L.R.
3 settembre 1993, n. 10 (1).
Norme
per il concorso al ripiano del disavanzo scoperto degli esercizi dal 1987 al
1991 delle Aziende di trasporto pubblico.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 settembre 1993, n. 39.
Art.
1
Finalità.
1.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per un importo complessivo
non superiore a lire 25.000.000.000 corrispondente alla misura massima del
concorso nel ripiano dei disavanzi scoperti, che non abbiano trovato copertura
con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativi
agli esercizi finanziari delle aziende di trasporto pubblico dal 1987 al 1991.
2.
La Giunta regionale si impegna a predisporre entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge una proposta di legge-quadro che disciplini i
trasporti pubblici di persone nell'ambito del territorio regionale.
3.
La Giunta regionale, con apposito atto, determina l'ammontare del finanziamento
relativo ai singoli esercizi sulla base dei seguenti criteri:
a)
il finanziamento alle aziende pubbliche di trasporto (ASP, ATAM, Società
Spoletina II.TT. e ATC) viene riconosciuto nella misura massima del 17,5 per
cento dei disavanzi scoperti risultanti dai bilanci aziendali;
b)
il finanziamento alle aziende private di trasporto viene riconosciuto nella
misura massima del 30 per cento dei disavanzi scoperti risultanti dalle
scritture contabili.
4.
I disavanzi risultanti dai bilanci aziendali di cui alla lettera a) del comma 3
sono verificati nel rispetto dei dati contenuti nei conti economici
riclassificati con le modalità di cui alla legge 6 febbraio 1987, n. 18, ove
non vengano emanate, fino alla contrazione dei mutui, disposizioni ministeriali
diverse.
I
disavanzi risultanti dalle scritture contabili di cui alla lettera b) del comma
3 sono verificati, ferme restando le percorrenze rispettivamente riconosciute
in applicazione della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4 e successive
modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei dati contenuti nei conti
economici
riclassificati
con le modalità di cui alla legge 6 febbraio 1987, n. 18.
5.
I mutui di cui al comma 1 sono assunti al tasso effettivo annuo massimo del 15
per cento e per una durata non superiore a 10 anni.
Art.
2
Requisiti
per l'ammissione ai benefici e procedure.
1.
Le aziende di trasporto pubblico per ottenere i benefici di cui all'art. 1,
presentano, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge (2), istanza alla Giunta regionale (Ufficio viabilità e
trasporti) corredata da idonea documentazione atta a certificare il disavanzo
dei singoli
esercizi
dal 1987 al 1991, derivante dai conti economici riclassificati e certificati ai
sensi della circolare del Ministero del tesoro n. 37 del 23 maggio 1987.
(2)
Per la proroga del termine vedi l'art. 1, L.R. 29 marzo 1994, n. 10.
Art.
3
Recuperi
e fideiussione.
1.
I recuperi corrispondenti agli oneri per il preammortamento e l'ammortamento
dei mutui regionali di cui alla legge regionale 3 settembre 1993, n. 10, sono
effettuati annualmente e fino all'estinzione dei medesimi a carico delle
singole aziende beneficiarie in occasione della ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'art. 7, comma 2 (3).
2.
In caso di cessazione o di cessione dell'attività prima che si sia provveduto a
ultimare il recupero degli oneri di cui al comma 1, l'azienda è tenuta a
rimborsare la parte residua degli oneri stessi.
3.
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le aziende di cui alla lettera b) del
comma 3 dell'art. 1 della presente legge sono tenute a prestare idonea
fideiussione o deposito cauzionale equivalente oppure ipoteca immobiliare nelle
forme previste dalla normativa vigente in materia (4).
(3)
Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 13 marzo 1995, n. 10. Successivamente
l'intero testo della suddetta legge regionale n. 10 del 1995 è stato abrogato
dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, fatta eccezione per gli articoli 9,
10 e 11.
(4)
Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 29 marzo 1994, n. 10.
Art.
4
Azienda
unica di bacino.
1.
Eventuali ulteriori concorsi finanziari regionali a favore delle Aziende
pubbliche di trasporto A.S.P. e A.T.A.M. sono subordinati alla definizione da
parte degli enti proprietari delle aziende medesime, entro il 31 dicembre 1993,
degli atti formali per la costituzione dell'azienda unica di bacino per la
mobilità.
Art.
5
Norma
finanziaria.
1.
Per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa
di lire 1.700.000.000 per l'anno 1993 e lire 5.000.000.000 per gli anni 1994 e
successivi.
2.
L'onere di cui al precedente comma sarà imputato ai capitoli 6081 e 9791 di
nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 e
successivi, rif. pluriennale 7.03.2.06, e ad esso si farà fronte con riduzione
per pari importo, dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 23 gennaio
1984, n. 4 (cap. 3135) concernente il ripiano dei disavanzi delle aziende di
trasporto pubbliche e private.
3. (5).
(5)
Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione per il
1993, approvato con L.R. 21 luglio 1993, n. 5.