L.R.
8 novembre 1990, n. 42 (1).
Nuovo
piano regionale per la rete distributiva di carburanti per autotrazione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 novembre 1990, n. 47, S.O.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Piano
regionale.
1.
Con la presente legge è approvato, in attuazione dell'art. 52 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 ed in armonia con le direttive governative in materia
rivolte alle Regioni a statuto ordinario, il piano regionale per la rete
distributiva di carburanti per uso autotrazione.
2.
Il piano ha validità quadriennale a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge; alla scadenza esso è automaticamente prorogato di
validità fino all'approvazione con legge del nuovo piano.
Art.
2
Funzioni
regionali.
1.
Sono di competenza della Giunta regionale:
a)
l'approvazione dei piani comunali di attuazione e delle loro eventuali
integrazioni o variazioni;
b)
il rilascio di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 16, commi 10 ed
11, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, nonché dell'art. 14 del D.P.R. 27 ottobre
1979, n. 1269, per i provvedimenti relativi:
1)
al trasferimento della concessione da parte di soggetti titolari di impianti in
più province;
2)
al trasferimento ed alla concentrazione di impianti situati in comuni diversi;
c)
il rilascio del nulla osta preventivo per i provvedimenti comunali concernenti
impianti ubicati sulle vie di comunicazione di interesse regionale;
d)
il rilascio del nulla osta preventivo per i provvedimenti comunali concernenti
gli impianti eroganti gas di petroli liquefatti (GPL) e metano per
autotrazione.
2.
La Giunta regionale con propria deliberazione individua i criteri per la
valutazione dei requisiti necessari per il rilascio delle concessioni di cui
alla presente legge ed il loro rinnovo, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, del
D.P.C.M. 11 settembre 1989.
Art.
3
Funzioni
comunali.
1.
I Comuni predispongono i piani comunali di attuazione del piano regionale, in
conformità alle norme della presente legge.
2.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative in ordine a:
a)
il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni relative
agli impianti;
b)
il rilascio delle autorizzazioni alla modifica e al trasferimento degli
impianti;
c)
il rilascio delle concessioni al potenziamento degli impianti;
d)
il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione dell'attività degli impianti;
e)
il collaudo ed ogni altro provvedimento loro demandato dalla legge e dal
presente piano.
3.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative anche relativamente agli
impianti per uso privato, salvo i casi di competenza del Prefetto di cui
all'art. 3 del D.P.C.M. 11 settembre 1989.
4.
I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, relativi ad
impianti situati o da trasferire in vie di comunicazione di interesse
regionale, sono adottati previo rilascio del nulla osta regionale di cui
all'art. 2, comma 1, lett. c) e d).
Art.
4
Vie
di comunicazione di interesse regionale.
(giurisprudenza)
1.
Ai fini della presente legge, per vie di comunicazione di interesse regionale,
si intendono quelle individuate come strade di gruppo 1 e 2 dalla Tavola IV del
Piano urbanistico territoriale (P.U.T.), approvato con L.R. 27 dicembre 1983,
n. 52.
2.
La Giunta regionale con proprio atto specifica il numero massimo di impianti
previsto per ogni via di comunicazione di interesse regionale o per singoli
tratti di esse e le eventuali condizioni di insediamento, oltre quelle previste
nella presente legge.
Art.
5
Piani
comunali di attuazione.
(giurisprudenza)
1.
I Comuni predispongono i piani comunali di attuazione del piano regionale.
2.
Sono esonerati dall'obbligo i Comuni privi di impianti, salvo che intendano con
il piano prevederne la presenza.
3.
I piani comunali hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro
intervenuta esecutività.
4.
I Comuni sprovvisti di piano non possono adottare nessun provvedimento di
apertura, modifica, potenziamento, trasferimento, concentrazione di impianti
salvo il trasferimento per cessata disponibilità dell'area.
Art.
6
Integrazione
e modifica dei piani comunali.
1.
Qualora vengano a mutare i riferimenti normativi o siano emanate nuove
direttive governative tali da rendere inadeguato il piano comunale vigente, il
Comune deve predisporre una sua variazione o integrazione.
2.
La procedura di integrazione o variazione del piano può essere seguita per
adeguare i piani comunali non scaduti a quanto disposto dalle norme della
presente legge.
Art.
7
Commissione
regionale.
[1.
La commissione consultiva regionale, di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 11
settembre 1989, è così composta:
a)
Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b)
un rappresentante dei Comuni designato dalla Sezione regionale dell'ANCI;
c)
un rappresentante designato dalla Sezione umbra dell'Unione province italiane -
U.P.I.;
d)
due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della categoria dei gestori,
designati dalle Organizzazioni sindacali dei distributori di carburanti più
rappresentative a livello nazionale, con rappresentanza nella Regione Umbria;
e)
due rappresentanti delle compagnie petrolifere, di cui uno designato
dall'Associazione delle Compagnie petrolifere private - Unione petrolifera - e
uno designato dall'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;
f)
un rappresentante designato dalla Federazione nazionale commercio petroli -
Assopetroli;
g)
un rappresentante designato dalla Federazione nazionale distributori e
trasportatori di metano - Federmetano;
h)
un rappresentante designato dalla Associazione nazionale distributori stradali
GPL per autotrazione - Di.Stra.Gas;
i)
un rappresentante designato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione -
U.T.I.F.;
l)
un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade -
A.N.A.S.;
m)
un rappresentante designato dai vigili del fuoco - VV.FF.
