L.R.
30 aprile 1990, n. 34 (1).
Norme
in materia di polizia municipale e locale (1-bis).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 maggio 1990, n. 20.
(1-bis)
Legge modificata con L.R. 23 maggio
2001, n. 15.
TITOLO
I
Organizzazione
dei servizi di polizia locale
Art.
1
Finalità.
1.
In attuazione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la presente legge
regola l'istituzione, l'organizzazione generale, i compiti ed il funzionamento
del servizio di polizia municipale e locale espletato dai comuni singoli o
associati nell'ambito delle rispettive competenze, e dagli altri enti locali
diversi dai Comuni.
2.
Salva l'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni singoli o associati
dagli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 ed agli altri enti locali
diversi dai Comuni, dalle altre leggi dello Stato, i Comuni, le Province e gli
altri enti locali esercitano le funzioni di Polizia locale loro attribuite nel
rispetto
delle
disposizioni della presente legge.
Art.
2
Esercizio
delle funzioni di polizia municipale.
1.
Per l'espletamento delle funzioni di polizia locale e municipale loro
attribuite dalla legge, gli enti di cui all'art. 1, si avvalgono di propri
operatori, eventualmente costituiti in corpi, nel caso dei Comuni singoli o
associati, sempreché il numero complessivo degli addetti non sia inferiore a 7,
e in appositi servizi in tutti gli altri casi.
2.
Per la gestione dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale è in
facoltà degli enti di cui all'art. 1, di associarsi nelle forme di legge,
secondo gli ambiti territoriali ritenuti ottimali per la migliore
organizzazione e gestione delle funzioni di polizia.
3.
Nel rispetto dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale
operativo eventualmente destinato a prestare servizio nel territorio di altro
comune associato, diverso da quello di appartenenza, ovvero di altro ente
locale, è rispettivamente posto alle dipendenze funzionali del legale
rappresentante dell'organismo associativo, ovvero dell'autorità
politico-amministrativa dell'ente locale nel cui interesse è svolto il
servizio, mantenendo tuttavia la dipendenza dall'ente di appartenenza agli
effetti economici, assicurativi e previdenziali. I Comuni e gli altri enti
interessati provvedono, anche a mezzo di regolamento, ovvero con specifici
accordi, alle reciproche compensazioni ed altri eventuali rimborsi.
Art.
3
Addetti
al servizio di polizia municipale.
1.
I Comuni o loro forme associate, in base alla classificazione ad essi
attribuita dalle leggi dello Stato, individuano il contingente numerico degli
addetti al corpo o al servizio di polizia municipale, secondo i seguenti
criteri numerici:
a)
comuni principali - classe I A e I B -: un operatore (vigile) da 700 fino a
mille abitanti;
b)
comuni intermedi - classe II -: un operatore (vigile) da 800 fino a mille
abitanti;
c)
comuni minori - classe III e IV -: un operatore (vigile) ogni mille abitanti o
frazione di essi.
2.
Nei comuni minori, qualora il servizio venga svolto in forma associata, gli
adempimenti di polizia municipale possono essere assicurati da due addetti.
Art.
4
Sezioni
territoriali di polizia locale.
1.
Nei comuni ove siano costituiti i corpi, il servizio di polizia può essere
articolato in sezioni coincidenti con il territorio delle circoscrizioni
interne, con assegnazione di personale e mezzi proporzionata alle dimensioni
territoriali, alla popolazione, alla densità del traffico, all'importanza
turistica, commerciale e industriale di ciascuna sezione.
Art.
5
Compiti
dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale.
1.
I corpi e i servizi di polizia municipale e locale, entro i limiti territoriali
di competenza degli enti di appartenenza ovvero dei comuni singoli o associati,
provvedono, in via generale e nel rispetto delle leggi e dei vigenti
regolamenti, a:
a)
vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre
disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dal Comune e
dagli altri enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la
polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, il commercio, i
pubblici servizi, la vigilanza igienica e sanitaria e la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento atmosferico ed acustico, del suolo e delle acque;
b)
svolgere i compiti concernenti la vigilanza ittico-venatoria, la tutela del
patrimonio ambientale o forestale e dei parchi e della flora protetta;
c)
svolgere i compiti inerenti alla qualifica di agente e di ufficiale di polizia
giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza di cui all'art. 5
della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nei
limiti della legge;
d)
prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, d'intesa con le
competenti autorità, nonché in caso di privati infortuni;
e)
assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e
rilevazione dati e agli altri compiti eventualmente previsti da leggi o
regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati
per legge a richiederli;
f)
prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per
l'espletamento di attività e compiti istituzionali propri degli enti di
appartenenza;
g)
assolvere a tutte le funzioni di polizia locale ed amministrativa attribuite ai
vari enti dalle leggi regionali e dello Stato, con particolare riferimento, per
i comuni, alle funzioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616;
h)
collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, con le forze di polizia dello
Stato e gli organi della protezione civile nel caso di calamità naturali
interessanti il territorio regionale;
i)
svolgere gli ulteriori compiti demandati dai regolamenti comunali e provinciali
in vigore, ed in particolare, curare l'esatto adempimento delle ordinanze
emanate dalle autorità locali;
l)
assolvere con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia locale
preventiva o repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti
autorità, ivi compresa l'attività di accertamento degli illeciti fiscali
concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale.
