3.
Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede
di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle
dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della
Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua
utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
4.
Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 7 sono concessi, salvo
inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i
servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti,
esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali ed alle riunioni degli organi
nazionali e regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti
dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali
permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati quali delegati a
partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si
computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
5.
Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei
permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla
Regione per i conseguenziali adempimenti] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
13
Diritto
di affissione.
[1.
Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che
l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il
personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
14
Locali
per le rappresentanze sindacali.
[1.
In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito,
agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso
continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.
2.
Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli
organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito
della struttura] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
15
Patronato
sindacale.
[1.
I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal
sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle
procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai
competenti organi dell'amministrazione.
2.
Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi
di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del
lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal D.Lgs. C.P.S. 29 luglio
1947, n. 804] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
16
Garanzie
nelle procedure disciplinari.
[1.
Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito
ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta
dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
17
Referendum.
[1.
Le amministrazioni devono consentire, nelle sedi delle unità amministrative, lo
svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per
categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle
organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di
tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria
particolarmente interessata] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
18
Contributi
sindacali.
[1.
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e
di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari.
2.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e s'intende tacitamente rinnovata ove
non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca
della delega è inoltrata, in forma scritta alla Regione ed alla organizzazione
sindacale interessata.
3.
Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti in base
alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate
mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni
sindacali.
4.
La Regione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi
del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali] (20).
(20)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
19
Tutela
dei dipendenti dirigenti sindacali.
[1.
Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso comune o
circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n.
93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può essere disposto solo
previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
2.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine
dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3.
I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione
gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni
sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed
acquisibili per la qualifica rivestita] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
20
Norma
transitoria.
[1.
Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento regionale di recepimento del presente accordo, la Regione adotta
i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti
articoli.
2.
Nel medesimo termine di cui al comma 1 la Regione comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - nonché alla
Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di cui all'articolo 9, comma 4, il
numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna
organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle
organizzazioni e confederazioni interessate.
3.
La ripartizione di cui all'art. 9, commi 4 e 5, è effettuata entro il 31
dicembre 1990] (22).
(22)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
V - Norme applicative dell'accordo intercompartimentale
Art.
21
Trattamento
di missione.
[1.
Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono
individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di
servizio:
a)
per attività di protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;
b)
per l'opera di intervento svolta dalle squadre impegnate nello spegnimento di
incendi boschivi.
2.
Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al
comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto
per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è
corrisposto
un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo
dell'importo corrispondente al costo del pasto] (23).
(23)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
22
Mobilità.
1.
Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso
comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge
29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente,
cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso «una tantum» a
titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
Qualifica
funzionaleVIII e superiori:L.3.500.000»»VII»3.000.000»»VI»2.500.000»»V ed
inferiori:»2.000.000
2.
Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di
funzioni ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27,
è corrisposto, a carico della Regione, un compenso «una tantum» di importo pari
a quello indicato nel comma 1.
Art.
23
Copertura
assicurativa.
[1.
In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395, la Regione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in
favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
2.
La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi
nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di
trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del
dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3.
Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e
con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni
o
decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
4.
I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere
quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
5.
Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze
stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono
detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo
stesso evento] (24).
(24)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
24
Diritto
allo studio.
[1.
I permessi di cui all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22,
qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio
all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:
a)
ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti
universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni
precedenti;
b)
ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente,
quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il
primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-
universitari
la condizione di cui alla precedente lettera a).
2.
Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è
accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studi della
scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
3.
A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano
mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di
ulteriore parità, secondo ordini decrescenti di età.
4.
Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove
necessario, in sede di contrattazione decentrata.
5.
Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti
interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di
iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello
degli esami sostenuti.
6.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22] (25).
(25)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
25
Tutela
dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
[1.
In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di
dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle
leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che
si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di
riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione di progetto:
a)
concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero
presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima
dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla
metà per l'intera durata del ricovero;
b)
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due
ore per la durata del progetto;
c)
riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla
durata del progetto;
d)
utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da
quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria
pubblica come supporto della terapia in atto.
2.
I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il
terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione,
hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di
famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3.
