Reg. 9 marzo 1992, n. 6 (1).

Criteri per la razionalizzazione dei procedimenti di accesso alle provvidenze ed alle agevolazioni in materia di agricoltura e foreste e per il loro adeguamento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1992, n. 12.

(2) Per l'applicabilità del presente regolamento vedi l'art. 3, L.R. 19 febbraio 1997, n. 4.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. Allo scopo di razionalizzare i criteri e le procedure per l'accesso alle provvidenze ed agevolazioni in materia di agricoltura e foreste, per porre in essere ogni ragionevole strumento che agevoli gli interessati in tale procedimento nonché per adeguare gli stessi ai principi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alle previsioni della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, si dispone quanto segue.

 

 

Art. 2

Procedimento, definizione, responsabile.

 

1. Per ciascun tipo di procedimento promosso ad istanza di parte nelle materie di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, ove non sia diversamente previsto, definisce gli schemi di domanda e fissa il termine entro il quale il singolo procedimento deve concludersi.

2. Gli schemi di domanda debbono ispirarsi ai principi di essenzialità e trasparenza e limitare la richiesta di dati e documenti a quelli indispensabili ai fini della istruttoria, ai sensi dell'atto n. 1085 del Consiglio regionale del 27 novembre 1989.

3. Il termine per la conclusione del procedimento, che decorre da quello ultimo utile per la presentazione delle domande relative, complete di tutta la documentazione richiesta, non può essere superiore a 120 giorni, salva eventuale proroga di durata non superiore al termine massimo sopra indicato, connessa con la complessità del procedimento stesso in relazione al numero di istanze presentate e alla sua articolazione in subprocedimenti, o a gravi e sopravvenute esigenze di carattere istruttorio, da concedersi, su richiesta motivata del responsabile del procedimento, dal competente organo regionale.

4. Il procedimento si intende concluso al momento della adozione del provvedimento, esclusa la ulteriore eventuale fase integrativa dell'efficacia dello stesso, di competenza dell'organo di controllo sulla amministrazione regionale.

5. Il termine previsto al comma 3 per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

a) nei casi di cui all'articolo 3 - comma 2 - della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

b) nei casi in cui sia richiesto o consentito il completamento o la regolarizzazione della domanda e della documentazione prevista, ai sensi dell'atto consiliare n. 1085 del 27 novembre 1989.

6. Per ciascun tipo di procedimento la Giunta regionale individua, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la unità organizzativa cui, in ragione delle attribuzioni funzionali, va riferita la responsabilità relativa alle singole fasi del procedimento.

7. Ai procedimenti di ufficio si applicano le previsioni dei commi che precedono, in quanto compatibili.

8. In materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti si applicano le disposizioni recate dalla Delib.C.R. 27 novembre 1989, n. 1085 ed i criteri applicativi delle stesse, in quanto compatibili con quelle recate dal presente regolamento.

9. Le determinazioni adottate in applicazione delle disposizioni del presente articolo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche ai fini del comma 3 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

Art. 3

Domande e documentazione di rito.

 

1. Le istanze rivolte alla Regione e tendenti ad ottenere provvidenze ed agevolazioni recate da norme comunitarie, statali e regionali in materia di agricoltura e foreste, debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e documenti richiesti, ed essere, a pena di irricevibilità, autenticate nella sottoscrizione.

2. Le domande redatte sugli appositi moduli, debbono pervenire, a pena di decadenza, nei termini fissati dalla Giunta regionale per ciascun tipo di procedimento, ove non altrimenti previsto.

3. Le domande di cui al comma 1 vanno presentate - salve diverse specifiche disposizioni - ai Servizi agricoli territoriali dell'Area agricoltura e foreste competenti per territorio e all'Ufficio foreste ed economia montana della Giunta regionale, per le attribuzioni di spettanza di quest'ultimo, mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento e si intendono utilmente prodotte se spedite entro il termine finale stabilito per la loro presentazione; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande possono essere altresì inoltrate, per il tramite delle organizzazioni professionali e/o sindacali agricole riconosciute, direttamente ai servizi e all'ufficio interessati. In quest'ultima ipotesi, le domande devono essere depositate entro le ore dodici dell'ultimo giorno utile per la loro presentazione, corredate di un duplice elenco sottoscritto, del quale un esemplare è restituito dopo le necessarie verifiche di rispondenza tra le indicazioni dell'elenco ed i titolari delle domande prodotte.

4. Le domande, nei casi di richiesta di provvidenze ed agevolazioni, devono contenere, tra l'altro, la dichiarazione di non aver beneficiato, per gli interventi oggetto delle stesse, di altre incentivazioni con oneri a carico del bilancio comunitario, statale o regionale, nonché l'impegno specifico al rispetto della

destinazione d'uso delle opere e dotazioni.

