L.R.
3 maggio 1990, n. 35 (1).
Norme
in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 maggio 1990, n. 21, S.O. n. 1.
TITOLO
I
Indirizzi
generali
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, in attuazione degli articoli 8 e 9 del proprio Statuto,
disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative ad
essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di
musei e raccolte degli Enti locali e di interesse locale.
2.
La finalità si inquadra nella generale esigenza di conseguire la piena
conoscenza, tutela, valorizzazione ed uso dell'intero patrimonio culturale
dell'Umbria, quale risorsa fondamentale per lo sviluppo civile, sociale ed
economico della comunità. A tal fine la Regione persegue:
a)
il consolidamento, il restauro, l'adeguamento delle sedi, la creazione di nuovi
istituti, la tutela e la valorizzazione delle collezioni, la riorganizzazione
dei servizi, il regolare funzionamento dei musei e delle raccolte di enti
locali e comunque di interesse locale, di proprietà pubblica o privata, e la
attivazione e la piena utilizzazione dei servizi culturali connessi, allo scopo
di assicurare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione culturale, sociale
ed economica del patrimonio in essi raccolto e la conseguente erogazione di un
servizio sociale di preminente interesse per la vita della comunità regionale;
b)
la progressiva costituzione e attivazione di un sistema museale regionale
integrato e funzionalmente unitario, che:
1)
comprenda tutti gli istituti e i servizi museali riconosciuti di interesse
regionale;
2)
sia articolato agli stessi livelli previsti per la programmazione economica e
territoriale, sulla base di una precisa attribuzione a ciascun istituto e
servizio museale aderente di compiti specifici;
3)
consenta un'organica azione di identificazione, catalogazione, conservazione e
valorizzazione culturale, sociale ed economica dell'intero patrimonio culturale
e ambientale della Regione.
Art.
2
Ruolo
della Regione.
1.
Per le finalità di cui all'art. 1 e onde assicurare la qualità degli interventi
e l'efficacia della spesa, la Regione adotta lo strumento della programmazione;
esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo; ricerca e favorisce
la collaborazione con gli organi centrali dello Stato e con ogni altro soggetto
pubblico e privato; incentiva l'autonomia amministrativa degli istituti e
servizi museali; promuove il più ampio coinvolgimento, nella costituzione e
gestione degli stessi, di enti pubblici e privati, anche sulla base di apposite
convenzioni.
2.
Controlla il funzionamento dei musei locali e di interesse locale; provvede
direttamente alla attività di catalogo e documentazione dei beni ambientali,
archeologici e architettonici, artistici e storici fino all'entrata in vigore
dei provvedimenti di cui all'art. 24.
Art.
3
Ruolo
degli Enti locali.
1.
La formulazione delle proposte finalizzate alla definizione del piano triennale
e dei programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14, la redazione dei progetti
esecutivi per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi annuali,
secondo quanto stabilito all'art. 11, la loro attuazione, compreso l'obbligo
della rendicontazione, spettano agli Enti locali, che vi provvedono secondo le
modalità stabilite dalla presente legge. È altresì competenza dei Comuni la
gestione diretta di musei e raccolte di loro proprietà. Compete comunque agli
stessi il controllo sulla regolare attuazione degli interventi previsti dal
piano triennale e dai programmi annuali, nonché il collaudo finale sugli
stessi.
Art.
4
Riconoscimento
dell'interesse regionale.
1.
L'individuazione degli istituti e servizi museali operata ai sensi dell'art. 7
costituisce il riconoscimento dell'interesse regionale degli stessi ed è presupposto
irrinunciabile per la loro ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i
benefici di cui alla presente legge.
Art.
5
Autorizzazioni.
1.
L'attuazione degli interventi di cui agli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 14
gennaio 1972, n. 3, e agli artt. 47 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è
comunque subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
2.
Gli interventi di restauro sono autorizzati dalla Regione, nel rispetto
dell'art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
3.
In difetto delle prescritte autorizzazioni, di cui al comma 2, è irrogata ai
trasgressori, a cura del Servizio sanzioni amministrative dell'ufficio affari
giuridici della Giunta regionale e previo verbale d'accertamento e
contestazione notificato anche d'ufficio, una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000, nel
rispetto dei principi e delle norme procedurali stabilite dalla legge 24
novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive
modificazioni ed integrazioni.
TITOLO
II
Sistema
museale regionale
Art.
6
Sistema
museale regionale.
1.
