L.R. 29 marzo 1994, n. 10 (1).

Modificazioni della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10. Norme per il concorso al ripiano del disavanzo scoperto degli esercizi dal 1987 al 1991 delle aziende di trasporto pubblico.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 aprile 1994, n. 14.

 

 

Art. 1

Proroga del termine.

 

1. Il termine perentorio previsto dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10, per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici di cui alla medesima legge regionale, č prorogato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 2

Modifica all'art. 3, comma 3, della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10.

 

1. All'art. 3, comma 3, della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10, č soppressa la parola «bancaria».

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.