L.R. 26 luglio 1993, n. 7 (1).

Ulteriore proroga di alcuni termini ed ulteriore modificazione ed integrazione della L.R. 1° luglio 1981, n. 34, della L.R. 31 maggio 1982, n. 26 e della L.R. 20 agosto 1987, n. 41 sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 luglio 1993, n. 33.

 

 

Sezione I - Modificazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41

 

Art. 1

 

1.  (2).

 

(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

 

 

Art. 2

 

1.  (3).

 

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

 

 

Sezione II - Modificazione degli articoli 18, 27 e 44 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

 

Art. 3

 

1.  (4).

 

(4) Sostituisce l'art. 18, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 4

 

1.  (5).

 

(5) Sostituisce il quarto comma dell'art. 27, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 5

 

1.  (6).

 

(6) Sostituisce il terzo comma dell'art. 44, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Sezione III

 

Art. 6

Interpretazione autentica.

 

1. L'attuazione del piano di recupero di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, ricomprende non solo la fase del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, ma anche la completa esecuzione delle opere previste dallo stesso piano di recupero.

La sostituzione del Comune ai proprietari inadempienti prevista dallo stesso comma 2 dell'art. 19, nel caso in cui le opere non siano state completate entro i termini fissati dal Comune in sede di concessione contributiva, deve essere preceduta da una attività istruttoria volta alla definizione dello stato di

consistenza delle opere eseguite.

2. Il termine assegnato dal Comune con la diffida di cui al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, deve intendersi comprensivo sia del termine di inizio lavori, che non può essere inferiore a tre mesi, che del termine da ultimazione degli stessi, che deve essere congruo e comunque non superiore a ventiquattro mesi, scaduti i quali il Comune si sostituisce ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi dello stesso art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.