L.R.
22 febbraio 1994, n. 4 (1).
Istituzione
del Servizio volontario di vigilanza ecologica.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 marzo 1994, n. 9.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione in attuazione dell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
dell'art. 20 dello Statuto, istituisce il servizio volontario di vigilanza
ecologica per le seguenti specifiche finalità:
a)
diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
b)
promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;
c)
concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio naturale, culturale e dell'ambiente;
d)
accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica, ai sensi della
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15;
e)
collaborare, offrendo la propria disponibilità alle autorità competenti, in
caso di pubbliche calamità o di emergenze di carattere ecologico.
2.
Il servizio è svolto dalle guardie ecologiche volontarie con le modalità di cui
alla presente legge.
Art.
2
Compiti.
1.
Le guardie ecologiche volontarie svolgono i seguenti compiti:
a)
educazione ecologica ed ambientale attuata sulla base di programmi di
sensibilizzazione ed informazione, in collaborazione con enti ed istituzioni;
b)
sorveglianza negli ambiti destinati a parco regionale, nelle aree di
particolare interesse naturalistico ed ambientale, nelle zone destinate a
particolari vincoli di tutela, nelle zone in cui sono state accertate e siano
presenti entità di particolare valore naturalistico ed ambientale e nelle altre
zone ritenute meritevoli di tutela da parte del Comitato regionale, di cui
all'art. 11;
c)
vigilanza sui pericoli di degrado ambientale e relative cause, sullo stato di
conservazione degli endemismi, dei biotopi e dei geotopi, o di realtà
ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio umbro;
d)
accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ambientale, secondo
quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.
2.
L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo ad
alcun rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo
gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese.
Art.
3
Enti
organizzatori del servizio.
1.
L'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata ai
seguenti soggetti:
a)
Enti gestori dei parchi per i territori ivi ricompresi;
b)
Province nella restante parte del territorio regionale.
Art.
4
Compiti
degli enti organizzatori.
1.
Gli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria
provvedono, con i contributi assegnati dalla Regione, al funzionamento del
servizio medesimo ed in particolare:
a)
nominano il responsabile del servizio di vigilanza ecologica, scelto tra i
dipendenti in organico;
b)
approvano programmi annuali di attività, sentiti gli enti o organismi pubblici
titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dell'ambiente;
c)
approvano il regolamento di servizio in conformità a quanto previsto nelle
direttive regionali volte ad uniformare il comportamento delle guardie
ecologiche volontarie;
d)
organizzano i turni di servizio, contemperando la disponibilità delle guardie
ecologiche con le esigenze di tutela ecologica ed ambientale del territorio;
e)
ricevono i rapporti di servizio ed i verbali redatti dalle guardie ecologiche e
li trasmettono alle autorità competenti;
f)
vigilano sul regolare espletamento del servizio e l'osservanza degli obblighi
di cui all'art. 7 da parte delle guardie ecologiche volontarie, segnalando alla
Giunta regionale ogni eventuale irregolarità riscontrata;
g)
stipulano i contratti di assicurazione contro gli infortuni per servizio delle
guardie ecologiche volontarie;
h)
predispongono contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso
terzi per danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento
dell'incarico;
i)
provvedono alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi necessari
all'espletamento del servizio di vigilanza ecologica.
Art.
5
Corsi
di formazione ed aggiornamento.
1.
Gli enti di cui all'art. 3 organizzano corsi di formazione e di aggiornamento
sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dalla Giunta regionale.
2.
I Comuni che per esigenze di tutela e di vigilanza ambientale, anche degli
ambiti urbani, nonché le Comunità montane, che intendano disporre di guardie
ecologiche volontarie, rivolgono istanza alla Provincia di appartenenza per far
organizzare i relativi corsi.
3.
Gli interessati inoltrano all'Ente competente domanda di ammissione al corso,
comprovando il possesso dei seguenti requisiti:
a)
godimento dei diritti civili e politici;
b)
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere
sottoposti a misure di sicurezza;
c)
non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con
finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica.
4.
Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono presso l'Ente
organizzatore un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione regionale,
nominata con decreto del Presidente della Giunta 5. La commissione è composta
da:
a)
il presidente dell'Ente organizzatore del corso, o suo delegato, con funzioni
di presidente;
b)
un funzionario di pubblica sicurezza, designato dal Prefetto;
c)
un funzionario del Corpo forestale dello Stato distaccato presso la Regione;
d)
un esperto universitario in discipline ecologiche ed ambientali;
e)
un dirigente regionale esperto in discipline giuridiche;
f)
un dirigente dell'ufficio regionale difesa del suolo;
g)
un dirigente regionale del settore parchi ed ambiente;
h)
un dirigente regionale dell'Ufficio foreste.
In
caso di parità di voti prevale il voto del presidente della commissione.
Le
funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale
di livello non inferiore al sesto.
6.
Ai componenti della commissione d'esame, estranei all'Amministrazione
regionale, compete un gettone di presenza per ciascuna seduta pari a lire
50.000 nette, oltre al rimborso eventuale della trasferta, in misura identica a
quella vigente per i dipendenti della carriera direttiva dell'Amministrazione
regionale.
Art.
6
Nomina
a guardia giurata.
1.
