L.R.
9 febbraio 1994, n. 2 (1).
Soppressione
del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 febbraio 1994, n. 7.
Art.
1
1.
Il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, costituito in conformità
degli articoli 21 e seguenti del Regolamento per la esecuzione della legge 23
dicembre 1917, n. 2043, disciplinato dagli articoli 9 e seguenti della legge
regionale 31 dicembre 1984, n. 51, è soppresso.
2.
La Giunta regionale provvede, subito dopo l'entrata in vigore della presente
legge, alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di procedere
alla liquidazione del Consorzio.
Art.
2
1.
Il patrimonio del Consorzio è trasferito alla Provincia di Perugia,
conformemente a quanto stabilito dall'articolo n. 32 dello statuto del
Consorzio.
2.
Il personale in servizio presso il Consorzio alla data del 30 giugno 1992 è
trasferito alla Provincia di Perugia, mantenendo presso il nuovo ente lo stato
giuridico ed il trattamento economico acquisiti.
3.
La Provincia di Perugia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti
capo al Consorzio.
Art.
3
1.
La Regione dell'Umbria provvede ad erogare, annualmente, in favore della
Provincia di Perugia un contributo, a titolo di concorso nelle spese sostenute
dalla stessa Provincia per l'esercizio dei compiti già affidati al Consorzio e
per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti dallo stesso per il
ripianamento dei propri disavanzi di esercizio conseguiti negli anni 1988 e
1989 e per la realizzazione del Centro ittiogenico di Sant'Arcangelo.
Art.
4
1.
Per gli interventi di cui al precedente art. 3 la presente legge trova
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1994.
2.
Per l'attuazione dei relativi interventi sono autorizzati, nello stato di
previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1994 i
seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza, sia in termini di
cassa:
a)
lire centosettantatremilionicinquecentomila (173.500.000), con iscrizione al
capitolo 4222, di nuova istituzione, denominato: «Contributo alla
Amministrazione provinciale di Perugia come concorso regionale nelle spese
sostenute dalla Provincia stessa per l'esercizio dei compiti già affidati al
Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno e per il pagamento delle rate
residue dei mutui contratti dallo stesso Consorzio per il ripiano dei propri
disavanzi di esercizio per gli anni 1988 e 1989 e per la realizzazione del
Centro ittiogenico di Sant'Arcangelo».
b)
lire trecentomilioni (300.000.000), con iscrizione al capitolo 4223, di nuova
istituzione, denominato: «Contributo alla Amministrazione provinciale di
Perugia come concorso regionale nelle spese sostenute dalla Provincia stessa
per l'esercizio dei compiti già affidati al Consorzio pesca ed acquicoltura del
Trasimeno e per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti dallo
stesso Consorzio per il ripiano dei propri disavanzi di esercizio per gli anni
1988 e 1989 e per la realizzazione del Centro ittiogenico di Sant'Arcangelo».
3.
All'onere di cui al comma precedente si farà fronte come segue:
a)
quanto a lire centosettantatremilionicinquecentomila (173.500.000) mediante
utilizzo delle disponibilità del capitolo 4220, soppresso, a decorrere
dall'esercizio 1994, con l'art. 6 della presente legge;
b)
quanto a lire trecentomilioni (300.000.000), mediante utilizzo dei fondi che
verranno trasferiti dallo Stato a valere sui finanziamenti per gli interventi
programmati in campo agricolo e forestale (Piano Agricolo Nazionale).
4.
Con legge di approvazione del bilancio preventivo regionale per l'esercizio
1994 verranno iscritti gli stanziamenti aggiuntivi necessari all'attuazione
della presente legge, con riferimento ai fabbisogni effettivi di cui al
successivo comma 6 del presente articolo.
5.
Per gli anni dal 1995 in poi l'entità della spesa per l'attuazione della
presente legge è determinata con legge di bilancio.
6.
A partire dall'esercizio successivo all'estinzione dei singoli mutui, come
indicato nell'allegata tabella «A» tale contributo verrà ridotto dell'importo
corrispondente all'ammontare annuo delle rate di ammortamento dei mutui
estinti.
Art.
5
1.
Per far fronte agli oneri pregressi accumulati dal Consorzio pesca ed
acquicoltura del Trasimeno è autorizzata, limitatamente all'anno 1994, la spesa
di lire 1.000.000.000 da iscriversi sia in termini di competenza che di cassa
al cap. 4224 di nuova istituzione nel bilancio 1994 denominato: «Contributo
straordinario al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno».
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con l'apposita disponibilità
del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1993, elenco n. 2, n.
ordine 3 allegato a detto bilancio.
3.
La disponibilità relativa all'anno 1993 è iscritta nella competenza dell'anno
1994 in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, legge regionale di contabilità.
4.
La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della richiamata legge
regionale di contabilità - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
al bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 1994.
Art.
6
1.
Il capitolo numero 4220 del bilancio regionale codifica numero 2183021, è
soppresso a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.
Art.
7
1.
Sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 15 nonché l'ultimo periodo
dell'articolo 14 e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge regionale 31
dicembre 1984, n. 51.
Tabella
«A»
Consorzio
pesca ed acquicoltura del Trasimeno
Situazione
mutui al 1° gennaio 1994
N.
Istituto
OggettoCaratteristiche
del mutuoRate semestrali residueOrd.mutuantedel mutuoTasso
%Durata
anniDecorr. dalData di estinzioneImp. Quota
capitaleImp.
Rata semestraleN.Importo1Istituto federale credito agrario per l'Italia
centraleRealizzazione delle strutture del Centro ittiogenico di S. Arcangelo
4,25
20
1°.1.'87
31.12.2006
485.847.500
18.082.559
26
470.146.534Idem
c.s.Idem c.s.4,25201°.1.'8731.12.2006484.390.00018.028.31326468.736.1383Idem
c.s.Idem c.s.4,25151°.1.'8731.12.2001129.762.5005.876.1701694.018.7204Cassa di
risparmio
di PerugiaRipianamento perdita esercizio 1988
14,50
10
1°.1.'90
31.12.1999
588.600.577
56.600.577
12
679.206.9245Idem
c.s.Ripianamento perdita esercizio 1989
14,50
10
1°.1.'91
31.12.2000
1.302.235.383
125.320.383
14
1.754.485.362