L.R.
3 maggio 1990, n. 37 (1).
Norme
in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione,
mediateche di Enti locali e di interesse locale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 maggio 1990, n. 21 S.O. n. 1.
TITOLO
I
Indirizzi
generali
Art.
1
Oggetto,
ambito d'applicazione, finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, in attuazione degli articoli 8 e 9 del proprio Statuto,
con la presente legge disciplina le funzioni ad essa attribuite dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di biblioteche, archivi
storici, centri di documentazione e mediateche degli enti locali e di interesse
locale intesi come momento essenziale di sviluppo culturale e civile.
2.
La Regione favorisce l'accesso e la fruizione dei beni bibliografici,
archivistici e documentari e dei relativi servizi da parte di tutti i
cittadini, così da concorrere, rimuovendo ostacoli e discriminazioni, alla più
ampia attuazione del diritto alla documentazione e relativa informazione
secondo i fini indicati dal comma 2 dell'art. 3 della Costituzione.
3.
Strumento per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 è la
realizzazione di un Sistema bibliotecario-documentario costituito da tutte le
biblioteche, gli archivi storici, i centri di documentazione, le mediateche di
Enti locali e di interesse locale e dai relativi servizi.
Art.
2
Obiettivi.
1.
La Regione, attraverso il Sistema bibliotecario-documentario regionale, d'ora
in poi denominato S.B.D.R., al fine di qualificare i servizi per l'utente,
persegue i seguenti obiettivi:
a)
l'incremento, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni
bibliografici, archivistici e documentari;
b)
la qualificazione e lo sviluppo diffuso ed omogeneo degli istituti culturali di
competenza della presente legge in tutto il territorio, anche promuovendo
l'istituzione di nuovi servizi;
c)
l'integrazione tra le biblioteche, gli archivi storici, i centri di
documentazione, le mediateche degli Enti locali e gli istituti di interesse
locale, favorendone la cooperazione;
d)
l'integrazione tra le diverse risorse informative degli istituti di competenza
della presente legge e il collegamento organico con la rete informativa
nazionale mediante l'adesione al Servizio bibliotecario nazionale;
e)
la dotazione di personale sufficiente e con adeguata professionalità per la
gestione degli istituti;
f)
la istituzione e il funzionamento dei Centri-sistema;
g)
lo sviluppo della ricerca per la tutela e la valorizzazione dei beni
bibliografici, archivistici e documentari nonché la promozione di iniziative culturali.
TITOLO
II
Funzioni
e compiti
Art.
3
Funzioni
della Regione.
1.
Per raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 la Regione
esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, consulenza e
controllo nelle materie oggetto della presente legge.
In
particolare la Giunta regionale:
a)
propone al Consiglio regionale il piano triennale e adotta il piano annuale, di
cui al titolo VI;
b)
programma gli interventi di edilizia bibliotecaria, documentaria e archivistica
con il programma pluriennale delle OO.PP. ed i piani annuali secondo quanto
disposto dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19;
c)
fissa i criteri per l'istituzione, l'ordinamento, il funzionamento e lo
sviluppo degli istituti e dei relativi servizi di competenza e ne approva il
regolamento;
d)
programma e definisce lo sviluppo e la qualificazione del S.B.D.R. di cui agli
artt. 9 e 11;
e)
coordina l'informazione bibliografica regionale;
f)
programma ed attua nel territorio regionale lo sviluppo del Servizio
bibliotecario nazionale (S.B.N.) d'intesa con il competente Istituto centrale
del Ministero per i beni culturali e ambientali e le altre Regioni;
g)
cura, promuove e coordina le iniziative e gli interventi diretti alla tutela e
valorizzazione delle raccolte bibliografiche e storico-documentarie, con
particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio;
h)
approva e collauda i progetti di restauro dei beni bibliografici;
i)
fissa i criteri per la riproduzione dei manoscritti, documenti a stampa, audio
e visivi;
l)
cura, anche in collaborazione con altri soggetti, l'acquisizione di beni
bibliografici e documentari rari e di pregio e di particolare interesse per la
documentazione locale;
m)
persegue l'obiettivo di dotare gli istituti culturali di cui alla presente
legge di personale qualitativamente e quantitativamente idoneo anche attraverso
forme di collaborazione di diritto privato;
n)
cura la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore
secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e
successive modificazioni;
o)
cura direttamente o in collaborazione con altri soggetti la produzione di
mostre e l'organizzazione di convegni ed iniziative, anche editoriali, per
l'approfondimento e la valorizzazione dei temi connessi alle funzioni
esercitate;
p)
promuove lo sviluppo dell'editoria regionale;
q)
cura la rilevazione e la divulgazione dei dati attinenti alle competenze della
presente legge;
r)
incentiva l'autonomia amministrativa degli istituti di particolare rilevanza
regionale;
s)
esercita in generale le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14
gennaio 1972, n. 3, dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché
quelle delegate ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
2.
