L.R. 8 novembre 1990, n. 42 (1).

Nuovo piano regionale per la rete distributiva di carburanti per autotrazione.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 14 novembre 1990, n. 47, S.O.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Piano regionale.

 

1. Con la presente legge è approvato, in attuazione dell'art. 52 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed in armonia con le direttive governative in materia rivolte alle Regioni a statuto ordinario, il piano regionale per la rete distributiva di carburanti per uso autotrazione.

2. Il piano ha validità quadriennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla scadenza esso è automaticamente prorogato di validità fino all'approvazione con legge del nuovo piano.

 

 

Art. 2

Funzioni regionali.

 

1. Sono di competenza della Giunta regionale:

a) l'approvazione dei piani comunali di attuazione e delle loro eventuali integrazioni o variazioni;

b) il rilascio di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 16, commi 10 ed 11, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, nonché dell'art. 14 del D.P.R. 27 ottobre 1979, n. 1269, per i provvedimenti relativi:

1) al trasferimento della concessione da parte di soggetti titolari di impianti in più province;

2) al trasferimento ed alla concentrazione di impianti situati in comuni diversi;

c) il rilascio del nulla osta preventivo per i provvedimenti comunali concernenti impianti ubicati sulle vie di comunicazione di interesse regionale;

d) il rilascio del nulla osta preventivo per i provvedimenti comunali concernenti gli impianti eroganti gas di petroli liquefatti (GPL) e metano per autotrazione.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione individua i criteri per la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio delle concessioni di cui alla presente legge ed il loro rinnovo, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, del D.P.C.M. 11 settembre 1989.

 

 

Art. 3

Funzioni comunali.

 

1. I Comuni predispongono i piani comunali di attuazione del piano regionale, in conformità alle norme della presente legge.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in ordine a:

a) il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni relative agli impianti;

b) il rilascio delle autorizzazioni alla modifica e al trasferimento degli impianti;

c) il rilascio delle concessioni al potenziamento degli impianti;

d) il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione dell'attività degli impianti;

e) il collaudo ed ogni altro provvedimento loro demandato dalla legge e dal presente piano.

3. I Comuni esercitano le funzioni amministrative anche relativamente agli impianti per uso privato, salvo i casi di competenza del Prefetto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 11 settembre 1989.

4. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, relativi ad impianti situati o da trasferire in vie di comunicazione di interesse regionale, sono adottati previo rilascio del nulla osta regionale di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e d).

 

 

Art. 4

Vie di comunicazione di interesse regionale.

 

(giurisprudenza)

1. Ai fini della presente legge, per vie di comunicazione di interesse regionale, si intendono quelle individuate come strade di gruppo 1 e 2 dalla Tavola IV del Piano urbanistico territoriale (P.U.T.), approvato con L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.

2. La Giunta regionale con proprio atto specifica il numero massimo di impianti previsto per ogni via di comunicazione di interesse regionale o per singoli tratti di esse e le eventuali condizioni di insediamento, oltre quelle previste nella presente legge.

 

 

Art. 5

Piani comunali di attuazione.

 

(giurisprudenza)

1. I Comuni predispongono i piani comunali di attuazione del piano regionale.

2. Sono esonerati dall'obbligo i Comuni privi di impianti, salvo che intendano con il piano prevederne la presenza.

3. I piani comunali hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro intervenuta esecutività.

4. I Comuni sprovvisti di piano non possono adottare nessun provvedimento di apertura, modifica, potenziamento, trasferimento, concentrazione di impianti salvo il trasferimento per cessata disponibilità dell'area.

 

 

Art. 6

Integrazione e modifica dei piani comunali.

 

1. Qualora vengano a mutare i riferimenti normativi o siano emanate nuove direttive governative tali da rendere inadeguato il piano comunale vigente, il Comune deve predisporre una sua variazione o integrazione.

2. La procedura di integrazione o variazione del piano può essere seguita per adeguare i piani comunali non scaduti a quanto disposto dalle norme della presente legge.

 

 

Art. 7

Commissione regionale.

 

[1. La commissione consultiva regionale, di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, è così composta:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) un rappresentante dei Comuni designato dalla Sezione regionale dell'ANCI;

c) un rappresentante designato dalla Sezione umbra dell'Unione province italiane - U.P.I.;

d) due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della categoria dei gestori, designati dalle Organizzazioni sindacali dei distributori di carburanti più rappresentative a livello nazionale, con rappresentanza nella Regione Umbria;

e) due rappresentanti delle compagnie petrolifere, di cui uno designato dall'Associazione delle Compagnie petrolifere private - Unione petrolifera - e uno designato dall'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

f) un rappresentante designato dalla Federazione nazionale commercio petroli - Assopetroli;

g) un rappresentante designato dalla Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano - Federmetano;

h) un rappresentante designato dalla Associazione nazionale distributori stradali GPL per autotrazione - Di.Stra.Gas;

i) un rappresentante designato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione - U.T.I.F.;

l) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S.;

m) un rappresentante designato dai vigili del fuoco - VV.FF.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale; con lo stesso decreto è nominato il segretario tra i funzionari dell'Ufficio commercio della Giunta regionale.