2.
Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale non possono essere adibiti
a compiti diversi da quelli attinenti alle loro funzioni, fermo restando che il
loro stato giuridico, l'ambito ordinario delle attività, eventuali comandi o
distacchi ed ogni altro istituto concernente lo stato giuridico, sono
disciplinati a norma degli accordi sindacali di settore, nel rispetto della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
TITOLO
II
Ordinamento
della polizia municipale
Art.
6
Dipendenza
dei servizi di polizia locale e municipale.
1.
La polizia municipale è posta alle dipendenze amministrative e funzionali del
sindaco o dell'assessore delegato, che vi sopraintendono impartendo direttive,
vigilando sullo svolgimento dei servizi e l'assolvimento dei compiti
istituzionali, adottando i formali provvedimenti del caso e determinando le
forme ed i limiti di intervento relativamente ai compiti di cui all'art. 5,
comma 1 lettere c) e d), nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 5,
comma 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle specifiche disposizioni
regolamentari adottate dal Comune.
2.
I vigili sanitari inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale
sanitario delle U.L.S.S., ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dipendono dalle unità locali per i servizi sanitari e
socio assistenziali sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo,
senza appartenere al corpo o al servizio di polizia municipale dei comuni
singoli o associati. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili con il
loro stato giuridico, le disposizioni della legge-quadro sull'ordinamento della
polizia municipale, nonché per la parte eventualmente comune, le disposizioni regolamentari
stabilite dai comuni singoli o associati nel cui ambito territoriale sono
svolte le funzioni di polizia sanitaria e di vigilanza esercitate a norma della
vigente legislazione in materia.
3.
Nel caso di gestione singola dei servizi di polizia municipale, le direttive
per l'addestramento, l'impiego tecnico-operativo del personale nonché per il
miglior utilizzo delle risorse e dei mezzi operativi sono impartite dal
Comandante del corpo ovvero dal responsabile del servizio, che ne risponde in
via gerarchica alla preposta autorità, nell'ambito delle disposizioni ricevute
e nell'esercizio della discrezionalità tecnica di propria spettanza, nonché in
relazione al puntuale espletamento delle funzioni istituzionali demandate dalla
legge e dai regolamenti al corpo o al servizio stesso.
4.
Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia municipale, la dipendenza
funzionale degli addetti al corpo o al servizio è comunque disciplinata in sede
regolamentare dai Comuni interessati, nel rispetto dei principi della
legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.
5.
Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche al personale degli enti
locali diversi dai Comuni, intendendosi sostituito dal sindaco o assessore da
lui delegato, il legale rappresentante dell'ente o altro organo corrispondente.
TITOLO
III
Reclutamento,
formazione e aggiornamento del personale della polizia locale
Art.
7
Accesso
all'impiego.
1.
L'assunzione del personale addetto ai corpi o servizi della polizia locale
avviene per pubblico concorso.
2.
Nel rispetto dell'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni e agli altri
enti locali nonché della disciplina dettata in sede di contrattazione
collettiva nazionale, l'accesso ai vari gradi di responsabilità o alle
superiori qualifiche nell'ambito dello sviluppo della carriera può essere
comunque subordinato al superamento di appositi corsi di formazione
professionale promossi ed organizzati dalla Regione o dagli enti a ciò
autorizzati.
3.
L'assunzione del personale della polizia municipale nel livello iniziale di
vigile urbano può procedere anche a seguito di apposito corso-concorso, previa
selezione degli aspiranti ed obbligatoria frequenza degli idonei ad un corso di
formazione professionale.
4.
Il personale di polizia locale degli enti diversi dai Comuni singoli o
associati ancorché non inquadrato in appositi servizi, può essere assunto anche
a tempo determinato, qualora trattasi di compiti di carattere eccezionale,
temporaneo e non ricorrente ovvero per esigenze stagionali, sempreché detto
personale sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dell'eventuale
titolo di studio richiesto per la qualifica. Il personale assunto per esigenze
stagionali e per un periodo non superiore a tre mesi deve essere prescelto in
base alle graduatorie in atto, di eventuali corsi-concorsi per vigili già
banditi ed espletati dalle amministrazioni interessate.