Il sistema museale regionale è costituito da tutti i musei, le raccolte e i
servizi culturali, il cui interesse sia stato riconosciuto dalla Regione. È
organizzato funzionalmente mediante la ripartizione di compiti specifici fra i
singoli istituti e servizi museali, che sono chiamati ad operare in modo
complementare, e conformemente alle loro peculiarità, per ambiti di
aggregazione subregionale, onde assicurare un funzionamento unitario del
sistema museale a livello dell'intera regione, per il conseguimento degli
obiettivi indicati nel piano triennale e nei programmi annuali di intervento di
cui agli artt. 10 e 14.
Art.
7
Individuazione
e classificazione degli istituti e servizi.
1.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
propone al Consiglio regionale l'atto preliminare di definizione del sistema
museale regionale, che indica le finalità, le caratteristiche, le articolazioni
funzionali e le modalità operative del sistema stesso, individua gli istituti e
i servizi museali esistenti o da istituire che ne fanno parte, e i relativi
standard funzionali nell'ambito del sistema.
2.
Le indicazioni inerenti il sistema museale regionale possono essere aggiornate
con il piano triennale e con i programmi annuali di cui ai successivi artt. 10
e 14.
Art.
8
Inventario
e regolamento.
1.
Gli enti e i privati proprietari di musei e raccolte inclusi nel sistema
museale regionale, e perciò ammessi a beneficiare dei contributi regionali,
sono tenuti a redigere e ad aggiornare l'inventario dei beni culturali di loro
proprietà o comunque affidati alla loro cura e ad adottare apposito regolamento
per gli istituti e i servizi museali, secondo lo schema-tipo deliberato dalla
Giunta regionale ed in relazione alla classificazione ad essi attribuita nei
piani regionali d'intervento. Copia dell'intervento è trasmessa alla Giunta
regionale, cui compete altresì l'approvazione del regolamento.
Art.
9
Personale
e modalità di reclutamento.
1.
Gli istituti e servizi museali, debbono essere dotati di personale qualificato,
nel rispetto dei profili professionali stabiliti per ciascuna figura dal piano
triennale e dai programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14, e in numero
sufficiente a garantire la qualità dei servizi, secondo gli standard funzionali
fissati per ciascun istituto e servizio dal piano e dai programmi medesimi.
2.
Per l'ammissione ai concorsi relativi a posti di direzione degli istituti di
proprietà degli enti pubblici di cui alla presente legge è richiesto il diploma
di laurea e costituisce titolo preferenziale il diploma di specializzazione in
ottemperanza alle specificazioni previste nel piano triennale per i diversi
profili professionali inerenti alle peculiarità dei diversi istituti e servizi.
TITOLO
III
Programmazione
Art.
10
Piano
triennale.
1.
Per la programmazione e la promozione degli interventi finalizzati agli
obiettivi indicati dalla presente legge, la Giunta regionale propone
all'approvazione del Consiglio regionale il piano triennale per il riassetto,
la istituzione e il funzionamento degli istituti e dei servizi culturali, per
il rafforzamento del sistema museale regionale, per la formazione e
l'aggiornamento professionale degli addetti e per il loro reclutamento, per
l'incremento delle collezioni per l'edizione e la diffusione dei cataloghi
scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni concernenti il patrimonio
culturale umbro, per la promozione delle attività culturali.
2.
Il piano regionale stabilisce la classificazione degli istituti e servizi
museali in relazione al loro stato attuale e agli sviluppi previsti nei termini
di validità del piano stesso, con riferimento alla entità e al tipo delle
raccolte, ai livelli di funzionalità e ai compiti propri di ciascuno
nell'ambito del sistema.
3.
Il piano può apportare modifiche e integrazioni alle previsioni del sistema
museale regionale di cui all'art. 7 e prevede prioritariamente:
a)
interventi di tutela e salvaguardia che rivestano particolare urgenza al fine
di arrestare i processi di degrado e la dispersione del patrimonio culturale;
b)
completamento di interventi in atto.
4.