3. La commissione esprime motivato parere in ordine a:

a) i progetti di piano comunale, le loro modifiche o integrazioni;

b) gli eventuali disegni di legge di revisione del piano regionale;

c) le proposte di deliberazione giuntale di cui agli artt. 2, comma 2; 4, comma 2; 46, comma 3; 48, comma 2] (2).

 

(2) Articolo abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 8

Procedura di approvazione dei piani comunali e delle loro integrazioni e modifiche.

 

1. La proposta di piano comunale è adottata dal Consiglio comunale previa acquisizione su di esso dei pareri dell'A.N.A.S., della Provincia, dell'U.T.I.F., dei Vigili del fuoco e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei distributori di carburanti più rappresentativi a livello nazionale, con rappresentanza nella Regione Umbria, dei rappresentanti della società E.N.I. e delle Compagnie petrolifere.

2. Il parere è richiesto dal sindaco mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e si intende positivamente acquisito qualora al Comune richiedente non pervengano osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del soggetto chiamato ad esprimere il parere. Alla richiesta di parere è allegata copia del progetto di piano.

3. La proposta di piano, corredata dei pareri pervenuti e della menzione di quelli non pervenuti o pervenuti fuori termine, è inviata al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione da parte di questa.

4. Il piano, nel testo approvato dalla Giunta regionale, è definitivamente fatto proprio dal Consiglio comunale.

 

 

Art. 9

Sistema informativo.

 

1. I Comuni trasmettono alla Regione copia di tutti i provvedimenti relativi agli impianti di carburante di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, nonché delle comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.C.M. 11 settembre 1989, entro 30 giorni dalla loro emanazione o dal loro ricevimento.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Regione il quadro riassuntivo delle variazioni concernenti la rete distributiva, compilato su apposito modulo-standard deliberato dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 10

Domande e comunicazioni.

 

1. Le domande, istanze, comunicazioni e simili indirizzate ai Comuni da parte dei titolari di impianti di carburanti o comunque relative alla distribuzione di carburanti nella Regione debbono essere redatte in conformità alle norme di legge che disciplinano i singoli istituti, facendo uso degli appositi moduli o formulari standard deliberati dalla Giunta regionale.

2. Le domande, istanze, comunicazioni e simili, carenti di elementi essenziali o viziate da irregolarità insanabili sono dichiarate irricevibili.

3. Non possono essere respinte le domande, istanze, comunicazioni e simili viziate di semplice irregolarità quando questa risulta sanabile. A tal fine i Comuni che ricevono gli atti irregolari invitano i soggetti interessati a procedere alla loro regolarizzazione entro termini perentori assegnati dagli organi competenti.

 

 

TITOLO II

Definizione degli elementi oggetto del piano regionale

 

Art. 11

Rete distributiva.

 

1. Per rete distributiva di carburanti per uso autotrazione di un comune, di una provincia o della Regione, si intende l'insieme di tutti gli impianti situati nel territorio considerato, presso i quali avvenga erogazione di benzina normale o super, miscele di benzine e olio lubrificante, gasolio, G.P.L. e metano, con esclusione degli impianti situati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, degli impianti ad uso privato o della pubblica amministrazione, degli impianti avio o per uso di natanti.

2. Appartengono alla rete anche gli impianti già autorizzati ed in fase di attivazione e quelli con attività sospesa.

3. Non appartengono alla rete e debbono a tutti gli effetti considerarsi decaduti dalla concessione gli impianti che, all'entrata in vigore del presente piano, risultino inattivi da oltre un anno, salvo apposito provvedimento di sospensione dell'attività, sia o meno già intervenuto il relativo provvedimento di revoca.

 

 

Art. 12

Impianto di distribuzione di carburanti.

 

1. Per impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburante e dai prodotti erogabili con le relative attrezzature ed accessori.

 

 

Art. 13

Classificazione degli impianti.

 

1. Ai fini del presente piano gli impianti si suddividono in:

a) stazioni di servizio - costituite dalle strutture di erogazione di carburante, dai servizi all'autoveicolo e dai servizi alla persona tra cui, necessariamente, la toilette o W.C. pubblici;

b) stazioni di rifornimento - costituite dalle strutture di erogazione di carburante e da servizi alla persona, senza servizi all'autoveicolo;

c) chioschi - costituiti dalle strutture di erogazione di carburanti e dal ricovero per il gestore;

d) punti isolati o appoggiati - costituiti solamente dalle strutture di erogazione con eventuale pensilina.

Di tali impianti sono appoggiati quelli posti in prossimità di altre attività commerciali o artigianali non costituenti servizio accessorio; sono isolati gli altri.

2. Per struttura di erogazione si intende l'insieme di uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburanti con relativi serbatoi.

 

 

Art. 14

Servizi accessori.

 

1. Sono servizi accessori all'impianto di distribuzione di carburanti le strutture o le attività funzionalmente collegate all'impianto ed al servizio della persona e/o dell'autoveicolo.

