L.R.
27 aprile 1990, n. 26 (1).
Contributi
alla Provincia di Perugia per gli impianti fissi funzionali al servizio di
navigazione interna sul Lago Trasimeno (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1990, n. 19.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. rr), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[1.
I fondi spettanti alla Regione dell'Umbria per il biennio 1991-1992, ai sensi
dell'art. 11, quarto comma, punto 2) della legge 10 aprile 1981, n. 151, da
iscrivere al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, possono essere utilizzati dalla Provincia di Perugia, delegata
all'esercizio delle funzioni amministrative in materia, ai sensi della legge
regionale 14 gennaio 1985, n. 1, anche per l'acquisizione, la costruzione e
l'ammodernamento delle infrastrutture funzionali alle linee di navigazione
interna del Lago Trasimeno, nella misura massima di lire 500 milioni nel 1991 e
per un pari importo nel 1992.
2.
L'eventuale utilizzazione dei fondi da parte della Provincia, per le finalità
di cui al primo comma, è subordinata all'approvazione da parte della Giunta
regionale del relativo programma] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. rr), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.