In particolare il piano triennale:
a)
individua caratteristiche, localizzazione e organizzazione degli istituti e dei
servizi costituenti il sistema museale regionale e provvede alla
classificazione degli stessi;
b)
accerta lo stato di conservazione dei beni, l'organizzazione ed il
funzionamento degli istituti e servizi museali e l'esercizio di eventuali
compiti di interesse più generale ai diversi livelli organizzativi del sistema
museale;
c)
determina le prospettive di evoluzione nel periodo di validità del piano,
indicando priorità, modalità e tempi di esecuzione degli interventi;
d)
determina gli standard funzionali dei singoli istituti e servizi museali anche
con riguardo all'entità ed ai profili professionali del personale;
e)
indica i titoli di studio e le materie d'esame per l'espletamento dei concorsi
di cui all'art. 9;
f)
individua le iniziative e gli strumenti per la qualificazione e la formazione
del personale addetto, nel quadro della disciplina vigente in materia di
formazione professionale, ai fini della formazione del piano annuale di cui
alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e sue modificazioni;
g)
programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali
dei musei e delle raccolte di enti locali o di interesse locale;
h)
programma le attività editoriali concernenti i cataloghi scientifici delle raccolte
museali e altre pubblicazioni comunque inerenti il patrimonio culturale umbro;
i)
programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;
l)
determina le attività da svolgere a cura diretta della Regione.
Art.
11
Progetti
per la formazione del piano annuale.
1.
I Comuni, nonché gli altri soggetti titolari di istituti, servizi e attività
museali d'interesse locale, formulano annualmente, in conformità con il piano
triennale di cui all'art. 10, progetti di intervento come previsti all'art. 15.
2.
I progetti di cui al comma 1 sono trasmessi, entro il mese di aprile, alla
Giunta regionale, al fine della formazione del piano annuale di cui all'art.
14. I progetti relativi ad interventi strutturali, per essere ammessi al
contributo finanziario della Regione, debbono rispondere ai seguenti requisiti:
a)
essere redatti in termini esecutivi sotto il profilo tecnico specificando, in
particolare, tempi e modalità di intervento, destinazioni d'uso, organizzazione
funzionale e modalità gestionali degli istituti che vi trovano sede;
b)
essere provvisti di tutte le autorizzazioni previste per la loro attuazione
dalla vigente legislazione;
c)
essere corredati dal piano finanziario specificando in particolare il
preventivo di spesa e le risorse finanziarie disponibili a copertura della
quota non soddisfatta dal contributo regionale;
d)
contenere un'analisi dei costi e dei benefici.
TITOLO
IV
Organismi
di consulenza e di partecipazione
Art.
12
Commissione
consultiva scientifica.
[1.
Per la predisposizione dei piani triennali ed annuali la Regione si avvale di
una commissione consultiva scientifica, presieduta dall'assessore ai beni
culturali e costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra
esperti di particolare competenza e documentata professionalità nelle materie
oggetto della presente legge, nominati dal Consiglio regionale, in numero non
superiore a 12 con voto limitato ai due terzi. Per i membri della commissione è
prevista una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta nella misura di
lire 100.000 e i rimborsi di spese per le stesse voci e nella stessa misura
prevista per i dipendenti regionali di II livello dirigenziale] (2).
(2)
Articolo abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30
giugno 1999, n. 19.
Art.
13
Conferenza
dei capi degli istituti museali.
1.
Allo scopo di partecipare con funzione consultiva alle proposte e alle
elaborazioni dei programmi e dei piani valorizzandone l'aspetto tecnico e
scientifico, è istituita la conferenza dei capi degli istituti museali di
competenza della presente legge.
2.
I capi degli istituti vengono formalmente designati dagli Enti locali o dai
soggetti cui gli istituti appartengono.
3.
La conferenza, presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali o da un
suo delegato, è istituita con decreto del Presidente della Giunta 4. Entro tre
mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo
sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
Art.
14
Programmi
annuali.
1.
In esecuzione del piano regionale triennale la Giunta regionale, sulla base
delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'art. 11, adotta i programmi
annuali per le finalità di cui al comma 2 e al presente titolo.
2.
I programmi annuali costituiscono lo strumento per:
a)
i controlli di gestione dei programmi annuali precedenti in relazione agli
obiettivi del piano triennale;
b)
il finanziamento dei progetti attuativi e il conseguente riparto dei
contributi.
3.
Qualora il programma annuale comporti modifiche al piano triennale, deve essere
sottoposto all'esame del Consiglio regionale.
TITOLO
V
Contributi
e procedure
Art.
15
Interventi
e contributi.
1.
Il piano triennale e i programmi annuali prevedono e determinano i vari
interventi e i relativi contributi.
La
Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le modalità procedurali
per l'accesso ai contributi.
2.
Le richieste di contributo debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro
gli stessi termini stabiliti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.