Onde poter disporre dell'indispensabile supporto tecnico, scientifico e
metodologico per le proprie attività e per l'attività complessiva degli enti e
degli istituti di competenza della presente legge, la Giunta regionale entro il
31 dicembre 1990 predispone apposito provvedimento legislativo per la
definizione di organismi e strumenti utili alla cooperazione per
l'organizzazione e gestione delle seguenti funzioni:
a)
informazione bibliografica, archivistica e documentaria;
b)
tutela, manutenzione e restauro dei beni bibliografici.
3.
La Giunta regionale, per le funzioni di cui al comma 2, ricerca ogni forma di
collaborazione e di intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e con l'Istituto centrale
per la patologia del libro, di cui agli artt. 15 e 16 del D.P.R. 3 dicembre
1975, n. 805 e, in generale, con il Ministero per i beni culturali e
ambientali.
4.
La Regione esplica le funzioni indicate tramite l'Ufficio III dell'Area 10, di
cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni, che
svolge le funzioni di Soprintendenza ai beni librari così come previsto
all'art. 8 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
Art.
4
Funzioni
e compiti degli Enti locali.
1.
Gli Enti locali provvedono alla istituzione, ordinamento, gestione,
qualificazione e sviluppo delle biblioteche, degli archivi e dei centri di
documentazione e audiovisuali di loro proprietà, nonché promuovono la
valorizzazione e il coordinamento degli istituti presenti nel territorio di
loro competenza.
2.
In particolare essi:
a)
provvedono alla corretta conservazione dei beni bibliografici, archivistici e
documentari;
b)
definiscono il regolamento della biblioteca comunale e degli altri istituti e
lo propongono alla Regione per l'approvazione;
c)
definiscono le quote di finanziamento proprio da iscrivere a bilancio, per le
finalità di cui al comma 1;
d)
formulano i programmi annuali e triennali di sviluppo degli istituti e dei
servizi;
e)
dotano gli istituti di personale sufficiente e professionalmente idoneo;
f)
promuovono la cooperazione e l'integrazione tra tutti gli istituti
bibliotecari, archivistici e documentari di loro competenza attraverso
l'adesione al S.B.D.R.;
g)
definiscono con gli istituti di interesse locale le convenzioni per l'adesione
al S.B.D.R., da sottoporre alla Regione per l'approvazione;
h)
propongono alla Regione i progetti di manutenzione e restauro dei beni
bibliografici di loro competenza;
i)
promuovono, attuano e coordinano le iniziative e le attività culturali per la
valorizzazione e l'uso pubblico degli istituti di loro competenza.
TITOLO
III
Biblioteche,
archivi, centri di documentazione, mediateche, sistemi
Art.
5
Definizione
- Compiti.
1.
Le biblioteche, i centri di documentazione, gli archivi e le mediateche sono
istituti culturali finalizzati a soddisfare le esigenze di lettura,
informazione, documentazione e ricerca dei cittadini e concorrono al
perseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2.
2.
In particolare gli istituti sono tenuti a svolgere le seguenti funzioni:
a)
assicurare la conservazione e la corretta manutenzione delle dotazioni
bibliografiche, documentarie ed audiovisuali, con particolare riguardo agli
aspetti della prevenzione;
b)
provvedere all'ordinamento, catalogazione, inventariazione, classificazione, ed
incremento del materiale librario, documentario ed audiovisivo, secondo le
normative vigenti in materia;
c)
assicurare l'apertura al pubblico e dotarsi di personale sufficiente e
professionalmente qualificato;
d)
garantire la consultazione in sede, il prestito a domicilio e la circolazione
dei documenti posseduti;
e)
partecipare alla realizzazione del sistema informativo e documentario regionale
anche aderendo al catalogo unico nonché al Servizio bibliotecario nazionale;
f)
promuovere la diffusione della fruizione dei beni librari, documentari ed
audiovisivi;
g)
sviluppare la cooperazione con le altre biblioteche e integrare le proprie
attività con i centri culturali ed educativi del territorio.
3.
Gli istituti perseguono la cooperazione attraverso l'adesione al S.B.D.R.
Art.
6
Archivi
storici.
1.
I Comuni costituiscono l'archivio storico così come previsto dall'art. 30 del
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
2.
La Regione, in conformità con la vigente legislazione, favorisce la tutela,
l'ordinamento e l'uso pubblico degli archivi storici degli Enti locali e di
interesse locale in collaborazione con la Soprintendenza archivistica.
3.
Gli Enti locali possono associarsi per l'organizzazione e la gestione di
sistemi archivistici, ai quali possono aderire, tramite opportune convenzioni,
anche gli archivi storici di interesse locale.
4.
I sistemi archivistici si collegano e si integrano con il S.B.D.R. che provvede
ad organizzare apposita sezione nei Centri-sistema di cui all'art. 10 e a
dotarsi di personale sufficiente e professionalmente idoneo secondo quanto
previsto dall'art. 31 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
Art.
