L.R. 19 aprile 1994, n. 12 (1).

Intervento regionale per il consolidamento delle passività delle imprese singole ed associate e degli organismi associativi operanti in agricoltura (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 aprile 1994, n. 18.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[1. Al fine di assicurare il rilancio ed il consolidamento delle imprese agricole, anche attraverso il risanamento finanziario, la Regione dell'Umbria concede il contributo nel pagamento degli interessi a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati, cooperative e loro consorzi, su mutui quindicennali per il consolidamento delle passività da contrarsi con Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

TITOLO I

Interventi a favore delle imprese singole ed associate

 

Art. 2

Passività ammissibili.

 

[1. Sono ammissibili al beneficio le passività contratte entro il 30 settembre 1993 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresì ammissibili le passività contratte dopo il 30 settembre 1993, al solo scopo di rinnovo di passività comunque contratte entro tale data.

2. Sono trasformabili in mutui quindicennali a tasso agevolato le seguenti passività:

a) mutui agrari di miglioramento fondiario e assimilati contratti a tasso ordinario o comunque a tasso superiore a quello agevolato ottenibile con la presente legge;

b) prestiti agrari contratti ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della L.R. 12 giugno 1989, n. 17;

c) mutui e prestiti ordinari o in valuta estera sempreché, dai relativi contratti risulti la specifica destinazione a scopi agricoli o la stessa sia certificata dall'Istituto o Ente creditore] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

Art. 3

Beneficiari.

 

[1. I destinatari delle provvidenze recate dalla presente legge sono gli imprenditori agricoli a titolo principale, coltivatori diretti, affittuari, enfiteuti, conduttori di imprese agricole singole o associate con preferenza a quelle condotte da giovani.

2. Condizioni per l'ammissione ai benefici della legge sono:

a) che le passività, di importo non inferiore a lire 90.000.000, effettivamente contratte entro il 30 settembre 1993 e comunque con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 2, siano chiaramente dovute ad investimenti per miglioramenti fondiari e per l'adeguamento strutturale ed organizzativo dell'azienda anche con riferimento al risanamento igienico-sanitario;

b) che venga predisposto un piano di risanamento finanziario teso a conseguire il riequilibrio economico dell'azienda in un periodo massimo di tre anni.

3. Sono escluse dai benefici della presente legge le imprese agricole singole o associate che abbiano in corso procedure per il recupero coattivo da parte degli istituti finanziatori, per le quali comunque la situazione economico-finanziaria non sia effettivamente risanabile.

4. Nell'ambito dei criteri di ammissibilità di cui al comma 2, saranno ammessi al consolidamento in ordine prioritario i seguenti soggetti:

a) imprese agricole in cui siano presenti, anche se non titolari, coltivatori diretti a titolo principale di età inferiore a 40 anni;

b) imprenditori agricoli, coltivatori diretti o a titolo principale, singoli ed associati] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

Art. 4

Procedure.

 

[1. Le domande volte ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, corredate della idonea documentazione, dovranno essere presentate all'Area agricoltura e foreste della Giunta regionale, pena la decadenza, secondo le modalità e nel termine stabiliti con apposito bando] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

Art. 5

Concorso regionale.

 

[1. La Regione dell'Umbria concede il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali per importi non superiori a lire 1.000.000.000, da contrarsi per il consolidamento e la trasformazione delle passività, con Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

2. Ai mutui di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a quello previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri emanato a norma dell'art. 109 - comma 3 - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

4. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma 1, è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata a tasso di riferimento e quella calcolata a tasso agevolato, vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione ed è erogato agli Istituti in rate semestrali o annuali costanti e posticipate, alla scadenza fissata dai contratti di mutuo.

5. La Regione dell'Umbria concede il concorso - anche mediante capitalizzazione degli interessi - sul pagamento degli interessi di preammortamento per un periodo massimo di giorni 120, periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto definitivo dei mutui ed il 1° gennaio o il 1° luglio successivi, date di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso.

6. Sulle operazioni finanziarie di cui alla presente legge, sono esclusi interventi fidejussori da parte dell'ESAU] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

TITOLO II

Interventi a favore delle cooperative e loro consorzi

 

Art. 6

Passività ammissibili.

 

[1. Sono ammissibili al beneficio le passività contratte entro il 30 settembre 1993 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresì ammissibili le passività contratte dopo il 30 settembre 1993 al solo scopo di rinnovo di passività comunque contratte entro tale data.

2. Sono trasformabili in mutui quindicennali a tasso agevolato le seguenti passività:

a) mutui agrari di miglioramento fondiario e assimilati;

b) prestiti agrari integrativi contratti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17;

c) mutui e prestiti ordinari o in valuta sempreché, dai relativi contratti risulti la destinazione a scopi agricoli o la stessa sia certificata dall'Istituto o Ente creditore;

d) prestiti dei soci degli organismi associati destinati al finanziamento delle strutture, degli impianti e delle scorte, nel limite della differenza tra il costo sostenuto dell'organismo associativo per detti investimenti e l'importo dei contributi e/o mutui a tasso agevolato ottenuti;

e) scoperti di c/corrente bancario esclusivamente per fini agricoli] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

Art. 7

Beneficiari.

 

[1. Destinatari delle provvidenze recate dalla presente legge sono le cooperative agricole e loro consorzi aventi sede ed operanti in Umbria.

2. (Criteri di ammissibilità - esclusioni). Condizioni per l'ammissione ai benefici di legge sono:

a) che le passività siano state effettivamente contratte entro il 30 settembre 1993 e comunque con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 6;

b) che venga presentato un piano di risanamento finanziario teso a conseguire in un periodo massimo di tre anni il razionale ed economico utilizzo delle strutture ed impianti aziendali nonché il raggiungimento di una economia di scala anche mediante interventi di concentrazione e/o integrazione;

c) che l'organismo associativo proceda all'aumento di capitale sociale per un importo pari ad una annualità di ammortamento del mutuo da consolidare.

