L.R.
28 febbraio 1994, n. 6 (1).
Disciplina
della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 marzo 1994, n. 11.
Vedi
L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 50
che modifica l’art. 15 comma 4 della presente legge.
Art.
1
Finalità.
1.
In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate
le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la
conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela
del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la
valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.
Art.
2
Ambiti
in cui la raccolta è libera.
1.
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo
le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente
normativa.
Art.
3
Delimitazione
delle tartufaie.
1.
Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o
controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i
tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle
delimitanti le tartufaie stesse.
2.
Le Comunità montane, su parere della competente commissione autorizzano la
delimitazione delle tartufaie attraverso la tabellazione (2).
3.
Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il
confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di
accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il
successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi
riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei
pali di sostegno. Sono fatte salve le tabellazioni già apposte.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
Art. 4
Tartufaie controllate.
1.
Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile
sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi, la cui
gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi,
miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.
2.
La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi
d'acqua pubblici (3).
(3)
Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
Art.
5
Miglioramenti.
1.
Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a)
decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni
tre anni;
b)
trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione,
privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i
tartufi;
c)
sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
d)
potatura delle piante simbionti;
e)
pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni
anno durante il periodo estivo;
f)
graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni
superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni
qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
g)
drenaggio e governo delle acque superficiali;
h)
irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
i)
ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
2.
I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti,
nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano
quinquennale. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di
riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l'altro, i dati di raccolta
relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto
(4).
3.
Le operazioni colturali e gli interventi comunque prescritti dalla commissione
di cui all'art. 6 devono essere realizzati entro 3 anni dal rilascio
dell'attestato di riconoscimento.
4.
Le operazioni colturali di cui al comma precedente valgono anche ai fini delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di
montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.
5.
È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante
tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle
potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di
cui all'art. 6, in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere
effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano
quinquennale (5).
(4)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
(5)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
Art.
6
Commissioni.
1.
Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo
e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, dall'apposita
commissione tecnica costituita presso ogni Comunità montana e composta da:
a)
un rappresentante della Comunità montana che la presiede;
b)
un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore all'agricoltura e
foreste;
c)
un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
d)
un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e
riconosciute;
e)
un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello
nazionale.
Le
designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro 20 giorni
dalla richiesta.
Trascorso
inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita
anche con designazioni parziali.
2.
Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata
di seduta dell'importo di lire 50.000. Per i dipendenti regionali designati
dalla Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per
essi vigente in tema di emolumenti .
3.
Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale
incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in
Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di
viaggio nonché l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni vigenti
per i dipendenti regionali di ottavo livello funzionale.
Art.
7
Parere
della commissione.
1.
Le Comunità montane curano la pubblicizzazione del parere della commissione
tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere
presentate alla Comunità montana competente per territorio entro trenta giorni
dalla pubblicazione. La Comunità montana deve decidere entro il termine di
trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione
all'interessato.
Art. 8
Tartufaie coltivate.
1.
Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex
novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora, secondo adeguati sesti e
corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.
2.
La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.
3.
Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono
presentare le caratteristiche di cui al primo comma verificate dalle
commissioni di cui all'art. 6 della presente legge.
Art.
9
Riconoscimento
tartufaie.
1.
La Comunità montana competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne
hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie
controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui
all'art. 6 (6).
2.
A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente
documentazione:
a)
planimetria catastale 1:2000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione
contenente le caratteristiche dei terreni;
b)
piano quinquennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra
documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata
(7).
3.
A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate la
Comunità montana competente per territorio assegna agli aventi diritto un
congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell'art. 3 della legge 16
dicembre 1985, n. 752, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria
della competente Comunità montana, nell'apposito conto corrente (8).
4.
La Giunta regionale determina, ai sensi dell'art. 3, terzo comma della legge 16
dicembre 1985, n. 752, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.
5.
Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è
rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'art.
6 (9).
6.
L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'art. 5 comporta la revoca del
riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla
lettera s) del secondo comma dell'articolo 20.
7.
È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al
riconoscimento di tartufaia controllata entro 120 giorni dalla data del
provvedimento di riconoscimento.
8.
In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata l'interessato non
può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data
del provvedimento.
(6)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 26 marzo 1997, n. 10. Vedi,
anche, l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(7)
Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
(8)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, L.R. 26 marzo 1997, n. 10. Vedi,
anche, l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(9)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
Art.
10
Terreni
di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri
vincoli.
1.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n.
1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di
raccolta da parte degli utenti.
2.
Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di
uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei
tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle
tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'art. 6.
3.
Nei terreni soggetti a vincolo connesso con l'attività venatoria la ricerca è
consentita previa autorizzazione della Comunità montana competente per
territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o
dell'Azienda proprietaria, stabilisce le modalità di accesso al fondo.
4.
Nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico venatorie l'attività di
ricerca e raccolta è consentita, secondo le modalità di cui al comma 3, con
l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio
venatorio (10).
5.
Le Comunità montane promuovono con le Associazioni dei tartufai
territorialmente costituite e riconosciute, ove esistano, protocolli d'intesa
per regolamentare l'attività di ricerca nelle aziende faunistiche-venatorie,
anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma 4 (11).
