L.R. 22 febbraio 1994, n. 3 (1).

Proroga del termine di cui all'art. 14 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 4. Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 marzo 1994, n. 9.

 

 

Art. 1

 

1. Il termine per la classificazione quinquennale degli esercizi ricettivi alberghieri e all'aria aperta è fissato al 31 dicembre 1994 (2).

2. La proposta tecnica di classificazione della competente Azienda di promozione turistica alla Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4, è presentata entro il 31 ottobre 1994.

3. La legge regionale 23 novembre 1992, n. 18, è abrogata.

4. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4, è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(2) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l'art. 2, comma 3, L.R. 12 settembre 1994, n. 33.