L.R.
8 novembre 1990, n. 41 (1).
Deroghe
ad alcune disposizioni della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 e successive
modificazioni. Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la
conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e
servizi associativi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 novembre 1990, n. 47.
Art.
1
1.
Limitatamente all'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art.
3 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 e dal comma 1 dell'art. 1 della
legge regionale 4 aprile 1990, n. 12, nonché dal comma 4 dell'art. 8 della
citata legge regionale 12 giugno 1989, n. 17, sono ammissibili alle provvidenze
le domande pervenute all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria entro il 30
settembre 1990.
Conseguentemente
il termine ultimo per la formazione della graduatoria di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17, è prorogato al 31
dicembre 1990.
2.
Sempre limitatamente all'anno 1990, alle domande presentate dagli organismi
associativi entro il 30 settembre di tale anno si applicano le procedure già in
vigore per la L.R. 30 giugno 1973, n. 30; la L.R. 14 gennaio 1977, n. 5 - art.
3 - e la L.R. 24 aprile 1979, n. 17 - art. 4.
Art.
2
1.
L'adeguamento degli statuti degli organismi associativi alle previsioni di cui
al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17, necessario
ai fini della ammissione alle provvidenze deve aver luogo non oltre il 30
giugno 1991.
2.
La sussistenza della condizione di cui al comma 4 dell'art. 7 della citata
legge regionale 12 giugno 1989, n. 17, è richiesta a partire dalla campagna
agraria e di lavorazione dei prodotti 1991/1992.
3.
Il versamento da parte dei soci del capitale sottoscritto per i fini di cui al
comma 4 dell'art. 7 sempre della citata legge regionale 12 giugno 1989, n. 17,
deve essere completato entro tre anni dalla data della sottoscrizione.