7
Personale
degli istituti.
1.
Le biblioteche, gli archivi, i centri di documentazione, i centri-sistema
devono essere dotati di personale qualificato e sufficiente a garantire la
qualità dei servizi.
2.
I regolamenti organici degli Enti locali debbono comprendere anche l'organico
tecnico e amministrativo degli istituti di loro appartenenza.
3.
Il personale tecnico delle biblioteche e degli altri istituti è costituito da
bibliotecari, assistenti di biblioteca, archivisti storico-scientifici e
documentalisti.
4.
In carenza di personale gli Enti locali attivano la mobilità del personale da
altri uffici e rapporti di lavoro con privati o cooperative.
5.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti la responsabilità degli
istituti di cui alla presente legge può essere assegnata ad un assistente di
biblioteca che può essere adibito anche alla gestione di altri servizi
culturali.
6.
Nei comuni sino a 5.000 abitanti tale possibilità è definita nei piani e nei
programmi di cui al titolo V in relazione alle consistenze documentarie, alla
quantità di materiale raro e di pregio, nonché all'organizzazione e gestione
degli istituti.
Art.
8
Modalità
di reclutamento del personale.
1.
Per accedere ai concorsi di bibliotecario è necessario il diploma di laurea.
Titoli preferenziali sono considerati il possesso del diploma delle scuole di
specializzazione nelle materie di competenza della legge legalmente
riconosciute, nonché gli attestati dei corsi di formazione professionale
specifici nel settore. Al concorso di assistenti di biblioteca si accede con il
diploma scuola media superiore.
2.
Per accedere ai concorsi di archivista storico-scientifico è necessario il
diploma di laurea. Titolo preferenziale è considerato il possesso del diploma
rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 14 del D.P.R. 30 settembre 1963,
n. 1409, nonché il diploma rilasciato dalla scuola speciale per archivisti e
bibliotecari o da altra scuola di specializzazione postuniversitaria oltre che
gli attestati rilasciati in seguito a corsi di formazione professionale
legalmente riconosciuti.
3.
I concorsi, per titoli ed esami, devono valutare la preparazione e le
attitudini professionali anche con prove specifiche attinenti le
professionalità di cui ai commi 1 e 2.
Art.
9
Sistema
bibliotecario documentato regionale (S.B.D.R.).
1.
La Regione istituisce il sistema bibliotecario documentario regionale,
finalizzato alla integrazione, coordinamento e cooperazione tra i singoli
istituti di competenza della presente legge, per la realizzazione di un
efficace servizio di informazione, documentazione e pubblica lettura nel
territorio regionale.
2.
Il S.B.D.R. è costituito dagli istituti di competenza della presente legge, dai
centri-sistema, dall'Ufficio III dell'Area 10 della Regione. L'Ufficio III
dell'Area 10 svolge le funzioni di cui all'art. 3, garantendo l'adeguato
livello tecnico-scientifico per il raggiungimento degli obiettivi della
presente legge.
3.
Gli istituti dipendenti dagli Enti aderiscono attraverso la deliberazione degli
appositi organismi, al S.B.D.R. Tale adesione è elemento determinante e
prioritario in ordine all'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge.
4.
I sistemi in cui si articola il S.B.D.R. possono essere:
a)
urbani, se istituiti e gestiti da un solo Ente locale in relazione a specifiche
esigenze connesse allo svolgimento del servizio attraverso l'apertura di
istituti decentrati. Possono attivare i sistemi urbani gli Enti locali
territoriali con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
b)
intercomunali, se costituiti d'intesa tra gli Enti locali. A tale scopo gli
Enti locali attivano le forme associative necessarie ed idonee.
5.
Possono essere integrati nel S.B.D.R. gli istituti archivistici, documentari,
le mediateche, provvedendo contestualmente alla attivazione dei relativi
servizi tecnici e amministrativi con conseguente dotazione di personale
sufficiente e professionalmente idoneo presso i centri-sistema.
6.
Oltre agli istituti degli Enti locali possono aderire al S.B.D.R., mediante
convenzione, anche gli altri istituti pubblici e privati presenti nel
territorio. La stipula delle convenzioni è subordinata all'accertamento
dell'interesse pubblico dell'istituto che intende aderire al sistema, delle
risorse e dei rispettivi compiti, e viene autorizzata dalla Regione.
7.
Il Consiglio regionale adotta il regolamento generale di organizzazione e
gestione del S.B.D.R. che i soggetti di cui al comma 3 recepiscono e
specificano.
Art.
10
Centri-sistema.
1.
I centri-sistema sono lo strumento tecnico e amministrativo che attua gli
obiettivi del S.B.D.R.; essi corrispondono ai livelli istituzionali di cui
all'art. 9, comma 2.
2.
Essi sono dotati di personale tecnico e amministrativo sufficiente, messo a
disposizione dagli Enti locali e dagli altri soggetti che aderiscono al sistema
stesso, oppure si avvalgono di forme di collaborazione di diritto privato. Le
caratteristiche, le dotazioni, i servizi, gli organi vengono definiti nei piani
e nei programmi di cui al titolo V.
