L.R.
21 giugno 1994, n. 18 (1).
Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e annesso bilancio pluriennale
1994/1996 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 giugno 1994, n. 27, supplemento straordinario.
(2)
Variazioni al bilancio di previsione per il 1994 sono state apportate con L.R.
2 dicembre 1994, n. 37 e con L.R. 23 dicembre 1994, n. 39; il bilancio è stato
assestato con L.R. 23 dicembre 1994, n. 40.
Art.
1
Stato
di previsione dell'entrata.
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario
1994 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire
5.316.633.311.914, in termini di competenza e in lire 4.892.741.572.622, in
termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle
imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione
delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1994 secondo lo stato
di previsione di cui al comma precedente.
Art.
2
Stato
di previsione della spesa.
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario
1994 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in lire
5.316.633.311.914, in termini di competenza ed in lire 4.892.741.572.622, in
termini di cassa.
2.
È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1994 entro il limite
degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al
precedente comma.
3.
È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1994 entro
il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui
al primo comma.
Art.
3
Quadro
generale riassuntivo.
1.
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario
1994 annesso alla presente legge.
Art.
4
Destinazione
dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata.
1.
L'avanzo finanziario di lire 453.368.389.396 iscritto al cap. 3 dello stato di
previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a
destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1993 è destinato agli
interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.
2.
Le economie a valere sugli stanziamenti di cui ai capp. 7640, 8280 e 8160,
finanziate con i fondi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e legge 29 maggio
1982, n. 308, sono utilizzate in via di anticipazione con la presente legge
mediante aumento delle dotazioni dei capp. 3896 per lire 2.753.913.902, 3897
per lire 1.800.000.000, 3905 per lire 200.000.000 e 4223 per lire 300.000.000.
3.
Con legge di bilancio 1995 o di variazione allo stesso sarà disposto, a valere
sulla assegnazione recata per detto anno del Piano agricolo nazionale, il
reintegro degli stanziamenti di cui al precedente comma.
4.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte ai sensi del precedente comma 1
saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1994 in base al
risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente (3).
(3)
In deroga al presente articolo vedi l'art. 18, L.R. 28 agosto 1995, n. 40.
Art. 5
Autorizzazione
di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale.
1.
A norma dell'art. 5, secondo e quarto comma, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, legge regionale di contabilità gli importi da iscrivere a carico
del bilancio per l'esercizio 1994 - per attività ed interventi a carattere
continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la
determinazione della spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura
indicata nella Tab. I) allegata alla presente legge.
Art.
6
Rifinanziamento
di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1994 sono autorizzate le spese di cui alla
allegata Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi
regionali o statali.
Art.
7
Destinazione
della quota 1994 del Fondo sanitario nazionale.
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1994 sul Fondo sanitario
è destinata agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente
legge.
Art.
8
Variazioni
al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'art. 28, primo comma, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso
dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi
capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1994 al fine di iscrivere o rettificare
le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a
scopi specifici nonché delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per
l'anno 1994, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei
capitoli 3930, 3931 e 3932 dell'entrata e 9900, 9901 e 9902 della spesa in
dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati
«Regione Umbria» presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di
bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute
esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio
regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Art.
9
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie.
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 22
della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, quelle descritte nell'elenco n. 1
allegato alla Tab. B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il
prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap.
6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli
indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonché per il pagamento dei
residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa a norma dell'art. 53, secondo comma, della stessa legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Art.
10
Fondo
di riserva per le spese impreviste.
In
osservanza dell'art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta
regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a
convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per
le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o
a capitoli nuovi.
Art.
11
Fondo
di riserva di cassa.
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 25 della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, è stabilito per l'anno 1994 in L. 75.751.820.889 (cap. 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con
deliberazione del Consiglio regionale soggetta a controllo.
Art.
12
Autorizzazione
alla stipulazione di mutui.
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 1994 ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, la
Giunta regionale è autorizzata ad assumere, a norma dell'art. 31 della medesima
legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 50.274.800.000 per
una durata massima di anni 20 ed entro il limite di spesa di L. 1.300.000.000
per l'anno 1994, e L. 7.900.000.000 per ciascuno degli anni successivi (4).
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 1994 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al
programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1994-1996 allegato (appendice n.
1).
3.
L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinata, a norma dell'art.
31 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità
all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1992.
4.
Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella
Tabella Q), allegata alla presente legge.
5.
Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1991,
determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 11
della legge regionale 21 luglio 1993, n. 5, è rinnovata l'autorizzazione alla
Giunta regionale ed assumere, a norma dell'art. 31 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità uno o più mutui fino
all'importo complessivo di L. 123.450.022.355, per una durata massima di anni
20 ed entro il limite di spesa di L. 6.300.000.000, per l'anno 1994 e L.
20.000.000.000, per ciascuno degli anni successivi.
6.
Al conseguente onere relativo agli anni 1994 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del
programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1994/1996 allegato (appendice n.
1).
7.
Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella
R).
(4)
Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 2 dicembre 1994, n. 37.
Art.
13
Finanziamento
Comunità montane.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto al
cap. 8390 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario
1994 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata
(cap. 820).
Art.
14
Interventi
programmati in agricoltura e foreste.
1.
La quota di spettanza della Regione dell'Umbria per l'anno 1994 a valere sui
fondi di cui agli artt. 3 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 come
rifinanziata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) per
gli interventi programmati in agricoltura e foreste è provvisoriamente stimata
in L. 22.613.000.000 e destinata secondo quanto indicato alla tabella «V»
allegata alla presente legge.
2.
Gli interventi relativi verranno attuati nel rispetto di quanto indicato nei
programmi di applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, approvati dal
Consiglio regionale.
3.
Con successiva legge di variazione, ad avvenuta definitiva assegnazione dei
fondi di cui al precedente comma 1, si provvederà ad apportare al bilancio
regionale le eventuali conseguenti variazioni sia in termini di competenza che
di cassa.
Art.
15
Interventi
per corsi di formazione professionale L.R. 21 ottobre 1981, n. 69 e L.R. 11
agosto 1983, n. 30.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
corrispondenza dei capp. 2965 (V. 6610 - 6614 - 6615 - 6620) e 2971 (V. 6610 -
6614 - 6615 - 6620) è subordinata al preventivo accertamento dell'entrata
corrispondente (capp. 2810 e 2816 - entrata).
Art.
16
Interventi
previsti dalla rimodulazione dell'obiettivo 5B legge 16 aprile 1987, n. 183.
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1994 a valere sul fondo
di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183 per il cofinanziamento delle
risorse aggiuntive revenienti dalla rimodulazione dell'obiettivo 5B e dalla
rivalutazione lira/ECU, è provvisoriamente stimata in L. 7.612.560.000 (cap.
2110/entrata).
2.
La Giunta regionale, ad avvenuta definitiva assegnazione dei fondi di cui al
precedente comma, provvederà ad apportare al bilancio regionale le conseguenti
variazioni a norma dell'art. 8 della presente legge.
Art.
17
Interventi
previsti dalla Tabella «Q».
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
corrispondenza dei capitoli di cui alla Tabella «Q», allegata alla presente
legge, è subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo
all'esercizio finanziario 1992.
Art.
18
Fondo
consortile Società TRE a r.l.
1.
La quota di L. 200.000.000, iscritta al cap. 7820/V.2480 dello stato di
previsione del bilancio 1994, è vincolata dall'incremento del fondo consortile
della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.
Art.
19
Apertura
di credito a favore dei funzionari delegati.
1.
Per l'anno 1994 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, secondo comma, della
vigente legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità
aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e
per i capitoli di spesa indicati nella Tab. P) allegata alla presente legge.
Art.
20
Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità.
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, legge regionale di contabilità la Giunta regionale è autorizzata a
rinunciare - nel corso dell'anno 1994 - ai diritti di credito che la Regione
Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene
pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di L. 5.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato
dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
Art.
21
Approvazione
del bilancio pluriennale 1994-1996.
1.
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1996
secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1994 -
diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio
pluriennale 1994/1996 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali
programmi e/o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma
devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
Art.
22
Bilanci
di Enti dipendenti dalla Regione.
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, legge regionale di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni,
sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei
seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
1)
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea istituito con legge regionale 12
agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 2);
2)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui
alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);
3)
Centro per le pari opportunità tra donna e uomo istituito con legge regionale
27 dicembre 1989, n. 45 (Appendice n. 4);
4)
Centro di studi giuridici e politici istituito con legge regionale 26 maggio
1975, n. 38, modificata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice
n. 5);
5)
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella
dorsale appenninica umbra - CE.D.R.A.V., istituito con legge regionale 18
aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 6);
6)
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.) istituito con
legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 7);
7)
Ente di sviluppo agricolo in Umbria di cui alla legge regionale 20 febbraio
1984, n. 5 (Appendice n. 8);
8)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Terni, di cui
alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 9).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati
(5)
(5)
Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio con annessi
prospetti ed elenchi.