L.R. 22 marzo 1994, n. 9 (1).

Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23. Attuazione degli artt. 3 e 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nuove norme per lo sviluppo della montagna (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 marzo 1994, n. 13.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 1

 

[1.  (3).

2. I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1972 sono abrogati] (4).

 

(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 8, L.R. 6 settembre 1972, n. 23.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 2

 

[1. I componenti dei Consigli delle Comunità montane, già eletti ai sensi dell'abrogato terzo comma, numero 2, dell'art. 8 della L.R. n. 23/1972, e ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14 gennaio 1985, n. 1, così come modificata dalla L.R. 14 aprile 1986, n. 16, decadono dalla carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni già rappresentati dai componenti decaduti a norma del comma 1, provvedono a nominare i nuovi rappresentanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della L.R. n. 23/1972, come modificato dall'art. 1, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I componenti del Consiglio comunitario, decaduti ai sensi del comma 1, restano in carica fino alla loro sostituzione.

4. I componenti i Consigli comunitari, già eletti ai sensi degli abrogati commi secondo e terzo, numero 1, dell'art. 8 della L.R. n. 23/1972, restano in carica fino ad esaurimento del mandato] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 3

 

[1.  (6)] (7).

 

(6) Sostituisce l'art. 13, L.R. 6 settembre 1972, n. 23.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 4

 

[1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, che si applica immediatamente a partire dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le Comunità montane provvedono ad adeguare i propri statuti alle norme della presente legge, nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 5

 

[1. Possono essere apportate modificazioni ed integrazioni agli statuti delle Comunità montane anche in attesa del riordino di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 142/1990.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (9).

 

 

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.