L.R.
14 giugno 1994, n. 17 (1).
Norme
per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di
persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea (1-bis).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 giugno 1994, n. 27.
(1-bis)
Legge modificata dalla L.R. 15.01.2001,
n. 4.
Art.
1
Regolamenti
comunali.
1.
I Comuni predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, i regolamenti comunali per il servizio di taxi con autovettura,
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale e per il servizio di noleggio con
conducente di autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale in
conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
tenuto conto:
a)
dell'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale
residente nei vari nuclei dipendenti;
b)
della distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dalla più
vicina stazione ferroviaria, nonché della distanza delle frazioni tra di loro e
dal comune centro;
c)
della frequenza, della destinazione, nonché della capienza dei mezzi di
trasporto pubblico;
d)
dei servizi effettuati dalle ferrovie dello Stato e dalle ferrovie
commissariali governative e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale;
e)
delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e
sociali, che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe.
2.
I Comuni predispongono i regolamenti comunali per il servizio di taxi con
natanti e per il servizio di noleggio di natanti con conducenti in conformità a
quanto previsto dall'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto:
a)
della frequenza dei servizi pubblici di linea effettuati nei territori
comunali;
b)
della domanda dell'utenza e della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;
c)
della disponibilità di strutture di attracco;
d)
della competenza dell'Amministrazione della navigazione interna, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 56 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
3.
I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono soggetti al solo riscontro di
legittimità del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 45,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (2).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.
Art.
2
Commissione
consultiva regionale.
[1.
La Regione istituisce la commissione consultiva regionale, di cui al comma 4
dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2.
La commissione consultiva regionale è composta da:
a)
l'assessore regionale ai trasporti o suo delegato che la presiede;
b)
un esperto di discipline giuridiche ed amministrative designato dalla Giunta
regionale;
c)
un rappresentante degli Uffici provinciali della motorizzazione civile;
d)
un rappresentante dell'Unione Province italiane;
e)
un rappresentante dell'Unione regionale Camere di commercio dell'Umbria;
f)
un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni: FITA-CNA,
Confartigianato-Trasporti e Lega cooperative;
g)
un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei trasporti;
h)
un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
i)
due rappresentanti delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative
a livello regionale.
3.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale,
accertata la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione dei
componenti. La commissione si intende validamente costituita con la
designazione di almeno metà dei componenti. La commissione dura in carica il
periodo della legislatura regionale.
4.
In sede di prima applicazione la commissione è costituita entro quarantacinque
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via ordinaria la
commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'avvio di ciascuna
legislatura.
5.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale dell'Ufficio
viabilità e trasporti] (3).
(3)
Articolo abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30
giugno 1999, n. 19.
Art.
3
Commissione
consultiva comunale.
[1.
La commissione consultiva comunale, di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, è istituita entro i termini di cui al comma 4 del
precedente articolo] (4).
(4)
Articolo abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30
giugno 1999, n. 19.
Art.
4
Commissione
regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.
1.
È costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la commissione
regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'art. 6,
comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la quale:
a)
valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e procede
all'accertamento dei requisiti indicati all'art. 6;
b)
verifica, alla scadenza di ogni quinquennio, la sussistenza dei requisiti di cui
all'art. 6 nei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 5;
c)
accerta mediante apposito esame l'idoneità professionale dei candidati;
d)
redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione nel ruolo e lo trasmette
alle Camere di commercio competenti per territorio.
2.
La commissione regionale è composta da:
a)
un dirigente dell'Ufficio viabilità e trasporti, che la presiede, nominato
dalla Giunta regionale;
b)
un esperto nel settore nautico designato dalla Giunta regionale;
c)
un rappresentante delle Camere di commercio dell'Umbria;
d)
un rappresentante degli uffici provinciali della Motorizzazione civile;
e)
un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
f)
un rappresentante dell'Unione Province italiane;
g)
tre esperti in discipline giuridiche ed amministrative designati dalle
Associazioni: FITA-CNA;
Confartigianato-Trasporti
e Lega cooperative.
3.
I componenti della commissione durano in carica per il periodo della
legislatura regionale e possono essere sostituiti in ogni momento per
iniziativa dell'ente e dell'associazione che li ha designati.
4.
In sede di prima applicazione la commissione è costituita entro quarantacinque
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via ordinaria la
commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'avvio di ciascuna
legislatura.
5.
