L.R.
15 aprile 1992, n. 8 (1).
Norme
regionali per la limitazione dell'infezione da H.I.V. (Human Immunodeficiency
Virus) e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 aprile 1992, n. 17.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione Umbria, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della
salute dei cittadini e di creazione di un moderno ed integrale sistema di
sicurezza sociale previsto dall'art. 7 dello Statuto, con la presente legge
stabilisce norme volte a limitare l'infezione da Human Immunodeficiency Virus e
altre infezioni virali sangue correlate e il fenomeno dell'abbandono di
siringhe usate (2).
(2)
Articolo così modificato dall'art. 1, L.R. 12 agosto 1994, n. 28.
Art. 2
Acquisto
ed installazione di distributori.
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le Unità sanitarie
locali d'intesa con i Comuni interessati, provvedono all'acquisto ed alla
installazione nel proprio territorio di distributori scambiatori automatici di
siringhe monouso e di distributori automatici di profilattici.
2.
L'installazione dei distributori di cui al comma 1 è inoltre disposta, d'intesa
con le autorità competenti, negli Istituti di prevenzione e pena, nelle
Caserme, negli Istituti di scuola media superiore e nelle Università,
salvaguardando le esigenze di riservatezza dei soggetti utilizzatori.
3.
In particolare per gli interventi programmati nei confronti delle realtà
scolastiche, l'intesa di cui al comma 2 dovrà prevedere metodologie, procedure
anche finanziarie e di informazione capaci di determinare le più ampie
convergenze tra le autorità scolastiche, le famiglie e gli studenti (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 12 agosto 1994, n. 28.
Art. 3
Localizzazione
dei siti e gestione dei distributori.
1.
I Comuni interessati provvedono alla gestione dei distributori di cui all'art.
2 mediante le farmacie comunali, siano esse associate in aziende che
direttamente gestite (4).
2.
I Comuni interessati che non dispongono di farmacie comunali operanti sul
territorio, possono convenzionarsi con le altre farmacie aperte al pubblico per
garantire il servizio.
3.
Nell'espletamento dei compiti di cui al primo comma i Comuni si avvalgono della
collaborazione dei servizi di assistenza per la tossicodipendenza presso le
Unità sanitarie locali di cui all'art. 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 12 agosto 1994, n. 28.
Art. 4
Raccolta
e distribuzione delle siringhe usate.
1.
I Comuni e le Unità sanitarie locali usufruiscono delle strutture abilitate
allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici per la raccolta e la
distribuzione delle siringhe usate.
Art.
4-bis
Conferenza
regionale permanente.
1.
È istituita la «Conferenza regionale permanente per le tossicodipendenze da
droga, sostanze stupefacenti o psicotrope», con compiti di informazione,
consultazione, studio e raccordo delle attività di prevenzione, cura e recupero
socio-sanitario, svolte in tutto il territorio della Regione in materia di
tossicodipendenza.
2.
La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo
delegato.
3.
La Conferenza si compone di un rappresentante per ogni Unità sanitaria locale;
di
un rappresentante per ogni Comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
e di tre rappresentanti degli altri Comuni, designati dall'A.N.C.I.;
di
un rappresentante per Provincia;
di
cinque rappresentanti scelti dalla Giunta regionale, sulla base di oggettivi
criteri di rappresentatività con particolare riguardo alla consistenza ed alla
territorialità, fra quelli designati dalle Associazioni di volontariato
iscritte al Registro regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 25
maggio 1994, n. 15;
di
tre rappresentanti designati dalle Comunità terapeutiche;
di
dieci rappresentanti, degli studenti eletti negli organismi rappresentativi
degli Istituti superiori e universitari, designati dai rispettivi organi
collegiali e scelti dalla Giunta regionale sulla base di oggettivi criteri di
rappresentatività con particolare riguardo alla loro consistenza ed alla
territorialità.
4.
La nomina dei componenti la Conferenza è effettuata con decreto del Presidente
della Giunta 5. Alla Conferenza sono invitati i responsabili dei competenti
uffici delle amministrazioni statali interessate alla prevenzione ed al
recupero dalle tossicodipendenze.
6.
La Conferenza dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale.
7.
La Conferenza adotta un regolamento interno con cui disciplina il proprio
funzionamento (5).
(5)
Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 12 agosto 1994, n. 28.
Art. 5
Relazione
annuale.
1.
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 aprile di
ciascun anno, una relazione circa lo stato di applicazione della presente
legge.
Art.
6
Norma
finanziaria.
1.
All'onere relativo per l'anno 1992, derivante dall'attuazione della presente
legge previsto in lire 300.000.000 sia in termini di competenza che di cassa si
farà fronte con le entrate di cui al programma 5.02.05 del bilancio pluriennale
1991/1993.
2.
A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il seguente
capitolo di spesa così titolato: «Quota del Fondo sanitario per l'installazione
di macchine distributrici-raccoglitrici di siringhe monouso».
3.
All'onere per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di
bilancio.