La Regione dispone l'accertamento della idoneità al servizio di dipendenti di
cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente
sottoposti alle previste terapie] (26).
(26)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
26
Tutela
dei dipendenti portatori di handicap.
[1.
In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di
dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle
leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano
sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle
strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
le
modalità di esecuzione del progetto:
a)
concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero
presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima
dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla
metà per l'intera durata del ricovero;
b)
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due
ore per la durata del progetto;
c)
riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla
durata del progetto;
d)
utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da
quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria
pubblica come supporto della terapia in atto.
2.
I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il
terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad
ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera
durata del progetto medesimo.
3.
La Regione, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure
idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti
portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento
delle
barriere architettoniche] (27).
(27)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
27
Igiene
e sicurezza sul lavoro.
[1. (28)] (29).
(28)
Aggiunge i commi 6, 7, 8, 9 e 10 all'art. 10, L.R. 9 agosto 1988, n. 27.
(29)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
28
Pari
opportunità.
[1.
È istituito nell'ambito dell'Ufficio O.M. un comitato per le pari opportunità
con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità e di relazionare almeno una volta all'anno sulle condizioni
oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle
mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
2.
Detto comitato deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La Regione, assicura, mediante
specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il suo
funzionamento.
3.
Il comitato, presieduto da un rappresentante della Regione, è costituito da un
componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministero per la funzione
pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 -
serie generale - del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in
rappresentanza dell'Amministrazione.
4.
In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo
alle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, sono concordate
le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e
di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle
lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a)
accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b)
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c)
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di
requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di
incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a
superare per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione
professionale.
5.
Gli effetti delle iniziative assunte dalla Regione a norma del precedente
comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato.
6.
Rientra nelle competenze del comitato per le pari opportunità la promozione di
iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro
della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti
molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli
atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
VI - Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti
Art.
29
Tempi
e procedure di applicazione dell'accordo nazionale.
[1.
I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti
istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono
essere adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
30
Tempi
e procedure della contrattazione decentrata.
[
(32)].
(32)
Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15. Peraltro l'intero
testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato
dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
31
Procedure
di raffreddamento di conflitti.
[1.
Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente
accordo insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle
citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni
sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.
2.
La Regione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto,
nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici
giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone comunicazione alle altre
organizzazioni sindacali.
3.
La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti
possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto
per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.
4.
Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale
richiesta di una delle parti che lo compongono, per l'esame di problemi
interpretativi di interesse generale.
5.
Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministro
per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame
delle questioni prospettate.
6.
Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti, il Ministero
per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi
applicativi per tutti gli enti interessati ai sensi dell'art. 27 comma 1, n. 2
della legge 29 marzo 1983, n. 93] (33).
(33)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
VII - Ordinamento professionale
Art.
32
Ordinamento
professionale e figure professionali.
[1.
È confermata la collocazione nelle qualifiche funzionali dei profili
professionali previsti dalla vigente normativa, nonché inquadramenti del
personale nelle qualifiche funzionali possedute con le integrazioni di cui al
successivo comma 4.
2.
Con provvedimento del Consiglio regionale - su proposta della Giunta regionale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - verranno
istituite le aree di attività nelle quali saranno collocati, nel rispetto della
qualifica funzionale di appartenenza, i profili professionali necessari
all'espletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse in
relazione alla specificità delle esigenze di funzionalità del sistema
organizzativo della Regione.
3.
All'interno delle aree funzionali di cui al comma 2 vige il principio della
piena mobilità fra profili professionali ascritti alla medesima qualifica
funzionale salvo che la intercambiabilità sia esclusa per i titoli
professionali richiesti ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
4.
Le figure professionali elencate nella tabella 1 allegata alla presente legge,
sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a
decorrere dal 1° ottobre 1990.
5.
La tabella 2 allegata alla presente legge, individua i profili professionali
dell'area informatica che integrano e modificano i profili professionali
previsti dalla vigente normativa.
6.
I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica
nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei
corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di
qualifica con successiva legge regionale si provvederà ad istituire i posti di
organico per i nuovi profili professionali previsti dal presente articolo
procedendo alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei
corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica
di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento. In sede di prima applicazione
i predetti posti sono coperti, previa contrattazione decentrata, mediante
concorso interno riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti]
(34).
