L.R. 27 aprile 1990, n. 31 (1).

Disciplina transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1990, n. 19.

(2) Per l'attuazione della presente legge vedi le norme transitorie approvate con L.R. 14 gennaio 1991, n. 2.

(3) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 5, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30 che dall'art. 70, comma 1,lettera h), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 1

 

[1. A far data dal 1° gennaio 1991, le funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1 e quelle esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, sono delegate a Comuni e Province.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta complessiva di riordino delle funzioni amministrative regionali, di cui al comma 1, con un adeguamento delle leggi regionali, al fine di disciplinare l'esercizio delle deleghe, gli affari pendenti, nonché l'utilizzo del personale e dei beni regionali.

3. In attesa dell'adeguamento delle leggi regionali ai sensi del comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, le funzioni amministrative di cui al comma 1, sono esercitate dagli attuali comitati esecutivi delle Associazioni dei Comuni e dalle Giunte delle Comunità montane di cui al comma 1. Per i comitati esecutivi non si procede alla nuova nomina a seguito del rinnovo dell'assemblea dell'Associazione dei Comuni] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato sia dall'art. 5, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30 che dall'art. 70, comma 1,lettera h), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 2

 

[1.  (5)] (6).

 

 

 

(5) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 5, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato sia dall'art. 5, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30 che dall'art. 70, comma 1,lettera h), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.