5.
Il comandante del corpo o del servizio di polizia municipale dei Comuni singoli
o associati, è scelto per concorso tra gli aspiranti in possesso dei prescritti
requisiti. Solo interinalmente, ovvero in mancanza di concorrenti idonei, detto
incarico può essere affidato a personale in servizio di più elevato grado.
6.
Nel caso degli enti locali diversi dai Comuni che svolgano funzioni proprie o
delegate di polizia locale, il responsabile del servizio ovvero delle attività
di polizia locale riferite all'ente può essere nominato dai competenti organi
dell'ente stesso anche tra i funzionari amministrativi precedentemente addetti
ad altri servizi o uffici, purché di qualifica non inferiore a quella direttiva
o a questa corrispondente e sempreché trattasi di personale di ruolo a rapporto
di pubblico impiego.
Art.
8
Formazione
e aggiornamento professionale.
1.
Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69,
modificata con L.R. 11 agosto 1983, n. 30; L.R. 12 marzo 1984, n. 16 e L.R. 26
aprile 1985, n. 33, la Regione promuove e organizza corsi di formazione e
aggiornamento del personale della polizia municipale e locale, miranti allo
scopo di perfezionare e migliorare le attività stesse, con particolare
riferimento a funzioni di specifica attualità e interesse. Per la prevenzione
delle devianze giovanili e sociali nell'ambito della polizia locale e
municipale, possono essere ricercate idonee forme di collaborazione tra le
strutture formative e di ricerca operanti in tale campo e gli enti di cui
all'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.
2.
Nei regolamenti dei singoli enti di appartenenza e nel rispetto delle norme
collettive di comparto, per il personale addetto a compiti e funzioni di
polizia locale e municipale, può essere prevista l'obbligatorietà della
frequenza a corsi periodici d'aggiornamento professionale anche aldilà di
quanto stabilito dal comma 1. In tal caso, ove non esista una struttura
formativa nell'ambito territoriale in cui l'ente è localizzato e non possa
comunque venire utilizzata la struttura formativa nell'ambito territoriale
limitrofo, detti corsi di aggiornamento si svolgeranno nel capoluogo della
Regione.
3.
L'organizzazione, il funzionamento, la sede, le varie materie d'insegnamento e
quant'altro attiene agli aspetti della formazione professionale degli addetti
alla polizia locale e municipale, sono stabiliti dalla
Giunta
regionale sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la
polizia locale di cui alla lett. d), comma 2 dell'art. 10, nonché ai sensi
dell'articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dal Comitato di
controllo sociale.
TITOLO
IV
Funzioni
di studio in materia di polizia locale
Art.
9
Comitato
tecnico consultivo regionale.
1.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato tecnico consultivo
regionale per la polizia locale.
2.
Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è così composto: dal
Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede; da tre
rappresentanti designati, rispettivamente dalle sezioni regionali dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNCEM; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale e da quattro esperti facenti
parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella Regione, nominati dalla
Giunta regionale.
3.
Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso
delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a
livello dirigenziale.
Art.
10
Compiti
e funzioni del Comitato.
1.
Il Comitato di cui all'art. 9, oltre a promuovere iniziative, studi, convegni e
ricerche per il continuo miglioramento della polizia municipale, svolge
funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale.
Esso
esprime altresì il proprio parere su tutte le iniziative legislative in materia
di polizia amministrativa, nonché nel caso che si debba intervenire per
pubbliche calamità che abbiano interessato il territorio della Regione.
2.
In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta regionale
proposte relative:
a)
alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativa con riferimento ai
compiti svolti dalla stessa ai sensi dell'articolo 5;
b)
alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai
servizi di polizia locale e municipale;
c)
alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione ai corpi e servizi di polizia locale e municipale;
d)
ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale per gli
addetti alla polizia locale e municipale, con particolare riguardo alle materie
di insegnamento ed alla omogeneità dei corsi stessi.
TITOLO
V
Uniformi
e distintivi di grado
Art.
11
Uniformi.
1.
L'uniforme degli appartenenti ai servizi o corpi di polizia municipale è
costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e
di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare
le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2.
Le uniformi sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di
rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato
«A», che è parte integrante della presente legge, così come tutti gli altri
allegati.
3.
Le attività di cui al comma 1 dell'art. 6, comunque svolte dal personale
addetto, sono normalmente esercitate nella prescritta uniforme nel rispetto
degli appositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite
dagli enti di appartenenza diversi dai comuni.
