L.R. 4 settembre 1990, n. 38 (1).

Interventi in agricoltura - Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1990.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 settembre 1990, n. 37, supplemento straordinario.

 

 

Art. 1

 

1. È autorizzata, per l'anno 1990, la complessiva spesa di lire 44.883.191.562 in termini di competenza e di lire 44.883.191.562 in termini di cassa per gli interventi in agricoltura indicati nelle tabelle n. 1), lettere a) e b), e n. 2) allegate alla presente legge.

2. Gli interventi suddetti - salve le deroghe di cui agli articoli che seguono - saranno realizzati in conformità del programma approvato dal Consiglio regionale a norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, con Delib.C.R. 17 luglio 1989, n. 982.

 

 

Art. 2

 

1. È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa per la concessione di contributi finalizzati a studi e ricerche per l'elaborazione del Piano agricolo integrato del Trasimeno.

2. La spesa suddetta è imputata al cap. 3876 di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio in corso (tabella n. 1, lettera c), allegata alla presente legge).

 

 

Art. 3

 

1. All'onere complessivo di lire 44.983.191.562 previsto per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità indicate nelle allegate tabelle nn. 1) e 2).

2. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1990 sono di conseguenza apportate le variazioni indicate nella allegata tabella n. 3.

 

 

Art. 4

 

1. L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è autorizzato - in deroga a quanto stabilito nel programma approvato con Delib.C.R. 27 luglio 1988, n. 805 - ad erogare la somma di lire 400.000.000 stanziata con legge regionale 1° settembre 1988, n. 41, sul capitolo 7820/voce 2617 a favore del Consorzio regionale umbro cooperative zootecniche di Perugia per la fusione con la cooperativa «Tevere» di Todi, anche a titolo di acquisizione della massa patrimoniale di detta cooperativa a mezzo di procedura di concordato con terzo assuntore, come da autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato di sorveglianza del 5 gennaio 1989.

 

 

Art. 5

 

1. L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è autorizzato - in deroga a quanto stabilito nel programma approvato con Delib.C.R. 27 luglio 1988, n. 805 - a erogare la somma di lire 80.000.000 - stanziata con legge regionale 1° settembre 1988, n. 41, sul cap. 7820 voce 2620 a favore della coop. Oleificio di Montecchio (COM.) per la fusione con la cooperativa COPROL di Montecchio - anche a titolo di acquisizione delle quote sociali di entrambe le cooperative.

2. La denominazione della voce 2620 iscritta al cap. 7820 dello stato di previsione della spesa, è così sostituita: «Cooperative COM e COPROL di Montecchio».

 

 

Art. 6

 

1. A modifica di quanto stabilito con l'art. 1, quarto comma, della legge regionale 1° settembre 1988, n. 41, il reintegro degli stanziamenti di cui alla tabella n. 3 allegata a detta legge sarà annualmente disposto con legge di bilancio o di variazione dello stesso in relazione alle accertate necessità. Al reintegro della terza ed ultima rata relativa al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e consolidamento delle passività delle imprese agricole si provvederà entro il termine del corrente esercizio.

 

 

Art. 7

 

1. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui all'art. 3 della L.R. 4 settembre 1981, n. 68, è ulteriormente prorogata al 1° gennaio 1991 fermo quant'altro con essa stabilito.

 

 

Allegati (2)

 

 

 

(2) Gli allegati, che si omettono, contengono gli interventi in agricoltura di cui all'art. 1 e variazioni al bilancio di previsione per il 1990, approvato con L.R. 6 aprile 1990, n. 17.