(34)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
33
Livello
economico differenziato.
[1.
È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure
professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima.
Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati
non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive non
cumulabili
annualmente, indicate per ciascuna qualifica professionale nel successivo comma
4.
2.
Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui
al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare
iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40 per cento della
differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.
3.
Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di lire
1.900.000 annue lorde.
4.
Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle
qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 34 della
presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore,
dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31
dicembre dell'anno precedente:
1aqualifica
funzionale25per cento2a» »25»»3a»»45»»4a»»60»»5a»»30»»6a»»60»»7a»»20»»](35)
(35)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
34
Procedure
per l'attribuzione del livello economico differenziato.
[1.
I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante
selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 33,
comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo
di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a
quello della selezione.
2.
La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali,
professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di
riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di
contrattazione decentrata.
3.
Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai
sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato
nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello
economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta
data ancorché la selezione sia terminata successivamente.
4.
Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei
limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi
dell'articolo 33] (36).
(36)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
VIII - Dirigenza
Art.
35
Orario
di servizio dei dirigenti.
[1.
L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore
settimanali.
2.
Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo,
per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi]
(37).
(37)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
36
Indennità
di funzione.
(giurisprudenza)
[1.
Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo
esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività,
all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla
rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di
vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità
richiesta in relazione all'incarico conferito.
L'indennità
è commisurata allo stipendio iniziale secondo coefficienti varianti da 0,1 a 1.
2.
Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al comma 1, lettere e) ed
f), dell'art. 36 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, sono assorbite dalla
indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.
3.
Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a
direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al
coefficiente 0,1.
4.
Con provvedimento del Consiglio regionale verranno determinati in via
preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la
individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse
funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.
5.
Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti
previsti dall'art. 6 del presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro
straordinario.
6.
La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1°
ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a
percepire le indennità di funzione di presenza e di coordinamento nelle misure
previste dall'articolo 36, comma 1, lettere c), d), e) ed f) della L.R. 9
agosto 1988, n. 27. Il personale dirigente continua altresì a percepire i
compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990] (38).
(38)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
37
Responsabilità
per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
[
(39)].
(39)
Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15. Peraltro l'intero
testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato abrogato
dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
38
Compiti
dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi.
[1.
La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6,
nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la
negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei
dirigenti di ufficio con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso.
2.
La Giunta regionale adotta le direttive necessarie per consentire il tempestivo
e concreto esercizio delle competenze dei dirigenti.
3.
Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al precedente comma 1,
vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi
l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti
incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse
finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse
finalità. I provvedimenti relativi agli uffici, temporaneamente privi di
titolare, nonché ai settori e ai servizi, sono adottati dal coordinatore di
area] (40).
(40)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
IX - Trattamento economico
Art.
39
Nuovi
stipendi.
[1.
I valori stipendiali tabellari annui lordi di cui all'art. 35 della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 27, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000
dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per
le qualifiche dirigenziali, della integrazione tabellare e delle indennità di
cui rispettivamente al già citato art. 35, comma 3 ed all'art. 36, comma 1,
lettere c) e d), della legge regionale n. 27/1988, sono così stabiliti, a
regime:
QualificaIL.6.081.000»IIL.7.041.000»IIIL.8.181.000»IVL.9.181.000»VL.10.521.000»VIL.11.631.000»VIIL.13.631.000»VIIIL.18.071.000»I
dirigenzialeL.25.211.000»II dirigenzialeL.33.593.000
2.
I nuovi stipendi tabellari annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi
trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1° luglio
1990.
3.
Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti
stipendiali annui lordi:
QualificaIL.152.000»IIL.190.000»IIIL.265.000»IVL.310.000»VL.355.000»VIL.386.000»VIIL.487.000»VIIIL.592.000»I
dirigenzialeL.609.000»II dirigenzialeL.820.000
4.
Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali
annui lordi:
QualificaIL.715.000»IIL.894.000»IIIL.1.240.000»IVL.1.459.000»VL.1.668.000»VIL.1.815.000»VIIL.2.290.000»VIIIL.2.789.000»I
dirigenzialeL.2.867.000»II dirigenzialeL.3.863.000
5.
Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali
annui lordi:
QualificaIL.1.200.000»IIL.1.500.000»IIIL.2.100.000»IVL.2.450.000»VL.2.800.000»VIL.3.050.000»VIIL.3.850.000»VIIIL.4.990.000»I
dirigenzialeL.5.130.000»II dirigenzialeL.6.912.000
6.
Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo] (41).
(41)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
40
Retribuzione
individuale di anzianità.
[1.
A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato
servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione
individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
QualificaIL.198.000»IIL.216.000»IIIL.234.000»IVL.267.000»VL.312.000»VIL.330.000»VIIL.384.000»VIIIL.518.000»I
dirigenzialeL.672.000»II dirigenzialeL.840.000
2.
Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31
dicembre 1988 il detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio
prestato.
3.
Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989,
le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai
sensi dell'art. 40 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27] (42).
(42)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
41
Trattamento
economico accessorio.
[1.
L'indennità di cui all'art. 36, primo comma, lettera b), della legge regionale
9 agosto 1988, n. 27, è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1°
ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel
citato art. 36 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al
personale laureato professionale in posizione di staff.
2.
Per il personale dell'area di vigilanza, l'indennità di cui all'art. 36, comma
1, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, è incrementata di L.
400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.
3.
Al personale docente della formazione professionale che svolga attività di
insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno
formativo ai sensi del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale 9 agosto
1988, n. 27, compete una indennità di lire 850.000 lorde annue a decorrere dal
1° ottobre 1990] (43).
(43)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
42
Effetti
dei nuovi stipendi.
(giurisprudenza)
[1.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente
legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di
licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per
indennità integrativa speciale.
2.
In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i
benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal
precedente art. 39, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale] (44).
(44)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
X - Disposizioni particolari e finali
Art.
43
Assenze
obbligatorie.
[1.
Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art.
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento
economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative
alla professionalità ed alla produttività] (45).
(45)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
44
Disposizioni
particolari.
[1.
L'indennità di reperibilità di cui all'articolo 36, lettera h) della legge
regionale n. 27/1988 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi
titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a
quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in
tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno
festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale] (46).
(46)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
45
Norme
incompatibili.
[1.
Sono abrogati gli articoli 6, 16 e 19 - secondo comma - della legge regionale 9
agosto 1988, n. 27.
2.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni
legislative vigenti in quanto con essa compatibili] (47).
(47)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
46
Norma
finanziaria.
[1.
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per il triennio
1988/1990, l'Amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti previsti
ai relativi capitoli del bilancio e con i fondi all'uopo assegnati dallo Stato]
(48).
(48)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
n. 1 (49)
Elenco
dei profili da reinquadrare automaticamente
-
Terminalisti o addetti alla registrazione dati dell'area
informaticaV-
Conduttore macchine operatrici complesseV- Assistenti socialiVII- Direttori
centri di formazione professionaleVIII
(49)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
n. 2 (50)
Profili
professionali dell'area informatica
Profilo
professionale: Analista di sistema - Qualifica VIII.
1)
Analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software di
comunicazione e di base dati.
2)
Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire
tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali.
3)
Nell'organizzazione e pianificazione dei progetti provvede all'articolazione in
più aree; effettua la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione,
armonizzando all'uopo le risorse disponibili.
4)
Quando dirige una unità organica, anche a rilevanza esterna, del settore non
riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.
5)
È addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.
6)
Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche complessi
ovvero coordina gli interventi dei fornitori hardware e software.
7)
Coordina le attività relative alla rete locale e remota effettuando interventi
diretti anche complessi.
8)
Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da
specifiche particolarità di singole aree del progetto.
9)
Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattica.
10)
Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere
generale e rappresenta l'Amministrazione anche in convegni e congressi.
11)
È tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche
all'estero.
12)
Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle
lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi
antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze: mantiene in tale
ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali e professionali:
-
Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea
con specializzazione in informatica.
-
Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.
Modalità
di accesso.
Corso-concorso
o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei
profili professionali di analista, programmatore di sistema, programmatore
esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti
per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35 per cento
qualora ottenga l'idoneità al concorso.