3.
I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi per le seguenti finalità:
a)
costruzione, consolidamento e restauro delle sedi di istituti e servizi
museali;
b)
allestimenti e strumentazione per istituti e servizi museali;
c)
manutenzione e restauro di beni culturali costituenti le raccolte di Enti
locali e di interesse locale;
d)
edizione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni
inerenti il patrimonio culturale;
e)
acquisizione di beni culturali al patrimonio pubblico per incrementare le
raccolte locali;
f)
gestione e attività ordinarie di istituti e servizi museali;
g)
attività straordinarie di istituti e servizi culturali;
h)
interventi a sostegno della costituzione di organismi di gestione di istituti e
servizi museali;
i)
iniziative dirette riservate alla Regione.
4.
Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione
sullo stato di attuazione del piano triennale.
Art.
16
Contributi
per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 15.
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'art. 15, la
Giunta regionale eroga a favore dei Comuni, Province e altri enti pubblici o
soggetti privati contributi in conto capitale o in conto interessi per
l'attuazione, in conformità con le previsioni indicate nel piano triennale, di
progetti relativi a musei e raccolte di loro proprietà.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati in conformità con le
previsioni programmatiche dei piani di cui alla legge regionale 20 maggio 1986,
n. 19, e vengono attuati secondo le disposizioni della stessa.
Art.
17
Contributi
per le finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 15.
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art.
15, la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni e di altri enti pubblici o
soggetti privati contributi in conto capitale per la elaborazione e
l'attuazione di progetti inerenti l'allestimento e la dotazione strumentale dei
musei e dei servizi culturali connessi, per la loro gestione e attività
ordinarie e per la manutenzione e il restauro dei beni culturali in essi
conservati.
2.
I finanziamenti regionali sono assegnati con i programmi annuali di cui
all'art. 14 ed erogati nella misura del 40 per cento all'avvio dei lavori e del
60 per cento a lavori ultimati e collaudati.
Art.
18
Contributi
per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 15.
1.
Per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 15, la Giunta regionale
provvede direttamente o eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni
o di altri enti pubblici o privati proprietari o depositari delle raccolte per
la edizione di cataloghi scientifici e di altre pubblicazioni di interesse
storico, artistico, culturale conformi alle indicazioni contenute nel piano
triennale.
2.
I contributi regionali sono assegnati coi programmi annuali di cui all'art. 14
ed erogati ad avvenuta pubblicazione delle opere; all'attuazione delle proprie
iniziative la Giunta provvede direttamente.
Art.
19
Contributi
per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 15.
1.
Per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 15, la Giunta regionale
provvede direttamente, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa
regionale in materia di contratti, o eroga contributi in conto capitale a
favore di Comuni e Province per l'acquisizione di beni culturali destinati ad
arricchire le raccolte locali.
2.
I contributi regionali possono essere concessi a Comuni e Province anche al di
fuori degli interventi previsti dal piano e dai programmi regionali di cui alla
presente legge, allorché essi abbiano provveduto all'acquisto in condizioni di
comprovata urgenza.
Art.
20
Contributi
per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 15.
1.
Per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 15, la Giunta regionale eroga
a favore dei Comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in
conto capitale per l'attuazione dei progetti conformi alle indicazioni espresse
nel piano regionale triennale.
2.
La Giunta regionale eroga inoltre contributi per i costi di gestione di
istituti e servizi museali, anche nell'ipotesi di ricorso a società private che
impieghino giovani formati con appositi corsi di formazione professionale della
Regione. Le convenzioni di affidamento di tali incarichi a privati devono
essere approvate dalla Giunta regionale.
Art.
21
Contributi
per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 15.
1.
Per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 15, il programma annuale
indica le modalità per l'eventuale partecipazione della Regione alla costituzione
di organismi per la gestione di istituti e servizi culturali;
determina
le condizioni per la costituzione di tali organismi, anche a prescindere dalla
diretta partecipazione della Regione stessa; stabilisce l'entità del contributo
regionale che la Giunta regionale eroga in conto capitale a favore degli
organismi stessi.
Art.
22
Contributi
per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 15.
1.
Per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 15, il programma annuale
indica le iniziative che la Giunta regionale intende promuovere direttamente e
i relativi costi.
2.
All'attuazione delle iniziative provvede con propri atti la Giunta regionale.
Art.
23
Controllo.
1.
I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge trasmettono entro il 30
novembre di ogni anno alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle
attività svolte e un rendiconto delle spese sostenute.