Art.
11
Compiti
del S.B.D.R.
1.
Compete al S.B.D.R.:
a)
assicurare in tutti i Comuni un efficiente servizio bibliotecario;
b)
promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e
delle risorse bibliotecarie e storico-documentarie esistenti nel territorio;
c)
provvedere alla organizzazione e gestione dei servizi tecnico-amministrativi
comuni per gli istituti aderenti al sistema;
d)
assicurare all'utente, attraverso l'incremento, la razionalizzazione e
l'integrazione delle risorse, una dotazione bibliografica, storico-documentaria
e audiovisuale corrispondente alle esigenze di informazione, studio e ricerca;
e)
assicurare all'utente il servizio di informazione bibliografica, la
consultazione in sede, il prestito a domicilio, il prestito interbibliotecario,
il servizio periodico, i centri d'ascolto, i servizi audiovisivi, i servizi di
riproduzione;
f)
curare la formazione di cataloghi collettivi e predisporre gli eventuali
sistemi informativi coordinati;
g)
promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale addetto al sistema;
h)
coordinare le attività culturali e di promozione educativa degli istituti
aderenti al sistema;
i)
promuovere la produzione culturale con particolare riferimento a quella
editoriale;
l)
promuovere la collaborazione con le altre strutture e servizi culturali, con
particolare riguardo alla scuola.
Art.
12
Requisiti.
1.
Le biblioteche e gli istituti di competenza della presente legge per essere
ammessi ai finanziamenti di cui al titolo VI, debbono possedere i seguenti
requisiti minimi, da accertarsi da parte della Giunta regionale:
a)
disporre di locali e attrezzature adeguati;
b)
disporre di patrimonio librario, documentario e audiovisivo adeguato alle
funzioni che gli istituti svolgono;
c)
disporre almeno del catalogo alfabetico per autori compilato secondo le norme
nazionali;
d)
avvalersi di personale qualificato;
e)
svolgere un continuativo servizio al pubblico e comunque avere un orario non
inferiore alle 12 ore settimanali.
2.
Agli istituti esistenti che non possiedono i requisiti indicati e a quelli di
nuova costituzione possono essere concessi contributi appositi con indicazione
dei termini entro i quali devono essere acquisiti i requisiti stessi.
3.
Possono essere concessi contributi a biblioteche e istituti di interesse locale
che posseggano raccolte specializzate o di particolare significato per la
storia del territorio e che siano consultabili a titolo gratuito.
Art.
13
Diritto
di stampa.
1.
Le biblioteche comunali dei capoluoghi di provincia godono del diritto di
stampa così come previsto dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive
modificazioni.
2.
Per favorire la conservazione, la diffusione e la pubblica consultazione della
produzione regionale di libri, periodici, stampati, manifesti, opuscoli ed
audiovisivi, al fine di costituire e qualificare le sezioni locali delle
biblioteche:
a)
i Comuni depositano copia dei materiali indicati nel presente comma, da essi
curati, nella loro biblioteca, nonché nella biblioteca del proprio capoluogo di
provincia;
b)
le Province inviano copia degli stessi materiali alle biblioteche comunali del
loro territorio;
c)
la Regione deposita copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca
comunale del territorio regionale;
d)
copia di tutto il materiale audiovisivo ad eccezione di quello riguardante lo
spettacolo, viene depositato anche presso la mediateca regionale di cui
all'art. 34;
e)
copia di tutto il materiale documentario bibliografico, audiovisuale attinente
lo spettacolo viene depositato presso il Centro di documentazione dello
spettacolo di cui all'art. 33.
3.
Le amministrazioni periferiche dello Stato, gli Enti pubblici anche economici,
le Università, le istituzioni di ricerca e culturali possono depositare copia
della documentazione di cui al comma 2 presso le biblioteche comunali presenti
nel territorio in cui operano.
TITOLO
IV
Organismi
di partecipazione e promozione
Art.
14
Commissione
consultiva scientifica.
[1.
Per la predisposizione dei piani triennali e dei programmi annuali di cui al
tit. V, la Giunta regionale si avvale della consulenza di una commissione
consultiva scientifica.
2.
La commissione, presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali, è
istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da
esperti di comprovata e documentata competenza e professionalità nelle materie
oggetto della presente legge, designati dal Consiglio regionale in numero non
superiore a 12 con voto limitato ai due terzi.
3.
La commissione resta in carica per la durata della legislatura ed i membri
possono essere riconfermati.
4.
Ai membri della commissione che non siano consiglieri regionali ovvero
dipendenti regionali spetta un gettone di presenza dell'importo di lire 100.000
per ogni giornata di seduta. Agli stessi spetta, inoltre, il rimborso delle
spese, per le voci e nella misura prevista dalle vigenti disposizioni regionali
per i propri dipendenti appartenenti alla seconda qualifica dirigenziale. Per i
consiglieri ed i dipendenti regionali trova applicazione la disciplina per essi
vigente.