Mobilità
orizzontale.
Verso
il profilo di analista di procedure, previo superamento di corso di
qualificazione professionale o verifica di professionalità.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, alla direzione del
lavoro, a seconda del settore di applicazione.
Profilo
professionale: Analista di procedure - Qualifica VIII.
1)
Definisce la macroanalisi delle procedure da automatizzare in dipendenza delle
esigenze amministrative in atto ed in funzione della struttura del sistema che
concorre a progettare.
2)
Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire
tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per
quanto attiene alle procedure.
3)
Concorre all'organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti
per quanto riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informativi,
la struttura e le transazioni dei data bases, la scelta dei linguaggi di
programmazione e delle metodologie di lavoro, la predisposizione di istruzioni
operative, dei manuali e della documentazione necessaria.
4)
Quando dirige una unità organica anche a rilevanza esterna del settore non
riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.
5)
È addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.
6)
Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da
specifiche particolarità di singole aree del progetto.
7)
Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattica.
8)
Provvede alla gestione ed al coordinamento delle procedure relative ad una o
più aree di automazione.
9)
Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazione.
10)
Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più aree
di automazione.
11)
Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere
generale e rappresenta l'Amministrazione anche in convegni e congressi.
12)
È tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche
all'estero.
13)
Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle
lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi
antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze;
mantiene
in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali e professionali:
-
Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altre lauree
con specializzazione in informatica.
-
Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.
Modalità
di accesso.
Corso-concorso
o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei
profili professionali di analista, programmatore di sistema, programmatore
esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti
per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35 per cento
qualora ottenga l'idoneità al concorso.
Mobilità
orizzontale.
Verso
il profilo di analista di sistema, previo superamento di corso di qualificazione
professionale o verifica di professionalità.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, alla direzione del
lavoro, a seconda del settore di applicazione.
Profilo
professionale: Analista - Qualifica VII.
1)
Effettua l'analisi tecnica delle procedure di automazione, collabora con
l'analista di sistemi alla formulazione del piano di analisi del proprio
settore.
2)
Analizza le procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni
alternative, sotto l'aspetto tecnico, proponendo i relativi programmi da
realizzare.
3)
Individua i punti più importanti delle procedure, con particolare riferimento
all'integrazione con altre procedure.
4)
Prepara e trasmette ai programmatori la documentazione ed i dati necessari per
la stesura dei programmi.
5)
Definisce la suddivisione delle procedure affidategli in programmi, tenuto
conto, tra l'altro, delle dimensioni di occupazione di memoria
dell'elaboratore.
6)
Ha la gestione ed il coordinamento delle procedure relative ad una o più aree
di automazione.
7)
Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad uno o più aree di automazione.
8)
Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più aree
di automazione.
9)
Assiste i programmatori tecnicamente, sia su richiesta che di propria
iniziativa.
10)
Provvede alla preparazione della documentazione della procedura analizzata,
curando sia quanto di propria spettanza, che quanto di spettanza del gruppo
programmatori.
11)
Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne
verifica i risultati ed i costi dell'attività.
12)
Svolge anche attività didattica.
13)
È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
14)
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
15)
Effettua le registrazioni del proprio lavoro.
16)
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e
segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali:
-
Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea
con specializzazione in informatica.
-
Conoscenza della lingua inglese.
Modalità
di accesso.
Corso-concorso
o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei
profili professionali di programmatore, programmatore di gestione operativa,
capo unità operativa (capo turno) e consollista, purché in possesso dei
requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo,
usufruisce dell'aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità
al concorso.
Mobilità
orizzontale.
Verso
i profili di programmatore di sistema e programmatore esperto, previo
superamento di corso di qualificazione professionale.
Mobilità
verticale.
Verso
i profili di analista di sistema e analista di procedure, purché in possesso
dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di
corso di qualificazione professionale.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore
di applicazione.
Profilo
professionale: Programmatore di sistema - Qualifica VII.
1)
Collabora con l'analista di sistema e con l'analista onde definire nei dettagli
le risorse hardware necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.
2)
Effettua analisi e controlli delle prestazioni e delle risorse hardware e
software.
3)
Effettua proposte per l'ottimazione del sistema hardware e software.