2.
Le funzioni di vigilanza, accertamento e controllo sono esercitate dai soggetti
e secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689 e, in particolare, dagli uffici regionali preposti alla specifica materia
di cui alla presente legge, ai quali compete altresì di vigilare sulla regolare
esecuzione degli interventi in conformità con il piano triennale e i programmi
annuali di cui agli artt. 10 e 14.
3.
Qualora gli enti pubblici e i soggetti privati beneficiari dei contributi non
provvedano nei tempi e nei modi previsti all'esecuzione degli interventi la
Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine
adeguato, al fine di ogni regolarizzazione, revoca l'erogazione dei
finanziamenti, richiedendo la restituzione delle somme già erogate e
provvedendo direttamente al compimento degli interventi necessari o a nuova
assegnazione del contributo.
TITOLO
VI
Norme
finali e transitorie
Art.
24
Organismi
e strumenti.
1.
Entro il 31 dicembre 1990 la Giunta regionale predispone apposito provvedimento
legislativo per la definizione di organismi e strumenti utili alla
organizzazione ed alla gestione dei servizi seguenti:
a)
catalogo e documentazione;
b)
manutenzione e restauro;
ed
alla promozione, nell'ambito della normativa vigente, delle necessarie forme di
cooperazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, le istituzioni
competenti ad ogni livello nonché altri soggetti pubblici e privati.
Art.
25
Abrogazione.
1.
Sono abrogate la L.R. 3 giugno 1975, n. 39 e successive modificazioni, la L.R.
23 aprile 1980, n. 34 e la L.R. 1° settembre 1981, n. 64, nonché l'art. 7 della
legge regionale 9 agosto 1974, n. 46, l'art. 6 della legge regionale 20 gennaio
1981, n. 7 e successive modifiche, nonché ogni altra norma incompatibile con la
presente legge.
Art.
26
Norma
transitoria.
1.
Nella fase di prima applicazione della presente legge il programma annuale di
cui all'art. 14 è adottato, limitatamente al primo anno, dalla Giunta regionale
entro 3 mesi dall'adozione del piano triennale, anche in mancanza dei progetti
di cui all'art. 11.
2.
Fino al momento in cui la commissione di cui all'art. 13 non è operante, le
funzioni consultive alla stessa spettanti sono esercitate dalla Consulta
regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7.
Art.
27
Finanziamento.
1.
A norma di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della vigente legge di
bilancio saranno annualmente determinate, a decorrere dal 1991, le
autorizzazioni di spesa integrative delle disponibilità già previste in
bilancio per le leggi soppresse dal precedente art. 25, per l'attuazione degli
interventi della presente legge. Onde consentire l'attuazione degli interventi
di cui ai seguenti punti sono istituiti per memoria nello stato di previsione
del bilancio regionale dell'anno in corso i seguenti capitoli:
a)
per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lett. a):
1)
il cap. 6830 (cat. 3), denominato: «Contributi in conto capitale per la
costruzione, il consolidamento e il restauro delle sedi di istituti e servizi
museali».
2)
il cap. 6831 (cat. 3), denominato: «Contributi in conto interessi nei mutui e
prestiti contratti per la costruzione, il consolidamento e il restauro delle
sedi di istituti e servizi museali».
b)
Per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettere b), c) ed f) il cap.
6832 (cat. 3), denominato: «Contributi in conto capitale per l'allestimento, la
dotazione strumentale e il funzionamento ordinario dei musei e dei servizi
culturali connessi, nonché per gli interventi di manutenzione e di restauro».
c)
Per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera d), il cap. 988 (cat.
4), denominato: «Spese per la edizione di cataloghi scientifici e di altre
pubblicazioni di interesse storico, artistico, culturale in materia di musei».
d)
Per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettere e) e g) il cap. 6818
(cat. 3), denominato: «Spese e contributi per l'acquisto di beni culturali
destinati alle raccolte museali locali. Per la realizzazione di attività
culturali di carattere straordinario».
e)
Per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera h) e agli artt. 12 e
13, il cap. 1011 (cat. 5), denominato: «Contributi regionali per interventi a
sostegno della costituzione di organismi di gestione di istituti e servizi
museali e per il funzionamento degli organismi consultivi».
f)
Per le finalità di cui all'art. 15, comma 3, lettera i) il cap. 1018 (cat. 9),
denominato: «Iniziative dirette della Regione in materia di musei».