L.R.
27 aprile 1990, n. 32 (1).
Misure
per favorire l'inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro
identità e del loro patrimonio culturale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1990, n. 19.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria favorisce l'insediamento dei nomadi di cittadinanza
italiana nel contesto sociale, garantendo la salvaguardia dell'identità e della
cultura nomade, riconosce il diritto al nomadismo, ne disciplina la sosta nel
territorio regionale, la fruizione dei servizi per l'assistenza sociale e
sanitaria e stabilisce provvidenze atte al conseguimento degli obiettivi della
presente legge.
2.
Possono beneficiare delle previsioni di cui alla presente legge anche i nomadi
non cittadini italiani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente
legislazione statale.
Art.
2
Realizzazione
dei campi di sosta e delle aree di transito.
1.
I Comuni qualora intendano realizzare i campi di sosta e di transito,
provvedono con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale di
previsione, alla individuazione delle aree necessarie classificandole: «aree e
servizi pubblici», con specifica destinazione.
2.
I Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Presidente della Giunta
regionale le domande per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di
transito per i nomadi.
3.
Alle domande devono essere allegati:
a)
i progetti dei campi di sosta e delle aree di transito, le relative relazioni
tecniche e preventivi di spesa;
b)
i preventivi di spesa relativi alla gestione ed alla manutenzione dei campi e
delle aree.
Art.
3
Campi
di sosta.
1.
Il campo di sosta nel quale è consentito un periodo di permanenza massima di un
anno per non più di cento utenti deve avere una superficie non inferiore a mq.
2000 e non superiore a mq. 3000, deve essere dotato di recinzione, servizi
igienici compresi docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianti
di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini,
telefono pubblico, contenitori per immondizie.
Art.
4
Aree
di transito.
1.
L'area riservata al transito consiste in una superficie dove i nomadi possono
sostare per un periodo non superiore a venti giorni.
2.
L'area di transito deve essere dotata di recinzione, impianto di allaccio di energia
elettrica, servizi igienici, acqua potabile e di spazi per la sosta delle
roulotte.
Art.
5
Caratteristiche
dei campi di sosta e delle aree di transito. Modalità di accesso.
1.
L'ubicazione dei campi di sosta e di transito è individuata in modo da favorire
la partecipazione degli utenti alla vita sociale e l'accesso ai servizi
sanitari e sociali. La vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie è
assicurata da parte dell'ULSS competente.
2.
I nomadi accedono ai campi di sosta e di transito previa richiesta al Comune,
il quale può disporre il versamento di un contributo.
Art.
6
Piano
annuale.
1.
La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate dai Comuni, approva il
piano annuale per la localizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito
per i nomadi entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 2, ai fini della
ripartizione dei contributi per la realizzazione e la gestione dei campi di
sosta e delle aree di transito, previo parere della competente commissione
consiliare.
Art.
7
Contributi.
1.
I Comuni, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di cui all'art. 6
devono presentare il progetto esecutivo delle opere.
2.
L'erogazione dei contributi è disposta:
a)
per l'acquisto delle aree fino al 30 per cento della spesa ritenuta
ammissibile;
b)
per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito fino al 30 per
cento della spesa ritenuta ammissibile;
c)
per la gestione fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il
30 settembre di ogni anno secondo le previsioni del piano di cui all'art. 6.
3.
I contributi sono erogati dalla Giunta regionale con le modalità previste dalla
legge 20 maggio 1986, n. 19.
Art.
8
Convenzioni.
1.
I Comuni che abbiano realizzato i campi di sosta e le aree di transito possono
affidarne, mediante convenzione, la gestione ad associazioni di volontariato,
che operino nel settore dei servizi sociali, con le modalità previste dalla
legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9.
Art.
9
Inserimento
scolastico e professionale.
1.
La Regione, al fine di favorire ed agevolare l'inserimento dei minori
appartenenti alle Comunità dei nomadi negli asili nido, nella scuola materna e
dell'obbligo, nel rispetto delle peculiarità della loro cultura, promuove
iniziative dei Comuni e delle autorità scolastiche locali in accordo con i
provveditorati agli studi.
2.
I giovani nomadi che si iscrivono e frequentano gli asili nido, le scuole
materne e dell'obbligo, i corsi di formazione professionale e le scuole
secondarie in Umbria, usufruiscono delle provvidenze di cui alla legislazione
regionale vigente nei limiti e secondo le modalità previste.
Art.
10
Qualificazione
professionale.
1.
I soggetti destinatari della delega in materia di formazione professionale
provvedono, nell'ambito dei piani annuali di attività, alla programmazione di
iniziative specifiche dirette alla qualificazione professionale dei giovani
nomadi, con particolare riferimento alle forme di lavoro e artigianato tipiche
della loro cultura.
2.
È consentita la partecipazione ai corsi annuali programmati per i giovani
nomadi in possesso dei necessari requisiti culturali e di base adeguatamente
accertati.
Art.
11
Promozione
delle attività artigiane e delle forme associative.
1.
La Regione favorisce la realizzazione di iniziative di sostegno del settore
dell'artigianato, in particolare di quello tipico della cultura nomade, nel
quadro della vigente normativa nazionale e regionale.
2.
La Regione favorisce altresì la realizzazione di iniziative volte alla
creazione di forme associative o cooperative nei settori di attività tipici dei
nomadi.
Art.
12
Norma
transitoria.
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'art.
2 devono essere presentate entro 180 giorni dalla data della sua entrata in
vigore; entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, delibera il piano di riparto dei contributi.
Art.
13
Norma
finanziaria.
1.
A norma di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, l'onere sarà annualmente determinato a decorrere dall'esercizio 1991 con la
legge di bilancio.