4.
Nell'osservanza delle norme regolamentari concernenti sia l'ordinamento che
l'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale nonché
l'espletamento del servizio ovvero lo stato giuridico del personale addetto,
per comprovanti motivi di necessità o semplice opportunità, eventualmente richiamati
dai suddetti regolamenti, le funzioni di polizia municipale possono anche
essere svolte in abito civile, previa autorizzazione del sindaco, o
dell'assessore delegato, del legale rappresentante dei comuni associati o
consorziati sempreché per servizi svolti in territorio diverso da quello del
comune di appartenenza dell'addetto, ovvero, per quanto concerne l'esercizio di
particolari attività di polizia locale, nel rispetto delle disposizioni interne
proprie dell'ente di appartenenza e, se del caso, previa autorizzazione del
legale rappresentante dell'ente stesso.
5.
Per servizi speciali quali quelli invernali da neve, nautici, partecipazioni a
competizioni sportive ed in occasione di particolari tradizionali
manifestazioni, i capi e l'equipaggiamento sono disciplinati da regolamenti
comunali.
Art.
12
Distintivo
di riconoscimento.
1.
Il distintivo di riconoscimento degli addetti alla polizia municipale della
Regione, ai fini dell'individuazione della Regione e dell'Ente di appartenenza,
è costituito per la metà sinistra dallo stemma della Regione Umbria e per la
metà destra dallo stemma dell'Ente di appartenenza. Le sue caratteristiche sono
precisate nell'allegato «B».
Art.
13
Placca
di riconoscimento.
1.
Gli addetti alla polizia municipale ai fini del loro riconoscimento, sono
dotati di apposita placca, le cui caratteristiche sono precisate nell'allegato
«B».
Art.
14
Distintivi
di grado.
1.
I distintivi di grado sono determinati, come dall'allegato «C», in base ai rispettivi
ruoli rivestiti dagli addetti alla polizia municipale e precisamente di:
a)
comandante del corpo;
b)
addetto al coordinamento (dirigenti e direttivi);
c)
responsabile del servizio;
d)
addetto al controllo (ispettori).
2.
Il distintivo di grado del comandante è determinato secondo la classe alla
quale è assegnato il comune.
3.
Il distintivo di grado degli addetti al coordinamento e controllo è determinato
dalla qualifica funzionale e dalle funzioni dirigenziali esercitate dagli
aventi diritto.
Art.
15
Distintivi
di specialità.
1.
I distintivi di specialità, necessari ai fini dell'individuazione delle
specifiche attività cui sono preposti gli addetti, sono individuati
dall'allegato «D».
2.
Gli enti dal quale dipendono gli addetti alla polizia municipale ne
stabiliscono, con proprio regolamento, i disegni per le singole
specializzazioni nonché il materiale di realizzazione.
TITOLO
VI
Mezzi
e strumenti operativi
Art.
16
Mezzi
di servizio.
1.
La polizia municipale per adempiere ai diversi compiti di istituto è dotata di
opportuni tipi di veicoli.
2.
I Comuni nel prevedere la dotazione dei veicoli medesimi devono tener conto, al
fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza delle diverse strutture,
dell'estensione e morfologia del territorio e del tipo di organizzazione del
corpo o del servizio.
3.
I servizi di polizia municipale vengono disimpegnati con autovetture,
motocicli, ciclomotori e velocipedi.
4.
Per determinati servizi o per specifici impieghi possono prevedersi autocarri,
autobus, autoveicoli adibiti a servizi speciali o a trasporti specifici o
automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento dei sinistri stradali
o ad altri servizi di polizia stradale.
5.
I servizi o i corpi di polizia municipale possono essere dotati di un proprio
natante a motore per i servizi lacuali o comunque per le acque interne, quando
svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone portuali o lacustri.
6.
Nei comuni ove è istituito il servizio di polizia municipale questo deve essere
dotato di almeno un'autovettura.
Art.
17
Caratteristiche
dei mezzi.
1.
Le caratteristiche dei veicoli in dotazione ai corpi o servizi di polizia
municipale sono precisate nell'allegato «E».
Art.
18
Centrali
operative ed apparecchiature ricetrasmittenti.
1.
I corpi ed i servizi di polizia municipale sono dotati di una centrale
operativa.
2.
I motocicli e gli autoveicoli in dotazione ai corpi e servizi di polizia
municipale sono dotati di apparecchiature ricetrasmittenti in collegamento con
la centrale operativa del comando.
3.
Gli eventuali mezzi nautici sono dotati di un sistema di allarme, collegamento
radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare il più efficace ed
efficiente servizio.
4.
Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedata e quello che espleta
particolari compiti istituzionali con motocicli diversi da quelli previsti dal
presente articolo e con ciclomotori e velocipedi, è dotato di apparecchio
ricetrasmittente portatile.
5.
I Comuni provvedono a richiedere al Ministero delle poste e telecomunicazioni
la concessione per l'esercizio del ponte radio.
6.
Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni comando
utilizza una propria sigla di individuazione alla quale fa poi seguito un
numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio.
7.
La Giunta regionale provvederà ad assicurare il collegamento dei corpi o
servizi di polizia municipale con il sistema radio-trasmittente regionale ai
fini istituzionali del soccorso alle popolazioni o per servizi di protezione civile
e ambientale.
Art.
19
Strumenti
operativi.
1.
I corpi e servizi di polizia municipale, per i rilievi e le indagini di polizia
stradale e polizia giudiziaria, sono dotati dei seguenti strumenti operativi:
misuratore di velocità a rulli per ciclomotori, misuratore di velocità per
veicoli, opacimetro, fonometro, apparecchio fotografico, computer, ed altri.
Art.
20
Mezzi
per i comuni montani.
1.
Per i servizi in zone di montagna, il personale della polizia municipale, deve
essere dotato di apposita attrezzatura per i compiti di vigilanza.
2.
Se i servizi di istituto e di vigilanza riguardano zone a turismo invernale, il
personale di polizia municipale deve essere dotato dell'attrezzatura per il servizio
sulla neve, di apparecchio ricetrasmittente e portatile e di attrezzature per
il soccorso delle persone.
3.
Gli autoveicoli sono in tal caso di tipo idoneo alla circolazione sulle strade
di montagna o innevate.
TITOLO
VII
Norme
finali e transitorie
Art.
21
Norma
finanziaria.
1.
Gli interventi previsti all'art. 8 saranno realizzati nell'ambito del piano
delle attività di formazione professionale di cui all'art. 7 della legge
regionale 21 ottobre 1981, n. 69 come integrato con l'art. 2 della legge
regionale 11 agosto 1983, n. 30.
2.
All'onere per il rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato tecnico
consultivo regionale istituito con l'art. 9 della presente legge si farà fronte
con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale.
Art.
22
Disposizione
transitoria.
1.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o
associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in
essa contenute nonché ad adottare le norme regolamentari in esse previste.
2.
Nello stesso termine di cui al comma 1 sono adottati i prescritti modelli di
gradi e distintivi per le uniformi.
3.
I Comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi
ai modelli stabiliti dalla presente legge, entro tre anni dalla sua entrata in
vigore.
Allegato
«A»
Uniforme
della polizia municipale
Divisa
ordinaria invernale.
Copricapo:
-
berretto rigido con calotta bianca e visiera di cuoio nero rifinito con fascia
mille righe per sottufficiali e vigili e greca per ufficiali con foderina
intercambiabile, fregio e distintivo di grado;
-
basco copricapo di colore bianco per il personale femminile, rifinito come
dovuto;
-
casco bianco viabilità mod. Milano.
Giubba:
-
giacca di stoffa in diagonale nero aperta ad un petto, collo rovesciato,
risvolto sulla manica con filetto di colore rosso bordeaux, con quattro bottoni
di metallo argentato, tasche superiore e inferiore a soffietto con pattina a
bottoncino di metallo argentato, alamari al bavero, spalline della stessa
stoffa con filettatura rosso bordeaux e bottoncini di metallo argentato,
distintivi di grado (descrizione a parte).
Pantalone:
-
lungo da coprire il collo delle scarpe senza risvolti, di stoffa in diagonale
nero, per il personale maschile e femminile;
-
gonna-pantalone di stoffa in diagonale nero, lunghezza appena sotto il
ginocchio per il personale femminile.
Camicia:
-
camicia di colore bianco con colletto rovesciato e maniche lunghe.
Falsetto:
-
in maglia di lana colore nero con scollatura a «V».
Cravatta:
-
di colore nero.
Maglione:
-
di lana a collo alto di colore nero.
Calze:
-
di lana nere, lunghe al ginocchio;
-
invernali per il personale femminile.
Calzature:
-
scarpe basse di pelle colore nero;
-
scarpe termiche alte di colore nero con tomaia di cuoio liscio e suola di
gomma;
-
stivali in pelle nera con tomaia liscia e suola di gomma, tacco alto max cm. 5 per
il personale femminile;
-
stivali neri di gomma impermeabili.
Guanti:
-
guanti in pelle colore nero;
-
guanti di lana di colore bianco;
-
guanti di cotone di colore bianco.
