L.R.
2 settembre 1991, n. 24 (1).
Ristrutturazione
ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di
interesse regionale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 settembre 1991, n. 43.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Competenza
tariffaria.
[1.
La Regione con la presente legge detta norme in materia di documenti di viaggio
e tariffe minime per i servizi di trasporto pubblico locale.
2.
Eventuali variazioni delle tariffe minime sono deliberate dalle amministrazioni
provinciali, sulla base delle indicazioni contenute nei piani di bacino ed a
seguito di proposta debitamente documentata, presentata dagli esercenti del
servizio pubblico di trasporto] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Misura
delle tariffe.
[1.
La misura e la disciplina delle tariffe minime per le autolinee extraurbane
attribuite alla competenza regionale, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5
e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono contenute negli allegati A/1, A/2 e
A/3 alla presente legge, di cui formano parte integrante, rispettivamente
relativi agli anni 1991, 1992 e 1993.
2.
La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime per le autolinee
attribuite alla competenza comunale, ai sensi dell'art. 46, lettera a) del
D.P.R. 26 giugno 1955, n. 771, sono contenute nell'allegato B alla presente
legge, di cui forma parte integrante, relativo agli anni 1991, 1992 e 1993.
3.
La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime differenziate per
le autolinee attribuite alla competenza regionale ed alla competenza comunale,
applicabili in caso di introduzione del sistema magnetico con obliterazione e
tessera magnetica a scalare, sono contenute negli allegati C/1, C/2 e C/3 alla
presente legge, di cui formano parte integrante, rispettivamente relativi agli
anni 1991, 1992 e 1993.
4.
La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime, per il trasporto
dei pacchi a mezzo di autobus adibiti a trasporto pubblico di persone,
relativamente agli anni 1991, 1992 e 1993, sono contenute nell'allegato D alla
presente legge, di cui forma parte integrante.
5.
La misura delle tariffe minime per le linee di navigazione interna è contenuta
nell'allegato E alla presente legge, di cui forma parte integrante, relativo
agli anni 1991, 1992 e 1993.
6.
Il trasporto dei ragazzi fino a sei anni, se accompagnati singolarmente da
persona adulta, è gratuito] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Abbonamenti
trimestrali e annuali.
[1.
La misura delle tariffe per gli abbonamenti trimestrali e annuali, che abbiano
validità nello stesso anno solare, è contenuta negli allegati A/1, A/2, A/3 e
B, di cui all'art. 2.
2.
Gli esercenti del servizio pubblico di trasporto possono rilasciare abbonamenti
di cui al comma 1 che abbiano validità a cavallo di due anni; la misura
dell'importo degli abbonamenti stessi viene determinata sulla base delle
diverse incidenze delle tariffe in vigore nei rispettivi due anni] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Validità
degli abbonamenti.
[1.
Gli abbonamenti settimanali riservati ai militari di leva hanno validità per
sette giorni continuativi, con decorrenza dal giorno della prima obliterazione.
2.
Gli abbonamenti quindicinali hanno validità dal primo al quindicesimo giorno o
dal sedicesimo all'ultimo giorno del mese] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Convenzioni
e intese.
[1.
La Giunta regionale promuove iniziative per la stipula di convenzioni tra gli
esercenti del servizio pubblico di trasporto, finalizzate al rilascio di
biglietti e abbonamenti cumulativi tra servizi diversi, compresi quelli
ferroviari.
2.
La Giunta regionale può stabilire, in relazione a specifiche situazioni
rappresentate dalle Regioni limitrofe, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tariffe diverse da quelle di cui agli allegati
A/1, A/2 e A/3] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Facilitazioni
tariffarie, concessioni gratuite, tessere speciali gratuite e tessere speciali.
[
(8)].
(8)
Articolo prima sostituito dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1993, n. 8 e poi abrogato
dall'art. 16, L.R. 13 marzo 1995, n. 10 unitamente alla suddetta legge
regionale n. 8 del 1993. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato
abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Servizio
di trasporto a chiamata.
[1.
La misura delle tariffe per i servizi di trasporto a chiamata è determinata con
l'aumento del 20 per cento della misura delle tariffe minime indicate
nell'allegato B alla presente legge e con l'arrotondamento alle cento lire
superiori in caso di rilascio di biglietti ed alle mille lire superiori in caso
di rilascio di abbonamenti (9).
2.
Gli esercenti del servizio pubblico di trasporto hanno facoltà, attraverso
convenzioni, di rilasciare abbonamenti cumulativi per il servizio a chiamata e
per il servizio di competenza comunale.
3.
La misura dell'abbonamento cumulativo è determinata sommando l'85 per cento
dell'abbonamento per il servizio a chiamata e l'85 per cento dell'abbonamento
per il servizio di competenza comunale] (10).
(9)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 dicembre 1992, n. 20.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 8
Documenti
di viaggio.
[1.
I documenti di viaggio previsti dalla presente legge non sono cedibili, ad
esclusione di quelli riservati ai militari di leva di cui al comma 1 dell'art.
4] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 9
Tabelle
polimetrico-tariffarie.
[1.
Gli esercenti del servizio pubblico di trasporto sono tenuti a presentare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le nuove tabelle
polimetrico-tariffarie, alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni,
delegate all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti,
ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1.
2.
Per la formazione delle nuove tabelle polimetriche le frazioni di chilometro
sono arrotondate al chilometro superiore] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 10
Sanzioni
pecuniarie e documento di identità.
[1.
Per gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio, ovvero di titolo di viaggio non
adeguato, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea
della corsa effettuata, la sanzione pecuniaria è fissata da un minimo di lire
30.000 ad un massimo di lire 180.000.
2.
La sanzione amministrativa per i possessori di regolare abbonamento, i quali al
momento del controllo ne risultino sprovvisti, è fissata da un minimo di lire
4.000 ad un massimo di lire 12.000, a condizione che il possesso
dell'abbonamento venga dimostrato presso gli uffici dell'esercente del servizio
pubblico di trasporto entro 48 ore dalla contestazione.
3.
In caso di mancato pagamento della sanzione all'atto della contestazione, gli
utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a esibire un documento
idoneo a comprovare la loro identità, contenente, per i minori, il cognome e il
nome del soggetto tenuto alla sorveglianza, ai sensi dell'art. 2 della legge 24
novembre
1981, n. 689.
4.
All'accertamento delle infrazioni provvedono gli esercenti del servizio
pubblico di trasporto mediante propri agenti giurati, indipendentemente
dall'ambito dei servizi rispettivamente gestiti] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 11
Onere
finanziario a carico del bilancio regionale.
[
(14)].
(14)
Articolo prima sostituito dall'art. 2, L.R. 11 agosto 1993, n. 8 e poi abrogato
dall'art. 16, L.R. 13 marzo 1995, n. 10, unitamente alla suddetta legge
regionale n. 8 del 1993. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato
abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
12
Abrogazione
e rinvii.
[1.
La legge regionale 12 gennaio 1981, n. 1, è abrogata.
2.
Gli articoli e gli allegati della legge regionale 15 novembre 1982, n. 50, sono
abrogati, ad esclusione dell'art. 3] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegati
(16) (17)
(16)
Per le nuove tariffe dei servizi di trasporto pubblico, vedi le tabelle
allegate alla L.R. 9 agosto 1994, n. 23.
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.