6.
L'accesso alle zone di cui al comma 3 e 4 non può essere subordinato al
pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.
(10)
Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
(11)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 34.
Art.
11
Delimitazione
dei comprensori consorziati.
1.
La Comunità montana competente per territorio, sentita la commissione tecnica di
cui all'art. 6, ai fini della tabellazione prevista dal terzo comma dell'art. 3
della legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva la delimitazione del comprensorio
consorziato di cui al secondo comma dell'art. 4 della stessa legge.
2.
La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la
delimitazione dei comprensori.
Art.
12
Ricerca
e raccolta dei tartufi.
1.
La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non
arrecare danno alle tartufaie.
2.
La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del
"vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto"
aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non
superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:
a)
dal 1° ottobre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente
tartufo bianco;
b)
dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente
tartufo nero pregiato;
c)
dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry,
detto volgarmente tartufo moscato;
d)
dal 1° giugno al 31 agosto: per il Tuber aestivum Vitt, detto volgarmente
tartufo d'estate o scorsone;
e)
dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente
tartufo uncinato;
f)
dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente
tartufo nero d'inverno o trifola nera;
g)
dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico,
detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
h)
dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente
tartufo nero liscio;
i)
dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente
nero ordinario.
3.
È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
4.
La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da
un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
5.
Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo
riempite con il medesimo terreno di scavo.
6.
È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di
tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10.
7.
Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe istituita ai
sensi della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un
codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
8.
In relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su
richiesta presentata da una o più Comunità montane, ha facoltà di introdurre
variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità (12).
9.
La Giunta regionale su proposta delle Comunità montane interessate qualora sia
necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni
al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimica-fisica del terreno nonché al
patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o revocare
temporaneamente.
in tali zone la raccolta (13).
(12)
Comma così modificato dall'art. 6, L.R. 26 marzo 1997, n. 10. Vedi, anche,
l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(13)
Vedi, anche, l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
13
Idoneità
per la raccolta.
1.
Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere
un esame di idoneità presso la Comunità montana competente per territorio,
davanti alla commissione di cui all'art. 6.
2.
Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di
miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la
biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3.
Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le
generalità e la fotografia del titolare.
4.
Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana competente per territorio ed è
valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al
termine dei quali il titolare può richiedere alla competente Comunità montana,
entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio
successivo mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della
tassa annualmente dovuta (14).
5.
Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6.
Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i raccoglitori di tartufi
sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
(14)
Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
Art.
14
Autorizzazione
alla raccolta.
1.
A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui al precedente art. 13, la
Comunità montana competente per territorio, in relazione al luogo di residenza
del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo
il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.
2.
Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana, la
prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dalla Comunità
montana più vicina a detti Comuni.
Art.
15
Iniziative
finanziarie.
1.
La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le Comunità
montane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio
tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e
sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la
divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche (15).
2.
Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate
(16):
a)
attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e
di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
b)
centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da
Enti pubblici;
c)
centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati,
per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
d)
iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di
tartuficoltura;
e)
realizzazione da parte delle Comunità montane, con obbligo di conduzione, di
tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi,
su terreni pubblici;
f)
impianto di tartufaie coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titolo
principale, a norma del Regolamento C.E.E. 797 del 12 marzo 1985 e delle norme
attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni,
mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure
realizzato con l'impiego della manodopera delle Comunità montane in base ad
apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.
3.
Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente, sono ammessi al
contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di
cui al successivo art. 19, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere
la coltura per almeno 10 anni.
4.
Le piante messe a dimora, ai fini della presente legge, devono essere garantite
mediante certificazione rilasciata dalla ditta fornitrice, in ordine alla
idonea micorizzazione alla pianta simbionte ed alla specie di tartufo (17).
5.
Il vivaio forestale regionale può provvedere inoltre alla produzione di piante
tartufigene idonee per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare
tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni
territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena.
(15)
Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
(16)
Alinea così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
(17)
Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
Art.
16
Modalità
di finanziamento.
1.
I finanziamenti previsti dal precedente articolo vengono concessi in conto
capitale:
a)
per le voci a), b), c), d), e) fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa
ammessa;
b)
per la voce f) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.
2.
La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa
redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di
presentazione della domanda.
3.
L'erogazione del contributo, relativo all'art. 15, comma 2, lettera f), è
subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del
collaudo effettuato dai tecnici della Comunità montana (18).
(18)
Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 26 marzo 1997, n. 10. Vedi, anche,
l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
17
Progetti
speciali.
1.
Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di
progetti speciali di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella normativa
regionale, statale o della Comunità economica europea, vale quanto disposto
dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47.
Art. 18
Albi regionali.
1.
Nel rispetto delle direttive regionali le Comunità montane istituiscono
appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno
iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 4, 8 e 9
(19).
2.
Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le
tartufaie, la documentazione catastale relative ai terreni, nonché la porzione
di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione,
che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale
cessazione della raccolta o della coltivazione.
3.
Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa
regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi
di cui al comma 1 (20).
