L.R. 9 dicembre 1992, n. 19 (1).

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40. Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 dicembre 1992, n. 52.

 

 

Art. 1

 

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, dopo la parola «utilizzazione» sono aggiunte le seguenti: «onde garantirne la sicurezza».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, dopo la parola «inferiore» sono aggiunte le parole: «o uguale».

 

 

Art. 2

 

1.  (2).

 

(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, L.R. 28 novembre 1989, n. 40.

 

 

Art. 3

 

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, è soppressa la parola «ambientali».

 

 

Art. 4

 

1.  (3).

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, le parole «sulla base anche dei» sono sostituite dalle parole: «contestualmente ai».

 

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, L.R. 28 novembre 1989, n. 40.

 

 

Art. 5

 

1.  (4).

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, le parole «al controllo della tutela ambientale e della» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela ambientale ed alla» e dopo le parole «apposita concessione» sono aggiunte le seguenti «edilizia contestuale alla autorizzazione di cui all'art. 2».

 

(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L.R. 28 novembre 1989, n. 40.

 

 

Art. 6

 

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, la parola «proprietari» è sostituita dalla parola: «titolari».

2.  (5).

3.  (6).

 

(5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 8, L.R. 28 novembre 1989, n. 40.

(6) Sostituisce il comma 4 dell'art. 8, L.R. 28 novembre 1989, n. 40.

 

 

Art. 7

 

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, la parola «autorizzazione» è sostituita dalla parola: «concessione»;

2.  (7).

3.  (8).

 

 

 

(7) Sostituisce il comma 4 dell'art. 9, L.R. 28 novembre 1989, n. 40.

(8) Aggiunge il comma 4-bis dell'art. 9, L.R. 28 novembre 1989, n. 40.