L.R.
28 dicembre 1990, n. 47 (1).
Determinazione
dei coefficienti dell'indennità di funzione da attribuire alle qualifiche
dirigenziali in applicazione dell'art. 36 della L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della
Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione
dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 gennaio 1991, n. 2.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. fff), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Trattamento
economico dei dirigenti.
[1.
Ai dirigenti regionali compete lo stipendio tabellare annuo lordo, di cui
all'art. 39, commi 1 e 2, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, nonché l'indennità
di funzione stabilita dall'art. 2 della presente legge] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. fff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Determinazione
della indennità di funzione.
[1.
In attuazione dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 17 aprile 1990, n.
23 e con riferimento all'ordinamento degli uffici recato dalla legge regionale
17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, ai dirigenti
regionali è corrisposta, a decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di
funzione commisurata allo stipendio iniziale secondo i coefficienti
sottoindicati:
a)
dirigenti inquadrati nella II qualifica dirigenziale:
a.1)
dirigenti di ufficio (artt. 63 e 69 della L.R. n. 41/1984), 0,7
a.2)
dirigenti non preposti alla direzione di strutture organizzative (art. 66 della
L.R. n. 41/1984), 0,5
a.3)
altre posizioni), 0,1
b)
dirigenti inquadrati nella I qualifica dirigenziale:
b.1)
dirigenti di settore (artt. 64 e 70 della L.R. n. 41/1984), 0,7
b.2)
dirigenti non preposti alla direzione di strutture organizzative (art. 66 della
L.R. n. 41/1984), 0,5
b.3)
altre posizioni, 0,1.
2.
L'indennità di cui alla lett. a) del comma 1 è aumentata di un ulteriore
coefficiente pari allo 0,2 per la funzione di coordinamento di cui agli artt.
67 e 72 della legge regionale n. 41/1984.
3.
Le indennità di cui al comma 1, lettere a.2) e b.2), sono incrementate di un
ulteriore coefficiente pari allo 0,1 per la direzione di unità organizzative di
cui all'art. 43 della legge regionale n. 41/1984.
4.
Le indennità di cui al comma 1 possono essere incrementate di un ulteriore
coefficiente pari allo 0,1 per la disponibilità richiesta in relazione ai
programmi di lavoro e alle esigenze di assistenza agli organi e ai singoli
componenti degli stessi, che comporti una presenza in servizio oltre la normale
articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art. 6
della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 e comunque non inferiore alle 36
ore settimanali. Il coefficiente aggiuntivo è attribuito con provvedimento
motivato della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, su proposta dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, del Comitato di controllo e degli Enti di cui al capo V
del Titolo II della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, per il rispettivo
personale. Ai fini dell'adozione dell'atto di cui sopra ciascun coordinatore,
sentiti i dirigenti degli uffici, formula specifiche proposte agli organi di rispettiva
competenza.
5.
Ai dirigenti che, avendo diritto di assentarsi dal servizio in maniera
predeterminata, ricorrente e fissa in relazione all'espletamento degli
incarichi previsti dalla vigente normativa, non assicurano l'effettivo
esercizio delle funzioni per un numero di ore pari al normale orario di
servizio, sono attribuiti i seguenti coefficienti:
a)
dirigenti preposti alla direzione di strutture (artt. 63 e 69, 64 e 70 della
L.R. n. 41/1984):
-
0,67 per un'assenza fino a 15 ore mensili;
-
0,65 per un'assenza fino a 26 ore mensili;
-
0,63 per un'assenza fino a 40 ore mensili;
-
0,60 per un'assenza oltre le 40 ore mensili;
b)
dirigenti non preposti alla direzione di strutture (art. 66 della L.R. n.
41/1984):
-
0,47 per un'assenza fino a 15 ore mensili;
-
0,45 per un'assenza fino a 26 ore mensili;
-
0,43 per un'assenza fino a 40 ore mensili;
-
0,40 per un'assenza oltre le 40 ore mensili] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. fff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Norma
transitoria.
[1.
Fino al riordino funzionale e territoriale delle Aziende di promozione
turistica di cui alla legge regionale 12 agosto 1986, n. 32, l'indennità
prevista ai commi 1, lettera b.1) e 5, lettera a), dell'art. 2, è aumentata di
un coefficiente pari allo 0,1 per i direttori delle predette aziende] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. fff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Norma
finanziaria.
[1.
L'onere previsto per l'attuazione della presente legge per l'anno in corso farà
carico ai capitoli 50, 51, 280 e 281 dello stato di previsione della spesa del
bilancio annuale 1990 e, per i successivi anni, ai corrispondenti capitoli
dello stato di previsione della spesa di ogni singolo anno finanziario] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. fff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.