5.
Entro 3 mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo
sottopone all'approvazione della Giunta regionale] (2).
(2)
Articolo abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30
giugno 1999, n. 19.
Art.
15
Conferenza
dei capi degli istituti.
1.
Allo scopo di partecipare con funzione consultiva alle proposte e alle
elaborazioni dei piani e dei programmi valorizzandone l'aspetto tecnico e
scientifico, è istituita la conferenza dei capi degli istituti di competenza
della presente legge.
2.
I capi degli istituti vengono formalmente designati dagli Enti locali o dai
soggetti cui gli istituti appartengono.
3.
La conferenza, presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali o da un
suo delegato, è istituita con decreto del Presidente della Giunta
4.
Entro tre mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e
lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
Art.
16
Commissioni.
1.
Gli istituti e i sistemi previsti dalla legge, per un più partecipato
svolgimento dei loro compiti, possono istituire apposite commissioni.
2.
Ne fanno parte di diritto i responsabili degli istituti ed è prevista inoltre
la partecipazione di rappresentanti degli enti ed associazioni a carattere
culturale nonché degli organi scolastici, che possiedano comprovati requisiti
di professionalità nel settore di cui alla presente legge.
3.
Le commissioni sono disciplinate dal regolamento degli istituti competenti.
4.
Le commissioni svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a)
propongono gli acquisti del materiale librario, documentario e audiovisivo;
b)
propongono iniziative culturali connesse alla valorizzazione degli istituti e
all'ampliamento dell'utenza;
c)
propongono iniziative dirette alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio
culturale locale;
d)
propongono manifestazioni divulgative e attività di promozione educativa
attinenti agli istituti ed ai relativi patrimoni;
e)
favoriscono opportune modalità di collegamento e collaborazione tra gli
istituti e gli altri organismi a carattere culturale presenti nel territorio.
TITOLO
V
Programmazione
Art.
17
Individuazione
e classificazione degli istituti e dei servizi.
1.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
propone al Consiglio regionale l'atto preliminare di definizione del S.B.D.R.
che indica la finalità, le caratteristiche, le articolazioni funzionali e le
modalità operative del sistema stesso e dei relativi centri-sistema; individua
le categorie e gli standard funzionali che gli istituti e i servizi esistenti o
da istituire debbono perseguire e i compiti propri di ciascuno nell'ambito del
sistema.
2.
Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere aggiornate con il piano
triennale e il programma annuale di cui agli artt. 18 e 19.
3.
L'individuazione degli istituti e dei servizi operata ai sensi del presente
articolo costituisce il riconoscimento dell'interesse regionale degli stessi ed
è presupposto per la loro ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i
benefici conseguenti all'attuazione della presente legge.
Art.
18
Piano
triennale.
1.
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2
e per l'esercizio delle funzioni proprie della Regione di cui all'art. 3, la
Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano
triennale per la promozione, lo sviluppo e il funzionamento degli istituti, per
la tutela dei beni culturali di competenza della presente legge, nonché per la
promozione delle attività connesse.
2.
In particolare il piano triennale:
a)
individua gli standard funzionali dei singoli istituti e dei servizi collegati;
b)
definisce il progetto di S.B.D.R. sotto il profilo programmatico, nonché
individua, in base agli elementi indicati alla lettera a), gli istituti idonei
a parteciparvi, e le eventuali esigenze di costituzione di nuovi servizi con le
caratteristiche degli stessi;
c)
stabilisce i livelli funzionali e i programmi di attività e sviluppo dei
servizi centrali;
d)
accerta in generale l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e
servizi bibliotecari, archivistici e documentari e le loro eventuali funzioni
di interesse più generale, ai diversi livelli organizzativi del sistema, nonché
determina le prospettive di evoluzione, indicando priorità, modalità e tempi di
esecuzione degli interventi;
e)
accerta lo stato di conservazione dei beni e programma gli interventi per la
tutela, manutenzione e restauro dei beni culturali di competenza della presente
legge;
f)
programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;
g)
individua i profili professionali e le forme di collaborazione degli operatori
necessari al raggiungimento degli obiettivi;
h)
individua i programmi formativi di aggiornamento e di qualificazione
professionale, secondo le previsioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n.
69;
i)
indica gli obiettivi generali in materia di edilizia bibliotecaria,
documentaria ed archivistica con particolare riferimento agli edifici di
interesse storico-artistico cui dovranno far riferimento i programmi ed i piani
attuativi di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19;
l)
determina gli interventi della Regione in base alle funzioni di cui all'art. 3.
Art.
19
Programma
annuale.
1.
In esecuzione del piano regionale triennale la Giunta regionale adotta il
programma annuale e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato
di attuazione delle previsioni del piano triennale.
2.