2.
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale;
con lo stesso decreto è nominato il segretario tra i funzionari dell'Ufficio
commercio della Giunta regionale.
3.
La commissione esprime motivato parere in ordine a:
a)
i progetti di piano comunale, le loro modifiche o integrazioni;
b)
gli eventuali disegni di legge di revisione del piano regionale;
c)
le proposte di deliberazione giuntale di cui agli artt. 2, comma 2; 4, comma 2;
46, comma 3; 48, comma 2] (2).
(2)
Articolo abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
8
Procedura
di approvazione dei piani comunali e delle loro integrazioni e modifiche.
1.
La proposta di piano comunale è adottata dal Consiglio comunale previa
acquisizione su di esso dei pareri dell'A.N.A.S., della Provincia,
dell'U.T.I.F., dei Vigili del fuoco e dei rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali dei distributori di carburanti più rappresentativi a livello
nazionale, con rappresentanza nella Regione Umbria, dei rappresentanti della
società E.N.I. e delle Compagnie petrolifere.
2.
Il parere è richiesto dal sindaco mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e si intende positivamente acquisito qualora al Comune richiedente
non pervengano osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta da parte del soggetto chiamato ad esprimere il parere. Alla
richiesta di parere è allegata copia del progetto di piano.
3.
La proposta di piano, corredata dei pareri pervenuti e della menzione di quelli
non pervenuti o pervenuti fuori termine, è inviata al Presidente della Giunta
regionale per l'approvazione da parte di questa.
4.
Il piano, nel testo approvato dalla Giunta regionale, è definitivamente fatto
proprio dal Consiglio comunale.
Art.
9
Sistema
informativo.
1.
I Comuni trasmettono alla Regione copia di tutti i provvedimenti relativi agli
impianti di carburante di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, nonché
delle comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.C.M. 11
settembre 1989, entro 30 giorni dalla loro emanazione o dal loro ricevimento.
2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Regione il quadro
riassuntivo delle variazioni concernenti la rete distributiva, compilato su
apposito modulo-standard deliberato dalla Giunta regionale.
Art.
10
Domande
e comunicazioni.
1.
Le domande, istanze, comunicazioni e simili indirizzate ai Comuni da parte dei
titolari di impianti di carburanti o comunque relative alla distribuzione di
carburanti nella Regione debbono essere redatte in conformità alle norme di
legge che disciplinano i singoli istituti, facendo uso degli appositi moduli o
formulari standard deliberati dalla Giunta regionale.
2.
Le domande, istanze, comunicazioni e simili, carenti di elementi essenziali o
viziate da irregolarità insanabili sono dichiarate irricevibili.
3.
Non possono essere respinte le domande, istanze, comunicazioni e simili viziate
di semplice irregolarità quando questa risulta sanabile. A tal fine i Comuni
che ricevono gli atti irregolari invitano i soggetti interessati a procedere
alla loro regolarizzazione entro termini perentori assegnati dagli organi
competenti.
TITOLO
II
Definizione
degli elementi oggetto del piano regionale
Art.
11
Rete
distributiva.
1.
Per rete distributiva di carburanti per uso autotrazione di un comune, di una
provincia o della Regione, si intende l'insieme di tutti gli impianti situati
nel territorio considerato, presso i quali avvenga erogazione di benzina
normale o super, miscele di benzine e olio lubrificante, gasolio, G.P.L. e
metano, con esclusione degli impianti situati lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali, degli impianti ad uso privato o della pubblica amministrazione,
degli impianti avio o per uso di natanti.
2.
Appartengono alla rete anche gli impianti già autorizzati ed in fase di
attivazione e quelli con attività sospesa.
3.
Non appartengono alla rete e debbono a tutti gli effetti considerarsi decaduti
dalla concessione gli impianti che, all'entrata in vigore del presente piano,
risultino inattivi da oltre un anno, salvo apposito provvedimento di
sospensione dell'attività, sia o meno già intervenuto il relativo provvedimento
di revoca.
Art.
12
Impianto
di distribuzione di carburanti.
1.
Per impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione si intende il
complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione
di carburante e dai prodotti erogabili con le relative attrezzature ed
accessori.
Art.
13
Classificazione
degli impianti.
1.
Ai fini del presente piano gli impianti si suddividono in:
a)
stazioni di servizio - costituite dalle strutture di erogazione di carburante,
dai servizi all'autoveicolo e dai servizi alla persona tra cui,
necessariamente, la toilette o W.C. pubblici;
b)
stazioni di rifornimento - costituite dalle strutture di erogazione di
carburante e da servizi alla persona, senza servizi all'autoveicolo;
c)
chioschi - costituiti dalle strutture di erogazione di carburanti e dal
ricovero per il gestore;
d)
punti isolati o appoggiati - costituiti solamente dalle strutture di erogazione
con eventuale pensilina.
Di
tali impianti sono appoggiati quelli posti in prossimità di altre attività
commerciali o artigianali non costituenti servizio accessorio; sono isolati gli
altri.
2.
Per struttura di erogazione si intende l'insieme di uno o più apparecchi a
semplice o doppia erogazione di carburanti con relativi serbatoi.
Art.
14
Servizi
accessori.
1.