2. Un servizio si considera presente nell'impianto quando:

a) è svolto all'interno dell'area dell'impianto;

b) abbia almeno un accesso pubblico nell'area dell'impianto indipendentemente dalla titolarità dell'attività.

3. Per servizi all'autoveicolo si intendono le attività artigianali o commerciali connesse alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quali lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili.

4. Per servizi alla persona si intendono tutti quelli volti a rendere al conducente e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio quali W.C. per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, servizi di informazione turistica, attività artigianali o commerciali, diverse da quelle di cui al comma 3, e simili.

 

 

Art. 15

Erogatore.

 

1. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio al mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite.

2. Esso è composto da:

a) una pompa o altro sistema di adduzione;

b) un contatore o un misuratore;

c) una pistola o valvola di intercettazione e le tubazioni che li connettono.

3. L'apparecchiatura contenente uno o più erogatori è definita colonnina.

 

 

Art. 16

Apparecchiature self-service.

 

1. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica che consente l'erogazione automatica del carburante e il pagamento da parte dell'utente, senza assistenza di apposito personale.

2. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature che consente l'erogazione di carburante da parte dell'utente, ma non il pagamento dello stesso che è effettuato ad apposito incaricato.

 

 

Art. 17

Calcolo delle distanze.

 

1. Salvo diversa indicazione contenuta nella presente legge, qualora ai fini del piano regionale o dei piani comunali di attuazione si debba far luogo al calcolo della distanza tra impianti di distribuzione di carburanti, essa è rappresentata dal più breve tratto di strada statale, provinciale o comunale aperta al transito autoveicolare.

2. La distanza è calcolata, seguendo la direttrice di marcia, tra i più prossimi punti di accesso degli impianti e in conformità alle norme sulla circolazione stradale; nell'ipotesi di impianti situati su fronti opposti della medesima strada, nella quale vi sia impossibilità fisica o giuridica di attraversamento, la

distanza è calcolata da un impianto al punto di attraversamento e da questo al secondo impianto, sempre prescegliendo il percorso più breve.

3. Nel calcolo delle distanze si prescinde dalla ripartizione amministrativa del territorio tra Comuni, Province o Regioni.

 

 

Art. 18

Definizione di modifica.

 

1. Per modifica si intende la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto, senza aumento della capacità di erogazione dello stesso o vendita di nuovi prodotti non compresi nella concessione o cessazione della vendita di quelli già compresi.

2. Costituisce una ipotesi di modifica l'introduzione di dispositivi self-service pre-pagamento.

 

 

Art. 19

Definizione di potenziamento.

 

1. Per potenziamento si intende la variazione non delle modalità ma delle capacità di erogazione dell'impianto.

2. Costituiscono potenziamento e sono sottoposti a regime di concessione:

a) l'aumento o la diminuzione dei prodotti erogati;

b) la sostituzione di un prodotto erogato con altro precedentemente non esitato.

3. Non costituisce potenziamento l'introduzione di benzina senza piombo o il semplice aumento delle colonnine.

 

 

Art. 20

Trasferimento di impianto e di concessione.

 

(giurisprudenza)

1. Per trasferimento dell'impianto si intende il suo spostamento fisico da un'ubicazione ad altra.

2. Il trasferimento di impianti può avvenire solo nell'ambito della stessa provincia.

3. Per trasferimento della concessione si intende la volturazione della concessione mediante intestazione di essa in capo ad altro soggetto.

 

 

Art. 21

Concentrazione.

 

1. Costituisce concentrazione l'utilizzazione di due o più concessioni relative ad impianti di distribuzione di carburanti per la realizzazione di un unico impianto.

2. La concentrazione può avvenire:

a) mediante cessazione di tutti gli impianti di cui alle concessioni oggetto di concentrazione e contestuale apertura di un nuovo impianto in nuova ubicazione;

b) mediante cessazione di tutti gli impianti di cui alle concessioni oggetto di concentrazione, salvo uno sul quale tutte le concessioni si considerano concentrate.

 

 

Art. 22

Incompatibilità tra impianto e territorio.

 

1. Sussiste incompatibilità tra impianto e territorio nelle ipotesi di intralcio al traffico o deturpamento dei valori storico-ambientali e nelle altre ipotesi di carattere eccezionale indicate nei piani comunali d'attuazione, con esauriente specifica motivazione.

2. Ai sensi dell'art. 6, punto 3, del D.P.C.M. 11 settembre 1989, sussiste senz'altro incompatibilità con il territorio nei casi in cui l'impianto, ubicato nel centro storico, non sia in regola con la normativa urbanistica o relativa alla licenza di accesso.

3. Si ha intralcio al traffico quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, il rifornimento di carburanti importa l'arresto o la deviazione dei flussi di traffico ovvero in tale tratto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso.

4. Si ha deturpamento dei valori storico-ambientali quando la presenza dell'impianto di distribuzione di carburanti impedisce, anche parzialmente, la visuale di beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o, comunque, costituisce elemento di interferenza o sovrapposizione nell'unità

ambientale di un particolare aggregato urbano o zona di pregio ambientale.

