L.R.
27 aprile 1990, n. 33 (1).
Nuovi
interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1990, n. 19.
Art.
1
1.
A decorrere dall'anno 1990 le Unità locali socio-sanitarie (U.L.S.S.) erogano
una indennità annua lorda per disagiato servizio ai titolari e direttori
responsabili di farmacie rurali, ubicate in comuni o frazioni o centri abitati
con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il cui volume d'affari dell'anno
precedente, risultante dalle distinte contabili riepilogative mensili di cui al
D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, non superi l'importo complessivo di lire
300.000.000.
2.
L'indennità annua lorda per disagiato servizio di cui al comma 1 è erogata
nella seguente misura:
a)
lire 6.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie
rurali con volume d'affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative
dell'anno precedente, compreso tra 100.000.000 e 200.000.000 di lire;
b)
lire 4.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie
rurali con volume d'affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative
dell'anno precedente, compreso tra 200.000.000 e 250.000.000 di lire;
c)
lire 2.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie
rurali con volume di affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative
dell'anno precedente, compreso tra 250.000.000 e 300.000.000 di lire.
Art.
2
1.
Le indennità di cui all'art. 1 sono concesse ferme restando le provvidenze
previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40.
Art.
3
1.
Gli aspiranti alle indennità previste dall'art. 1 devono presentare all'Unità
locale socio-sanitaria competente per territorio, entro il 30 giugno di ciascun
anno, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
a)
certificato del sindaco attestante la consistenza della popolazione residente
nel comune, frazione e centro abitato in cui è ubicata la farmacia, al 31
dicembre dell'anno precedente;
b)
certificato di residenza del titolare e direttore responsabile della farmacia
rurale.
Art.
4
1.
Le indennità previste dall'art. 1 sono erogate dalle Unità locali
socio-sanitarie nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali interessate,
entro il 30 settembre di ciascun anno, previa verifica delle distinte contabili
riepilogative pagate alle stesse farmacie nell'anno precedente.
2.
Le stesse indennità sono corrisposte unicamente ai titolari e direttori
responsabili di farmacie rurali che siano risultate aperte al pubblico per
l'intero anno solare cui il volume di affari si riferisce.
Art.
5
1.
Le indennità di cui all'art. 1 sono rivalutate annualmente in base al tasso
d'inflazione programmato dal Governo.
Art.
6
1.
La spesa relativa all'esercizio finanziario per l'anno 1990, prevista per
l'attuazione della presente legge, è stabilita in lire 125.000.000, cui si farà
fronte con le quote del Fondo sanitario nazionale per spese correnti attribuite
annualmente alla Regione. Per gli anni successivi l'importo predetto sarà
annualmente rideterminato con i criteri e nei limiti indicati nell'articolo 5.
Art.
7
1.
La legge regionale 8 giugno 1981, n. 31, è abrogata.