L.R. 21 ottobre 1992, n. 15 (1).

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 recante norme per l'applicazione del Regolamento CEE n. 797 del Consiglio del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, sostituito dal Regolamento CEE n. 2328 del Consiglio del 15 luglio 1991.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 ottobre 1992, n. 45.

 

 

Art. 1

 

1.  (2).

 

(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 2

 

1.  (3).

 

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 3

 

1.  (4).

 

(4) Sostituisce l'art. 3, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 4

 

1.  (5).

 

(5) Aggiunge l'art. 3-bis alla L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 5

 

1.  (6).

 

(6) Aggiunge i commi 5 e 6 all'art. 4, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 6

 

1.  (7).

 

(7) Sostituisce l'art. 5, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 7

 

1.  (8).

 

(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 8

 

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, è abrogato.

 

 

Art. 9

 

1.  (9).

 

(9) Sostituisce l'art. 8, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 10

 

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, la data del «31 marzo 1988» è

sostituita dalla: «30 giugno 1992».

2.  (10).

 

(10) Inserisce il comma 4-bis nell'art. 9, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 11

 

1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, gli importi di «60.000 ECU-ULU» e di «120.000 ECU per azienda» sono sostituiti rispettivamente dagli importi di: «60.743 ECU per ULU» e di «121.486 ECU per azienda».

2. Al comma I, lettera c), dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, l'importo di «25.000 ECU» è sostituito dall'importo di: «25.252 ECU».

3. Al comma 1, lettera d), dell'art. 10 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, le parole «da 1 a 4» sono sostituite da «da 1 a 5» e l'inciso del punto 2 della medesima «purché non si tratti del primo acquisto» è sostituito da: «anche se non si tratta del primo acquisto».

4.  (11).

 

(11) Aggiunge il numero 6) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 12

 

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, è abrogato.

 

 

Art. 13

 

1.  (12).

 

(12) Sostituisce l'art. 12, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 14

 

1.  (13).

 

(13) Sostituisce l'art. 13, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 15

 

1.  (14).

 

(14) Sostituisce l'art. 14, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 16

 

1.  (15).

 

(15) Sostituisce l'art. 15, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 17

 

1.  (16).

 

(16) Sostituisce l'art. 18, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 18

 

1. L'art. 19 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, è abrogato.

 

 

Art. 19

 

1.  (17).

2.  (18).

3. Al comma 8 dell'art. 20 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, l'inciso «di pascolo o di alpeggio migliorato od attraversato» è sostituito da: «di pascolo, di alpeggio o di eventuale altra superficie migliorata o attrezzata».

 

(17) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 20, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

(18) Sostituisce il comma 4 dell'art. 20, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 20

 

1.  (19).

2.  (20).

 

(19) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 21 L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

(20) Aggiunge il comma 3 all'art. 21, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 21

 

1.  (21).

 

(21) Sostituisce l'art. 22, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 22

 

1.  (22).

 

(22) Aggiunge l'art. 22-bis alla L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 23

 

1.  (23).

 

(23) Aggiunge l'art. 22-ter alla L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 24

 

1. Al comma 1, lettera a) dell'art. 23 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, dopo le parole «dell'obbligo» è inserito l'inciso «e che beneficiano delle misure di cui agli articoli 1 e da 5 a 16 del Regolamento CEE 2328/91».

2.  (24).

 

(24) Sostituisce il comma 4 dell'art. 23, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 25

 

1. L'art. 234 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, è abrogato.

 

 

Art. 26

 

1. L'art. 26 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, è abrogato: esso continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui la domanda sia pervenuta alla Regione antecedentemente a tale data.

 

 

Art. 27

 

1.  (25).

 

(25) Sostituisce l'art. 27, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 28

 

1.  (26).

 

(26) Sostituisce l'art. 28, L.R. 31 marzo 1988, n. 11.

 

 

Art. 29

 

1. All'individuazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sarà provveduto con legge di bilancio.