4)
Coordina il settore documentazione.
5)
Gestisce, in funzione della struttura hardware disponibile, il software di base
ed il software applicativo ai quali apporta le successive modifiche.
6)
Provvede a compilare la documentazione necessaria.
7)
Determina i tempi di esecuzione delle prove e scadenze degli impegni del
progetto.
8)
Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne
verifica i risultati e i costi dell'attività.
9)
Svolge anche attività didattica.
10)
È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
11)
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
12)
Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
13)
Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle
lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi
antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali:
-
Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea
con specializzazione in informatica.
-
Conoscenza della lingua inglese.
Modalità
di accesso.
Corso-concorso
o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei
profili professionali di programmatore, programmatore di gestione operativa,
capo unità operativa (capo turno) e consollista, purché in possesso dei
requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo,
usufruisce della aliquota di riserva del 35 per cento qualora ottenga
l'idoneità al concorso.
Mobilità
orizzontale.
Verso
i profili di analista e programmatore esperto, previo superamento di corsi di
qualificazione professionale.
Mobilità
verticale.
Verso
i profili di analista di sistema e analista di procedure, purché in possesso
dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di
corso di qualificazione professionale.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore
di applicazione.
Profilo
professionale: Programmatore esperto - Qualifica VII.
1)
Analizza le procedure non complesse o singole parti di procedure in
collaborazione con il livello superiore, effettua diagrammazione di flusso o di
dettaglio, provvede alla stesura dei programmi nel linguaggio prescelto e
predispone la relativa documentazione.
2)
Provvede alla revisione, ottimizzazione e manutenzione dei programmi.
3)
Provvede alla revisione, ottimizzazione e manutenzione dei programmi.
4)
Assiste e collabora alle attività DB/DC (Base dati e scambi dati via
telecomunicazioni).
5)
Determina i tempi di esecuzione delle prove e la scadenza degli impegni di
progetto.
6)
Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne
verifica i risultati ed i costi dell'attività.
7)
Svolge anche attività didattica.
8)
È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
9)
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
10)
Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
11)
Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle
lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi
antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali:
-
Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea
con specializzazione in informatica.
-
Conoscenza della lingua inglese.
Modalità
di accesso.
Concorso
pubblico con prove teoriche e pratiche cui sono ammessi coloro che risultino in
possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti. Il personale
inquadrato nei profili professionali di programmatore, procedurista di
organizzazione, programmatore di gestione operativa, capo unità operativa (capo
turno) e consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e
professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di
riserva del 35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.
Mobilità
orizzontale.
Verso
i profili di analista e programmatore di sistema, previo superamento di corso
di riqualificazione professionale.
Mobilità
verticale.
Verso
i profili di analista di sistema e analista di procedure, purché in possesso
dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di
corso di qualificazione professionale.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore
di applicazione.
Profilo
professionale: Programmatore - Qualifica VI.
1)
Procede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone la
relativa documentazione.
2)
Effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e
con discrezionalità operativa dei problemi non complessi nonché la relativa
diagrammazione o documentazione di flusso o di dettaglio.
3)
Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione
relativa.
4)
Provvede alla stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai singoli
programmi.
5)
Garantisce, per quanto gli compete, che tutti i file siano utilizzati nel modo
stabilito dagli standard (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei file).
6)
Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere
programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.
7)
È tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e
sull'utilizzo del sistema operativo in uso.
8)
È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
9)
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
10)
Effettua le registrazioni del proprio lavoro.
11)
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e
segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali:
-
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con
specializzazione in informatica, ovvero altro diploma di scuola secondaria di
secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
-
Conoscenza di una lingua straniera (inglese).
Modalità
di accesso.
Il
reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove
teoriche e pratiche e corso di qualificazione della durata di mesi sei a cura
dell'amministrazione. Il personale inquadrato nei profili professionali di
addetto alla registrazione dei dati e operatore di sala macchine con cinque
anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti
culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del
35 per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.
Mobilità
orizzontale.
Verso
i profili di procedurista di organizzazione, programmatore di gestione
operativa, capo unità operativa (capo turno) e consollista, previa verifica del
possesso delle relative professionalità.
Mobilità
verticale.
