L.R.
18 aprile 1990, n. 24 (1).
Istituzione
del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e
nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1990, n. 19.
Art.
1
Istituzione.
1.
È istituito, in attuazione degli articoli 8 e 13, quarto comma, dello Statuto
regionale, il Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in
Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.), con sede a Cerreto
di Spoleto presso l'ex Monastero di San Giacomo.
2.
Il Centro ha personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle norme della
presente legge e dallo statuto.
Art.
2
Finalità.
1.
Il Centro, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, ha come
finalità lo svolgimento di attività di documentazione e ricerca antropologica
focalizzata sul territorio della Valnerina e della dorsale appenninica umbra.
Contestualmente
a tali attività, condotte autonomamente o in collaborazione con istituti
universitari o altre istituzioni di ricerca e documentazione, il Centro
intende:
a)
produrre pubblicazioni scientifiche e materiali di più ampia informazione;
b)
organizzare i materiali documentari in archivi cartacei, sonori, fotografici,
audiovisuali e oggettuali;
c)
dotarsi di una biblioteca specializzata, di strutture espositive e di sale per
convegni e per attività dimostrative e didattiche;
d)
allestire esposizioni temporanee o permanenti di materiale documentario nei
locali del Centro o in altre sedi;
e)
organizzare incontri scientifici e programmi di formazione;
f)
stabilire rapporti di informazione e collaborazione con organismi di
documentazione e ricerca che operano in ambiti omogenei o coerenti con quelli
del Centro;
g)
promuovere iniziative indirizzate al coinvolgimento della popolazione locale e,
in particolare, delle strutture scolastiche e dell'associazionismo di base;
h)
svolgere funzioni di consulenza scientifica e di coordinamento per il
territorio di cui all'art. 1 e nelle materie di competenza;
i)
erogare e gestire servizi attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.
Art.
3
Soci.
1.
Possono divenire soci del Centro gli enti, le associazioni e le altre persone
giuridiche che, condividendone le finalità, chiedono di aderirvi.
2.
Sulle domande di ammissione delibera il consiglio di amministrazione a
maggioranza di due terzi dei votanti.
Art.
4
Organi.
1.
Sono organi del Centro:
a)
l'assemblea dei soci;
b)
il consiglio di amministrazione;
c)
il presidente;
d)
il collegio dei sindaci revisori dei conti;
e)
il comitato scientifico.
Art.
5
Statuto.
1.
Lo statuto del Centro è adottato dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei
componenti e sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
2.
Lo statuto deve in particolare:
a)
determinare la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento
degli organi, nonché i procedimenti per le relative nomine;
b)
riservare all'assemblea, assicurando che essa rappresenti nella maniera più
ampia e approfondita i soggetti cointeressati alla finalità del CE.D.R.A.V., il
potere di indirizzo dell'attività del Centro, l'approvazione del programma
annuale di attività, l'elezione del presidente, del consiglio di
amministrazione, del comitato scientifico e del suo presidente, nonché la
nomina dei sindaci revisori e l'approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo;
c)
riservare alla Giunta regionale la designazione di due dei componenti il
consiglio di amministrazione;
d)
stabilire le modalità di ammissione dei soci.
Art.
6
Patrimonio
ed entrate.
1.
I mezzi finanziari del Centro sono costituiti:
a)
dalle quote annuali versate dai soci, nella misura fissata dal consiglio di
amministrazione;
b)
dal contributo annuale della Regione;
c)
dal ricavato di iniziative realizzate dal Centro;
d)
da donazioni o lasciti sulla cui accettazione delibera il consiglio di
amministrazione;
e)
da ogni bene comunque apportato o acquisito;
2.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio del Centro e tutte le entrate
debbono essere impiegate per il raggiungimento delle finalità sociali.
Art.
7
Controlli.
1.
I bilanci annuali preventivi e i conti consuntivi, approvati dall'assemblea del
Centro, devono essere tempestivamente inviati alla Regione per gli effetti
degli articoli 75 dello statuto regionale e 20 della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni.
2.
I conti consuntivi devono essere trasmessi alla Regione corredati da una
relazione del collegio sindacale.
Art.
8
Personale.
1.
Nel perseguimento delle proprie finalità il Centro può utilizzare, previo
assenso della Giunta regionale uffici, mezzi e personale alle dipendenze della
stessa.
Art.
9
Norma
finanziaria.
1.
A decorrere dall'anno 1990, al Centro istituito con la presente legge è
concesso il contributo annuale di lire 25 milioni a carico del cap. 770 di
nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale,
denominato: «Contributo annuale della Regione alle spese di funzionamento del
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale
appenninica umbra (CE.D.R.A.V.)».
2.
All'onere di cui al comma 1 si farà fronte, per gli anni dal 1990 in poi,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del cap. 6110 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale. La giunta regionale è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dell'esercizio
1990 a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23,
legge regionale di contabilità.
3.
Con legge annuale di bilancio potrà essere variata l'entità del contributo di
cui al comma 1.
Art.
10
Norma
transitoria.
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale nomina
un comitato promotore di cinque membri con l'incarico di provvedere, entro il
termine di sessanta giorni, alla costituzione dell'assemblea del Centro e alla
redazione di una bozza di statuto.
2.
Entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento, l'assemblea,
provvisoriamente presieduta dal componente individuato a tal fine dal comitato
di cui al comma 1, provvede all'adozione dello statuto.