L.R.
3 maggio 1990, n. 36 (1).
Programma
decennale di interventi per la conservazione e l'uso culturale di edifici
monumentali di proprietà degli Enti locali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 maggio 1990, n. 21, S.O. n. 1.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lett. n), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[1.
Nell'ambito e con le procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 20
maggio 1986, n. 19, la Giunta regionale, sentite le commissioni consultive
scientifiche in materia di musei, biblioteche ed archivi, predispone le linee
generali di un programma decennale per favorire la conservazione e l'uso
culturale degli edifici di notevole interesse artistico e storico di proprietà
degli Enti locali e per promuovere al contempo, attraverso il loro restauro e
la loro migliore utilizzazione, una più adeguata sistemazione e una più
efficace funzionalità dei musei, biblioteche e archivi locali.
2.
La Giunta regionale promuove, per la conseguente realizzazione degli
interventi, il concorso di altri soggetti finanziatori pubblici e privati.
3.
Il programma si articola in piani annuali secondo quanto previsto dall'art. 3
della legge regionale n. 19 del 1986] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[1.
Per la predisposizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, vengono presi
in considerazione i progetti presentati agli enti locali territoriali
proprietari di immobili di notevole interesse artistico e storico, destinati o
da destinare a sedi di musei, biblioteche, archivi.
2.
Nei progetti devono essere specificati:
a)
lo stato di conservazione e i dati storici e morfologici dell'edificio oggetto
dell'intervento;
b)
la destinazione e gli obiettivi culturali previsti;
c)
il titolo proprietario;
d)
le modalità di intervento sia dal punto di vista conservativo che funzionale;
e)
le modalità di manutenzione e di gestione dell'edificio e dell'istituto (museo
o biblioteca o archivio) che dovrà avervi sede;
f)
i termini cronologici della realizzazione dell'intervento;
g)
il piano finanziario dell'intervento, il preventivo di spesa, le fonti di
finanziamento] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[1.
Alla valutazione dei progetti provvede una commissione nominata dalla Giunta
regionale e composta da cinque membri, designati tra funzionari
dell'amministrazione regionale e docenti universitari esperti nelle discipline
di riferimento.
2.
Sulla base dei progetti ritenuti ammissibili dalla commissione di cui ai
precedente comma, la Giunta regionale redige il piano annuale degli interventi,
stabilendo anche l'entità del relativo finanziamento e i soggetti responsabili
della loro realizzazione] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[1.
La Regione concorre al finanziamento dei progetti approvati fino al massimo del
sessanta per cento dell'importo relativo al costo di ciascun intervento. L'ente
locale proponente dovrà contribuire per la restante parte] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[1.
La valutazione dei progetti e la scelta di quelli meritevoli di finanziamento
si basano sull'esame dei dati relativi alle specificazioni di cui ai punti
elencati nel comma 2 dell'art. 2] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[1.
A norma di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, l'onere sarà annualmente determinato a decorrere dall'esercizio 1991 con la
legge di bilancio.
2.
Sarà altresì istituito nella parte entrata dello stesso bilancio un apposito
capitolo per l'acquisizione di contributi di soggetti finanziatori pubblici e
privati a norma del precedente art. 1, intendendosi tali entrate vincolate per
le finalità di cui alla presente legge] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.