L.R. 21 luglio 1993, n. 6 (1).

Art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1992.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 luglio 1993, n. 32, supplemento straordinario n. 2.

 

 

Art. 1

Fondi da reiscrivere.

 

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere - a norma dell'art. 53, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità - nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1993 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1992, è presuntivamente determinato in lire 442.296.606.657 (Tab. 3).

 

 

Art. 2

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa.

 

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1993 e al bilancio pluriennale 1993/1995 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 1, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. 2) in corrispondenza di ciascun capitolo.

 

 

Art. 3

Rettifiche.

 

1. Eventuali rettifiche alle somme reiscritte ai sensi della presente legge saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1993 in base al risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Allegati (2).

 

 

 

(2) Gli allegati che si omettono contengono le tabelle di variazione del bilancio di previsione per il 1993, approvato con L.R. 21 luglio 1993, n. 5.