Soprabiti:
-
cappotto pesante di castoro nero, con collo aperto a doppia bottoniera di 3
bottoni di metallo argentato, risvolto sulla manica con filetto colore rosso
bordeaux, due tasche laterali tagliate con pattina, schiena con martingala a
faldoni (due bottoni alla martingala e 5 bottoncini lungo lo spacco sempre di
metallo
argentato), spalline cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e
fermata con un bottoncino di metallo argentato dall'altro, con filettatura di
colore rosso bordeaux, alamari sul bavero; distintivi di grado (descrizione a
parte) mostra interna di colore rosso bordeaux;
-
impermeabili di colore nero in tessuto «goretex», con imbottitura staccabile,
due tasche esterne a doppio uso con cappuccio e mantellina, doppiopetto e
spalline cucite come il cappotto;
-
giubbone di pelle nera foderato;
-
combinazione impermeabile costituita da giacca e pantaloni di colore nero.
Cinturone:
-
in cuoio bianco, altezza cm. 5, senza spallaccio, con fibbia cromata recante lo
stemma della polizia municipale, completo di fondina porta pistola.
Borsello:
-
portacarte in cuoio bianco, rettangolare, con cinghia per la tracolla fermata
da un passante per lato e da due sotto.
Distintivi
settore:
-
distintivi di individuazione del settore di appartenenza da applicare sul
braccio sinistro.
Divisa
ordinaria estiva.
Copricapo:
-
berretto rigido di cotone bianco della stessa foggia di quello della divisa
invernale, con due foderine intercambiabili di gabardine di fresco lana bianco;
-
casco bianco viabilità mod. Milano;
-
basco copricapo in fresco di lana bianco per il personale femminile.
Giubba:
-
giubba in gabardine di fresco di lana color bleu della stessa foggia di quello
della divisa ordinaria invernale.
Pantalone:
-
pantalone in gabardine di fresco di lana color bleu, senza risvolto, lunghezza
tale da coprire il collo delle scarpe.
Gonna:
-
gonna-pantalone in gabardine di fresco di lana colore bleu, lunghezza appena
sotto il ginocchio, per il personale femminile.
Camicia:
-
di cotone, colore celeste, con colletto rovesciato a maniche lunghe.
Cravatta:
-
di colore bleu.
Calze:
-
di cotone di colore bleu;
-
collant di colore bleu per il personale femminile.
Calzature:
-
scarpe basse di colore nero con tomaia di cuoio liscia, doppio fondo cuoio;
-
scarpe chiuse di colore nero foderate, con tomaia liscia doppio fondo, per il
personale femminile;
-
sandali tipo chanel, colore nero, fondo cuoio, per il personale femminile.
Cinturone:
-
in cuoio bianco, altezza cm. 5, senza spallaccio, con fibbia cromata, recante
lo stemma della polizia municipale, completo di fondina porta pistola.
Borsello:
-
portacarte in cuoio bianco, rettangolare, con cinghia per la tracolla fermata
da un passante per lato e da due sotto.
Distintivi
settore:
-
distintivi per individuazione del settore di appartenenza da applicare sul
braccio sinistro.
La
divisa ordinaria estiva, nei mesi con particolare andamento climatico è
costituita dal pantalone o gonna pantalone, con camicia di colore celeste di
cotone, maniche corte, collo aperto con pettorina, due taschini anteriori con
spallone trasversale posto anche in corrispondenza delle spalle, posteriormente
spalline rigide con distintivi di grado per gli ufficiali e sottufficiali,
placca di riconoscimento posta sul taschino sinistro.
La
divisa estiva con camicia a maniche corte, è integrata dal cinturone bianco con
fondina ed accessori.
Divisa
per il servizio motomontato.
La
stessa di quella ordinaria estiva ed invernale con le seguenti varianti:
a)
casco di protezione per motociclisti di colore bianco, all'uopo omologato;
b)
pantalone di stoffa in diagonale colore bleu, alla moschettiera con 1 + 1
piega, apertura anteriore con cerniera, occhiello e bottone sul rapporto,
gambale in due pezzi cucito aperto sotto il ginocchio con le impunture e pince
al fondo. Due tasche anteriori alla carrettiera e due tasche posteriori a
filetto con occhiello e bottone;
c)
stivali in pelle nera, tipo centauro, suola in gomma;
d)
guanti in pelle alla moschettiera con avambraccio di pelle bianca rifrangente;
e)
cinturone in cuoio bianco, altezza cm. 5, con spallaccio, con fibbia cromata
recante lo stemma della polizia municipale, completo di fondina per pistola.
Allegato
«B»
Distintivo
e placca di riconoscimento
1)
Distintivo di riconoscimento.
