L.R.
19 luglio 1991, n. 17 (1).
Proroga
dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 31 luglio 1991, n. 37.
Art.
1
1.
I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico-venatorie in
atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere prorogati fino al 31
dicembre 1992 (2), in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 25,
della L.R. 3 giugno 1986, n. 21 e dal Reg. 7 agosto 1986, n. 2, in ordine alla
durata
e ai requisiti delle aziende faunistico-venatorie.
2.
I titolari delle concessioni, che intendono fruire della proroga, devono
presentare domanda all'Amministrazione provinciale competente per territorio
almeno trenta giorni prima della scadenza.
3.
Le Amministrazioni provinciali limitatamente all'anno 1991 e 1992 possono
derogare, per la emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego, dal
termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo
previsto dal terzo comma dell'art. 19 del Reg. 7 agosto 1986, n. 2.
(2)
Per l'ulteriore proroga del termine, vedi l'art. 1, L.R. 27 gennaio 1993, n. 3.