 

 

Art. 23

Impianti di pubblica utilità.

 

1. Ai fini della presente legge sono definiti di pubblica utilità gli impianti per i quali si verifica una delle seguenti condizioni alternative:

a) l'impianto è l'unico esistente nel comune;

b) l'impianto è l'unico presente in una frazione o agglomerato urbano del comune che raccoglie oltre il 20 per cento della popolazione del comune stesso e in ogni caso non meno di 1000 abitanti e non vi sono altri impianti, anche ubicati in altro comune, ad una distanza non inferiore a 5 chilometri. Ai fini dell'applicazione della disposizione per i dati di popolazione si fa riferimento all'ultimo censimento ufficiale;

c) l'impianto si trova a distanza superiore di 15 chilometri da altro punto di distribuzione, in qualunque comune insista.

2. Le condizioni precedenti sono tassative e non possono formare oggetto di interpretazione estensiva.

 

 

TITOLO III

Vicende degli impianti

 

Capo I - Numero degli impianti

 

Art. 24

Concessione all'apertura di nuovi impianti.

 

1. Per la durata di validità del presente piano, non possono essere rilasciate concessioni all'apertura di nuovi impianti, non frutto di concentrazione o trasferimento da altra ubicazione.

2. La disposizione non si applica agli impianti eroganti il solo prodotto G.P.L. o il solo prodotto metano.

 

 

Art. 25

Rinnovo delle concessioni.

 

1. Non possono essere rinnovate le concessioni venute a scadenza e relative agli impianti per i quali sussiste incompatibilità con il territorio, esplicitamente indicata dai piani comunali d'attuazione.

2. Qualora i titolari di tali impianti non abbiano inoltrato domanda di trasferimento o accorpamento prima della scadenza della concessione, la stessa non è rinnovata.

3. I titolari di impianti relativamente ai quali, alla data di scadenza della concessione, non è stata inoltrata domanda di rinnovo o la stessa, pur inoltrata, non è stata accolta, decadono ad ogni effetto dalla concessione e dal relativo diritto di esercitare l'attività.

 

 

Art. 26

Diminuzione del numero degli impianti a livello regionale.

 

1. La diminuzione del numero degli impianti a livello regionale, al fine di promuovere una maggiore redditività media degli stessi è conseguita mediante:

a) il mancato rinnovo delle concessioni relative agli impianti per i quali sussiste incompatibilità con il territorio;

b) la concentrazione degli impianti;

c) la spontanea rinuncia alle concessioni, sia o meno questa operata dal titolare, al fine di poter usufruire delle specifiche agevolazioni di cui alla presente legge.

 

 

Art. 27

Numero massimo degli impianti della rete di competenza comunale.

 

1. I Comuni, nei loro piani attuativi, fissano il numero massimo di impianti della rete di competenza comunale in misura non superiore ad un impianto per ogni 600.000 litri di erogato complessivo nel territorio comunale, registrato nell'ultimo anno solare e comunicato alla Regione.

2. Al fine del calcolo non si considera l'erogato degli impianti eventualmente posti lungo le vie di comunicazione di interesse regionale.

3. Parimenti non si computano gli impianti eroganti solo G.P.L. o solo metano.

4. In ogni caso il numero massimo degli impianti non può essere inferiore ad un impianto per comune.

5. Il numero massimo degli impianti costituisce un valore fisso di riferimento per tutto il periodo di validità del piano, salvo procedimento di modifica o integrazione quando ne ricorrono i presupposti.

 

 

Art. 28

Numero minimo di impianti della rete di competenza comunale.

 

1. I Comuni, nei piani attuativi o all'atto del rinnovo degli stessi, possono fissare il numero minimo di impianti della rete di competenza comunale al di sotto del quale potrebbero crearsi disservizi all'utenza.

2. Tale numero non può in nessun caso essere superiore a quello ottenuto dividendo l'erogato totale registrato nella rete di competenza comunale nell'ultimo anno solare per un milione di litri.

3. Il numero minimo, se fissato, non può essere inferiore all'unità.

4. Le reti di competenza comunale anche se scese al di sotto del numero minimo, possono essere reintegrate solo per trasferimento ad altro comune della stessa provincia.

 

 

Capo II - Trasferimento di impianti

 

Art. 29

Trasferimento di impianti tra comuni diversi.

 

1. Il trasferimento di impianti tra comuni diversi è ammissibile alle seguenti condizioni:

a) che in seguito al trasferimento il numero degli impianti della rete di competenza comunale del Comune di destinazione non superi il numero massimo stabilito ai sensi dell'art. 27;

b) che in seguito al trasferimento il numero degli impianti della rete di competenza comunale del comune di provenienza non scenda al di sotto dell'eventuale numero minimo di impianti stabilito ai sensi dell'art. 28;

c) che il trasferimento avvenga in conformità a quanto stabilito nel piano attuativo del comune di destinazione;

d) che, trattandosi di trasferimento nelle vie di comunicazione di interesse regionale, vengano rispettate le specifiche disposizioni di cui all'art. 4.

