L.R.
14 giugno 1994, n. 16 (1).
Costituzione
della Fondazione Umbria per la ricerca transculturale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 giugno 1994, n. 27.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, in armonia con gli artt. 11 e 14 del proprio Statuto,
promuove la «Fondazione Umbria per la ricerca transculturale», persona
giuridica di diritto privato, e partecipa con altri enti locali territoriali e
con eventuali altri soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e
gestione.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione purché le
finalità, sancite dallo statuto, siano la promozione della cultura, della
ricerca, dell'informazione e della formazione, nonché dell'interscambio e del
confronto scientifico interdisciplinare allo scopo di perseguire l'obiettivo
della
crescita
delle conoscenze culturali e scientifiche della comunità regionale.
Art.
2
Costituzione
della Fondazione.
1.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa deliberazione della
Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione
della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità
di ente fondatore.
2.
La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 accerta che lo
statuto, in particolare, disponga che:
a)
tra i soggetti fondatori figuri, oltre alla Regione Umbria, la Provincia di
Perugia;
b)
gli organi della Fondazione siano: il Consiglio di amministrazione, il
Presidente, il Comitato scientifico, il Comitato scientifico internazionale e
il Collegio dei revisori dei conti;
c)
il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di rappresentanti dei
soci fondatori da 5 a 10 con un minimo di 3 designati dalla Regione;
d)
il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione siano eletti dal Consiglio
di amministrazione nel proprio seno;
e)
un sindaco revisore effettivo, con funzioni di presidente del collegio dei
sindaci revisori, e uno supplente siano nominati dalla Regione dell'Umbria.
Art.
3
Patrimonio.
1.
Il patrimonio della Fondazione è così costituito:
a)
dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dai soci fondatori;
b)
dalle dotazioni patrimoniali apportate dai successivi soggetti sostenitori;
c)
dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano alla Fondazione,
con specifica destinazione a patrimonio.
2.
La Fondazione provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi
patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:
a)
contributi degli enti fondatori e soggetti sostenitori;
b)
proventi derivanti dalla propria attività e da contratti di sponsorizzazione;
c)
interventi finanziari pubblici o privati;
d)
qualsiasi altra erogazione o provento.
Art.
4
Esercizio
finanziario.
1.
L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2.
Il bilancio preventivo della Fondazione unitamente alla relazione programmatica
sull'attività da svolgere è predisposto dal presidente ed è approvato dal
Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
di riferimento.
3.
Il conto consuntivo, sempre predisposto dal presidente, è approvato dal
Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla fine dell'esercizio
finanziario.
4.
Le relazioni dei revisori dei conti saranno trasmesse al Consiglio di
amministrazione unitamente ai bilanci preventivi e consuntivi.
Art.
5
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge è
autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 250.000.000 da iscrivere, in
termini di competenza e di cassa al cap. 2242 di nuova istituzione denominato
«Contributo annuale ordinario della Regione alla Fondazione Umbria per la
ricerca transculturale. Finanziamento con fondi propri».
2.
Per le finalità, altresì, di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 3 della
presente legge, è autorizzata per l'anno 1994, la spesa di lire 50.000.000 da
iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 2243 di nuova
istituzione denominato: «Concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale
della Fondazione Umbria per la ricerca transculturale».
3.
All'onere complessivo di lire 300.000.000 di cui al precedente comma si fa
fronte con pari disponibilità che sarà prevista sul Fondo Globale del cap. 6120
del bilancio di previsione 1994.
4.
La Giunta regionale a norma dell'articolo 28, comma 2. della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare
al bilancio di previsione 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di
competenza che di cassa.
5.
Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà determinata
annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23.