Sono servizi accessori all'impianto di distribuzione di carburanti le strutture
o le attività funzionalmente collegate all'impianto ed al servizio della
persona e/o dell'autoveicolo.
2.
Un servizio si considera presente nell'impianto quando:
a)
è svolto all'interno dell'area dell'impianto;
b)
abbia almeno un accesso pubblico nell'area dell'impianto indipendentemente
dalla titolarità dell'attività.
3.
Per servizi all'autoveicolo si intendono le attività artigianali o commerciali
connesse alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quali
lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili.
4.
Per servizi alla persona si intendono tutti quelli volti a rendere al
conducente e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o
utile la sosta o la prosecuzione del viaggio quali W.C. per uso pubblico,
telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, servizi di informazione turistica,
attività artigianali o commerciali, diverse da quelle di cui al comma 3, e
simili.
Art.
15
Erogatore.
1.
Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento
del carburante dal serbatoio al mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o
le quantità trasferite.
2.
Esso è composto da:
a)
una pompa o altro sistema di adduzione;
b)
un contatore o un misuratore;
c)
una pistola o valvola di intercettazione e le tubazioni che li connettono.
3.
L'apparecchiatura contenente uno o più erogatori è definita colonnina.
Art.
16
Apparecchiature
self-service.
1.
Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature a
moneta o lettura ottica che consente l'erogazione automatica del carburante e
il pagamento da parte dell'utente, senza assistenza di apposito personale.
2.
Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature che
consente l'erogazione di carburante da parte dell'utente, ma non il pagamento
dello stesso che è effettuato ad apposito incaricato.
Art.
17
Calcolo
delle distanze.
1.
Salvo diversa indicazione contenuta nella presente legge, qualora ai fini del
piano regionale o dei piani comunali di attuazione si debba far luogo al
calcolo della distanza tra impianti di distribuzione di carburanti, essa è
rappresentata dal più breve tratto di strada statale, provinciale o comunale
aperta al transito autoveicolare.
2.
La distanza è calcolata, seguendo la direttrice di marcia, tra i più prossimi
punti di accesso degli impianti e in conformità alle norme sulla circolazione
stradale; nell'ipotesi di impianti situati su fronti opposti della medesima
strada, nella quale vi sia impossibilità fisica o giuridica di attraversamento,
la
distanza
è calcolata da un impianto al punto di attraversamento e da questo al secondo
impianto, sempre prescegliendo il percorso più breve.
3.
Nel calcolo delle distanze si prescinde dalla ripartizione amministrativa del
territorio tra Comuni, Province o Regioni.
Art.
18
Definizione
di modifica.
1.
Per modifica si intende la variazione qualitativa o quantitativa di elementi
costituenti l'impianto, senza aumento della capacità di erogazione dello stesso
o vendita di nuovi prodotti non compresi nella concessione o cessazione della
vendita di quelli già compresi.
2.
Costituisce una ipotesi di modifica l'introduzione di dispositivi self-service
pre-pagamento.
Art.
19
Definizione
di potenziamento.
1.
Per potenziamento si intende la variazione non delle modalità ma delle capacità
di erogazione dell'impianto.
2.
Costituiscono potenziamento e sono sottoposti a regime di concessione:
a)
l'aumento o la diminuzione dei prodotti erogati;
b)
la sostituzione di un prodotto erogato con altro precedentemente non esitato.
3.
Non costituisce potenziamento l'introduzione di benzina senza piombo o il
semplice aumento delle colonnine.
Art.
20
Trasferimento
di impianto e di concessione.
(giurisprudenza)
1.
Per trasferimento dell'impianto si intende il suo spostamento fisico da
un'ubicazione ad altra.
2.
Il trasferimento di impianti può avvenire solo nell'ambito della stessa
provincia.
3.
Per trasferimento della concessione si intende la volturazione della
concessione mediante intestazione di essa in capo ad altro soggetto.
Art.
21
Concentrazione.
1.
Costituisce concentrazione l'utilizzazione di due o più concessioni relative ad
impianti di distribuzione di carburanti per la realizzazione di un unico
impianto.
2.
La concentrazione può avvenire:
a)
mediante cessazione di tutti gli impianti di cui alle concessioni oggetto di
concentrazione e contestuale apertura di un nuovo impianto in nuova ubicazione;
b)
mediante cessazione di tutti gli impianti di cui alle concessioni oggetto di
concentrazione, salvo uno sul quale tutte le concessioni si considerano
concentrate.
Art.
22
Incompatibilità
tra impianto e territorio.
1.
Sussiste incompatibilità tra impianto e territorio nelle ipotesi di intralcio
al traffico o deturpamento dei valori storico-ambientali e nelle altre ipotesi
di carattere eccezionale indicate nei piani comunali d'attuazione, con
esauriente specifica motivazione.
2.
Ai sensi dell'art. 6, punto 3, del D.P.C.M. 11 settembre 1989, sussiste
senz'altro incompatibilità con il territorio nei casi in cui l'impianto,
ubicato nel centro storico, non sia in regola con la normativa urbanistica o
relativa alla licenza di accesso.
3.
Si ha intralcio al traffico quando, nel tratto di sede stradale prospiciente
l'impianto, il rifornimento di carburanti importa l'arresto o la deviazione dei
flussi di traffico ovvero in tale tratto vi sia un semaforo, un incrocio, una
curva o un dosso.
4.