 

 

Art. 30

Trasferimento di impianti verso comuni sprovvisti di servizio distributivo.

 

1. Il trasferimento di impianti verso un comune del tutto privo di servizio distributivo di carburante può avvenire solo se la presenza di impianti in esso è prevista nel piano a tal fine redatto.

2. L'impianto in tal modo trasferito diviene di pubblica utilità.

 

 

Art. 31

Trasferimento di impianti all'interno del comune.

 

1. Il trasferimento di impianti all'interno del comune può avvenire solo in conformità agli indirizzi ed alle disposizioni del piano attuativo comunale.

2. In ogni caso non è ammesso trasferimento di impianti nelle aree classificate zona A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] o verso localizzazioni in contrasto con il territorio.

 

 

Art. 32

Caratteristiche degli impianti per l'insediamento ed il trasferimento in vie di comunicazione di interesse regionale.

 

1. I nuovi impianti posti in ubicazione lungo vie di comunicazione di interesse regionale debbono avere le caratteristiche minime di seguito specificate:

 

a) strade di «gruppo 1»:tipologiastazioni di serviziosuperficie2000 m.prodottibenzina + gasoliodistanza5 km.b) strade di «gruppo 2»:tipologiastazione di servizio o rifornimentosuperficie1000 m.prodottibenzina + gasoliodistanza4 km.

 

2. Le caratteristiche minime degli impianti situati nelle altre vie di comunicazione sono stabilite nei piani attuativi comunali e in ogni caso non possono essere inferiori ai seguenti standard:

 

DistanzaSuperficie(Km.)a) stazioni di servizio8001,5b) stazioni di rifornimento4001c) chioschi2000,6d) punti isolati o appoggiati--0,6

 

3. Le distanze sono calcolate tra impianti situati nel comune.

 

 

Art. 33

Trasferimento di impianti in vie di comunicazione di interesse regionale.

 

1. Le domande di trasferimento in ubicazioni poste lungo le vie di comunicazione di interesse regionale, sono inoltrate ai Comuni interessati e al Presidente della Giunta regionale.

2. Le domande, ai fini del rilascio del nulla osta regionale preventivo, sono valutate dalla Giunta regionale secondo i criteri della presente legge e dell'atto di cui all'art. 4.

 

 

Capo III - Modifica e potenziamento di impianti

 

Art. 34

Modifica degli impianti.

 

1. Possono ottenere l'autorizzazione alla modifica tutti gli impianti del territorio regionale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nei piani comunali d'attuazione.

2. La disposizione non si applica all'installazione di self-service, oggetto di apposita regolamentazione.

3. Ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, l'aggiunta di distributori o erogatori di carburanti già autorizzati è concessa qualora il Comune non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Ai sensi della surrichiamata disposizione, non sono soggette ad autorizzazione, ma a preventiva comunicazione all'ente concedente, le seguenti modifiche, da effettuarsi comunque nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali:

a) la sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;

b) l'erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di benzina normale e/o super;

c) il cambio di destinazione di serbatoi;

d) l'aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione.

 

 

Art. 35

Potenziamento - Norme generali.

 

1. Il potenziamento degli impianti con l'aggiunta di altri prodotti per autotrazione, o la sostituzione di uno o più tra quelli già autorizzati con altri, sono concessi secondo le indicazioni specifiche del piano comunale d'attuazione e, comunque, in conformità a quanto stabilito all'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, solo in occasione di concentrazione o rinuncia alla concessione di altro impianto.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, gli impianti concentrati o la cui concessione è rinunciata debbono risultare installati e funzionanti negli ultimi dodici mesi precedenti la domanda, nel senso che in essi è effettivamente avvenuta erogazione di carburanti, comprovabile tramite esibizione di registri.

3. Il rilascio della concessione al potenziamento è, in ogni caso, subordinato all'impegno di smantellamento delle attrezzature dell'impianto rinunciato o concentrato.

4. In ogni caso la rete di competenza comunale, in cui viene a cessare l'impianto, non deve scendere al di sotto del numero minimo fissato ai sensi dell'art. 28.

5. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, non può essere concesso il potenziamento degli impianti che sono stati trasferiti volontariamente o concentrati, se non decorsi cinque anni dal trasferimento o dalla concentrazione.

6. Analogamente, non può essere autorizzato il trasferimento volontario o la concentrazione, se non decorsi cinque anni dalla data dell'eventuale potenziamento dell'impianto.

7. Le disposizioni preclusive di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui il potenziamento dell'impianto avvenga in occasione del trasferimento volontario o della concentrazione e sia ad essi contestuale.

8. I limiti e le condizioni per il potenziamento fissato dal presente articolo non trovano applicazione nei riguardi degli impianti classificati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 23.

 

 

Art. 36

Potenziamento con gasolio.

 

1. Il potenziamento degli impianti con gasolio, in aggiunta ai prodotti già erogati o in sostituzione di uno o più di essi, è rilasciata secondo le indicazioni del piano attuativo comunale, solo in occasione di concentrazione o rinuncia alla concessione di altro impianto.

