L.R. 17 aprile 1991, n. 6 (1).

Attribuzione e delega a Province e Comuni di funzioni amministrative in materia di urbanistica e beni ambientali (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 aprile 1991, n. 20.

(2) Vedi, anche, l'art. 49, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[ (4)].

 

(4) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1-bis

Competenze in materia ambientale.

 

1. Le competenze di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono ripartite tra Regione, Province e Comuni, secondo quanto disposto dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 e successive modificazioni e dalla presente legge (5).

 

(5) Articolo aggiunto dall'art. 31, L.R. 10 aprile 1995, n. 28. Peraltro il suddetto articolo 31 è stato successivamente abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

Art. 2

Attribuzione e delega di funzioni amministrative alle Province.

 

[ (6)].

 

(6) Il presente articolo, il cui comma 6 era stato sostituito dall'art. 31, L.R. 10 aprile 1995, n. 28, è stato abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, che ha abrogato anche il suddetto articolo 31. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Utilizzazione del personale.

 

[ (7)].

 

(7) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Finanziamenti e contributi.

 

[ (8)].

 

(8) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Subdelega di funzioni amministrative ai Comuni.

 

[ (9)].

 

(9) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Procedure per la formazione degli atti amministrativi comunali.

 

[ (10)].

 

(10) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Poteri sostitutivi.

 

[ (11)].

 

(11) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Criteri per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate a Province e Comuni.

 

[ (12)].

 

(12) Articolo abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Snellimento di procedure.

 

[ (13)].

 

(13) Il presente articolo, il cui comma 1 era stato modificato dall'art. 31, L.R. 10 aprile 1995, n. 28, è stato successivamente abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, che ha abrogato anche il suddetto articolo 31. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Norme transitorie e finali.

 

[1. Restano valide ed efficaci gli atti compiuti dalla Giunta regionale a partire dal 1° gennaio 1991 nell'esercizio delle funzioni già delegate o attribuite alle Associazioni dei Comuni e alle Comunità montane ai sensi della L.R. 3 giugno 1975, n. 40 e della L.R. 14 gennaio 1985, n. 1, fino all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Province e i Comuni subentrano nei rapporti pendenti relativi alle funzioni, rispettivamente loro delegate o attribuite ai sensi della presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Associazioni dei Comuni e le Comunità montane procedono alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi pendenti alla stessa data, anche di natura patrimoniale e contabile, nonché afferente al personale, ed effettuano i pagamenti dei debiti

maturati al 31 dicembre 1990 e già impegnati.

4. Qualora tali adempimenti non vengano completati nel termine assegnato, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta per procedere alla definizione dei rapporti di cui al comma 3.

5. Ai commissari nominati, ai sensi del comma 4, spetta, per il tempo di durata dell'incarico, una indennità pari a quella del presidente dell'Associazione dei Comuni, nonché il rimborso delle spese sostenute e il trattamento di missione previsti dalle vigenti norme per i dirigenti regionali di seconda qualifica.

6. Lo stesso trattamento, previsto al comma 5, è corrisposto ai presidenti delle Associazioni dei Comuni se e nei limiti in cui ne sia stata richiesta la collaborazione per l'istruttoria delle pratiche da parte della Regione nel periodo successivo al 31 dicembre 1990 e fino a trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo, nonché ai commissari ad acta nominati ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2.

7. Per il finanziamento dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6 del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 milioni, in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al capitolo 6070 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1991 denominato: «Spese per il finanziamento degli oneri connessi al riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane a seguito della legge regionale 27 aprile 1990, n. 31».

8. Alla suddetta spesa si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1991.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (14).

 

 

 

(14) Articolo aggiunto dall'art. 31, L.R. 10 aprile 1995, n. 28. Peraltro il suddetto articolo 31 è stato successivamente abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.