L.R.
2 settembre 1991, n. 27 (1).
Piano
particolareggiato di iniziativa regionale per l'Aeroporto di S. Egidio.
Annullamento concessioni edilizie in aree emergenti dalle superfici di
limitazione ostacoli.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 settembre 1991, n. 43.
Art.
1
1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
così come sostituito dall'art. 7 della legge 8 agosto 1969, n. 675, ed in
deroga a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1991, n.
6, i sindaci dei Comuni il cui territorio è ricompreso nelle aree emergenti
dalle superfici di limitazione ostacoli così come individuate e disciplinate
dal combinato disposto degli artt. 6 e 7-bis delle N.T.A. del Piano
particolareggiato di iniziativa regionale per l'Aeroporto regionale - S.
Egidio, previsto dall'art. 13 delle Norme di attuazione del P.U.T. di cui alla
legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, sono tenuti, contestualmente al
rilascio della concessione edilizia, nell'ambito delle aree emergenti di cui
sopra, ad inviare copia della stessa alla Giunta regionale la quale può
esercitare il potere di annullamento entro 30 giorni dal ricevimento.