Si ha deturpamento dei valori storico-ambientali quando la presenza
dell'impianto di distribuzione di carburanti impedisce, anche parzialmente, la
visuale di beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale
o, comunque, costituisce elemento di interferenza o sovrapposizione nell'unità
ambientale
di un particolare aggregato urbano o zona di pregio ambientale.
Art.
23
Impianti
di pubblica utilità.
1.
Ai fini della presente legge sono definiti di pubblica utilità gli impianti per
i quali si verifica una delle seguenti condizioni alternative:
a)
l'impianto è l'unico esistente nel comune;
b)
l'impianto è l'unico presente in una frazione o agglomerato urbano del comune
che raccoglie oltre il 20 per cento della popolazione del comune stesso e in
ogni caso non meno di 1000 abitanti e non vi sono altri impianti, anche ubicati
in altro comune, ad una distanza non inferiore a 5 chilometri. Ai fini
dell'applicazione della disposizione per i dati di popolazione si fa
riferimento all'ultimo censimento ufficiale;
c)
l'impianto si trova a distanza superiore di 15 chilometri da altro punto di
distribuzione, in qualunque comune insista.
2.
Le condizioni precedenti sono tassative e non possono formare oggetto di
interpretazione estensiva.
TITOLO
III
Vicende
degli impianti
Capo
I - Numero degli impianti
Art.
24
Concessione
all'apertura di nuovi impianti.
1.
Per la durata di validità del presente piano, non possono essere rilasciate
concessioni all'apertura di nuovi impianti, non frutto di concentrazione o
trasferimento da altra ubicazione.
2.
La disposizione non si applica agli impianti eroganti il solo prodotto G.P.L. o
il solo prodotto metano.
Art.
25
Rinnovo
delle concessioni.
1.
Non possono essere rinnovate le concessioni venute a scadenza e relative agli
impianti per i quali sussiste incompatibilità con il territorio, esplicitamente
indicata dai piani comunali d'attuazione.
2.
Qualora i titolari di tali impianti non abbiano inoltrato domanda di
trasferimento o accorpamento prima della scadenza della concessione, la stessa
non è rinnovata.
3.
I titolari di impianti relativamente ai quali, alla data di scadenza della
concessione, non è stata inoltrata domanda di rinnovo o la stessa, pur
inoltrata, non è stata accolta, decadono ad ogni effetto dalla concessione e
dal relativo diritto di esercitare l'attività.
Art.
26
Diminuzione
del numero degli impianti a livello regionale.
1.
La diminuzione del numero degli impianti a livello regionale, al fine di
promuovere una maggiore redditività media degli stessi è conseguita mediante:
a)
il mancato rinnovo delle concessioni relative agli impianti per i quali
sussiste incompatibilità con il territorio;
b)
la concentrazione degli impianti;
c)
la spontanea rinuncia alle concessioni, sia o meno questa operata dal titolare,
al fine di poter usufruire delle specifiche agevolazioni di cui alla presente
legge.
Art.
27
Numero
massimo degli impianti della rete di competenza comunale.
1.
I Comuni, nei loro piani attuativi, fissano il numero massimo di impianti della
rete di competenza comunale in misura non superiore ad un impianto per ogni
600.000 litri di erogato complessivo nel territorio comunale, registrato
nell'ultimo anno solare e comunicato alla Regione.
2.
Al fine del calcolo non si considera l'erogato degli impianti eventualmente
posti lungo le vie di comunicazione di interesse regionale.
3.
Parimenti non si computano gli impianti eroganti solo G.P.L. o solo metano.
4.
In ogni caso il numero massimo degli impianti non può essere inferiore ad un
impianto per comune.
5.
Il numero massimo degli impianti costituisce un valore fisso di riferimento per
tutto il periodo di validità del piano, salvo procedimento di modifica o
integrazione quando ne ricorrono i presupposti.
Art.
28
Numero
minimo di impianti della rete di competenza comunale.
1.
I Comuni, nei piani attuativi o all'atto del rinnovo degli stessi, possono
fissare il numero minimo di impianti della rete di competenza comunale al di
sotto del quale potrebbero crearsi disservizi all'utenza.
2.
Tale numero non può in nessun caso essere superiore a quello ottenuto dividendo
l'erogato totale registrato nella rete di competenza comunale nell'ultimo anno
solare per un milione di litri.
3.
Il numero minimo, se fissato, non può essere inferiore all'unità.
4.
Le reti di competenza comunale anche se scese al di sotto del numero minimo,
possono essere reintegrate solo per trasferimento ad altro comune della stessa
provincia.
Capo
II - Trasferimento di impianti
Art.
29
Trasferimento
di impianti tra comuni diversi.
1.
Il trasferimento di impianti tra comuni diversi è ammissibile alle seguenti
condizioni:
a)
che in seguito al trasferimento il numero degli impianti della rete di
competenza comunale del Comune di destinazione non superi il numero massimo
stabilito ai sensi dell'art. 27;
b)
che in seguito al trasferimento il numero degli impianti della rete di
competenza comunale del comune di provenienza non scenda al di sotto
dell'eventuale numero minimo di impianti stabilito ai sensi dell'art. 28;
c)
che il trasferimento avvenga in conformità a quanto stabilito nel piano
attuativo del comune di destinazione;
d)
che, trattandosi di trasferimento nelle vie di comunicazione di interesse
regionale, vengano rispettate le specifiche disposizioni di cui all'art. 4.
Art.