2. Secondo quanto disposto all'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti prevedono nei loro piani strumenti atti a favorire l'articolazione omogenea del servizio sul territorio.

 

 

Art. 37

Potenziamento con G.P.L. o metano.

 

1. Il potenziamento di impianti mediante l'aggiunta dei prodotti G.P.L. o metano, è concesso, nel rispetto delle norme di sicurezza, dal Comune competente, previo nulla osta regionale.

2. La Regione rilascia il prescritto nulla osta qualora nel bacino di utenza per tali prodotti, nel quale è ricompreso l'impianto da potenziare, vi sia ancora disponibilità per nuove concessioni.

3. Tale disponibilità non è necessaria per il potenziamento degli impianti posti lungo le vie di comunicazione di interesse regionale, purché esso avvenga in conformità di quanto stabilito nell'apposito atto di cui all'art. 4.

 

 

Art. 38

Self-service.

 

1. La modifica degli impianti con l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento è autorizzata a tutti gli impianti presenti nel territorio regionale che soddisfino le seguenti condizioni cumulative:

a) che su di esso, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, venga concentrato altro impianto ovvero il titolare rinunci comunque ad altra concessione relativa ad impianto;

b) che, fuori delle aree urbane, l'impianto sia collocato ad una distanza minima di 3 chilometri da altro impianto dotato di self-service.

2. I limiti e le condizioni per la modifica degli impianti con l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento non trovano applicazione nei riguardi degli impianti classificati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 23.

 

 

Art. 39

Domande di modifica e potenziamento di impianti ubicati in vie di comunicazione di interesse regionale.

 

1. Qualora le domande di modifica o potenziamento concernino impianti ubicati o da trasferire in vie di comunicazione definite di interesse regionale ai sensi della presente legge, queste sono indirizzate sia al Comune competente che al Presidente della Giunta regionale.

2. La medesima procedura è seguita in ogni altro caso eventualmente non disciplinato dalla presente legge e concernente impianti ubicati in vie di comunicazione di interesse regionale.

3. Le domande ai fini del rilascio del prescritto nulla osta preventivo, sono valutate dalla Giunta regionale secondo i criteri della presente legge e dell'atto di cui all'art. 4.

 

 

TITOLO IV

Piano comunali di attuazione

 

Art. 40

Struttura e contenuto dei piani comunali d'attuazione.

 

1. I piani predisposti dai Comuni per l'attuazione del piano regionale, si articolano in tre parti:

a) Parte I - elaborato statistico;

b) Parte II - esposizione e motivazione;

c) Parte III - normativa di attuazione.

2. Secondo le esigenze del Comune, ogni parte del piano può eventualmente essere suddivisa in più sezioni.

3. Tutte le scelte di piano debbono essere riportate in normativa di attuazione e motivate nella parte espositiva.

4. Nei piani d'attuazione i Comuni fissano gli obiettivi di sviluppo della rete di competenza comunale e gli strumenti per il loro conseguimento.

 

 

Art. 41

Suddivisione del territorio.

 

1. I piani comunali d'attuazione possono articolare il territorio comunale in zone, in relazione alle realtà abitative di maggior rilievo e curando il raccordo con l'eventuale zonizzazione operata ai fini della programmazione commerciale, nonché prevedere eventuali meccanismi di riequilibrio del tipo e numero di impianti tra di esse.

2. In ogni caso, e indipendentemente dalla zonizzazione, deve essere individuata la zona A di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], al fine di interdire in essa il trasferimento di impianti.

 

 

Art. 42

Strutture di rilevanza comunale.

 

1. È facoltà dei Comuni prevedere nei propri piani d'attuazione appositi vincoli o priorità al fine di promuovere la presenza di impianti di distribuzione di carburanti in connessione o presso strutture o complessi pubblici o privati di rilevanza comunale, quali centri commerciali o direzionali, ospedali, aree attrezzate e simili, indicando eventualmente le tipologie o le caratteristiche più idonee.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i piani comunali possono indicare apposite ubicazioni preferenziali per l'insediamento degli impianti, costituite da tratti di strada e non singole aree o gruppi di aree. Tale indicazione non implica messa a disposizione di esse da parte del Comune o agevolazione per la loro acquisizione.

 

 

Art. 43

Trasferimento coattivo di impianti.

 

1. Nel rispetto delle norme generali sul trasferimento di impianti, i Comuni, con il piano d'attuazione, possono disporre il trasferimento coattivo degli impianti che risultino incompatibili con il territorio ai sensi dell'art. 22.

2. Nella notificazione di trasferimento coattivo non può essere coattivamente determinata l'ubicazione di destinazione, che è scelta dal titolare dell'impianto tra quelle indicate dal piano comunale d'attuazione o comunque ad esso conformi.

3. Qualora l'impianto cui sia stato notificato il trasferimento coattivo non inizi, previo collaudo, l'attività in altra ubicazione, entro tre anni dalla notifica stessa, la concessione è revocata, salvo proroga concessa per gravi e comprovati motivi non imputabili al titolare.

