L.R.
25 maggio 1994, n. 15 (1).
Disciplina
del volontariato.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° giugno 1994, n. 23.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto, riconosce e valorizza la
funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia
di organizzazione e di iniziativa.
2.
La Regione favorisce l'apporto originale del volontariato per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dalle
istituzioni pubbliche e promuove forme di coordinamento e collaborazione tra le
organizzazioni di volontariato, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e
private per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge,
disciplinandone i relativi rapporti nel rispetto dei principi stabiliti dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art.
2
Registro
regionale delle organizzazioni di volontariato.
1.
È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle
organizzazioni di volontariato.
2.
Nel registro regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di
volontariato che:
-
abbiano la sede legale in un comune della Regione;
-
esercitino le attività di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
-
risultino in possesso dei requisiti previsti all'art. 3.
3.
Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra
regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell'Umbria con
proprie autonome sezioni.
4.
Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle
organizzazioni nei seguenti settori:
a)
attività sociali;
b)
attività sanitarie;
c)
attività culturali ed artistiche;
d)
attività scientifiche;
e)
attività educative;
f)
attività sportive, ricreative e del tempo libero;
g)
attività turistico-naturali;
h)
attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed
ambientale;
i)
attività di protezione civile.
Le
organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o
iniziativa.
5.
Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione con l'indicazione delle variazioni intervenute nel
corso dell'anno.
Art.
3
Requisiti
per l'iscrizione nel registro regionale.
1.
Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle
organizzazioni che chiedono l'iscrizione nel registro regionale debbono essere
previsti:
a)
l'assenza di fini di lucro;
b)
il fine dichiarato di solidarietà;
c)
la democraticità delle strutture;
d)
l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
e)
la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti;
f)
l'obbligo di formazione del bilancio;
g)
l'obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
h)
le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli
aderenti.
Art.
4
Domanda
di iscrizione.
1.
La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'organizzazione o sezione autonoma, deve essere presentata al Sindaco del
comune sede dell'organizzazione unitamente a:
a)
copia dell'atto costitutivo o dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b)
una relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:
-
il tipo di attività svolta;
-
le eventuali risorse economiche complessive per lo svolgimento dell'attività;
-
le eventuali attività commerciali e produttive marginali che l'organizzazione
esercita o intende esercitare;
c)
copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento delle attività e per la copertura della responsabilità civile
a favore degli aderenti.
2.
Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:
a)
le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di
amministrazione e di gestione;
b)
la forma giuridica dell'organizzazione;
c)
la sede legale;
d)
la materia di prevalente attività;
e)
l'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme
retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro
limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.
3.
Copia della domanda di iscrizione è altresì inviata al Presidente della Giunta
regionale.
Art.
5
Iscrizione
al registro regionale.
1.
I Comuni trasmettono la domanda di iscrizione al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, corredata del proprio parere, nei sessanta
giorni dal ricevimento.
2.
L'iscrizione al registro regionale è disposta con decreto del Presidente della
Giunta.
3.
Decorso il termine di cui al comma 1, qualora il Comune non abbia richiesto una
proroga dello stesso per ulteriori trenta giorni, l'istruttoria è svolta
d'ufficio dalla Giunta regionale nei trenta giorni successivi.
4.
Copia del provvedimento di iscrizione è trasmessa al Comitato di gestione del
fondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art.
6
Relazione
annuale e variazioni.
1.
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale sono tenute a
trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni
anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente ed
il programma di attività per l'anno successivo.
2.
Ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'accordo degli
aderenti, delle generalità del legale rappresentante e dei componenti gli
organi di amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro trenta
giorni dal suo verificarsi, al Comune di riferimento ed al Presidente della
Giunta regionale.
3.
Qualora la variazione comunicata riguardi uno dei requisiti elencati al comma 1
dell'art. 3, il Comune competente provvede ad inviare al Presidente della
Giunta regionale il proprio parere in merito alla eventuale cancellazione dal
registro regionale.
4.
Alla cancellazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta Copia
del provvedimento è trasmessa al Comitato di gestione del fondo speciale
regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art.
7
Revisione
periodica del registro.
1.
La Giunta regionale procede alla scadenza di ogni legislatura alla revisione
del registro regionale garantendo la partecipazione delle organizzazioni
iscritte.
2.
La revisione è effettuata mediante una verifica generale della permanenza dei
requisiti di cui all'art. 3 e dell'effettivo svolgimento dell'attività indicata
all'atto di iscrizione, sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 6 e
delle conseguenti verifiche disposte anche mediante ispezioni.
