L.R. 14 gennaio 1992, n. 1 (1).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1992 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 15 gennaio 1992, n. 2.

(2) Il bilancio di previsione per il 1992 è stato poi approvato con L.R. 20 giugno 1992, n. 11.

 

 

Articolo unico

 

1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1992 l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1992 presentato dalla Giunta del Consiglio, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo (3).

2. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1992 ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'art. 53 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.

3. Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1992 in conto residui passivi propri, nonché gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso primo comma del presente articolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(3) Il bilancio di previsione per il 1992 è stato poi approvato con L.R. 20 giugno 1992, n. 11.