L.R.
22 febbraio 1994, n. 3 (1).
Proroga
del termine di cui all'art. 14 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 4. Norme sulla
classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 marzo 1994, n. 9.
Art.
1
1.
Il termine per la classificazione quinquennale degli esercizi ricettivi
alberghieri e all'aria aperta è fissato al 31 dicembre 1994 (2).
2.
La proposta tecnica di classificazione della competente Azienda di promozione
turistica alla Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge
regionale 27 gennaio 1993, n. 4, è presentata entro il 31 ottobre 1994.
3.
La legge regionale 23 novembre 1992, n. 18, è abrogata.
4.
Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4, è
abrogato.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(2)
Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l'art. 2, comma 3,
L.R. 12 settembre 1994, n. 33.