L.R. 2 settembre 1991, n. 24 (1).

Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 settembre 1991, n. 43.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Competenza tariffaria.

 

[1. La Regione con la presente legge detta norme in materia di documenti di viaggio e tariffe minime per i servizi di trasporto pubblico locale.

2. Eventuali variazioni delle tariffe minime sono deliberate dalle amministrazioni provinciali, sulla base delle indicazioni contenute nei piani di bacino ed a seguito di proposta debitamente documentata, presentata dagli esercenti del servizio pubblico di trasporto] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Misura delle tariffe.

 

[1. La misura e la disciplina delle tariffe minime per le autolinee extraurbane attribuite alla competenza regionale, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono contenute negli allegati A/1, A/2 e A/3 alla presente legge, di cui formano parte integrante, rispettivamente relativi agli anni 1991, 1992 e 1993.

2. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime per le autolinee attribuite alla competenza comunale, ai sensi dell'art. 46, lettera a) del D.P.R. 26 giugno 1955, n. 771, sono contenute nell'allegato B alla presente legge, di cui forma parte integrante, relativo agli anni 1991, 1992 e 1993.

3. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime differenziate per le autolinee attribuite alla competenza regionale ed alla competenza comunale, applicabili in caso di introduzione del sistema magnetico con obliterazione e tessera magnetica a scalare, sono contenute negli allegati C/1, C/2 e C/3 alla presente legge, di cui formano parte integrante, rispettivamente relativi agli anni 1991, 1992 e 1993.

4. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime, per il trasporto dei pacchi a mezzo di autobus adibiti a trasporto pubblico di persone, relativamente agli anni 1991, 1992 e 1993, sono contenute nell'allegato D alla presente legge, di cui forma parte integrante.

5. La misura delle tariffe minime per le linee di navigazione interna è contenuta nell'allegato E alla presente legge, di cui forma parte integrante, relativo agli anni 1991, 1992 e 1993.

6. Il trasporto dei ragazzi fino a sei anni, se accompagnati singolarmente da persona adulta, è gratuito] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Abbonamenti trimestrali e annuali.

 

[1. La misura delle tariffe per gli abbonamenti trimestrali e annuali, che abbiano validità nello stesso anno solare, è contenuta negli allegati A/1, A/2, A/3 e B, di cui all'art. 2.

2. Gli esercenti del servizio pubblico di trasporto possono rilasciare abbonamenti di cui al comma 1 che abbiano validità a cavallo di due anni; la misura dell'importo degli abbonamenti stessi viene determinata sulla base delle diverse incidenze delle tariffe in vigore nei rispettivi due anni] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Validità degli abbonamenti.

 

[1. Gli abbonamenti settimanali riservati ai militari di leva hanno validità per sette giorni continuativi, con decorrenza dal giorno della prima obliterazione.

2. Gli abbonamenti quindicinali hanno validità dal primo al quindicesimo giorno o dal sedicesimo all'ultimo giorno del mese] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Convenzioni e intese.

 

[1. La Giunta regionale promuove iniziative per la stipula di convenzioni tra gli esercenti del servizio pubblico di trasporto, finalizzate al rilascio di biglietti e abbonamenti cumulativi tra servizi diversi, compresi quelli ferroviari.

2. La Giunta regionale può stabilire, in relazione a specifiche situazioni rappresentate dalle Regioni limitrofe, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tariffe diverse da quelle di cui agli allegati A/1, A/2 e A/3] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Facilitazioni tariffarie, concessioni gratuite, tessere speciali gratuite e tessere speciali.

 

[ (8)].

 

(8) Articolo prima sostituito dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1993, n. 8 e poi abrogato dall'art. 16, L.R. 13 marzo 1995, n. 10 unitamente alla suddetta legge regionale n. 8 del 1993. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Servizio di trasporto a chiamata.

 

[1. La misura delle tariffe per i servizi di trasporto a chiamata è determinata con l'aumento del 20 per cento della misura delle tariffe minime indicate nell'allegato B alla presente legge e con l'arrotondamento alle cento lire superiori in caso di rilascio di biglietti ed alle mille lire superiori in caso di rilascio di abbonamenti (9).

2. Gli esercenti del servizio pubblico di trasporto hanno facoltà, attraverso convenzioni, di rilasciare abbonamenti cumulativi per il servizio a chiamata e per il servizio di competenza comunale.

3. La misura dell'abbonamento cumulativo è determinata sommando l'85 per cento dell'abbonamento per il servizio a chiamata e l'85 per cento dell'abbonamento per il servizio di competenza comunale] (10).

 

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 dicembre 1992, n. 20.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Documenti di viaggio.

 

[1. I documenti di viaggio previsti dalla presente legge non sono cedibili, ad esclusione di quelli riservati ai militari di leva di cui al comma 1 dell'art. 4] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Tabelle polimetrico-tariffarie.

 

[1. Gli esercenti del servizio pubblico di trasporto sono tenuti a presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le nuove tabelle polimetrico-tariffarie, alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni, delegate all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1.

2. Per la formazione delle nuove tabelle polimetriche le frazioni di chilometro sono arrotondate al chilometro superiore] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Sanzioni pecuniarie e documento di identità.

 

[1. Per gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio, ovvero di titolo di viaggio non adeguato, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, la sanzione pecuniaria è fissata da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire 180.000.

2. La sanzione amministrativa per i possessori di regolare abbonamento, i quali al momento del controllo ne risultino sprovvisti, è fissata da un minimo di lire 4.000 ad un massimo di lire 12.000, a condizione che il possesso dell'abbonamento venga dimostrato presso gli uffici dell'esercente del servizio pubblico di trasporto entro 48 ore dalla contestazione.

3. In caso di mancato pagamento della sanzione all'atto della contestazione, gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a esibire un documento idoneo a comprovare la loro identità, contenente, per i minori, il cognome e il nome del soggetto tenuto alla sorveglianza, ai sensi dell'art. 2 della legge 24

novembre 1981, n. 689.

4. All'accertamento delle infrazioni provvedono gli esercenti del servizio pubblico di trasporto mediante propri agenti giurati, indipendentemente dall'ambito dei servizi rispettivamente gestiti] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 11

Onere finanziario a carico del bilancio regionale.

 

[ (14)].

 

(14) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L.R. 11 agosto 1993, n. 8 e poi abrogato dall'art. 16, L.R. 13 marzo 1995, n. 10, unitamente alla suddetta legge regionale n. 8 del 1993. Peraltro l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 12

Abrogazione e rinvii.

 

[1. La legge regionale 12 gennaio 1981, n. 1, è abrogata.

2. Gli articoli e gli allegati della legge regionale 15 novembre 1982, n. 50, sono abrogati, ad esclusione dell'art. 3] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegati (16) (17)

 

 

 

(16) Per le nuove tariffe dei servizi di trasporto pubblico, vedi le tabelle allegate alla L.R. 9 agosto 1994, n. 23.

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.