L.R. 19 luglio 1991, n. 17 (1).

Proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 31 luglio 1991, n. 37.

 

 

Art. 1

 

1. I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico-venatorie in atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1992 (2), in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 25, della L.R. 3 giugno 1986, n. 21 e dal Reg. 7 agosto 1986, n. 2, in ordine alla

durata e ai requisiti delle aziende faunistico-venatorie.

2. I titolari delle concessioni, che intendono fruire della proroga, devono presentare domanda all'Amministrazione provinciale competente per territorio almeno trenta giorni prima della scadenza.

3. Le Amministrazioni provinciali limitatamente all'anno 1991 e 1992 possono derogare, per la emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego, dal termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo previsto dal terzo comma dell'art. 19 del Reg. 7 agosto 1986, n. 2.

 

 

 

(2) Per l'ulteriore proroga del termine, vedi l'art. 1, L.R. 27 gennaio 1993, n. 3.