30
Trasferimento
di impianti verso comuni sprovvisti di servizio distributivo.
1.
Il trasferimento di impianti verso un comune del tutto privo di servizio
distributivo di carburante può avvenire solo se la presenza di impianti in esso
è prevista nel piano a tal fine redatto.
2.
L'impianto in tal modo trasferito diviene di pubblica utilità.
Art.
31
Trasferimento
di impianti all'interno del comune.
1.
Il trasferimento di impianti all'interno del comune può avvenire solo in
conformità agli indirizzi ed alle disposizioni del piano attuativo comunale.
2.
In ogni caso non è ammesso trasferimento di impianti nelle aree classificate
zona A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] o verso localizzazioni in
contrasto con il territorio.
Art.
32
Caratteristiche
degli impianti per l'insediamento ed il trasferimento in vie di comunicazione
di interesse regionale.
1.
I nuovi impianti posti in ubicazione lungo vie di comunicazione di interesse
regionale debbono avere le caratteristiche minime di seguito specificate:
a)
strade di «gruppo 1»:tipologiastazioni di serviziosuperficie2000
m.prodottibenzina + gasoliodistanza5 km.b) strade di «gruppo 2»:tipologiastazione
di servizio o rifornimentosuperficie1000 m.prodottibenzina + gasoliodistanza4
km.
2.
Le caratteristiche minime degli impianti situati nelle altre vie di
comunicazione sono stabilite nei piani attuativi comunali e in ogni caso non
possono essere inferiori ai seguenti standard:
DistanzaSuperficie(Km.)a)
stazioni di servizio8001,5b) stazioni di rifornimento4001c) chioschi2000,6d)
punti isolati o appoggiati--0,6
3.
Le distanze sono calcolate tra impianti situati nel comune.
Art.
33
Trasferimento
di impianti in vie di comunicazione di interesse regionale.
1.
Le domande di trasferimento in ubicazioni poste lungo le vie di comunicazione
di interesse regionale, sono inoltrate ai Comuni interessati e al Presidente
della Giunta regionale.
2.
Le domande, ai fini del rilascio del nulla osta regionale preventivo, sono
valutate dalla Giunta regionale secondo i criteri della presente legge e
dell'atto di cui all'art. 4.
Capo
III - Modifica e potenziamento di impianti
Art.
34
Modifica
degli impianti.
1.
Possono ottenere l'autorizzazione alla modifica tutti gli impianti del
territorio regionale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nei piani
comunali d'attuazione.
2.
La disposizione non si applica all'installazione di self-service, oggetto di
apposita regolamentazione.
3.
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, l'aggiunta di distributori
o erogatori di carburanti già autorizzati è concessa qualora il Comune non
formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta.
4.
Ai sensi della surrichiamata disposizione, non sono soggette ad autorizzazione,
ma a preventiva comunicazione all'ente concedente, le seguenti modifiche, da
effettuarsi comunque nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali:
a)
la sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia
erogazione, per prodotti già autorizzati;
b)
l'erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per
l'erogazione di benzina normale e/o super;
c)
il cambio di destinazione di serbatoi;
d)
l'aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
e)
la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
f)
l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g)
l'installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione di
carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di
distribuzione.
Art.
35
Potenziamento
- Norme generali.
1.
Il potenziamento degli impianti con l'aggiunta di altri prodotti per
autotrazione, o la sostituzione di uno o più tra quelli già autorizzati con
altri, sono concessi secondo le indicazioni specifiche del piano comunale
d'attuazione e, comunque, in conformità a quanto stabilito all'art. 7 del
D.P.C.M. 11 settembre 1989, solo in occasione di concentrazione o rinuncia alla
concessione di altro impianto.
2.
Ai fini di quanto disposto al comma 1, gli impianti concentrati o la cui
concessione è rinunciata debbono risultare installati e funzionanti negli
ultimi dodici mesi precedenti la domanda, nel senso che in essi è
effettivamente avvenuta erogazione di carburanti, comprovabile tramite
esibizione di registri.
3.
Il rilascio della concessione al potenziamento è, in ogni caso, subordinato
all'impegno di smantellamento delle attrezzature dell'impianto rinunciato o
concentrato.
4.
In ogni caso la rete di competenza comunale, in cui viene a cessare l'impianto,
non deve scendere al di sotto del numero minimo fissato ai sensi dell'art. 28.
5.
Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, non può essere concesso
il potenziamento degli impianti che sono stati trasferiti volontariamente o
concentrati, se non decorsi cinque anni dal trasferimento o dalla
concentrazione.
6.
Analogamente, non può essere autorizzato il trasferimento volontario o la
concentrazione, se non decorsi cinque anni dalla data dell'eventuale
potenziamento dell'impianto.
7.
Le disposizioni preclusive di cui al presente articolo non si applicano nel
caso in cui il potenziamento dell'impianto avvenga in occasione del
trasferimento volontario o della concentrazione e sia ad essi contestuale.
8.
I limiti e le condizioni per il potenziamento fissato dal presente articolo non
trovano applicazione nei riguardi degli impianti classificati di pubblica
utilità ai sensi dell'art. 23.
Art.
36
Potenziamento
con gasolio.
1.
Il potenziamento degli impianti con gasolio, in aggiunta ai prodotti già
erogati o in sostituzione di uno o più di essi, è rilasciata secondo le
indicazioni del piano attuativo comunale, solo in occasione di concentrazione o
rinuncia alla concessione di altro impianto.
