L.R. 28 maggio 1991, n. 14 (1).

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69: «Norme sul sistema formativo regionale».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 giugno 1991, n. 28.

 

 

Art. 1

 

1.  (2);

2.  (3).

 

(2) Sostituisce l'alinea del secondo comma dell'art. 1, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(3) Sostituisce la lettera a) del secondo comma dell'art. 1, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 2

 

1.  (4).

2. Alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dopo le parole «post universitaria» sono aggiunte le parole: «, nonché interventi diretti all'aggiornamento imprenditoriale».

3. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, tra le parole «lavoratori emigrati» e «anche quando ...» è aggiunto il seguente inciso: «o connessi alla presenza di lavoratori immigrati, comunitari ed extra-comunitari».

 

(4) Aggiunge la lettera a-bis) al primo comma dell'art. 2, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 3

 

1.  (5).

2. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, la locuzione «piani annuali» è sostituita da «piani attuativi annuali». Analoga sostituzione è operata nelle rubriche e nelle norme degli articoli seguenti della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, in cui compaiono le locuzioni «piani annuali» o «piano annuale».

3.  (6).

4.  (7).

5. Al settimo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, tra le parole «maggiormente rappresentative», e «con gli ordini professionali ...», è inserita la seguente espressione: «con il Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna»;

 

(5) Sostituisce la rubrica dell'art. 3, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(6) Sostituisce il secondo comma dell'art. 3, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(7) Sostituisce il quinto comma dell'art. 3, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 4

 

1.  (8).

2. La lettera b) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dopo la parola «regionale», è modificata come segue:

«, con le relative previsioni finanziarie;».

3.  (9).

4.  (10).

 

(8) Sostituisce l'alinea del primo comma dell'art. 4, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(9) Aggiunge le lettere da f) a m) al primo comma dell'art. 4, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(10) Aggiunge un comma all'art. 4, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 5

 

1.  (11).

2. In tutte le norme della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, in cui compaiono le parole «Associazioni Intercomunali», esse sono sostituite dalla parola «Province».

3. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è abrogato.

4.  (12).

 

(11) Sostituisce il primo comma dell'art. 5, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(12) Sostituisce il quarto comma dell'art. 5, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 6

 

1.  (13).

2.  (14).

3. Al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole «con le Province, l'Università, altri Enti od Istituti specializzati, imprese e loro consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «con altri soggetti pubblici e privati».

4.  (15).

 

(13) Sostituisce l'alinea del primo comma dell'art. 6, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(14) Sostituisce la lettera c) del primo comma dell'art. 6, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(15) Sostituisce il terzo comma dell'art. 6, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 7

 

1.  (16).

 

(16) Sostituisce l'art. 7, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 8

 

1.  (17).

2. Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole: «A tal fine le Associazioni intercomunali e gli altri Enti di cui al precedente comma ...», sono sostituite con: «Ai fini di cui al primo comma la Regione e le province ...».

3.  (18).

4.  (19).

5.  (20).

 

(17) Sostituisce il primo comma dell'art. 8, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(18) Sostituisce il terzo comma dell'art. 8, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(19) Sostituisce il n. 5) del quarto comma dell'art. 8, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(20) Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 8, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 9

 

1.  (21).

2.  (22).

3. Al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole da « ... devono avanzare richiesta ..» a «... competente per territorio ...», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito annualmente dalla Provincia competente, per il successivo anno formativo, devono avanzare richiesta ...».

4. Al quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole «la Giunta regionale ...», sono sostituite con «la Provincia ...»;

 

(21) Sostituisce la rubrica dell'art. 9, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(22) Sostituisce il primo comma dell'art. 9, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 10

 

1. All'art. 10 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Provincia competente».

 

 

Art. 11

 

1.  (23).

 

(23) Sostituisce l'art. 11, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 12

 

1.  (24).

