L.R. 29 aprile 1991, n. 10 (1).

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 maggio 1991, n. 22.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[1. In attuazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 2

Composizione, elezione e durata.

 

[1. Il Consiglio regionale, all'inizio della legislatura, elegge, con voto limitato a due terzi, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi formato da nove membri. Questi durano in carica quanto il Consiglio regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.

2. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Per l'elezione dei due vicepresidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti.

3. Il Comitato, per la sua attività, si dota, entro tre mesi dal suo insediamento, di un regolamento interno] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 3

Incompatibilità.

 

[1. I componenti del Comitato radiotelevisivo non possono, a pena di decadenza, rivestire la carica di consigliere regionale, nonché essere dipendenti o rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o essere dipendenti o amministratori di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 4

Funzioni.

 

[1. Il Comitato radiotelevisivo è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva, in particolare:

a) formula proposte alla Regione in ordine al parere, di cui all'art. 3, commi 14 e 15, della legge n. 223 del 1990, concernente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze;

b) collabora all'adozione o all'adeguamento del piano regionale territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3, comma 19, della legge n. 223 del 1990;

c) esprime il parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali, di cui all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 223 del 1990;

d) esprime il parere su provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 223 del 1990;

e) assume ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la promozione di apposite convenzioni con le Università, le strutture universitarie e scolastiche nonché con altri organismi di ricerca pubblici e privati.

2. Il Comitato radiotelevisivo formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria

pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale. Tali proposte riguardano la normale programmazione radiofonica e, laddove prevista, quella televisiva regionale, attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica. Il Comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la Concessionaria pubblica. Il Comitato, ai fini delle deliberazioni degli organi regionali, definisce i contenuti delle eventuali collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della Concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale e ne coordina l'attuazione per conto della Regione stessa.

3. Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge anche attività di indagine, di studio, di ricerca e consulenza affidandone l'esecuzione a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 5

Partecipazione.

 

[1. Il Comitato radiotelevisivo, per gli atti e i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, attua idonee forme di partecipazione con le emittenti private operanti nella Regione e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 6

Rapporti con altri organi.

 

[1. Il Comitato radiotelevisivo, in relazione all'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1990, esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni.

2. In relazione alle attività eventuali di cui al comma 1, il Comitato:

a) formula proposte operative all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale anche con riferimento all'ambito delle previsioni dell'art. 8;

b) intrattiene rapporti, in particolare, con il Consiglio consultivo degli utenti, di cui all'art. 28 della legge n. 223 del 1990, e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'art. 11 della stessa legge 6 agosto 1990, n. 223] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 7

Funzionamento.

 

[1. Al finanziamento dell'attività del Comitato si provvede con stanziamento annuale nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale in relazione alle previsioni di cui all'art. 8.

2. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni da apposita struttura, istituita ai sensi degli artt. 10, 38 e 58 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni.

3. Il Comitato si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 8

Programmazione attività.

 

[1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale un programma di attività unitamente al consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, riguardante sia le attività di sua competenza, sia quelle eventualmente ad esso affidate ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1990] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 9

Relazione sull'attività.

 

[1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 10

Indennità di funzione.

 

[1. Al presidente del Comitato spetta una indennità di funzione pari al venti per cento di quella percepita dai Consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato viene corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a lire 100.000 per i vice presidenti e di lire 70.000 per gli altri membri.

3. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese previsti per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.

4. Ai componenti del Comitato che risiedono in comuni diversi dal capoluogo regionale, è corrisposto, per l'accesso alle riunioni formalmente convocate, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza dal comune di residenza alla sede

regionale.

Agli effetti della presente legge la residenza del componente del Comitato che risieda fuori del territorio regionale si intende sempre acquisita in un comune della Regione (12)] (13).

 

(12) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 16 giugno 1998, n. 20.

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

 

 

Art. 11

Norma transitoria.

 

[1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa] (14).

 

 

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.