3. Sono esclusi dai benefici:

a) gli organismi associativi che, pur avendo sede legale in Umbria non hanno la prevalente attività in regione determinata sulla base di conferimenti;

b) gli organismi associativi che abbiano in corso procedure per il recupero coattivo da parte degli Istituti finanziatori.

4. (Criteri di priorità). Nell'ambito dei criteri di ammissibilità di cui al comma 2 saranno ammessi a consolidamento, in ordine prioritario, i seguenti organismi associativi:

a) in ordine al settore di operatività:

a1) - Cooperative cerealicole e zootecniche;

a2) - Altre cooperative per la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti;

a3) - Cooperative di servizi e assistenza soci.

b) In ordine alla natura delle passività:

b1) - Cooperative le cui esposizioni debitorie sono dovute a spese per la realizzazione di strutture o impianti, non coperte o parzialmente coperte da interventi pubblici; sono da ricomprendere in tali esposizioni anche le spese sostenute per interventi di risanamento sanitario nonché per i maggiori costi sopportati per ritardi nella erogazione di sovvenzioni;

b2) - Cooperative che abbiano proceduto alla incorporazione, mediante fusione, di altri organismi associativi;

b3) - Cooperative che, ad operazione di consolidamento conseguito, siano in grado di presentare un indice di struttura (rapporto tra mezzi propri, compreso il prestito dei soci e indebitamento a medio e a lungo termine rispetto alle attività immobilizzate nette) non inferiore a 1;

b4) - Altre cooperative] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

Art. 8

Procedure.

 

[1. Le domande volte ad ottenere le provvidenze e corredate della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, debbono pervenire all'Area agricoltura e foreste, a pena di decadenza, nel termine stabilito dalla Giunta regionale con apposito bando] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

Art. 9

Concorso regionale.

 

[1. La Regione dell'Umbria concede il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali di importi non superiori a lire 3.000.000.000, da contrarsi per il consolidamento delle passività con Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

2. Ai mutui di cui al precedente comma si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a quello previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma dell'art. 109 - comma 3 - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

4. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali da contrarsi per il consolidamento delle passività, è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata a tasso di riferimento e quella calcolata a tasso agevolato, vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione ed è erogato agli Istituti in rate semestrali o annuali costanti e posticipate, alle scadenze fissate dai contratti di mutuo.

5. La Regione dell'Umbria concede il concorso - mediante capitalizzazione degli interessi - anche sul pagamento degli interessi di preammortamento per un periodo massimo di gg. 120, periodo intercorrente tra la data della stipula del contratto definitivo dei mutui ed il 1° gennaio o 1° luglio successivi, date di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso.

6. Dalle operazioni finanziarie di cui alla presente legge sono esclusi gli interventi fidejussori da parte dell'E.S.A.U] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

Art. 10

Norma finanziaria.

 

[1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 5 è autorizzato, per gli anni 1994 e successivi, fino al 2008 il limite di impegno di lire 500.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 7695 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1994 denominato: «Concorso della Regione nel pagamento degli interessi di preammortamento ed ammortamento dei mutui quindicennali contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati per il consolidamento delle passività» (12).

2. Per l'attuazione, altresì, degli interventi previsti dall'art. 9 della presente legge è autorizzato, per gli anni 1994 e successivi fino al 2008, il limite di impegno di lire 1.502.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 7696 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1994 denominato: «Concorso della Regione nel pagamento degli interessi di preammortamento e ammortamento sui mutui quindicennali contratti dalle Cooperative agricole e loro consorzi per il consolidamento delle passività».

3. Le quote di limite di impegno di cui ai precedenti commi rispettivamente ai capp. 7695 e 7696 eventualmente non utilizzate nel 1994 costituiranno economie di spesa di tale esercizio e limiti di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al loro esaurimento. In tale caso nei bilanci dal 2009 in poi saranno iscritti, rispettivamente nei capp. 7695 e 7696, gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il 2008.

4. All'onere complessivo di lire 2.002.000.000 di cui ai precedenti commi 1 e 2, a carico del bilancio 1994, si fa fronte come segue:

a) quanto a lire 1.502.000.000 con l'apposita disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio 1993, elenco n. 5, n. ordine 1), allegato a detto bilancio;

b) quanto a lire 500.000.000 con pari disponibilità che sarà appositamente prevista nel fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1994.

5. La disponibilità relativa all'anno 1993 di cui al precedente comma 4, lett. a), è iscritta nella competenza dell'anno 1994 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.

6. Alle annualità di lire 2.002.000.000 a carico dei bilanci dal 1995 in poi si farà fronte quanto a lire 1.007.000.000 con pari riduzione della dotazione annua del cap. 8000, rif. bil. plur. 21220012, e quanto a lire 995.000.000 con quota dei fondi annualmente assegnati alla Regione Umbria per interventi programmati in agricoltura e foreste o, in mancanza, con l'incremento delle proprie entrate tributarie.

7. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della richiamata legge regionale di contabilità - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 1994] (13).

 

(12) Vedi, anche, l'art. 2, L.R. 19 febbraio 1997, n. 4.

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.

 

 

Art. 11

Norma abrogativa.

 

[1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è revocata l'efficacia operativa della Delib.C.R. 27 luglio 1988, n. 805 e della Delib.C.R. 17 luglio 1989, n. 982 autorizzative, rispettivamente degli interventi programmati in agricoltura per gli anni 1988-89 e 90, limitatamente alla applicazione della normativa inerente la concessione del concorso sul pagamento degli interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passività delle aziende agricole.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (14).

 

 

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.