L.R. 27 aprile 1990, n. 29 (1).

Promozione di interventi di qualificazione artistica di opere pubbliche.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1990, n. 19.

 

 

Art. 1

 

1. Una quota di almeno il due per cento della spesa complessiva prevista nei progetti di importo non inferiore a lire 400 milioni con finanziamento a totale o parziale carico della Regione, deve essere destinata ad opere d'arte.

2. La Giunta regionale costituisce sui progetti di importo inferiore a lire 400 milioni un accantonamento della quota del 2 per cento ai fini della valorizzazione di edifici pubblici con opere d'arte di riconosciuta qualità.

3. Il piano di utilizzo delle somme di cui sopra è sottoposto alle procedure di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

4. Per la redazione della proposta di piano, la Giunta regionale si avvale di un'apposita commissione tecnico-scientifica, designata dalla Giunta medesima.

5. A formare la quota del due per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.