Verso
i profili di analista, programmatore di sistema e programmatore esperto, purché
in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, e previo
superamento di corso di qualificazione.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore
di applicazione.
Profilo
professionale: Procedurista di organizzazione - Qualifica VI.
1)
Analizza i passi procedurali assegnatigli e stende la relativa documentazione.
2)
Analizza le operazioni elementari ed i flussi dei passi procedurali
assegnatigli.
3)
Collabora a stendere il manuale della procedura in esame.
4)
Controlla e coordina l'applicazione delle norme emesse nell'ambito delle unità
esecutive interessate.
5)
È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
6)
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
7)
Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
8)
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e
segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali:
-
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo
grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
-
Conoscenza di una lingua straniera (inglese).
Modalità
di accesso.
Il
reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove
teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di
addetto alla registrazione dei dati e operatore di sala macchine, con cinque
anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti
culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35
per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.
Mobilità
orizzontale.
Verso
i profili di programmatore, programmatore di gestione operativa, capo unità
operativa (capo turno) e consollista previa verifica del possesso delle
relative professionalità.
Mobilità
verticale.
Verso
i profili di analista, programmatore di sistema e programmatore esperto, purché
in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, e previo
superamento di corso di qualificazione professionale.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore
di applicazione.
Profilo
professionale: Programmatore di gestione operativa - Qualifica VI.
1)
Provvede alla gestione di procedure e ne cura la connessa documentazione.
2)
Predispone le schede dei lavori relativi alle procedure di competenza.
3)
È addetto al controllo degli input/output.
4)
Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media
complessità o inoltra richieste ai fornitori hardware e software.
5)
Ha la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media
complessità con richiesta ai fornitori hardware e software.
6)
Tiene aggiornata la documentazione del proprio settore.
7)
È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
8)
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
9)
Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
10)
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali è addetto: utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e
segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali:
-
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo
grado e corso di formazione in informatica.
-
Conoscenza di una lingua straniera (inglese).
Modalità
di accesso.
Il
reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove
teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di
addetto alla registrazione dei dati e operatore di sala macchine con cinque
anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti
culturali e professionali richiesti, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35
per cento qualora ottenga l'idoneità al concorso.
Mobilità
orizzontale.
Verso
i profili di programmatore, procedurista di organizzazione, capo unità
operativa (capo turno) e consollista, previa verifica del possesso delle
relative professionalità.
Mobilità
verticale.
Verso
i profili di analista, programmatore di sistema e programmatore esperto, purché
in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo
superamento di corso di qualificazione professionale.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore
di applicazione.
(50)
L'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 22, è stato
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Profilo
professionale: Capo unità operativa (Capo turno) - Qualifica VI.
1)
Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il
perfetto funzionamento dei mezzi.
2)
Coordina le attività operative del turno e le attività complesse connesse
all'esecuzione dei lavori.
3)
Controlla che il programma dei lavori previsti sia eseguibile con i mezzi
disponibili.
4)
Verifica che le elaborazioni eseguite sotto il suo controllo siano rispondenti
agli standard fissati.
5)
Distribuisce il lavoro agli operatori, impartendo loro direttive.
6)
Interviene direttamente, nei casi di emergenza, per la soluzione di qualsiasi
problema di carattere operativo. Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua
interventi diretti di media complessità; inoltra richieste ai fornitori
hardware e software.
7)
Concorre alla rilevazione di tutte le possibili deficienze nelle istruzioni
operative al fine di renderle chiare ed esatte.
8)
Gestisce le risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.
9)
Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al
suo dimensionamento.
10)
Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.
11)
Cura la gestione delle scorte.
12)
È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
13)
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
14)
Effettua tutte le registrazioni relative al proprio lavoro.
15)
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e
segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali:
-
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente in
informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di
formazione in informatica riconosciuto.
-
Conoscenza di una lingua straniera (inglese).
Modalità
di accesso.
Il
reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove
teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di
addetto alla registrazione dei dati e operatore di sala macchine con cinque
anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti
culturali e
professionali
richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35 per cento qualora
ottenga l'idoneità al concorso.
Mobilità
orizzontale.
