L.R. 26 febbraio 1992, n. 5 (1).

Costituzione della Fondazione Umbria Spettacolo.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 4 marzo 1992, n. 10.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 8 e 9 del proprio Statuto ed in conformità all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove la «Fondazione Umbria Spettacolo» persona giuridica di diritto privato, e concorre con le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e con altri eventuali soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e gestione, per contribuire allo sviluppo e alla diffusione della musica, del cinema e della danza in Umbria.

 

 

Art. 2

Costituzione della Fondazione.

 

1. La Giunta regionale è autorizzata nel rispetto delle condizioni poste dalla presente legge, al compimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione e per l'adesione della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.

2. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione purché il relativo Statuto garantisca che:

a) lo scopo sia corrispondente alle finalità indicate all'art. 1;

b) tra gli enti fondatori figurino anche le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni e sia consentita l'adesione di altri eventuali soggetti, pubblici e privati idonei a concorrere allo scopo sociale;

c) il Presidente e il Vice Presidente siano eletti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti;

d) nel Collegio dei revisori dei conti un revisore effettivo, con funzioni di Presidente, e due supplenti siano nominati dalla Regione;

e) il Consiglio di amministrazione sia composto da esperti nei settori di competenza della presente legge, di cui due nominati dalla Regione;

f) la Fondazione succeda, per la quota attinente i propri compiti istituzionali, in tutti i rapporti attivi e passivi, esistenti all'atto della costituzione della Fondazione, con particolare riferimento al personale dipendente alla data del 30 ottobre 1991 di cui alla tabella allegata, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, all'Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (A.U.D.A.C.), riconosciuta ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, secondo un piano di liquidazione che operi il riparto, per competenza, tra la «Fondazione Umbria Spettacolo» e la «Fondazione Teatro stabile dell'Umbria», anche ai fini della determinazione del contributo regionale al ripiano delle eventuali risultanze passive.

3. Lo statuto della Fondazione e le eventuali modificazioni sono sottoposti all'approvazione della Regione e degli altri enti fondatori.

 

 

Art. 3

Compiti della Fondazione.

 

1. I compiti già affidati all'A.U.D.A.C., ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1987, n. 15, nei settori della musica e della cinematografia, sono regolati dalla presente legge.

 

 

Art. 4

Fondo di dotazione e contributo annuale.

 

1. La Regione concorre al fondo di dotazione iniziale e alla gestione della Fondazione Umbria Spettacolo con un contributo annuale ordinario, in misura tale da garantire assieme ai contributi degli altri soggetti fondatori la copertura degli oneri di gestione dell'Ente.

2. L'erogazione del contributo di cui al primo comma è deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione della congruità del programma annuale d'attività della Fondazione alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

3. Ai fini del primo comma è autorizzata la spesa relativa, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo della Fondazione e del conto consuntivo dell'anno precedente.

4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione devono essere deliberati dall'Assemblea della stessa entro due mesi, rispettivamente, dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario.

5. La gestione della Fondazione deve conseguire il pareggio di bilancio.

6. La fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo a copertura.

7. Qualora nell'arco di un biennio la Fondazione non raggiunga il pareggio del bilancio, gli organi sociali decadono e vengono surrogati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria.

 

1. Per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 50.000.000 da iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1015, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, denominato «Concorso della Regione Umbria al fondo di dotazione iniziale della Fondazione Umbria Spettacolo».

2. È altresì, autorizzata, a decorrere dall'anno 1992, la spesa di L. 500.000.000 da iscrivere sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1016 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, denominato «Contributo ordinario annuale alla Fondazione Umbria Spettacolo».

3. All'onere complessivo di L. 550.000.000 di cui ai precedenti commi si fa fronte con pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per il 1992.

La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, - è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

 

 

Tabella del personale in servizio alla data del 30 ottobre 1991 presso l'Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale - A.U.D.A.C. (L.R. n. 15/1987.)

 

N.B. I livelli di riferimento sono assimilati a quelli previsti dalla normativa della Regione dell'Umbria per il proprio personale ad eccezione del direttore assunto con contratto privatistico.

 

QualificaLivelloNumeroDirettorecontratto privatistico1DirigenteX°1DirigenteIX°1FunzionarioVIII°4Istruttore direttivoVII°4IstruttoreVI°6Totale17