Il programma annuale costituisce lo strumento per:
a)
il finanziamento delle iniziative previste dal piano triennale;
b)
la formulazione delle proposte per l'aggiornamento e l'eventuale ridefinizione
delle previsioni del piano triennale;
c)
i controlli di gestione e di spesa dei programmi annuali precedenti.
3.
Le proposte di aggiornamento e di ridefinizione del piano triennale devono
essere approvate dal Consiglio regionale.
4.
Per la formazione del programma annuale formulano progetti i Comuni, nonché gli
altri soggetti pubblici e privati titolari di istituti di competenza della
presente legge.
5.
Possono formulare proposte tutti i soggetti che inoltrano alla Regione progetti
utili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e
2.
6.
I progetti debbono rispondere ai seguenti requisiti:
a)
essere redatti in termini esecutivi sotto il profilo tecnico;
b)
essere provvisti di tutte le autorizzazioni previste per la loro attuazione
dalla vigente legislazione;
c)
contenere le indicazioni dell'apporto finanziario dell'ente o del soggetto
proprietario nonché degli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla
copertura dei finanziamenti necessari;
d)
contenere un'analisi costi e benefici.
TITOLO
VI
Contributi
e procedure
Art.
20
Interventi
e contributi.
1.
Il piano triennale e il programma annuale prevedono e determinano i singoli
interventi indicando i criteri per l'erogazione dei contributi e la loro
qualificazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le
modalità procedurali per l'accesso ai contributi.
2.
Le richieste, le proposte e i progetti, definiti secondo le modalità dell'art.
19 debbono essere trasmessi alla Giunta regionale entro e non oltre il 30
aprile di ogni anno, ad eccezione degli interventi previsti dalla lett. a) del
successivo comma 3 per i quali la domanda dovrà essere avanzata nei termini
stabiliti dalla legge regionale n. 19 del 1986.
3.
I contributi sono erogati per le seguenti attività:
a)
edificazione, consolidamento, restauro e ristrutturazione degli istituti e dei
servizi di cui alla presente legge;
b)
funzionamento, incremento e qualificazione degli istituti e dei servizi già in
possesso dei requisiti o per il conseguimento degli stessi come previsto
dall'art. 12;
c)
costituzione di nuovi istituti e servizi;
d)
progettazione e istituzione, sviluppo e qualificazione del S.B.D.R.;
e)
programmi per la tutela, manutenzione e restauro dei beni culturali di cui alla
presente legge;
f)
programmi di informazione bibliografica, archivistica e documentaria;
g)
interventi a sostegno di organismi per la gestione di istituti e servizi di
competenza della presente legge nonché per l'attuazione di progetti
straordinari;
h)
attività e programmi degli organismi di cui agli artt. 33 e 34;
i)
acquisizione di beni culturali per il patrimonio degli istituti culturali;
l)
iniziative dirette della Regione anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati;
m)
iniziative di ricerca, studio, progettazione, promozione e pubblicazione
finalizzate alla definizione e valorizzazione degli istituti, servizi e beni
culturali di competenza della presente legge.
Art.
21
Contributi.
1.
Per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga
contributi a favore di Enti locali territoriali ed enti pubblici operanti nel
territorio regionale, nonché degli altri soggetti individuati nell'ambito delle
previsioni programmatiche pluriennali e del programma annuale di intervento di
settore, di cui alla presente legge e agli artt. 2 e 3 della legge regionale 20
maggio 1986, n. 19.
2.
I contributi sono individuati ed erogati in conformità con le previsioni della
legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e dai relativi piani.
Art.
22
Contributi
per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 20.
1.
Per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 20, la Giunta
regionale eroga contributi in conto capitale.
Art.
23
Contributi
per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 20.
1.
Per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga
contributi in conto capitale fino alla copertura della spesa ammessa per
progetti che abbiano caratteristiche tecnico-scientifiche adeguate, dotati
delle necessarie autorizzazioni di legge.
Art.
24
Contributi
per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 20.
1.
Per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga
contributi in conto capitale a favore degli istituti per l'attuazione di
interventi di catalogazione e inventariazione del materiale librario,
archivistico e documentario conformi alle metodologie e alle finalità dei piani
regionali, nonché finanzia direttamente progetti ed edizioni dei cataloghi e
inventari da essa prodotti quali strumenti di diffusione dei dati e delle
informazioni.
Art.
25
Contributi
per le finalità di cui alla lettera g) dell'art. 20.
1.
Per le finalità di cui alla lettera g) dell'art. 20 il programma annuale indica
le modalità per la eventuale partecipazione della Regione alla costituzione di
organismi per la gestione di istituti e servizi culturali, o determina le
condizioni per la gestione di tali organismi, anche a prescindere dalla diretta
partecipazione della Regione stessa, nonché stabilisce l'entità del contributo
regionale che la Giunta eroga in conto capitale a favore degli organismi
medesimi.
Art.
26
Contributi
per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 20.
1.
Per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga
contributi in conto capitale per i programmi degli istituti di cui agli artt.