2.
Secondo quanto disposto all'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, i Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti prevedono nei loro piani strumenti atti
a favorire l'articolazione omogenea del servizio sul territorio.
Art.
37
Potenziamento
con G.P.L. o metano.
1.
Il potenziamento di impianti mediante l'aggiunta dei prodotti G.P.L. o metano,
è concesso, nel rispetto delle norme di sicurezza, dal Comune competente,
previo nulla osta regionale.
2.
La Regione rilascia il prescritto nulla osta qualora nel bacino di utenza per
tali prodotti, nel quale è ricompreso l'impianto da potenziare, vi sia ancora
disponibilità per nuove concessioni.
3.
Tale disponibilità non è necessaria per il potenziamento degli impianti posti
lungo le vie di comunicazione di interesse regionale, purché esso avvenga in
conformità di quanto stabilito nell'apposito atto di cui all'art. 4.
Art. 38
Self-service.
1.
La modifica degli impianti con l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento
è autorizzata a tutti gli impianti presenti nel territorio regionale che
soddisfino le seguenti condizioni cumulative:
a)
che su di esso, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, venga
concentrato altro impianto ovvero il titolare rinunci comunque ad altra
concessione relativa ad impianto;
b)
che, fuori delle aree urbane, l'impianto sia collocato ad una distanza minima
di 3 chilometri da altro impianto dotato di self-service.
2.
I limiti e le condizioni per la modifica degli impianti con l'installazione di
dispositivi self-service pre-pagamento non trovano applicazione nei riguardi
degli impianti classificati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 23.
Art.
39
Domande
di modifica e potenziamento di impianti ubicati in vie di comunicazione di
interesse regionale.
1.
Qualora le domande di modifica o potenziamento concernino impianti ubicati o da
trasferire in vie di comunicazione definite di interesse regionale ai sensi
della presente legge, queste sono indirizzate sia al Comune competente che al
Presidente della Giunta regionale.
2.
La medesima procedura è seguita in ogni altro caso eventualmente non
disciplinato dalla presente legge e concernente impianti ubicati in vie di
comunicazione di interesse regionale.
3.
Le domande ai fini del rilascio del prescritto nulla osta preventivo, sono
valutate dalla Giunta regionale secondo i criteri della presente legge e
dell'atto di cui all'art. 4.
TITOLO
IV
Piano
comunali di attuazione
Art.
40
Struttura
e contenuto dei piani comunali d'attuazione.
1.
I piani predisposti dai Comuni per l'attuazione del piano regionale, si
articolano in tre parti:
a)
Parte I - elaborato statistico;
b)
Parte II - esposizione e motivazione;
c)
Parte III - normativa di attuazione.
2.
Secondo le esigenze del Comune, ogni parte del piano può eventualmente essere
suddivisa in più sezioni.
3.
Tutte le scelte di piano debbono essere riportate in normativa di attuazione e
motivate nella parte espositiva.
4.
Nei piani d'attuazione i Comuni fissano gli obiettivi di sviluppo della rete di
competenza comunale e gli strumenti per il loro conseguimento.
Art.
41
Suddivisione
del territorio.
1.
I piani comunali d'attuazione possono articolare il territorio comunale in
zone, in relazione alle realtà abitative di maggior rilievo e curando il
raccordo con l'eventuale zonizzazione operata ai fini della programmazione
commerciale, nonché prevedere eventuali meccanismi di riequilibrio del tipo e
numero di impianti tra di esse.
2.
In ogni caso, e indipendentemente dalla zonizzazione, deve essere individuata
la zona A di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], al fine di interdire in essa
il trasferimento di impianti.
Art.
42
Strutture
di rilevanza comunale.
1.
È facoltà dei Comuni prevedere nei propri piani d'attuazione appositi vincoli o
priorità al fine di promuovere la presenza di impianti di distribuzione di
carburanti in connessione o presso strutture o complessi pubblici o privati di
rilevanza comunale, quali centri commerciali o direzionali, ospedali, aree
attrezzate e simili, indicando eventualmente le tipologie o le caratteristiche
più idonee.
2.
Oltre a quanto previsto al comma 1, i piani comunali possono indicare apposite
ubicazioni preferenziali per l'insediamento degli impianti, costituite da
tratti di strada e non singole aree o gruppi di aree. Tale indicazione non
implica messa a disposizione di esse da parte del Comune o agevolazione per la
loro acquisizione.
Art.
43
Trasferimento
coattivo di impianti.
1.
Nel rispetto delle norme generali sul trasferimento di impianti, i Comuni, con
il piano d'attuazione, possono disporre il trasferimento coattivo degli
impianti che risultino incompatibili con il territorio ai sensi dell'art. 22.
2.
Nella notificazione di trasferimento coattivo non può essere coattivamente
determinata l'ubicazione di destinazione, che è scelta dal titolare
dell'impianto tra quelle indicate dal piano comunale d'attuazione o comunque ad
esso conformi.
3.
Qualora l'impianto cui sia stato notificato il trasferimento coattivo non
inizi, previo collaudo, l'attività in altra ubicazione, entro tre anni dalla
notifica stessa, la concessione è revocata, salvo proroga concessa per gravi e
comprovati motivi non imputabili al titolare.
4.
Al titolare della concessione cui venga a mancare la disponibilità dell'area
può essere concesso il trasferimento anche in assenza di piano.