3.
Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla
cancellazione dal registro regionale di quelle organizzazioni per le quali
venga accertata la perdita di uno o più requisiti richiesti ai fini
dell'iscrizione, nonché a tutte le ulteriori variazioni necessarie.
4.
Copia dei provvedimenti indicati al comma 3 è trasmessa al Comitato di gestione
istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.M. 21 novembre 1991 del
Ministro del tesoro.
Art.
8
Provvedimenti,
inadempienze e cancellazione.
1.
Qualora le organizzazioni non adempiano a quanto stabilito all'art. 6 il Comune
competente provvede a:
a)
diffidare l'organizzazione affinché questa provveda ai relativi adempimenti,
assegnandole un termine di trenta giorni;
b)
sospendere ogni eventuale erogazione di contributi, sovvenzioni od ausilii
comunque denominati disposti a favore dell'organizzazione inadempiente;
c)
comunicare tempestivamente il contenuto degli atti di cui alle lett. a) e b) al
Presidente della Giunta regionale.
2.
L'amministrazione comunale nei trenta giorni successivi alla scadenza del
termine indicato alla lett. a) del comma 1, invia al Presidente della Giunta
regionale la propria deliberazione recante il parere circa la cancellazione dal
registro. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto,
trasmettendo copia del medesimo al Comitato di gestione del fondo speciale
regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3.
I benefici finanziari percepiti da organizzazioni iscritte nel registro
regionale che siano state cancellate a seguito dell'accertamento della carenza
di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione devono essere rimborsati alla
Regione o agli altri enti erogatori.
Art.
9
Partecipazione
del volontariato e attività di informazione.
1.
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esprimono
parere sugli atti di programmazione degli interventi regionali, provinciali e
comunali relativamente ai settori in cui esse operano.
2.
La Regione promuove conferenze annuali delle organizzazioni di volontariato al
fine di esaminare l'andamento delle attività e formulare proposte interessanti
i campi di intervento delle organizzazioni medesime.
3.
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, attua iniziative di
promozione, studio ed informazione sul fenomeno del volontariato.
Art.
10
Convenzioni.
1.
Le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, devono
indicare in particolare:
a)
il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attività
oggetto della convenzione ed i responsabili operativi, con l'indicazione dei
relativi titoli professionali e formativi;
b)
il numero degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi per prestazioni di
attività specializzate;
c)
il numero e l'articolazione delle ore da impegnare nell'esercizio dell'attività
convenzionata da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d)
il tipo di copertura assicurativa a favore dei soggetti di cui alle lettere a)
e b) di tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto di
convenzione;
e)
la durata del rapporto convenzionale;
f)
le modalità per la verifica periodica dei risultati conseguiti;
g)
il possesso dei requisiti comprovanti la capacità professionale dei volontari
impegnati e la continuità delle loro prestazioni;
h)
le modalità relative al rimborso delle spese vive sostenute
dall'organizzazione, adeguatamente documentate;
i)
la quantità di risorse economiche, di personale e di servizi da destinare
all'attività oggetto della convenzione.
2.
Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare le singole convenzioni,
costituisce titolo di priorità il possesso dei requisiti inerenti:
a)
la specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di
convenzione, valutate anche con riferimento alla qualità degli addetti;
b)
la disponibilità da parte dell'organizzazione di strutture e servizi idonei ed
adeguati ad assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
c)
la collocazione della sede dell'associazione nel territorio di competenza
dell'ente che stipula la convenzione.
3.
Titoli di priorità sono inoltre attribuiti secondo i seguenti criteri:
a)
continuità nello svolgimento delle attività;
b)
quantità delle prestazioni erogate;
c)
qualità delle prestazioni;
d)
numero delle convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici;
e)
distanza delle strutture rispetto all'utenza;
f)
ordine di iscrizione nel registro regionale.
4.
L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere
oggetto di affidamento a terzi.
5.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate sulla base di uno
schema tipo approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art.
11
Prestazioni
retribuite.
1.
Ferma restando la prevalenza dell'attività dei soggetti aderenti,
l'organizzazione di volontariato può avvalersi di prestazioni comunque
retribuite rese da soggetti non aderenti, purché si tratti di prestazioni
necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione oppure
occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.
Art.
12
Modalità
per lo svolgimento delle prestazioni.
1.
Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale possono accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati
convenzionati con gli enti pubblici operanti nel settore di loro interesse per
lo svolgimento della loro attività, purché questa sia compatibile con la
disciplina interna degli enti. L'eventuale diniego all'accesso deve essere
motivato.
2.
L'accesso è subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e
l'organizzazione di volontariato, concernenti le modalità di presenza del
volontariato ed il rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o
servizio.
3.
Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:
a)
la riconoscibilità del volontariato e dell'organizzazione di appartenenza;
b)
il rispetto da parte del volontariato della disciplina specifica dell'attività
svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o
servizio;
c)
il rispetto della libertà, dignità personale, diritto, convinzioni e
riservatezza degli utenti, compresa la libertà di questi ultimi di rifiutare
l'attività del volontariato.
Art.
13
Sedi
e attrezzature.
1.
Al fine di dotare le associazioni di volontariato di sedi ed attrezzature
necessarie per il conseguimento dei propri fini statutari gli enti locali
possono prevedere:
a)
la cessione in comodato alle associazioni di sedi o attrezzature proprie, per
la durata della convenzione;
b)
la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature.
Art.
14
Formazione
ed aggiornamento del volontariato.
1.
Per le attività formative dei volontari le Province possono avvalersi,
nell'ambito del sistema formativo regionale di cui alla legge regionale 21
ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, anche delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.
2.
I volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all'art. 2 possono partecipare ai corsi istituiti dagli enti
pubblici di cui all'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e
successive modifiche ed integrazioni.
3.
La Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e
successive modifiche ed integrazioni, realizza direttamente iniziative di
formazione di rilevante interesse che non risultino realizzabili dalle
Province.
Art.
15
Relazioni
annuali sulle attività di volontariato e sui rapporti con le organizzazioni.
1.
I comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di
ogni anno, la relazione redatta sulla base di quella disciplinata all'art. 6
illustrativa dell'andamento dei rapporti intercorsi con le organizzazioni di
volontariato.
2.
La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio entro il 30 giugno
sull'attività delle organizzazioni iscritte al registro regionale, nonché dello
stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali.
Art.
16
Nomine
regionali nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato.
1.
Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al
Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui al comma 1 dell'art.
15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2.
Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel Comitato di gestione previsto
al comma 1, quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri regionali maggiormente presenti con la loro attività nel
territorio regionale; i componenti durano in carica due anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Art.
17
Volontariato
di singoli cittadini.
1.
I cittadini singoli o i nuclei familiari che intendano prestare la propria
opera gratuitamente nell'ambito di attività svolte dai pubblici servizi sono
iscritti a domanda in apposito elenco istituito presso il comune di residenza e
suddiviso per settori di intervento.
2.
A tale fine il singolo volontario rivolge domanda al sindaco, indicando il
settore in cui intende svolgere la propria attività volontaria e comprovando la
propria idoneità operativa.
3.
Il Comune provvede a segnalare agli enti gestori dei pubblici servizi presenti
nel territorio i volontari disponibili ad operare nell'ambito delle competenze
del singolo ente.
4.
L'ente preposto alla gestione di pubblici servizi che intenda ammettere
volontari nell'ambito dell'attività di propria competenza può rimborsare al
volontario le eventuali spese vive sostenute nell'espletamento della
collaborazione accettata, escludendosi compensi o configurazioni di rapporto di
lavoro di alcun genere.
Art.
18
Norme
finali e transitorie.
1.
Sono abrogati la legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9 e l'articolo 28 della
legge regionale 31 maggio 1982, n. 29.
2.
Le organizzazioni di volontariato già iscritte negli albi di cui alla L.R. 31
maggio 1982, n. 29 e alla L.R. 23 gennaio 1987, n. 9 sono provvisoriamente
iscritte nel registro di cui all'art. 2. I volontari di cui all'elenco
regionale dell'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 sono
altresì iscritti negli elenchi previsti dall'art. 17 della presente legge.
3.
Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 si adeguano alle
disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in
vigore e trasmettono nello stesso termine al comune ove hanno sede legale la
documentazione di cui all'art. 4. Successivamente al ricevimento di tale
documentazione si applicano le disposizioni in materia di procedimento per
l'iscrizione nel registro regionale stabilite dall'art. 5.
4.
Qualora le organizzazioni di volontariato provvisoriamente iscritte nel
registro regionale non provvedano a quanto disposto dal comma 3 del presente
articolo nel termine previsto, sono cancellate dal registro regionale con
provvedimento del Presidente della Giunta regionale. La cancellazione ha
effetto dal momento dell'iscrizione.