4. Al titolare della concessione cui venga a mancare la disponibilità dell'area può essere concesso il trasferimento anche in assenza di piano.

 

 

Art. 44

Tipologia degli impianti.

 

1. Nei piani d'attuazione comunale possono essere stabilite le tipologie degli impianti più consone alle caratteristiche del territorio prevedendo, in particolare, strutture di chiosco per le aree centrali urbane e di stazione di servizio o rifornimento per le aree periferiche o per i punti di accesso principali del capoluogo comunale o delle maggiori frazioni.

 

 

TITOLO V

Rete di metano

 

Art. 45

Concessione per il metano.

 

1. La distribuzione del gas metano per autotrazione, ricompreso tra i carburanti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 11 settembre 1989, e sottoposta alla disciplina della concessione è soggetta a pianificazione a norma della presente legge.

 

 

Art. 46

Condizioni per il rilascio della concessione per il metano.

 

1. Il rilascio di nuove concessioni per impianti eroganti solo metano è deliberato dai Comuni previo nulla osta della Giunta regionale a prescindere dal vincolo di cui all'art. 24.

2. La concessione per il prodotto metano è rilasciabile alle seguenti condizioni cumulative:

a) che siano puntualmente rispettate tutte le norme di sicurezza in materia;

b) che, a partire dall'impianto nuovo o da potenziare con metano, non vi siano altri impianti eroganti il prodotto ad una distanza inferiore a dieci chilometri;

c) che non venga superata la soglia massima di impianti eroganti metano prevista nel bacino di utenza sovracomunale al quale appartiene il Comune in cui si trova l'impianto da creare e potenziare con il metano, escludendo dal calcolo eventuali impianti con metano posti lungo le vie di comunicazione di interesse regionale;

d) che venga garantita la regolarità e continuità della distribuzione del prodotto sentito il parere delle società petrolifere.

3. Il raggruppamento dei Comuni in bacini di utenza per il metano è definito con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le domande di cui al presente articolo sono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) migliore ubicazione ed accessibilità;

b) completezza dei servizi.

 

 

TITOLO VI

Rete di G.P.L.

 

Art. 47

Concessione per il prodotto G.P.L.

 

1. L'installazione di impianti eroganti G.P.L. o il potenziamento con tale prodotto è concessa dai Comuni nei limiti di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, previo nulla osta della Giunta regionale.

2. La concessione all'apertura di nuovi impianti eroganti esclusivamente G.P.L. può essere rilasciata dal Comune, a prescindere dal vincolo numerico di cui all'art. 24.

 

 

Art. 48

Condizioni per il rilascio della concessione per il G.P.L.

 

1. Il rilascio di concessione per il prodotto G.P.L. è disposto alle seguenti condizioni cumulative:

a) che siano puntualmente rispettate tutte le norme di sicurezza in materia;

b) che, a partire dall'impianto da aprire o da potenziare con G.P.L. non vi siano altri impianti eroganti il prodotto ad una distanza individuata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, ultima parte del D.P.C.M. 11 settembre 1989;

c) che non venga superata la soglia massima di impianti eroganti G.P.L. prevista nel bacino di utenza sovracomunale al quale appartiene il Comune in cui si trova l'impianto da creare o potenziare col prodotto, escludendo dal calcolo eventuali impianti con G.P.L. posti lungo le vie di comunicazione di interesse regionale.

2. Il raggruppamento dei Comuni in bacini di utenza per il G.P.L. è definito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le domande di cui al presente articolo sono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) migliore ubicazione ed accessibilità;

b) completezza dei servizi.

 

 

TITOLO VII

Impianti per uso privato

 

Art. 49

Definizione.

 

1. Ai fini del presente piano, per impianto di carburanti per uso privato si intende l'impianto collocato all'interno di stabilimenti industriali o commerciali, cantieri, magazzini e simili, o comunque al diretto ed esclusivo servizio di questi, la cui erogazione non è destinata al pubblico ma ai soggetti determinati che vi operano per il rifornimento degli automezzi svolgenti le attività proprie dell'impresa e di proprietà di quest'ultima.

2. Nel caso di cooperative e consorzi si considerano dell'impresa gli automezzi dei soci destinati totalmente e permanentemente ad essa.

 

 

Art. 50

Rilascio delle autorizzazioni.

 

1. Il rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti di carburante per uso privato è esercitato dai Comuni.

 

 

TITOLO VIII

Impianti pubblici per uso di natanti ed aeromobili

 

Art. 51

Definizione di impianti per uso di natanti e di aeromobili.

 

1. Sono definiti, ai fini del presente titolo, impianti per uso di natanti e di aeromobili gli impianti eroganti carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti ed aeroporti, e per i quali sussista comunque impossibilità di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali.

2. In nessun caso gli impianti di cui al comma 1 possono trasformarsi in impianti ordinari.

 

 

Art. 52

Rilascio dell'autorizzazione.

 

1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di cui all'art. 51 è esercitata dai Comuni, sentita, ove occorra, l'autorità aeroportuale o quella competente per la navigazione nelle acque interne.