5. Le domande di cui al comma 1, volte ad ottenere provvidenze per la realizzazione di interventi di miglioramento aziendale devono essere corredate, sin dalla loro presentazione, di relazione tecnico-descrittiva delle opere e degli acquisti che si intendono realizzare e del costo presunto degli stessi. La successiva presentazione del progetto esecutivo da parte degli interessati avverrà su apposita richiesta degli uffici competenti una volta accertata la finanziabilità della domanda, salvo diverse disposizioni previste da normative specifiche.

6. Nei casi di comproprietà con conduzione comune dei terreni, la domanda va sottoscritta da tutti i contitolari o corredata di delega autenticata; nei casi in cui l'istante sia un organismo associativo - legalmente costituito per la conduzione di terreni di proprietà dei soci - la domanda deve recare la individuazione, per ogni singolo socio delle superfici, ubicazioni e qualità di colture praticate; nei casi di associazione tra aziende, diverse dalle cooperative, costituita per l'esercizio di determinate attività agricole mediante utilizzazione comune di beni o servizi, la domanda va sottoscritta da tutti gli associati;

nei casi di società diverse dalle precedenti, si applicano le previsioni stabilite per le aziende singole; nei casi di terreni condotti a mezzadria:

a) qualora la richiesta riguardi spese per la gestione comune, la domanda deve essere sottoscritta dal concedente o da entrambi;

b) qualora le provvidenze oggetto della richiesta siano riservate agli imprenditori agricoli a titolo principale, la domanda va sottoscritta da ambedue. Se la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è posseduta da uno soltanto dei titolari del rapporto di mezzadria, la domanda, sottoscritta dal titolare che possiede la qualifica suddetta, va corredata di dichiarazione di consenso, rilasciata dall'altro titolare, alla esecuzione delle opere o alla effettuazione degli acquisti previsti nella domanda stessa.

7. Le domande sono acquisite, in ordine cronologico di presentazione, al protocollo dei Servizi agricoli territoriali o, relativamente a quelle attribuite alla competenza dell'Ufficio foreste ed economia montana, dell'Area agricoltura e foreste e, entro il termine prescritto, sono assoggettate, secondo l'ordine suddetto, ad esame, al fine di valutare:

a) la loro regolarità e completezza formale e documentale;

b) il possesso nel richiedente dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

c) la loro ammissibilità ai benefici richiesti.

8. L'esito degli accertamenti di cui al comma 7 è fatto constare in apposito rapporto.

9. Esaurita l'istruttoria di cui al comma 7, copia delle domande presentate, munita del rapporto che precede, è rimessa, nel termine di rito, agli uffici dell'Area agricoltura e foreste competenti per materia, i quali, entro mesi tre dalla data di acquisizione di tale documentazione, formulano la proposta di graduatoria delle richieste ammissibili, con indicazione delle provvidenze concedibili, nonché le proposte di declaratoria di inammissibilità e di irricevibilità.

 

 

Art. 4

Graduatorie. Criteri. Formazione.

 

1. Per procedimenti che prevedono la concessione di agevolazioni contributive e/o creditizie regionali ed allorché potenziale fruitore delle provvidenze è la generalità degli operatori agricoli, è assunta a sistema specifico la formazione di graduatorie di merito delle domande ammissibili.

2. Per ciascun tipo di procedimento ed allorché ricorrano le condizioni indicate al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito devono tener conto, salvo quanto diversamente previsto da provvedimenti specifici, dei seguenti elementi:

- ubicazione dell'azienda;

- tipo di intervento;

- reddito per ULU;

- impatto ambientale.

3. Le graduatorie delle domande ammissibili sono approvate dalla Giunta regionale, che provvede contestualmente all'impegno della spesa relativa, fino alla concorrenza delle disponibilità recate dagli appositi capitoli del bilancio per l'esercizio di riferimento.

4. Le deliberazioni di approvazione delle graduatorie individuano i soggetti beneficiari e determinano per ciascuno il tipo e l'ammontare del beneficio, le modalità di erogazione dello stesso, i tempi di realizzazione delle iniziative, nonché eventuali condizioni particolari.

5. Contestualmente alla approvazione della graduatoria, la Giunta regionale decide in ordine alle domande inammissibili ed a quelle irricevibili.

6. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie, le declaratorie di inammissibilità e di irricevibilità delle domande, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Delle declaratorie di inammissibilità e irricevibilità delle domande è data comunicazione agli interessati, con indicazione degli estremi del provvedimento e della autorità cui è possibile ricorrere.