Art.
44
Tipologia
degli impianti.
1.
Nei piani d'attuazione comunale possono essere stabilite le tipologie degli
impianti più consone alle caratteristiche del territorio prevedendo, in particolare,
strutture di chiosco per le aree centrali urbane e di stazione di servizio o
rifornimento per le aree periferiche o per i punti di accesso principali del
capoluogo comunale o delle maggiori frazioni.
TITOLO
V
Rete
di metano
Art.
45
Concessione
per il metano.
1.
La distribuzione del gas metano per autotrazione, ricompreso tra i carburanti
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 11 settembre 1989, e sottoposta
alla disciplina della concessione è soggetta a pianificazione a norma della
presente legge.
Art.
46
Condizioni
per il rilascio della concessione per il metano.
1.
Il rilascio di nuove concessioni per impianti eroganti solo metano è deliberato
dai Comuni previo nulla osta della Giunta regionale a prescindere dal vincolo
di cui all'art. 24.
2.
La concessione per il prodotto metano è rilasciabile alle seguenti condizioni
cumulative:
a)
che siano puntualmente rispettate tutte le norme di sicurezza in materia;
b)
che, a partire dall'impianto nuovo o da potenziare con metano, non vi siano
altri impianti eroganti il prodotto ad una distanza inferiore a dieci
chilometri;
c)
che non venga superata la soglia massima di impianti eroganti metano prevista
nel bacino di utenza sovracomunale al quale appartiene il Comune in cui si
trova l'impianto da creare e potenziare con il metano, escludendo dal calcolo
eventuali impianti con metano posti lungo le vie di comunicazione di interesse
regionale;
d)
che venga garantita la regolarità e continuità della distribuzione del prodotto
sentito il parere delle società petrolifere.
3.
Il raggruppamento dei Comuni in bacini di utenza per il metano è definito con
deliberazione della Giunta regionale.
4.
Le domande di cui al presente articolo sono valutate secondo i seguenti criteri
di priorità:
a)
migliore ubicazione ed accessibilità;
b)
completezza dei servizi.
TITOLO
VI
Rete
di G.P.L.
Art.
47
Concessione
per il prodotto G.P.L.
1.
L'installazione di impianti eroganti G.P.L. o il potenziamento con tale
prodotto è concessa dai Comuni nei limiti di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.C.M.
11 settembre 1989, previo nulla osta della Giunta regionale.
2.
La concessione all'apertura di nuovi impianti eroganti esclusivamente G.P.L.
può essere rilasciata dal Comune, a prescindere dal vincolo numerico di cui
all'art. 24.
Art.
48
Condizioni
per il rilascio della concessione per il G.P.L.
1.
Il rilascio di concessione per il prodotto G.P.L. è disposto alle seguenti
condizioni cumulative:
a)
che siano puntualmente rispettate tutte le norme di sicurezza in materia;
b)
che, a partire dall'impianto da aprire o da potenziare con G.P.L. non vi siano
altri impianti eroganti il prodotto ad una distanza individuata con
deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, ultima
parte del D.P.C.M. 11 settembre 1989;
c)
che non venga superata la soglia massima di impianti eroganti G.P.L. prevista
nel bacino di utenza sovracomunale al quale appartiene il Comune in cui si
trova l'impianto da creare o potenziare col prodotto, escludendo dal calcolo
eventuali impianti con G.P.L. posti lungo le vie di comunicazione di interesse
regionale.
2.
Il raggruppamento dei Comuni in bacini di utenza per il G.P.L. è definito con
deliberazione della Giunta regionale.
3.
Le domande di cui al presente articolo sono valutate secondo i seguenti criteri
di priorità:
a)
migliore ubicazione ed accessibilità;
b)
completezza dei servizi.
TITOLO
VII
Impianti
per uso privato
Art.
49
Definizione.
1.
Ai fini del presente piano, per impianto di carburanti per uso privato si
intende l'impianto collocato all'interno di stabilimenti industriali o
commerciali, cantieri, magazzini e simili, o comunque al diretto ed esclusivo
servizio di questi, la cui erogazione non è destinata al pubblico ma ai
soggetti determinati che vi operano per il rifornimento degli automezzi
svolgenti le attività proprie dell'impresa e di proprietà di quest'ultima.
2.
Nel caso di cooperative e consorzi si considerano dell'impresa gli automezzi
dei soci destinati totalmente e permanentemente ad essa.
Art.
50
Rilascio
delle autorizzazioni.
1.
Il rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti di carburante per
uso privato è esercitato dai Comuni.
TITOLO
VIII
Impianti
pubblici per uso di natanti ed aeromobili
Art.
51
Definizione
di impianti per uso di natanti e di aeromobili.
1.
Sono definiti, ai fini del presente titolo, impianti per uso di natanti e di
aeromobili gli impianti eroganti carburante agli stessi mediante apposite
apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti ed
aeroporti, e per i quali sussista comunque impossibilità di rifornimento di
autoveicoli o veicoli stradali.
2.
In nessun caso gli impianti di cui al comma 1 possono trasformarsi in impianti
ordinari.
Art.
52
Rilascio
dell'autorizzazione.
1.
La competenza al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di cui all'art.
51 è esercitata dai Comuni, sentita, ove occorra, l'autorità aeroportuale o
quella competente per la navigazione nelle acque interne.
2.
