L.R. 3 maggio 1990, n. 36 (1).

Programma decennale di interventi per la conservazione e l'uso culturale di edifici monumentali di proprietà degli Enti locali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 maggio 1990, n. 21, S.O. n. 1.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[1. Nell'ambito e con le procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, la Giunta regionale, sentite le commissioni consultive scientifiche in materia di musei, biblioteche ed archivi, predispone le linee generali di un programma decennale per favorire la conservazione e l'uso culturale degli edifici di notevole interesse artistico e storico di proprietà degli Enti locali e per promuovere al contempo, attraverso il loro restauro e la loro migliore utilizzazione, una più adeguata sistemazione e una più efficace funzionalità dei musei, biblioteche e archivi locali.

2. La Giunta regionale promuove, per la conseguente realizzazione degli interventi, il concorso di altri soggetti finanziatori pubblici e privati.

3. Il programma si articola in piani annuali secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 19 del 1986] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[1. Per la predisposizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, vengono presi in considerazione i progetti presentati agli enti locali territoriali proprietari di immobili di notevole interesse artistico e storico, destinati o da destinare a sedi di musei, biblioteche, archivi.

2. Nei progetti devono essere specificati:

a) lo stato di conservazione e i dati storici e morfologici dell'edificio oggetto dell'intervento;

b) la destinazione e gli obiettivi culturali previsti;

c) il titolo proprietario;

d) le modalità di intervento sia dal punto di vista conservativo che funzionale;

e) le modalità di manutenzione e di gestione dell'edificio e dell'istituto (museo o biblioteca o archivio) che dovrà avervi sede;

f) i termini cronologici della realizzazione dell'intervento;

g) il piano finanziario dell'intervento, il preventivo di spesa, le fonti di finanziamento] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[1. Alla valutazione dei progetti provvede una commissione nominata dalla Giunta regionale e composta da cinque membri, designati tra funzionari dell'amministrazione regionale e docenti universitari esperti nelle discipline di riferimento.

2. Sulla base dei progetti ritenuti ammissibili dalla commissione di cui ai precedente comma, la Giunta regionale redige il piano annuale degli interventi, stabilendo anche l'entità del relativo finanziamento e i soggetti responsabili della loro realizzazione] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[1. La Regione concorre al finanziamento dei progetti approvati fino al massimo del sessanta per cento dell'importo relativo al costo di ciascun intervento. L'ente locale proponente dovrà contribuire per la restante parte] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[1. La valutazione dei progetti e la scelta di quelli meritevoli di finanziamento si basano sull'esame dei dati relativi alle specificazioni di cui ai punti elencati nel comma 2 dell'art. 2] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[1. A norma di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, l'onere sarà annualmente determinato a decorrere dall'esercizio 1991 con la legge di bilancio.

2. Sarà altresì istituito nella parte entrata dello stesso bilancio un apposito capitolo per l'acquisizione di contributi di soggetti finanziatori pubblici e privati a norma del precedente art. 1, intendendosi tali entrate vincolate per le finalità di cui alla presente legge] (8).

 

 

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.