8. Ad intervenuta approvazione delle graduatorie, la struttura titolare del procedimento concessivo provvede alla notifica delle relative risultanze agli interessati e richiede a quelli utilmente collocati nelle stesse la produzione, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, della documentazione non richiesta in sede di presentazione della domanda e di quella surrogata da dichiarazioni temporaneamente sostitutive.

9. Al riscontro favorevole, sul piano formale e sostanziale, della documentazione prodotta consegue la concessione definitiva delle provvidenze. Nei casi di concessione del concorso negli interessi sui prestiti

e sui mutui, è data comunicazione anche all'Istituto di credito prescelto dal richiedente.

10. La graduatoria ha validità per l'anno cui è riferita. Tuttavia, le domande utilmente collocate nella graduatoria e non ammesse alle provvidenze per carenza di disponibilità finanziarie, sono, a richiesta

dell'interessato, collocate nella graduatoria dell'anno successivo.

11. Le disponibilità finanziarie verificatesi per economie, derivanti anche da rinunce o revoche, possono essere impiegate per la copertura degli oneri connessi con l'utilizzo delle graduatorie, nei casi in cui gli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio non hanno assicurato le necessarie disponibilità.

12. Le provvidenze ed agevolazioni finanziarie concedibili sono determinate nella loro entità, in conformità delle previsioni delle specifiche norme che le disciplinano, sulla scorta dei costi previsti per singoli interventi o voci di spesa, dagli appositi preziari in vigore, dei quali la Giunta regionale provvede a periodici aggiornamenti.

 

 

Art. 5

Esecuzione interventi. Proroghe.

 

1. Entro tre mesi dalla data di concessione definitiva delle provvidenze ed agevolazioni, il beneficiario è tenuto, dandone comunicazione al Servizio agricolo territoriale competente o all'Ufficio foreste ed economia montana, per le attribuzioni di rispettiva spettanza, ad attivare gli interventi e gli acquisti cui il beneficio è riferito. In caso di inosservanza, si procede alla declaratoria di decadenza e alla revoca delle provvidenze ed agevolazioni concesse, salva proroga.

2. È consentita la proroga anche nel caso di interventi iniziati ma non ultimati nei termini previsti.

3. Le istanze di proroga, ammissibili solo per comprovata impossibilità oggettiva all'inizio od alla esecuzione degli interventi o degli acquisti, vanno inoltrate alla struttura titolare del procedimento di concessione antecedentemente allo scadere del termine finale di efficacia all'uopo previsto.

4. La proroga può essere accordata per una sola volta e, comunque, per un periodo non superiore a quello originariamente concesso.

5. Sulle richieste di proroga si determina il dirigente della struttura titolare del procedimento relativo.

 

 

Art. 6

Controlli. Decadenze.

 

1. I beneficiari di provvidenze od agevolazioni sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare esercizio delle opere e dei beni acquistati, secondo le regole ed i criteri generali correnti.

2. La mancata o diversa utilizzazione delle opere e degli acquisti durante il periodo vincolativo comporta la decadenza dai benefici, la revoca delle concessioni ed il recupero delle somme erogate con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 8.

3. La Giunta regionale provvede agli accertamenti tecnico-amministrativi ai fini del controllo, anche a campione, sulla effettiva destinazione delle provvidenze concesse e sul permanere nei beneficiari, durante il periodo vincolativo, dei requisiti richiesti.

4. Periodo vincolativo è quello nel corso del quale non è consentito procedere a modificazioni della destinazione d'uso delle opere e degli acquisti, né al loro mancato utilizzo.

 

 

Art. 7

Varianti. Accertamenti in corso di esecuzione e finali.

 

1. Le richieste di variante vanno inoltrate, a pena di decadenza, ai Servizi agricoli territoriali e all'Ufficio foreste ed economia montana, per quanto di rispettiva competenza, almeno un mese prima della scadenza del termine previsto nel procedimento per la ultimazione dell'istruttoria e sono valutate

unitamente a tale richiesta.

2. Le varianti a progetti di opere e di altre iniziative fruenti di benefici contributivi e/o creditizi sono ammesse esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico - non individuabili all'atto della richiesta di provvidenze o entro il termine di cui al comma 1 - o per sopravvenute cause di forza maggiore. In tali casi le varianti, che debbono comunque essere approvate in via preventiva, producono effetti anche sulla posizione acquisita nella graduatoria della domanda originaria.

3. Le varianti eseguite senza la preventiva autorizzazione comportano la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente erogate, nel termine e con le modalità ed oneri aggiuntivi di cui al comma 3 dell'art. 8. Tuttavia, quando la variante non altera le finalità tecnico-economiche della iniziativa approvata ed il suo importo non supera il 10% della spesa ammessa, può essere approvata in via consuntiva, su proposta del tecnico incaricato dell'accertamento di avvenuta esecuzione dell'opera o

dell'acquisto.