L'autorizzazione è rilasciata nei casi di effettiva necessità, secondo il disposto
degli articoli seguenti, tenuto conto dei fenomeni turistici.
Art.
53
Impianti
per uso di natanti.
1.
In ognuno dei Comuni il cui territorio è bagnato dai laghi Trasimeno e
Piediluco possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti pubblici per
uso di natanti con le seguenti limitazioni:
a)
l'impianto deve collocarsi ad una distanza di almeno tre chilometri da altro
impianto pubblico per uso di natanti già in attività, in qualsiasi Comune esso
si trovi, secondo il percorso per acqua più breve;
b)
l'impianto deve collocarsi fuori dell'abitato.
2.
Negli altri laghi e vie fluviali della Regione gli impianti per uso di natanti
possono essere rilasciati, alle medesime condizioni, solo eccezionalmente e per
comprovati motivi.
Art.
54
Impianti
per uso aeromobili.
1.
In ognuno degli aeroporti della Regione aperti al pubblico transito è
rilasciabile una concessione per l'installazione di un impianto di rifornimento
degli aeromobili, nel rispetto delle norme di sicurezza e di ogni altra norma
di legge.
TITOLO
IX
Norme
transitorie e finali
Art.
55
Disciplina
dei piani comunali in vigore.
1.
I piani comunali emanati in attuazione della L.R. 17 maggio 1983, n. 17, e non
ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno piena
validità fino al compimento del termine di cui al comma 3.
2.
I piani comunali emanati in attuazione della L.R. n. 17/1983 già scaduti al
momento dell'entrata in vigore della presente legge sono decaduti.
3.
I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, debbono
adeguare i piani in vigore alle disposizioni di essa ed a quanto previsto in
materia di carburanti dal D.P.C.M. 11 settembre 1989.
4.
In mancanza di nuova formulazione o adeguamento dei piani in vigore, le
disposizioni di questi trovano piena applicazione solo per la parte compatibile
con la presente legge e con il D.P.C.M. 11 settembre 1989.
Art.
56
Abrogazione
procedimenti amministrativi pendenti.
1.
La legge regionale 30 maggio 1983, n. 17, è abrogata.
2.
I procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente
legge sono portati a compimento, ove possibile, ai sensi della nuova normativa.
Art.
57
Nulla
osta regionale.
1.
I procedimenti per i quali all'entrata in vigore della presente legge sia stata
già inoltrata alla Giunta regionale l'istanza per il rilascio dei nulla osta
previsti dalla L.R. n. 17 del 1983 sono portati a compimento ai sensi della
legge stessa.
2.
Il nulla osta regionale che, pur obbligatorio ai sensi della legge regionale n.
17 del 1983, non fosse stato a suo tempo richiesto, si intende concesso in
sanatoria, purché il relativo provvedimento comunale sia conforme al piano
comunale approvato in forza della L.R. n. 17/1983 stessa.
Art.
58
Regolarizzazione
delle concessioni.
1.
I titolari di impianti le cui concessioni, all'entrata in vigore della presente
legge, risultano scadute e non rinnovate debbono inoltrare apposita domanda di
rinnovo, pena la decadenza, entro e non oltre un anno dalla predetta data,
termine al quale le concessioni stesse si intendono prorogate.
2.
Nel caso di concessioni di impianti in attività da oltre 18 anni, di cui il
Comune accerta l'impossibilità di risalire alla data di scadenza, questa si
considera cadere al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge.
3.
Qualora l'impossibilità di cui al comma 2 si riferisca ad impianti in funzione
da meno di 18 anni, la relativa concessione si considera scadere il 31 dicembre
del diciottesimo anno successivo al primo anno in cui l'impianto risulta in
attività, accertato dal Comune.
4.
Le disposizioni relative alla data di scadenza si applicano anche al caso in
cui i documenti di concessione sono andati fortuitamente distrutti o comunque
risultino irreperibili. In tale ipotesi i Comuni possono rilasciare un
documento sostitutivo, dopo aver ricostruito l'effettiva situazione di fatto e
diritto.
5.
Qualora i Comuni riscontrino l'esistenza nel proprio territorio di concessioni
aventi durata diversa da diciotto anni o contenenti altre irregolarità o le
quali comunque non siano state rilasciate con le modalità di cui all'art. 16
del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, ne danno comunicazione alla Regione che, ove possibile, indica le
modalità di regolarizzazione, mediante il rilascio di nuovo provvedimento
sostitutivo.
Art.
59
Impianti
noti in attività.
1.
Le concessioni relative ad impianti che all'entrata in vigore della presente
legge risultino non in attività da oltre un anno, senza che sia stata
autorizzata dal Comune la sospensione dell'attività, sono revocate e le
relative attrezzature debbono essere smantellate a cura e spese del
concessionario.
2.
Gli impianti di cui al comma 1 non possono essere riattivati e le relative
concessioni non possono essere utilizzate in alcun modo, neanche per usufruire
delle agevolazioni al potenziamento o al self-service.
Art.
60
Concessione
per gli impianti di metano.
1.
I titolari di impianti di distribuzione di gas metano che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, esercitano l'attività di distribuzione sulla
base di autorizzazione comunale, sono tenuti, nel termine perentorio di 180
giorni dall'entrata in vigore della stessa, a pena di decadenza, a richiedere
alla Giunta regionale la conversione dell'autorizzazione in concessione.