L.R. 8 novembre 1990, n. 39 (1).

Modificazione della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25: «Disposizioni relative al rifinanziamento delle attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, nonché per il proseguimento dell'azione integrata di cui all'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1985, n. 40.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 14 novembre 1990, n. 47.

 

 

Art. 1

 

1.  (2).

2. Per gli investimenti di cui al comma 1 sono concedibili contributi fino al 75 per cento della spesa ammissibile, elevabile fino al 90 per cento per investimenti di proprietà pubblica.

3. Nelle zone della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco e Polino sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'aumento di spesa conseguente alle prescrizioni connesse al vincolo medesimo è ammissibile, nella realizzazione di strutture previa presentazione di variante, alle provvidenze di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, modificata dalla legge regionale 12 maggio 1987, n. 24, anche se tale aumento comporta il superamento dei limiti negli stessi articoli stabiliti.

 

(2) Sostituisce l'art. 16, L.R. 18 agosto 1989, n. 25.

 

 

Art. 2

 

1.  (3).

2.  (4).

 

 

 

(3) Sostituisce l'art. 25 delle norme di attuazione del P.U.T., approvato con L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.

(4) Sostituisce il primo comma dell'art. 6, L.R. 11 aprile 1985, n. 18.