L.R.
29 marzo 1994, n. 10 (1).
Modificazioni
della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10. Norme per il concorso al ripiano
del disavanzo scoperto degli esercizi dal 1987 al 1991 delle aziende di
trasporto pubblico.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 aprile 1994, n. 14.
Art.
1
Proroga
del termine.
1.
Il termine perentorio previsto dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre
1993, n. 10, per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici di
cui alla medesima legge regionale, č prorogato al trentesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della presente legge.
Art.
2
Modifica
all'art. 3, comma 3, della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10.
1.
All'art. 3, comma 3, della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10, č soppressa
la parola «bancaria».
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.