L.R.
19 luglio 1994, n. 19 (1).
Norme
per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo
del fenomeno del randagismo.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 luglio 1994, n. 32.
Art.
1
Finalità
della legge.
1.
La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove
comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose del benessere
degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie, sia per la
prevenzione e cura delle malattie proprie delle specie tutelate che per quelle
trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.
2.
Ai fini della legge si intendono per animali di affezione gli animali
appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, compresi quelli che
svolgono attività utili all'uomo, nonché i cani vaganti od inselvatichiti e le
colonie di gatti liberi.
Art.
2
Benessere
degli animali.
1.
Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
a)
è vietato causare dolore o sofferenza agli animali, fatti salvi i casi di
intervento terapeutico;
b)
sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che
comportino maltrattamenti agli animali;
c)
è vietato abbandonare gli animali di affezione di cui si abbia il possesso o la
detenzione a qualunque titolo, o comunque lasciarli liberi o incustoditi senza
le debite cautele;
d)
gli animali di affezione senza legittimo proprietario ritrovati, catturati o
comunque ospitati presso le strutture di ricovero individuate ai sensi della
presente legge, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione,
salvo quanto previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
Art.
3
Responsabilità
del detentore.
1.
Chiunque detiene un animale di affezione o accetta, a qualunque titolo, di
occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a
garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi
bisogni fisiologici ed etologici.
2.
È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
3.
È vietato detenere animali di affezione in numero o in condizioni tali da
causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio
al benessere degli animali stessi.
Art.
4
Controllo
della riproduzione.
1.
La Regione e le Unità sanitarie locali attraverso i servizi veterinari pubblici
anche con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che
operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali,
promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della
riproduzione degli animali di affezione.
2.
Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
delle nascite viene effettuato per mezzo dei servizi veterinari delle Unità
sanitarie locali, degli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile,
delle società protettrici degli animali e di privati, secondo quanto previsto
all'art. 11.
3.
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dei servizi sanitari
delle Unità sanitarie locali o presso altre strutture convenzionate.
Art.
5
Soppressione
eutanasica.
1.
La soppressione di un animale di affezione è eseguita esclusivamente da un
medico veterinario ed in modo da non causare sofferenze all'animale.
Art.
6
Anagrafe
canina.
1.
Presso ogni Unità sanitaria locale è istituita una anagrafe del cane contenente
l'elenco, numerato progressivamente, di tutti i cani presenti nel territorio.
2.
Fermo restando il disposto dell'art. 83 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il
proprietario deve provvedere entro centoventi giorni dalla nascita o comunque,
entro dieci giorni dal possesso, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe di
cui al comma 1 contestualmente all'apposizione del codice di riconoscimento, di
cui all'art. 7.
3.
Per l'iscrizione viene compilata un'apposita scheda, predisposta dalla Giunta
regionale, che verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di
profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
Art.
7
Codice
di riconoscimento.
1.
Il codice di riconoscimento è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo
comunque indelebile e chiaramente leggibile. Sul piatto interno della coscia
destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio veterinario
dell'Unità sanitaria locale presso le strutture operative territoriali, oppure
da veterinari appositamente autorizzati dall'Unità sanitaria locale competente,
a condizione che gli stessi dispongano di strutture e attrezzature adeguate.
2.
Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti in altre regioni è valido ai
fini dell'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 6.
3.
La Giunta regionale può riconoscere validi con proprio atto altri tipi di
tatuaggio, purché apposti da Enti abilitati a livello nazionale; l'animale
tatuato deve comunque essere iscritto all'anagrafe canina dell'Unità sanitaria
locale di competenza.
4.
Il veterinario libero professionista provvede all'apposizione del numero di
codice indicato dalla Unità sanitaria locale e comunica tempestivamente alla
stessa l'intervento effettuato.
5.
Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere condotte con
metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza all'animale.
6.
I disabili forniti di idonea certificazione della necessità del cane sono
esonerati dal pagamento del concorso alle spese per l'apposizione del tatuaggio
al proprio cane effettuata dalla struttura pubblica. Sono altresì esonerate dal
pagamento le associazioni protezionistiche per i cani abbandonati ospitati nei
canili delle stesse e tatuati nella struttura pubblica.
Art.
8
Trasferimento,
scomparsa o morte del cane.
1.