33 e 34.
Art.
27
Contributi
per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 20.
1.
Per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 20, la Giunta regionale
acquista direttamente beni culturali di competenza della presente legge o eroga
a tal fine contributi in conto capitale a favore degli Enti locali.
2.
Quando sussistono casi di comprovata urgenza la Giunta regionale può procedere
motivatamente all'acquisto, anche al di fuori delle previsioni dei programmi
annuali.
Art.
28
Contributi
per le finalità di cui alla lettera l) dell'art. 20.
1.
Per le finalità di cui alla lettera l) dell'art. 20 il programma annuale indica
e finanzia le iniziative che la Giunta regionale intende promuovere
direttamente.
2.
All'attuazione delle iniziative provvede con propri atti la Giunta regionale.
Art.
29
Contributi
per le finalità di cui alla lettera m) dell'art. 20.
1.
Per le finalità di cui alla lettera m) dell'art. 20, la Giunta regionale
finanzia direttamente ricerche e progettazioni finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi indicati dalla legge, o eroga, a tal fine, contributi in conto
capitale ad altri soggetti.
Art.
30
Interventi
urgenti.
1.
Una quota del 20 per cento del complessivo stanziamento di bilancio di cui alla
presente legge può essere destinata agli interventi con carattere di urgenza
determinati con atto della Giunta regionale in relazione ai quali la stessa è
tenuta a presentare al Consiglio regionale apposita relazione illustrativa
corredata da rendicontazione.
Art.
31
Vigilanza
e controllo.
1.
La Giunta regionale, tramite l'Ufficio III dell'Area 10 vigila sulla regolare
realizzazione degli interventi, in conformità con i piani di cui al tit. V.
2.
I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge trasmettono entro il 30
novembre di ogni anno alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle
attività svolte e un rendiconto delle spese sostenute.
Art.
32
Revoca.
1.
Qualora i soggetti beneficiari dei contributi non provvedano, nei tempi e nei
modi previsti all'esecuzione degli interventi, la Giunta regionale, sentiti gli
stessi e previa fissazione di un termine adeguato, al fine di ogni
regolarizzazione, revoca l'erogazione dei finanziamenti, richiedendo la
restituzione delle somme già erogate e provvedendo direttamente al compimento
degli interventi necessari ovvero alla riassegnazione del contributo.
TITOLO
VII
Norme
finali e transitorie
Art.
33
Centro
di documentazione dello spettacolo.
1.
È istituito il Centro di documentazione dello spettacolo, il quale, allo scopo
di sviluppare e valorizzare nel territorio regionale l'attività di
documentazione e ricerca, diffusione e promozione culturale nei settori del
teatro, della musica, del cinema e in generale dello spettacolo, attira e
organizza, in collegamento con gli istituti regionali, nazionali e
internazionali similari:
a)
il servizio documentale, utilizzando le strutture di biblioteca, di fonoteca e
di archivio audiovisivo, nonché il servizio di pubblico accesso ai libri, alle
pubblicazioni periodiche, ai documenti e agli audiovisivi;
b)
le iniziative promozionali, con seminari, conferenze, cicli di proiezioni e
mostre, anche in collegamento con le strutture dello spettacolo e con la
scuola;
c)
il servizio di consulenza ed informazione specializzata per istituti e soggetti
pubblici e privati;
d)
la diffusione e il prestito della documentazione posseduta, attraverso il
S.B.D.R. e gli istituti di competenza della presente legge;
e)
la pubblicazione di ricerche e studi sulle attività dello spettacolo, con particolare
attenzione alla realtà regionale.
2.
Il Centro è gestito da un soggetto individuato dalla Giunta regionale, sulla
base di apposita convenzione con essa stipulata.
3.
Il soggetto gestore adotta il regolamento del centro, da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale.
Art.
34
Mediateca
regionale.
1.
La Regione al fine di promuovere la fruizione e la produzione della
documentazione audiovisuale, favorisce la costituzione di una Mediateca
regionale che operi come centro tecnico e di collegamento delle teche
audiovisuali di Enti locali odi interesse locale rappresentate anche dalle
sezioni audiovisive possedute dagli istituti di competenza della presente
legge.
2.
La Mediateca persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso il
coordinamento delle acquisizioni delle teche territoriali, nonché costituisce
supporto per i problemi di coordinamento e conservazione dalla documentazione.
Provvede inoltre a diffondere l'informazione e a fornirne la produzione.
3.
La Mediateca regionale favorisce ed attua forme di collegamento e cooperazione
con le teche audiovisuali, con le biblioteche e gli altri servizi di
documentazione regionali ed extra-regionali.
4.
Per quanto attiene alla documentazione anche audiovisiva in materia di
spettacolo provvede il Centro di documentazione dello spettacolo di cui
all'art. 33.
5.