Verso
i profili di programmatore, procedurista di organizzazione, programmatore di
gestione operativa e consollista, previa verifica del possesso delle relative
professionalità.
Mobilità
verticale.
Verso
i profili di analista, programmatore di sistema e programmatore esperto, purché
in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo
superamento di corso di qualificazione professionale.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore
di applicazione.
Profilo
professionale: Consollista - Qualifica VI.
1)
Provvede alla gestione e controllo del sistema tramite consolle ed effettua
attività complesse relative all'esecuzione dei lavori.
2)
Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media
complessità e inoltra richieste di fornitori hardware e software.
3)
Cura la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media
complessità con richiesta ai fornitori hardware e software.
4)
Effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di
accertare, in ogni fase della procedura, la esattezza delle elaborazioni
eseguite.
5)
Gestisce secondo le disposizioni ricevute le scritture relative al
funzionamento del sistema.
6)
Sostituisce in tutte le sue funzioni il capo unità operativa (capo turno)
quando questi non è presente.
7)
Collabora strettamente con il programmatore di gestione operativa.
8)
Cura la gestione delle risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.
9)
Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al
suo dimensionamento.
10)
Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.
11)
È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
12)
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
13)
Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
14)
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e
segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali:
-
Diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo
grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
-
Conoscenza di una lingua straniera (inglese).
Modalità
di accesso.
Il
reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove
teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di
addetto alla registrazione dei dati e operatore di sala macchine con cinque anni
di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e
professionali
richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35 per cento qualora
ottenga l'idoneità al concorso.
Mobilità
orizzontale.
Verso
i profili di programmatore, procedurista di organizzazione, programmatore di
gestione operativa e capo unità operativa (capo turno), previa verifica del
possesso delle relative professionalità.
Mobilità
verticale.
Verso
i profili di analista, programmatore di sistema e programmatore esperto, purché
in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo
superamento di corso di qualificazione professionale.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore
di applicazione.
Profilo
professionale: Addetto alla registrazione dei dati - Qualifica V.
1)
Svolge le attività di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate,
immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.
2)
Effettua la verifica dei dati in ingresso ed in uscita.
3)
Effettua la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli.
4)
È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
5)
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.
6)
Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
7)
Individua gli errori ed effettua le relative correzioni.
8)
Verifica le informazioni registrate e/o perforate nel formato prestabilito.
9)
Aggiorna la conoscenza circa l'utilizzazione delle macchine perforatrici/verificatrici
e di registrazione dei dati su nastri.
10)
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e
segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali:
-
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo
grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
-
Conoscenza di una lingua straniera (inglese).
Modalità
di accesso.
Il
reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove
teoriche e pratiche.
Mobilità
orizzontale.
Verso
il profilo di operatore di sala macchine previa verifica delle professionalità.
Mobilità
verticale.
Verso
i profili di programmatore, procedurista di organizzazione, programmatore di
gestione operativa, capo unità operativa (capo turno) e consollista, purché in
possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo
superamento di corso di qualificazione professionale.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore
di applicazione.
Profilo
professionale: Operatore di sala macchine - Qualifica V.
1)
Avvia ed esegue i lavori di sala con l'impiego delle unità periferiche, con
l'esclusione di quelle attività proprie della professionalità superiore.
Effettua la inizializzazione e chiusura dei sistemi.
2)
Utilizza, con procedure predefinite e limitate discrezionalità, i
prodotti-programma o programmi specifici per semplici operazioni di stampa o di
ricerca, lettura, scrittura su file magnetici.
3)
Cura l'archiviazione e tenuta della documentazione e delle librerie di
programmi.
4)
È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
5)
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.
6)
Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
7)
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e
segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti
culturali:
-
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo
grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
-
Conoscenza di una lingua straniera (inglese).
Modalità
di accesso.
Il
reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove
teoriche e pratiche.
Mobilità
orizzontale.
Verso
i profili di addetto alla registrazione dei dati previa verifica delle
professionalità.
Mobilità
verticale.
Verso
i profili di programmatore, procedurista di organizzazione, programmatore di
gestione operativa, capo unità operativa (capo turno) e consollista, purché in
possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo
superamento di corso di qualificazione professionale.
Grado
di responsabilità.
Relativa
all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore
di applicazione.