Il
distintivo di riconoscimento è portato sul copricapo di ogni tipo e impresso
sui bottoni. Sulle mostrine, nella metà superiore, è impresso lo stemma della
Regione e, nella metà inferiore, quello dell'Ente di appartenenza.
2)
Placca di riconoscimento.
La
placca di riconoscimento è costituita da uno scudetto in metallo inseribile in
un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di
altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta polizia municipale
(segue il nome del Comune stesso) e reca, altresì il numero di matricola del
personale. Essa viene applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro
dell'uniforme.
Allegato
«C»
Distintivi
di grado della polizia municipale
Ente
di tipo 1/A
Qualifica
funzionaleDistintivi di gradoComandante II dir.Corona dorata o argentata del
Comune con tre stelle dorate o argentate a sei punte bordate di rosso; soggolo
in treccia dorato o argentato con tre trine al berretto.
(Colonnello).Funzionario Iª dir. dirigenteCorona dorata o argentata del Comune
con due stelle dorate o argentate a sei punte; soggolo in treccia dorato o
argentato con due trine al berretto. (Tenente colonnello).Funzionario 8ªTre
stelle dorate o argentate a sei punte; soggolo dorato o argentato con tre trine
al berretto. (Capitano).Coordinatore 7ª(istruttore direttivo)Due stelle dorate
o argentate a sei punte; soggolo dorato o argentato con due trine al berretto.
(Tenente).Ispettore di P.M. 6ª(istruttore di concetto)Una barretta dorata o
argentata zigrinata posta trasversalmente al bordo della spallina dell'uniforme
ed una trina al soggolo del berretto- I biennio. (Maresciallo ordinario).- Due
barrette e due trine - II biennio. (Maresciallo capo);- Tre barrette e tre
trine - III biennio. (Maresciallo maggiore).Distintivi di anzianità per agenti-
Galloni rossi a «V» ad un filetto grande, posti sulle maniche - 10 anni.
(Agente scelto).- Galloni rossi a «V» ad un filetto grande e due piccoli sulle
maniche - 15 anni. (Appuntato).Ente di tipo 1/BQualifica funzionaleDistintivi
di gradoComandante Iª dir.Corona dorata o argentata del Comune con due stelle
dorate o argentate a sei punte; soggolo in treccia dorato o argentato con due
trine al berretto. (Tenente colonnello).Funzionario 8ªTre stelle dorate o argentate
a sei punte; soggolo dorato o argentato con tre trine al berretto.
(Capitano).Coordinatore 7ª(istruttore direttivo)Due stelle dorate o argentate a
sei punte; soggolo dorato o argentato con due trine al berretto.
(Tenente).Ispettore di P.M. 6ª(istruttore di concetto)Una barretta dorata o
argentata zigrinata posta trasversalmente al bordo della spallina dell'uniforme
ed una trina al soggolo del berretto- I biennio. (Maresciallo ordinario).- Due
barrette e due trine - II biennio. (Maresciallo capo).- Tre barrette e tre
trine - III biennio. (Maresciallo maggiore).Distintivi di anzianità per agenti-
Galloni rossi a «V» ad un filetto grande, posti sulle maniche - 10 anni.
(Agente scelto).- Galloni rossi a «V» ad un filetto grande e due piccoli sulle
maniche - 15 anni. (Appuntato).Ente di tipo 2Qualifica funzionaleDistintivi di
gradoComandante 8ªTre stelle dorate o argentate a sei punte; soggolo dorato o
argentato con tre trine al berretto. (Capitano).Coordinatore 7ª(istruttore
direttivo)Due stelle dorate o argentate a sei punte; soggolo dorato o argentato
con due trine al berretto. (Tenente).- Due barrette e due trine - II biennio.
(Maresciallo capo).- Tre barrette e tre trine - III biennio. (Maresciallo
maggiore).Distintivi di anzianità per agenti- Galloni rossi a «V» ad un filetto
grande, posti sulle maniche - 10 anni.
(Agente
scelto).- Galloni rossi a «V» ad un filetto grande e due piccoli sulle maniche
- 15 anni. (Appuntato).Ente di tipo 3Qualifica funzionaleDistintivi di
gradoComandante 7ªDue stelle dorate o argentate a sei punte; soggolo dorato o
argentato con due trine al berretto. (Tenente).Ispettore di P.M. 6ª(istruttore
di concetto)Una barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmente al
bordo della spallina dell'uniforme ed una trina al soggolo del berretto- I
biennio. (Maresciallo ordinario).Distintivi di anzianità per agenti- Galloni
rossi a «V» ad un filetto grande, posti sulle maniche - 10 anni.