Fino alla costituzione della predetta commissione nei termini di cui al
precedente comma, rimane in funzione la commissione istituita con D.P.G.R. 25
maggio 1993, n. 396.
6.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale dell'Ufficio
viabilità e trasporti.
Art.
5
Istituzione
del ruolo regionale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi
pubblici non di linea.
1.
È istituito presso ogni Camera di commercio ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o
natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
2.
Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:
a)
conducenti di autovetture;
b)
conducenti di motocarrozzette;
c)
conducenti di natanti;
d)
conducenti di veicoli a trazione animale.
3.
È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.
4.
L'iscrizione a ruolo è subordinata al pagamento a favore della Camera di commercio,
competente per territorio, dei diritti di segreteria di cui alla legge 27
febbraio 1978, n. 49.
Art.
6
Requisiti
per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a
servizi pubblici non di linea.
1.
Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 5 l'aspirante deve
dimostrare:
a)
assenza di carichi pendenti;
b)
assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
c)
assenza di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze, di
cui alla presente legge;
d)
non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, di cui alla legge 19 marzo
1990, n. 55;
e)
assolvimento dell'obbligo scolastico;
f)
possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'iscrizione alle sezioni
riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
g)
possesso del titolo professionale, di cui al decreto 5 febbraio 1986 del
Ministero dei trasporti, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti
di natanti;
h)
di non aver superato i 65 anni per le sezioni riservate ai conducenti di
autovetture, motocarrozzette e natanti, ovvero gli anni 70 per la sezione
riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale (5);
i)
di essere residente in uno dei comuni della Regione Umbria (6).
(5)
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 15.
(6)
Lettera aggiunta dall'art. 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 15.
Art.
7
Modalità
per l'iscrizione nel ruolo.
1.
L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della
commissione regionale di cui all'art. 4. L'aspirante deve presentare alla
commissione regionale di cui all'art. 4, con sede presso l'Ufficio viabilità e
trasporti della Giunta regionale, domanda su carta legale con firma autenticata
nella quale sono indicate le generalità, la residenza, la cittadinanza, il
codice fiscale, nonché il titolo di studio posseduto. Alla domanda è allegata
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2.
Il certificato di iscrizione al ruolo è rilasciato dalla Camera di commercio
competente territorialmente.
Art. 8
Materie d'esame.
1.
L'esame di idoneità di cui all'art. 7 consiste in un colloquio basato su
domande concernenti le seguenti materie:
a)
nozioni di geografia fisica e stradale dell'Umbria e delle regioni limitrofe,
nonché toponomastica della regione Umbria;
b)
regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
c)
regole per l'accesso alla professione e suo esercizio;
d)
norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli,
anche ai fini della tutela dell'ambiente;
e)
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di
circolazione, sicurezza della circolazione, prevenzione degli incidenti;
f)
provvedimenti da prendere in caso di incidenti;
g)
norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.
Art.
9
Sospensione,
revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza.
1.
I Comuni procedono alla sospensione, alla revoca e alla decadenza delle licenze
o autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 15
gennaio 1992, n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2.
La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente sono sospese per un periodo non
superiore a 6 mesi qualora il titolare:
a)
contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal
provvedimento di autorizzazione e di licenza;
b)
sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dai casi previsti all'art.
10, commi 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
c)
interrompa il servizio senza giustificato motivo;
d)
non applichi le tariffe in vigore.
3.
La licenza e l'autorizzazione sono revocate qualora il titolare, nei confronti
del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga
nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli
indicati al comma 2.
4.
L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei
presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è
comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento
inadempitivo, con termine di 30 giorni per la presentazione di
controdeduzioni.
L'Amministrazione si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni
con provvedimento motivato da notificare all'interessato.
5.
La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione
e della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge,
comportano la decadenza dei relativi provvedimenti, da dichiararsi nei modi e
nei tempi di cui al comma 4.
Art.
10
Sanzioni
amministrative per il servizio di taxi.
1.
L'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi o del suo sostituto
di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è
punita con la sospensione dal servizio di giorni trenta.
2.
Per la sospensione di cui al comma 1 provvedono i Comuni con il procedimento di
cui al comma 5 dell'art. 9 della presente legge.
Art.
11
Norma
transitoria.
1.
Per l'iscrizione di diritto nel ruolo dei soggetti di cui all'art. 6, comma 7,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, si fa riferimento alla deliberazione
regionale 3 marzo 1993, n. 884, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione, n. 15 del 31 marzo 1993.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.