L.R. 28 dicembre 1990, n. 47 (1).

Determinazione dei coefficienti dell'indennità di funzione da attribuire alle qualifiche dirigenziali in applicazione dell'art. 36 della L.R. 17 aprile 1990, n. 23. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 gennaio 1991, n. 2.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. fff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Trattamento economico dei dirigenti.

 

[1. Ai dirigenti regionali compete lo stipendio tabellare annuo lordo, di cui all'art. 39, commi 1 e 2, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, nonché l'indennità di funzione stabilita dall'art. 2 della presente legge] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. fff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Determinazione della indennità di funzione.

 

[1. In attuazione dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23 e con riferimento all'ordinamento degli uffici recato dalla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, ai dirigenti regionali è corrisposta, a decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di funzione commisurata allo stipendio iniziale secondo i coefficienti sottoindicati:

a) dirigenti inquadrati nella II qualifica dirigenziale:

a.1) dirigenti di ufficio (artt. 63 e 69 della L.R. n. 41/1984), 0,7

a.2) dirigenti non preposti alla direzione di strutture organizzative (art. 66 della L.R. n. 41/1984), 0,5

a.3) altre posizioni), 0,1

b) dirigenti inquadrati nella I qualifica dirigenziale:

b.1) dirigenti di settore (artt. 64 e 70 della L.R. n. 41/1984), 0,7

b.2) dirigenti non preposti alla direzione di strutture organizzative (art. 66 della L.R. n. 41/1984), 0,5

b.3) altre posizioni, 0,1.

2. L'indennità di cui alla lett. a) del comma 1 è aumentata di un ulteriore coefficiente pari allo 0,2 per la funzione di coordinamento di cui agli artt. 67 e 72 della legge regionale n. 41/1984.

3. Le indennità di cui al comma 1, lettere a.2) e b.2), sono incrementate di un ulteriore coefficiente pari allo 0,1 per la direzione di unità organizzative di cui all'art. 43 della legge regionale n. 41/1984.

4. Le indennità di cui al comma 1 possono essere incrementate di un ulteriore coefficiente pari allo 0,1 per la disponibilità richiesta in relazione ai programmi di lavoro e alle esigenze di assistenza agli organi e ai singoli componenti degli stessi, che comporti una presenza in servizio oltre la normale articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 e comunque non inferiore alle 36 ore settimanali. Il coefficiente aggiuntivo è attribuito con provvedimento motivato della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Comitato di controllo e degli Enti di cui al capo V del Titolo II della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, per il rispettivo personale. Ai fini dell'adozione dell'atto di cui sopra ciascun coordinatore, sentiti i dirigenti degli uffici, formula specifiche proposte agli organi di rispettiva competenza.

5. Ai dirigenti che, avendo diritto di assentarsi dal servizio in maniera predeterminata, ricorrente e fissa in relazione all'espletamento degli incarichi previsti dalla vigente normativa, non assicurano l'effettivo esercizio delle funzioni per un numero di ore pari al normale orario di servizio, sono attribuiti i seguenti coefficienti:

a) dirigenti preposti alla direzione di strutture (artt. 63 e 69, 64 e 70 della L.R. n. 41/1984):

- 0,67 per un'assenza fino a 15 ore mensili;

- 0,65 per un'assenza fino a 26 ore mensili;

- 0,63 per un'assenza fino a 40 ore mensili;

- 0,60 per un'assenza oltre le 40 ore mensili;

b) dirigenti non preposti alla direzione di strutture (art. 66 della L.R. n. 41/1984):

- 0,47 per un'assenza fino a 15 ore mensili;

- 0,45 per un'assenza fino a 26 ore mensili;

- 0,43 per un'assenza fino a 40 ore mensili;

- 0,40 per un'assenza oltre le 40 ore mensili] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. fff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Norma transitoria.

 

[1. Fino al riordino funzionale e territoriale delle Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 12 agosto 1986, n. 32, l'indennità prevista ai commi 1, lettera b.1) e 5, lettera a), dell'art. 2, è aumentata di un coefficiente pari allo 0,1 per i direttori delle predette aziende] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. fff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Norma finanziaria.

 

[1. L'onere previsto per l'attuazione della presente legge per l'anno in corso farà carico ai capitoli 50, 51, 280 e 281 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1990 e, per i successivi anni, ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa di ogni singolo anno finanziario] (6).

 

 

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. fff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.