L.R.
22 marzo 1994, n. 9 (1).
Ulteriori
modificazioni della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23. Attuazione degli
artt. 3 e 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nuove norme per lo sviluppo
della montagna (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 marzo 1994, n. 13.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Art.
1
[1. (3).
2.
I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1972
sono abrogati] (4).
(3)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 8, L.R. 6 settembre 1972, n. 23.
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
2
[1.
I componenti dei Consigli delle Comunità montane, già eletti ai sensi
dell'abrogato terzo comma, numero 2, dell'art. 8 della L.R. n. 23/1972, e ai
sensi dell'art. 5 della L.R. 14 gennaio 1985, n. 1, così come modificata dalla
L.R. 14 aprile 1986, n. 16, decadono dalla carica al momento dell'entrata in
vigore della presente legge.
2.
I Comuni già rappresentati dai componenti decaduti a norma del comma 1,
provvedono a nominare i nuovi rappresentanti, ai sensi del secondo comma
dell'art. 8 della L.R. n. 23/1972, come modificato dall'art. 1, entro venti
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
I componenti del Consiglio comunitario, decaduti ai sensi del comma 1, restano
in carica fino alla loro sostituzione.
4.
I componenti i Consigli comunitari, già eletti ai sensi degli abrogati commi
secondo e terzo, numero 1, dell'art. 8 della L.R. n. 23/1972, restano in carica
fino ad esaurimento del mandato] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
3
[1. (6)] (7).
(6)
Sostituisce l'art. 13, L.R. 6 settembre 1972, n. 23.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
4
[1.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, che si applica
immediatamente a partire dalla data della sua entrata in vigore.
2.
Le Comunità montane provvedono ad adeguare i propri statuti alle norme della
presente legge, nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
5
[1.
Possono essere apportate modificazioni ed integrazioni agli statuti delle
Comunità montane anche in attesa del riordino di cui all'art. 6, comma 2, della
legge n. 142/1990.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lettera d), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.