In particolare la Mediateca:
a)
sostiene le iniziative volte a sviluppare l'acquisizione, l'incremento, la
conoscenza e l'uso della documentazione audiovisiva;
b)
presta consulenza e assistenza tecnica nell'ambito audiovisuale ad enti,
istituti ed organismi pubblici e privati e consente l'utilizzazione delle
tecnologie di cui è dotata secondo le modalità previste dal regolamento;
c)
partecipa alla elaborazione dei criteri e delle procedure di catalogazione del
materiale audiovisuale, nonché alla elaborazione di metodologie conservative e
di riproduzione;
d)
concorre alla formazione e all'aggiornamento del catalogo unico regionale umbro
per i documenti audiovisuali;
e)
provvede alla documentazione audiovisuale di attività culturali prodotte in
Umbria, secondo le modalità previste dal regolamento;
f)
coordina il prestito tra gli istituti, anche attraverso copie riprodotte nel
rispetto della vigente legislazione in materia.
6.
Per svolgere le attività indicate la Mediateca può stipulare convenzioni con
enti, aziende, organismi ed istituzioni specializzate, pubbliche e private, con
il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel
territorio regionale.
7.
La Mediateca regionale è gestita da un soggetto individuato dalla Giunta
regionale, sulla base di apposita convenzione con essa stipulata.
8.
Il soggetto gestore adotta il regolamento della mediateca, da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale.
Art.
35
Abrogazione.
1.
Sono abrogate la L.R. 3 giugno 1975, n. 39 e successive modificazioni, L.R. 23
aprile 1980, n. 34, l'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e
successive modifiche, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente
legge.
Art.
36
Norma
transitoria.
1.
Nella fase di prima applicazione della presente legge il programma annuale di
cui all'art. 19 è adottato, limitatamente al primo anno, dalla Giunta regionale
entro tre mesi dall'adozione del piano triennale, anche in mancanza dei
progetti di cui all'art. 19, commi 3 e 4.
2.
I procedimenti amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad essere disciplinati, fino ad esaurimento dalla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.
Art.
37
Norma
finanziaria.
1.
A norma di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della vigente legge di
bilancio saranno annualmente determinate, a decorrere dal 1991, le
autorizzazioni di spesa integrative delle disponibilità già previste in
bilancio per le leggi soppresse dal precedente art. 35, per l'attuazione degli
interventi della presente legge. Onde consentire l'attuazione degli interventi
di cui ai seguenti punti sono istituiti per memoria nello stato di previsione
del bilancio regionale dell'anno in corso i seguenti capitoli:
-
Cap. 6824 (cat. 3), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. a),
denominato: «Contributi in conto capitale per l'edificazione, il
consolidamento, il restauro e la ristrutturazione degli istituti e dei servizi
inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di
enti locali e di interesse locale»;
-
Cap. 1001 (cat. 5), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. b), c
e d) denominato: «Contributi per la costituzione, il funzionamento,
l'incremento e la qualificazione degli istituti e servizi inerenti biblioteche,
archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di
interesse locale, nonché per la progettazione, istituzione, funzionamento e
sviluppo del sistema bibliotecario documentario regionale»;
-
Cap. 1002 (cat. 5), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. e),
denominato: «Contributi per la realizzazione di programmi volti alla tutela,
manutenzione e restauro dei beni culturali»;
-
Cap. 1003 (cat. 5), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. f),
denominato: «Contributi per l'attuazione dei programmi di informazione
bibliografica, archivistica e documentaria»;
e
conseguentemente,
-
Cap. 986 (cat. 4), denominato: «Spesa per la realizzazione di progetti di
editoria e di edizioni dei cataloghi ed inventari prodotti direttamente dalla
Regione»;
-
Cap. 1004 (cat. 5), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. g),
denominato: «Contributo a sostegno di organismi per la gestione di istituti e
servizi inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione,
mediateche di enti locali e di interesse locale, nonché per l'attuazione di
progetti straordinari»;
-
Cap. 1009 (cat. 5), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. h),
denominato: «Contributi per la realizzazione di attività e programmi del Centro
di documentazione dello spettacolo e della Mediateca regionale»;
-
Cap. 6819 (cat. 3), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. i),
denominato: «Spese e contributi per l'acquisizione di beni culturali per il
patrimonio degli istituti culturali»;
-
Cap. 1019 (cat. 9), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. l),
denominato: «Iniziative dirette della Regione in materia di biblioteche,
archivi storici, centri di documentazione, mediateche e attività connesse»;
-
Cap. 987 (cat. 4), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. m),
denominato: «Spese per iniziative di ricerca, studio, progettazione, promozione
e pubblicazione finalizzate alla definizione e valorizzazione degli istituti,
servizi e beni culturali inerenti biblioteche, archivi storici, centri di
documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale».
3.
All'onere per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese,
di cui all'art. 14, si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap.
560, iscritto nel programma operativo 1.06.08.1 del bilancio pluriennale
1989/1991 (3).
(3)
Vedi la Delib.G.R. 21 giugno 2000, n. 645.