(Agente
scelto).- Galloni rossi a «V» ad un filetto grande e due piccoli sulle maniche
- 15 anni. (Appuntato).Ente di tipo 4Qualifica funzionaleDistintivi di
gradoResponsabile 6ª del servizioUna barretta dorata o argentata zigrinata
posta trasversalmente al bordo della spallina dell'uniforme ed una trina al
soggolo del berretto- I biennio. (Maresciallo ordinario).- Due barrette e due
trine - II biennio. (Maresciallo capo). - Tre barrette e tre trine - III
biennio. (Maresciallo maggiore).Ispettore di P.M. 6ª(istruttore di concetto)Una
barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmente al bordo della
spallina dell'uniforme ed una trina al soggolo del berretto- I biennio.
(Maresciallo ordinario).- Due barrette e due trine - II biennio. (Maresciallo
capo).- Tre barrette e tre trine - III biennio. (Maresciallo
maggiore).Distintivi di anzianità per agenti- Galloni rossi a «V» ad un filetto
grande, posti sulle maniche - 10 anni. (Agente scelto).- Galloni rossi a «V» ad
un filetto grande e due piccoli sulle maniche - 15 anni. (Appuntato).
Allegato
«D»
Distintivi
di specialità
I
distintivi di specialità sono costituiti da uno scudetto avente l'asse
orizzontale di mm. 50 e l'asse verticale di mm. 55 con bordatura azzurra.
Essi
vengono usati sulle divise ordinarie e di servizio, sui soprabiti e sulla
giubba della combinazione impermeabile.
Il
distintivo è posto sulla manica sinistra con il bordo inferiore situato a cm.
15 dall'attaccatura della spallina.
Allegato
«E»
Caratteristiche
dei mezzi
I
veicoli in dotazione ai Corpi o servizi di polizia municipale sono di colore
bleu scuro, con modanature di colore azzurro e con scritte di colore bianco
secondo le caratteristiche di seguito determinate:
1)
Autoveicoli - Sul tettuccio è dipinto un triangolo isoscele di colore azzurro,
con il vertice orientato nella parte centrale anteriore e la base sulla parte
posteriore a cm. 25 dai bordi laterali; sul tettuccio sono pure collocati due
dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 205 del D.P.R.
30 giugno 1959, n. 420, un faro centrale, e l'antenna radio, collocata in linea
e a metà della distanza fra il faro e i dispositivi supplementari di
segnalazione. Sulle fiancate laterali è dipinta una banda azzurra di cm. 20 di
altezza, nella parte centrale di detta banda è riportata la scritta «Polizia
municipale», con lettere di altezza non superiori a cm. 15. Nella parte
anteriore della fiancata in linea con la scritta «Polizia municipale» e a cm.
10 dalle portiere anteriori, è impresso lo stemma del Comune delle dimensioni
di cm. 18 di altezza. Sul cofano posteriore, lato sinistro, all'altezza del
bordo esterno e a cm. 2 dal bordo laterale, è realizzato un rettangolo azzurro
di cm. 11 per 15 con striscia rossa diagonale di cm. 1, iscritta nel rettangolo
e orientata da sinistra verso destra. Sui due triangoli, così realizzati, viene
riportato su quello di destra, in alto lo stemma del Comune di cm. 5 di altezza
e su quello di sinistra in basso il numero di individuazione del veicolo, di
cm. 5 di altezza.
2)
Motoveicoli e ciclomotori - I parafanghi sono dipinti di colore bianco, così
pure sulle parti laterali del serbatoio carburanti sono dipinte, di colore
bianco, due figure geometriche a forma di ala, con una modanatura di colore
bianco sulla parte inferiore del serbatoio stesso e sulle calotte
copribatteria. Sulla carenatura del parabrezza è riportata la scritta «Polizia
municipale» di colore bleu con lettere di cm. 8 di altezza, su fondo di colore
bianco. Lateralmente alla scritta sono riportati due stemmi del Comune pure di
cm. 8 di altezza. Le borse laterali, porta oggetti, sono dipinte di colore
bianco, e sono riportate 3
bande,
una superiore, una centrale, una inferiore tutte di cm. 5 e di colore bleu,
sulla banda inferiore, di colore bianco, è riportata la scritta Polizia municipale
con lettere di cm. 3 di altezza e su quella superiore lo stemma del Comune.
I
velocipedi da usarsi nei servizi di Polizia municipale, per il personale in
divisa, devono essere di colore bleu scuro con modanature di colore azzurro.
Essi
sono individuati con targhetta a telaio, posta all'angolo anteriore, sotto al
manubrio, con la scritta «Polizia municipale» a lettere bianche su fondo
azzurro con eventuale numero di identificazione.