2. Il quarto e quinto comma dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sono abrogati.

 

(24) Sostituisce il terzo comma dell'art. 12, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 13

 

1. Al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole: «regolamento di attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «programma pluriennale».

2. Al terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole «le Associazioni intercomunali e gli altri enti ...», sono sostituite con «i soggetti ...»;

3. Al quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, tra le parole «nell'ambito dei piani annuali» e «, l'erogazione», sono inserite le seguenti: «e per il tramite delle Province».

 

 

Art. 14

 

1. Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, tra le parole «partecipato regolarmente ai corsi» e «viene rilasciato», sono inserite le seguenti: «inseriti nel piano attuativo annuale»;

2. Alla fine del secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è aggiunto il seguente periodo: «e di ogni altra analoga normativa statale di settore»;

3.  (25).

4. Alla fine del quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è aggiunto il seguente periodo: «, nonché per l'esercizio delle professioni previste dalla legislazione regionale di settore nel rispetto delle norme di legge dello Stato».

 

(25) Sostituisce il terzo comma dell'art. 14, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 15

 

1.  (26).

2. Al terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, tra le parole «sono altresì erogati» e «i servizi previsti» è inserito il seguente inciso:

«, compatibilmente con le risorse disponibili».

 

(26) Sostituisce il primo comma dell'art. 15, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 16

 

1.  (27).

2.  (28).

3.  (29).

4.  (30).

 

(27) Inserisce, prima dell'art. 17, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69, il titolo III con la relativa rubrica.

(28) Sostituisce l'originario titolo III e la relativa rubrica alla L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(29) Sostituisce l'originario titolo IV e la relativa rubrica alla L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(30) Sostituisce l'originario titolo V e la relativa rubrica alla L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 17

 

1.  (31).

 

(31) Sostituisce l'art. 17, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 18

 

1. Al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, le parole «finanziati dalla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «finanziati dalla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «finanziati dal piano attuativo annuale».

2. Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è abrogato.

 

 

Art. 19

 

1.  (32).

 

(32) Sostituisce, con gli articoli da 19 a 19-sexies, l'originario articolo 19, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 20

 

1. L'art. 20 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, è abrogato.

 

 

Art. 21

 

1.  (33).

 

(33) Sostituisce l'art. 21, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 22

 

1.  (34).

 

(34) Sostituisce l'art. 22, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 23

 

1.  (35).

 

(35) Sostituisce l'art. 23, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 24

 

1.  (36).

 

(36) Sostituisce l'art. 24, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 25

 

1. L'art. 11 trova applicazione a partire dal piano attuativo annuale relativo all'anno 1992. Fino a tale data continua ad applicarsi l'art. 11 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, secondo il disposto antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino ad esaurimento, dalle norme della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come vigenti antecedentemente alle modifiche e integrazioni apportate con la presente legge.

 

 

Art. 26

 

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento per l'attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, così come modificata dalla presente.

2. In particolare, con il regolamento di cui al comma 1, sono disciplinati:

a) le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento o l'assenso di cui agli articoli 9 e 10;

b) la composizione delle Commissioni d'esame, di cui al terzo comma dell'art. 14, le modalità di designazione e i requisiti dei componenti;

c) le caratteristiche dei titoli da rilasciarsi al termine dei corsi;

d) le modalità e i criteri per la tenuta e l'aggiornamento delle graduatoria e di cui all'art. 19-quinquies e per l'utilizzazione del personale in esse compreso;

e) i requisiti per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di cui al comma 1 dell'art. 19-quinquies, come previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

f) le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione di cui all'art. 6, secondo comma, della presente legge.

3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui al comma 1 continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento adottato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 27

 

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, è abrogato.

 

 

Art. 28

Norma finanziaria.

 

1. Al presumibile onere annuo di lire 91 milioni, previsto per le disposizioni di cui all'art. 19-quater, inserito nel testo dell'art. 19 della presente legge, si farà fronte, per gli anni 1991 e successivi, con la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale regionale.