Il presidente dell'Ente organizzatore del servizio volontario di guardia
ecologica presenta istanza al Prefetto territorialmente competente per il
rilascio, ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, del decreto di approvazione della
nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame, di cui al
precedente articolo e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138
del citato T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
2.
I decreti di approvazione delle nomine di guardia giurata sono trasmessi al
Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo.
Art.
7
Incarico
di guardia ecologica volontaria.
1.
L'incarico di guardia ecologica volontaria è attribuito alle guardie giurate
con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel quale è indicato
l'oggetto del potere di accertamento e l'ambito territoriale in cui ciascuna
guardia deve operare.
2.
La guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo
aver prestato il giuramento innanzi al Pretore, ai sensi dell'art. 250 del R.D.
6 maggio 1940, n. 635.
3.
La guardia ecologica volontaria è agente di polizia amministrativa e titolare
dei poteri di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4.
La guardia ecologica volontaria è dotata di un tesserino di riconoscimento e di
un distintivo, conformi al modello approvato dalla Giunta regionale e dal
Prefetto, ai sensi dell'art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Art.
8
Doveri
delle guardie ecologiche volontarie.
1.
Le guardie ecologiche volontarie devono:
a)
assicurare almeno 12 ore di servizio ogni mese, dando comunicazione con
preavviso quindicinale al responsabile del servizio della disponibilità di
giornate e di orari;
b)
prestare il proprio servizio nei modi, orari e località indicati nell'ordine di
servizio, redatto dal responsabile;
c)
qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo, forniti
dall'ente responsabile del servizio;
d)
compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di
accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli
pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio;
e)
usare con cura l'attrezzatura ed i mezzi in dotazione;
f)
partecipare ai corsi di aggiornamento;
g)
collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di
ricerca e di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale;
h)
operare con prudenza, diligenza e perizia nell'espletamento del servizio.
2.
Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non
possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.
Art.
9
Revoca
e sospensione del servizio.
1.
Il presidente dell'ente organizzatore del servizio di vigilanza ecologica
volontaria è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta regionale ed al
Prefetto, competente per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello
svolgimento di compiti assegnati alle guardie ecologiche volontarie, anche ai
fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di
revoca dell'incarico.
2.
Il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale è comunicato al
Prefetto competente per territorio.
Art.
10
Funzioni
regionali di indirizzo e coordinamento.
1.
La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e
vigilanza, al fine di uniformare le attività degli enti organizzatori il
servizio, nonché i comportamenti delle guardie ecologiche volontarie
sull'intero territorio regionale, avvalendosi del Comitato regionale di
coordinamento.
2.
La Giunta regionale predispone annualmente una relazione per il Consiglio
regionale sull'attuazione della presente legge.
3.
E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle guardie ecologiche
volontarie, abilitate ai sensi dell'art. 7, all'esercizio delle funzioni di cui
alla presente legge.
4.
L'iscrizione all'elenco è disposta d'ufficio all'atto della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 7.
5.
Le eventuali variazioni dell'elenco sono disposte dal Presidente della Giunta
regionale.
6.
Copia dell'elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla Prefettura
competente.
Art.
11
Comitato
regionale di coordinamento.
(2).
(2)
Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.
Art.
12
Piano
finanziario.
1.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli enti organizzatori del servizio
volontario di vigilanza ecologica trasmettono alla Giunta regionale un
resoconto dell'attività svolta ed i dati consuntivi della gestione finanziaria
dei contributi assegnati dalla Regione per l'anno precedente.
2.
Entro il 30 settembre gli enti organizzatori devono presentare alla Giunta
regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese relative
all'organizzazione del servizio, articolato in spese per dotazioni strumentali
e spese per la promozione e per il funzionamento del servizio medesimo per
l'anno successivo.
3.
Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale sentito il Comitato di cui
all'art. 11, delibera il piano di riparto dei contributi, destinati dalla legge
di approvazione del bilancio regionale, all'organizzazione del servizio
volontario di vigilanza ecologica, riservandosi una quota per gli adempimenti
di propria competenza, non superiore al venti per cento.
Art.
13
Norma
transitoria.
1.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 5 e 6, coloro che hanno già
conseguito il titolo di guardia giurata e attestino di aver svolto il servizio
volontario di guardia ecologica da almeno un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, al fine di ottenere il decreto del Presidente della Giunta
regionale di cui all'art. 7 devono partecipare ad un corso di formazione per
guardie ecologiche volontarie, con esonero dall'esame finale.
2.
Coloro che abbiano conseguito la qualifica di guardia ecologica volontaria in
altre Regioni, a seguito del superamento di esami finali relativi a corsi ivi
organizzati, e che abbiano ottenuto la residenza in Umbria, sono iscritti, a
domanda, nell'elenco di cui all'art. 10.
3.
La nomina dei componenti la Consulta «Sportello verde», nella composizione
disciplinata dall'art. 11, è effettuata entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art.
14
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di
lire 100.000.000, da iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa, al
cap. 5852 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio 1994, denominato: «Contributi della Regione per l'organizzazione e
gestione del Servizio volontario di vigilanza ecologica».
2.
All'onere di cui al precedente comma 1, si fa fronte con la disponibilità che
sarà appositamente prevista nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di
previsione della spesa per il 1994.
3.
La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità - è autorizzata ad apportare
al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che
di cassa.
4.
Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente stabilita
a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale
di contabilità - con legge di bilancio.