L.R.
4 settembre 1990, n. 38 (1).
Interventi
in agricoltura - Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 1990.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 5 settembre 1990, n. 37, supplemento straordinario.
Art.
1
1.
È autorizzata, per l'anno 1990, la complessiva spesa di lire 44.883.191.562 in
termini di competenza e di lire 44.883.191.562 in termini di cassa per gli
interventi in agricoltura indicati nelle tabelle n. 1), lettere a) e b), e n.
2) allegate alla presente legge.
2.
Gli interventi suddetti - salve le deroghe di cui agli articoli che seguono -
saranno realizzati in conformità del programma approvato dal Consiglio
regionale a norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 8 novembre 1986, n.
752, con Delib.C.R. 17 luglio 1989, n. 982.
Art.
2
1.
È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa
per la concessione di contributi finalizzati a studi e ricerche per
l'elaborazione del Piano agricolo integrato del Trasimeno.
2.
La spesa suddetta è imputata al cap. 3876 di nuova istituzione nel bilancio
regionale dell'esercizio in corso (tabella n. 1, lettera c), allegata alla
presente legge).
Art.
3
1.
All'onere complessivo di lire 44.983.191.562 previsto per l'attuazione della
presente legge si fa fronte con le disponibilità indicate nelle allegate
tabelle nn. 1) e 2).
2.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1990 sono di conseguenza
apportate le variazioni indicate nella allegata tabella n. 3.
Art.
4
1.
L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è autorizzato - in deroga a quanto
stabilito nel programma approvato con Delib.C.R. 27 luglio 1988, n. 805 - ad
erogare la somma di lire 400.000.000 stanziata con legge regionale 1° settembre
1988, n. 41, sul capitolo 7820/voce 2617 a favore del Consorzio regionale umbro
cooperative zootecniche di Perugia per la fusione con la cooperativa «Tevere»
di Todi, anche a titolo di acquisizione della massa patrimoniale di detta
cooperativa a mezzo di procedura di concordato con terzo assuntore, come da
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato
di sorveglianza del 5 gennaio 1989.
Art.
5
1.
L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è autorizzato - in deroga a quanto
stabilito nel programma approvato con Delib.C.R. 27 luglio 1988, n. 805 - a
erogare la somma di lire 80.000.000 - stanziata con legge regionale 1°
settembre 1988, n. 41, sul cap. 7820 voce 2620 a favore della coop. Oleificio
di Montecchio (COM.) per la fusione con la cooperativa COPROL di Montecchio -
anche a titolo di acquisizione delle quote sociali di entrambe le cooperative.
2.
La denominazione della voce 2620 iscritta al cap. 7820 dello stato di
previsione della spesa, è così sostituita: «Cooperative COM e COPROL di
Montecchio».
Art.
6
1.
A modifica di quanto stabilito con l'art. 1, quarto comma, della legge
regionale 1° settembre 1988, n. 41, il reintegro degli stanziamenti di cui alla
tabella n. 3 allegata a detta legge sarà annualmente disposto con legge di
bilancio o di variazione dello stesso in relazione alle accertate necessità. Al
reintegro della terza ed ultima rata relativa al concorso nel pagamento degli
interessi sui mutui di miglioramento fondiario e consolidamento delle passività
delle imprese agricole si provvederà entro il termine del corrente esercizio.
Art.
7
1.
La decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui all'art. 3 della L.R. 4
settembre 1981, n. 68, è ulteriormente prorogata al 1° gennaio 1991 fermo
quant'altro con essa stabilito.
Allegati
(2)
(2)
Gli allegati, che si omettono, contengono gli interventi in agricoltura di cui
all'art. 1 e variazioni al bilancio di previsione per il 1990, approvato con
L.R. 6 aprile 1990, n. 17.