(19)
Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 26 marzo 1997, n. 10. Vedi,
anche, l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(20)
Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
Art.
19
Zone
geografiche.
1.
La Giunta regionale provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, ad identificare ed a delimitare, su cartografia in scala
1:100.000 le zone geografiche di raccolta, sentite le Comunità montane e con il
concorso del Corpo forestale dello Stato.
2.
Provvede altresì a curare la redazione di una idonea cartografia generale e
particolareggiata delle zone naturalmente vocate per la produzione delle varie
specie di tartufo, realizzata in scala 1:25.000.
Art. 19-bis
Vigilanza.
1.
La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dai soggetti
individuati nei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2.
La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento
professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza
di cui al comma 1 (21).
(21)
Articolo aggiunto dall'art. 11, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
Art.
20
Sanzioni
amministrative.
1.
Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle Comunità
montane nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge
16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e
successive modificazioni ed integrazioni (22).
2.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle
fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a)
ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da lire 300.000 a lire 3.000.000
(23);
b)
scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
c)
sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il
Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre
specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da lire 10.000
a lire 100.000;
d)
lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o
frazione superiore a mq.
50:
da lire 10.000 a lire 100.000;
e)
apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse:
per ogni buca, da lire 10.000 a lire 100.000;
f)
ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto
sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine
perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione
all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative:
da lire 500.000 a lire 5.000.000;
g)
raccolta dei tartufi in periodo di divieto da lire 500.000 a lire 5.000.000;
h)
raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla
data del rimboschimento: da lire 10.000 a lire 100.000;
i)
raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 300.000 a lire 3.000.000;
l)
raccolta di tartufi durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad
un'ora prima dell'alba: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
m)
raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie
controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da lire
500.000 a lire 5.000.000;
n)
commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a
specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7
della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
o)
lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 500.000
a lire 5.000.000;
p)
commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte
dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752,
salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del
codice penale: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
q)
tabellazione illegittima di terreni: da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni
tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario
o conduttore;
r)
ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle
disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 10: da lire 500.000 a
lire 5.000.000;
s)
inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 5: da lire 300.000 a lire
3.000.000 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;
t)
ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello
prescritto: per ogni cane in più, da lire 300.000 a lire 3.000.000;
u)
commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4
dell'art. 15: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da lire
20.000 a lire 200.000;
v)
danneggiamento o asportazione di tabelle: da lire 50.000 a lire 500.000 per
ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
z)
per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da lire 5.000 a lire 50.000.
3.
Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre, quando ne
ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.
4.
Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del precedente comma,
comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un
periodo di tempo da sei mesi a due anni.
5.
Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca
dell'autorizzazione.
6.
I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati
dall'Autorità regionale, competente all'irrogazione delle sanzioni, con
contestuale invio di copia del provvedimento alla Comunità montana competente.
7. (24).
(22)
Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
(23)
Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 2, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
(24)
Comma abrogato dall'art. 12, comma 3, L.R. 26 marzo 1997, n. 10.
Art.
21
Abrogazioni.
1.
Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 e la legge regionale 7
marzo 1983, n. 4.
2.
Sono soppresse le parole:
1)
«della tartuficoltura e» all'art. 7 primo comma lettera c), della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 47;
2)
«dei tartufi» all'art. 2 primo comma, lett. h), della legge regionale 12 agosto
1981, n. 55;
3)
«dei tartufi» alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.
Art.
22
Tassa
di concessione.
1.
La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e
alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella
misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle
concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per
territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al
tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla
vigilanza.
2.
La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è
esercitata nell'anno di riferimento.
3.
Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento
della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste
dall'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive
modificazioni e integrazioni e le relative procedure.
4.
Il cinquanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e
quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 20 spettano alle Comunità
montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e
valorizzazione nel settore della tartuficoltura.
5.
Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti
l'applicazione della legge regionale n. 57 del 1980, compresa la decisione dei
ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla
tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei
tartufi.
6.
Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana
competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi
adempimenti.
7.
Il trasferimento dalle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al
comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della
riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per
la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate
(25).
(25)
Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 26 marzo 1997, n. 10. Vedi, inoltre,
quanto disposto dall'art. 14 della stessa legge.
Art.
23
Norma
transitoria.
1.
Coloro che abbiano effettuato il pagamento delle tasse di cui all'art. 22 nel
corso del 1993 sono tenuti, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore
della presente legge ad effettuare alla tesoreria regionale un versamento
integrativo in dodicesimi relativo al periodo intercorrente tra la data di
scadenza del tesserino ed il 31 dicembre 1994.
Art.
24
Norma
finanziaria.
1.
All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le
disponibilità esistenti nel bilancio previsionale dell'esercizio 1994, ai
capitoli istituiti in attuazione della legge regionale 3 novembre 1987, n. 47,
e successive modificazioni.
2.
Per gli esercizi dal 1994 in poi, l'entità della spesa per l'attuazione della
presente legge sarà stabilita con legge di bilancio a norma della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Art. 25
Norme finali.
1.
La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che
esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di
verificare la osservanza delle norme previste dalla legge 16 dicembre 1985, n.
752 e quelle della presente legge.
2.
La legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, è abrogata.