2. L'autorizzazione è rilasciata nei casi di effettiva necessità, secondo il disposto degli articoli seguenti, tenuto conto dei fenomeni turistici.

 

 

Art. 53

Impianti per uso di natanti.

 

1. In ognuno dei Comuni il cui territorio è bagnato dai laghi Trasimeno e Piediluco possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti pubblici per uso di natanti con le seguenti limitazioni:

a) l'impianto deve collocarsi ad una distanza di almeno tre chilometri da altro impianto pubblico per uso di natanti già in attività, in qualsiasi Comune esso si trovi, secondo il percorso per acqua più breve;

b) l'impianto deve collocarsi fuori dell'abitato.

2. Negli altri laghi e vie fluviali della Regione gli impianti per uso di natanti possono essere rilasciati, alle medesime condizioni, solo eccezionalmente e per comprovati motivi.

 

 

Art. 54

Impianti per uso aeromobili.

 

1. In ognuno degli aeroporti della Regione aperti al pubblico transito è rilasciabile una concessione per l'installazione di un impianto di rifornimento degli aeromobili, nel rispetto delle norme di sicurezza e di ogni altra norma di legge.

 

 

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

 

Art. 55

Disciplina dei piani comunali in vigore.

 

1. I piani comunali emanati in attuazione della L.R. 17 maggio 1983, n. 17, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno piena validità fino al compimento del termine di cui al comma 3.

2. I piani comunali emanati in attuazione della L.R. n. 17/1983 già scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono decaduti.

3. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, debbono adeguare i piani in vigore alle disposizioni di essa ed a quanto previsto in materia di carburanti dal D.P.C.M. 11 settembre 1989.

4. In mancanza di nuova formulazione o adeguamento dei piani in vigore, le disposizioni di questi trovano piena applicazione solo per la parte compatibile con la presente legge e con il D.P.C.M. 11 settembre 1989.

 

 

Art. 56

Abrogazione procedimenti amministrativi pendenti.

 

1. La legge regionale 30 maggio 1983, n. 17, è abrogata.

2. I procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento, ove possibile, ai sensi della nuova normativa.

 

 

Art. 57

Nulla osta regionale.

 

1. I procedimenti per i quali all'entrata in vigore della presente legge sia stata già inoltrata alla Giunta regionale l'istanza per il rilascio dei nulla osta previsti dalla L.R. n. 17 del 1983 sono portati a compimento ai sensi della legge stessa.

2. Il nulla osta regionale che, pur obbligatorio ai sensi della legge regionale n. 17 del 1983, non fosse stato a suo tempo richiesto, si intende concesso in sanatoria, purché il relativo provvedimento comunale sia conforme al piano comunale approvato in forza della L.R. n. 17/1983 stessa.

 

 

Art. 58

Regolarizzazione delle concessioni.

 

1. I titolari di impianti le cui concessioni, all'entrata in vigore della presente legge, risultano scadute e non rinnovate debbono inoltrare apposita domanda di rinnovo, pena la decadenza, entro e non oltre un anno dalla predetta data, termine al quale le concessioni stesse si intendono prorogate.

2. Nel caso di concessioni di impianti in attività da oltre 18 anni, di cui il Comune accerta l'impossibilità di risalire alla data di scadenza, questa si considera cadere al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'impossibilità di cui al comma 2 si riferisca ad impianti in funzione da meno di 18 anni, la relativa concessione si considera scadere il 31 dicembre del diciottesimo anno successivo al primo anno in cui l'impianto risulta in attività, accertato dal Comune.

4. Le disposizioni relative alla data di scadenza si applicano anche al caso in cui i documenti di concessione sono andati fortuitamente distrutti o comunque risultino irreperibili. In tale ipotesi i Comuni possono rilasciare un documento sostitutivo, dopo aver ricostruito l'effettiva situazione di fatto e diritto.

5. Qualora i Comuni riscontrino l'esistenza nel proprio territorio di concessioni aventi durata diversa da diciotto anni o contenenti altre irregolarità o le quali comunque non siano state rilasciate con le modalità di cui all'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne danno comunicazione alla Regione che, ove possibile, indica le modalità di regolarizzazione, mediante il rilascio di nuovo provvedimento sostitutivo.

 

 

Art. 59

Impianti noti in attività.

 

1. Le concessioni relative ad impianti che all'entrata in vigore della presente legge risultino non in attività da oltre un anno, senza che sia stata autorizzata dal Comune la sospensione dell'attività, sono revocate e le relative attrezzature debbono essere smantellate a cura e spese del concessionario.

2. Gli impianti di cui al comma 1 non possono essere riattivati e le relative concessioni non possono essere utilizzate in alcun modo, neanche per usufruire delle agevolazioni al potenziamento o al self-service.

 

 

Art. 60

Concessione per gli impianti di metano.

 

1. I titolari di impianti di distribuzione di gas metano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di distribuzione sulla base di autorizzazione comunale, sono tenuti, nel termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa, a pena di decadenza, a richiedere alla Giunta regionale la conversione dell'autorizzazione in concessione.