L.R.
26 febbraio 1992, n. 5 (1).
Costituzione
della Fondazione Umbria Spettacolo.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 marzo 1992, n. 10.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 8 e 9 del proprio Statuto
ed in conformità all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove la
«Fondazione Umbria Spettacolo» persona giuridica di diritto privato, e concorre
con le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e con altri eventuali
soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e gestione, per contribuire
allo sviluppo e alla diffusione della musica, del cinema e della danza in
Umbria.
Art.
2
Costituzione
della Fondazione.
1.
La Giunta regionale è autorizzata nel rispetto delle condizioni poste dalla
presente legge, al compimento degli atti necessari alla costituzione della
Fondazione e per l'adesione della Regione dell'Umbria in qualità di ente
fondatore.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione purché il
relativo Statuto garantisca che:
a)
lo scopo sia corrispondente alle finalità indicate all'art. 1;
b)
tra gli enti fondatori figurino anche le Amministrazioni provinciali di Perugia
e di Terni e sia consentita l'adesione di altri eventuali soggetti, pubblici e
privati idonei a concorrere allo scopo sociale;
c)
il Presidente e il Vice Presidente siano eletti dal Consiglio di
amministrazione tra i suoi componenti;
d)
nel Collegio dei revisori dei conti un revisore effettivo, con funzioni di
Presidente, e due supplenti siano nominati dalla Regione;
e)
il Consiglio di amministrazione sia composto da esperti nei settori di
competenza della presente legge, di cui due nominati dalla Regione;
f)
la Fondazione succeda, per la quota attinente i propri compiti istituzionali,
in tutti i rapporti attivi e passivi, esistenti all'atto della costituzione
della Fondazione, con particolare riferimento al personale dipendente alla data
del 30 ottobre 1991 di cui alla tabella allegata, nel rispetto delle posizioni
giuridiche ed economiche acquisite, all'Associazione umbra per il decentramento
artistico e culturale (A.U.D.A.C.), riconosciuta ai sensi dell'art. 9 della
legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, come modificato dall'art. 7 della legge
regionale 26 aprile 1985, n. 26, secondo un piano di liquidazione che operi il
riparto, per competenza, tra la «Fondazione Umbria Spettacolo» e la «Fondazione
Teatro stabile dell'Umbria», anche ai fini della determinazione del contributo
regionale al ripiano delle eventuali risultanze passive.
3.
Lo statuto della Fondazione e le eventuali modificazioni sono sottoposti
all'approvazione della Regione e degli altri enti fondatori.
Art.
3
Compiti
della Fondazione.
1.
I compiti già affidati all'A.U.D.A.C., ai sensi dell'art. 1 della legge
regionale 9 marzo 1987, n. 15, nei settori della musica e della cinematografia,
sono regolati dalla presente legge.
Art.
4
Fondo
di dotazione e contributo annuale.
1.
La Regione concorre al fondo di dotazione iniziale e alla gestione della
Fondazione Umbria Spettacolo con un contributo annuale ordinario, in misura
tale da garantire assieme ai contributi degli altri soggetti fondatori la
copertura degli oneri di gestione dell'Ente.
2.
L'erogazione del contributo di cui al primo comma è deliberata dalla Giunta
regionale, previa valutazione della congruità del programma annuale d'attività
della Fondazione alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.
3.
Ai fini del primo comma è autorizzata la spesa relativa, a seguito
dell'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo della
Fondazione e del conto consuntivo dell'anno precedente.
4.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione devono essere
deliberati dall'Assemblea della stessa entro due mesi, rispettivamente,
dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario.
5.
La gestione della Fondazione deve conseguire il pareggio di bilancio.
6.
La fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità
finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo
reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo a copertura.
7.
Qualora nell'arco di un biennio la Fondazione non raggiunga il pareggio del
bilancio, gli organi sociali decadono e vengono surrogati secondo le procedure
previste dalla normativa vigente.
Art.
5
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge, è autorizzata, per
l'anno 1992, la spesa di lire 50.000.000 da iscrivere, sia in termini di
competenza che di cassa, al cap. 1015, di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992,
denominato «Concorso della Regione Umbria al fondo di dotazione iniziale della
Fondazione Umbria Spettacolo».
2.
È altresì, autorizzata, a decorrere dall'anno 1992, la spesa di L. 500.000.000
da iscrivere sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1016 di nuova
istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, denominato
«Contributo ordinario annuale alla Fondazione Umbria Spettacolo».
3.
All'onere complessivo di L. 550.000.000 di cui ai precedenti commi si fa fronte
con pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del
cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per il 1992.
La
Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, legge regionale di contabilità, - è autorizzata ad apportare al
bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di
cassa.
Tabella
del personale in servizio alla data del 30 ottobre 1991 presso l'Associazione umbra
per il decentramento artistico e culturale - A.U.D.A.C. (L.R. n. 15/1987.)
N.B.
I livelli di riferimento sono assimilati a quelli previsti dalla normativa
della Regione dell'Umbria per il proprio personale ad eccezione del direttore
assunto con contratto privatistico.
QualificaLivelloNumeroDirettorecontratto
privatistico1DirigenteX°1DirigenteIX°1FunzionarioVIII°4Istruttore
direttivoVII°4IstruttoreVI°6Totale17