4. L'approvazione delle varianti, non determina comunque aumento dell'impegno di spesa assunto con l'atto di approvazione della graduatoria e riferito al singolo beneficiario.

5. I Servizi agricoli territoriali e l'Ufficio foreste ed economia montana, per quanto di rispettiva spettanza, eseguono gli accertamenti in ordine alle richieste di variante e rimettono alla struttura responsabile del relativo procedimento il motivato parere entro quarantacinque giorni dalla data di acquisizione agli atti della documentata richiesta.

6. Le varianti sono autorizzate dalla struttura cui fa carico il relativo procedimento istruttorio, entro trenta giorni dalla data di acquisizione agli atti della relativa documentata richiesta e degli esiti degli accertamenti di cui al comma 5.

7. Gli accertamenti in corso di esecuzione e finali di opere ed altre iniziative assistite da provvidenze ed agevolazioni, sono eseguite dalle strutture indicate al comma 5 entro sessanta giorni dalla richiesta.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione riferita agli accertamenti finali, la struttura dell'Area agricoltura e foreste cui fa carico il procedimento relativo, formula la proposta di provvedimento di liquidazione del contributo e/o di concessione definitiva del concorso regionale nel pagamento degli interessi sul prestito o mutuo ammissibili.

 

 

Art. 8

Decadenza dalle provvidenze.

 

1. Il mancato rispetto dei vincoli contenuti nel presente regolamento o di quelli previsti dalle norme vigenti comporta la decadenza dalle provvidenze.

2. Costituisce inadempienza, cui consegue la decadenza dai benefici concessi, oltre a quanto previsto al comma 1, la mancata osservanza delle disposizioni inerenti i criteri costruttivi e di esercizio, il distogliere dall'uso, nel corso del periodo vincolativo, le opere e le dotazioni assistite dalle agevolazioni regionali e il mancato rispetto di quant'altro prescritto nel provvedimento di concessione.

3. La decadenza, dichiarata dalla Giunta regionale, comporta l'obbligo della restituzione, nel termine di trenta giorni dalla notifica della relativa determinazione, delle somme percepite a titolo di provvidenza maggiorate di interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della erogazione anche parziale del contributo in conto capitale o della liquidazione della prima rata di concorso negli interessi, maggiorato di tre punti.

4. L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateizzazione delle somme da restituire.

5. La decadenza comporta la cessazione a carico della Regione di ogni onere per il restante periodo di ammortamento dei mutui e dei prestiti.

6. Nell'ipotesi di prestiti e di mutui, il provvedimento di decadenza è notificato contestualmente all'Istituto di credito interessato.

 

 

Art. 9

Rinuncia ai benefici.

 

1. Qualora il richiedente ammesso ai benefici intenda rinunciarvi, deve darne immediata comunicazione alla Regione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Se il rinunciante ha acquisito il contributo in conto capitale o beneficiato del concorso in conto interessi, deve, nel termine di trenta giorni dalla notifica di cui al comma 1, restituire alla Regione sia l'importo del contributo in conto capitale che l'ammontare del concorso negli interessi, con le maggiorazioni di cui al comma 3 dell'art. 8.

3. Dalla data di notifica cessa a carico della Regione ogni onere connesso con i benefici creditizi concessi.

 

 

Art. 10

Estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti.

 

1. È ammessa la estinzione volontaria anticipata dei mutui e dei prestiti. In tale ipotesi cessa per la Regione l'obbligo della concessione del concorso negli interessi a far tempo dalla data di effettiva estinzione del mutuo o del prestito. Nel caso di concorso negli interessi corrisposto in forma attualizzata,

la quota da restituire, senza i gravami di cui al comma 3 dell'art. 8, è ragguagliata al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti e quella di scadenza dei relativi contratti.

 

 

Art. 11

Applicazione delle norme «antimafia» e sulla legislazione sociale.

 

1. Alla concessione di provvidenze contributive e creditizie ed alle altre fattispecie nella stessa legge previste, si applicano le disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, recate dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alle opere realizzate con il concorso o contributo regionale si applica altresì il disposto dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai contravventori alle previsioni recate dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e/o a quelle vigenti in materia di legislazione sociale nei riguardi della manodopera impiegata in agricoltura, di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, si applicano le sanzioni previste dalla Delib.C.R. 8 luglio 1991, n. 161 e successive modifiche.

 

 

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie.

 

1. Le disposizioni che precedono entrano in vigore il novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per le fasi non concluse dei procedimenti in corso presso i competenti uffici della Giunta regionale le norme che precedono si applicano con effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 13

Norme abrogatorie.

 

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni inerenti alla materia oggetto del presente regolamento incompatibili con i principi fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.