Ai fini della presente legge, il possessore o detentore del cane deve segnalare
all'Unità sanitaria locale di competenza la scomparsa dell'animale entro tre
giorni dall'evento; analoga segnalazione deve essere fatta entro dieci giorni
in caso di trasferimento a qualsiasi titolo o di morte dell'animale.
2.
Nel caso di trasferimento di proprietà del cane l'animale deve essere iscritto
all'anagrafe dell'Unità sanitaria locale di destinazione con il codice ad esso
già attribuito.
Art.
9
Controllo
del randagismo.
1.
I singoli cittadini e le associazioni di volontariato collaborano alla
individuazione ed alla segnalazione di animali di affezione vaganti.
2.
Le Unità sanitarie locali provvedono alla individuazione e cattura degli
animali, anche mediante forme di convenzionamento con soggetti idonei.
3.
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al
proprietario.
4.
Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico del
proprietario.
5.
I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio e, previa
adeguata profilassi sanitaria, possono essere affidati in via temporanea a
privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni
protezionistiche iscritte all'albo di cui all'art. 12; se non reclamati entro
il termine di sessanta giorni dalla cattura l'assegnazione diventerà
definitiva.
6.
Gli animali di affezione non definitivamente assegnati e ricoverati presso le
strutture di cui all'art. 10, vengono sterilizzati.
7.
Le associazioni di cui al comma 5 possono, a proprie spese, d'intesa con le
Unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in
libertà assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza nel
rispetto dell'igiene pubblica.
Art.
10
Canili
e strutture di ricovero per gli animali di affezione.
1.
I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento
dei canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi per gli animali di
affezione anche per la custodia temporanea dopo la cattura.
2.
I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono, direttamente o
mediante la stipula, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, di apposite convenzioni con gli Enti e le associazioni iscritte all'albo
regionale di cui all'art. 12, alla gestione delle strutture di cui al comma 1.
3.
I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, in carenza di strutture
pubbliche, possono stipulare convenzioni per l'utilizzo di quelle private
esistenti.
4.
Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere appositi locali per primi
interventi di pronto soccorso agli animali di affezione, per l'isolamento e il
controllo di eventuali malattie infettive, per la profilassi sanitaria di cui
al comma 5 dell'art. 9.
5.
Le strutture di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche
generali:
a)
conveniente distanza da abitazioni singole ed in particolare da centri abitati;
b)
sufficiente approvvigionamento idrico;
c)
scarichi conformi alle norme vigenti;
d)
ricoveri individuali o per più animali, costituiti da una zona riparata,
facilmente lavabile e disinfettabile e da un parcheggio esterno. Le dimensioni
delle strutture sono regolate nel piano triennale di cui all'art. 11 sulla base
delle esigenze.
6.
Il controllo e l'assistenza sanitaria delle strutture di cui al comma 1 sono
assicurate dalle Unità sanitarie locali anche mediante forme di convenzione con
veterinari liberi professionisti.
7.
Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento
animali di affezione.
8.
La Regione concorre al finanziamento delle opere di cui al comma 1 ed alla
relativa gestione, secondo le modalità stabilite dal piano triennale di cui
all'art. 11.
9.
Le strutture private adeguano, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente
legge, i propri standard a quanto previsto al comma 5 e sono soggette alle
norme di cui all'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
Art.
11
Piano
triennale degli interventi di prevenzione del randagismo.
1.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, propone al Consiglio regionale un piano triennale degli
interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione che
contenga:
a)
gli interventi e le relative priorità per il risanamento, la costruzione e la
gestione delle strutture di cui al comma 1 dell'art. 10 nonché l'individuazione
delle strutture cui faranno riferimento i Comuni non provvisti di strutture
proprie;
b)
gli interventi ed i programmi di informazione e di educazione per favorire la
diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge fra
quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al
commercio, al trasporto ed alla custodia di animali di affezione;
c)
le iniziative scolastiche di aggiornamento programmate dai collegi dei docenti
finalizzate alla formazione della sensibilità e della consapevolezza dei
giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente;
d)
corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici
veterinari, al personale di vigilanza delle Unità sanitarie locali ed alle
guardie zoofile;
e)
la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dalla presente
legge;
f)
gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.
2.
Il piano triennale prevede rispettivamente per gli interventi di cui alla
lettera a) fino al 75 per cento delle disponibilità finanziarie e per le
lettere b), c), d), fino al 25 per cento.
Art.
12
Albo
regionale delle associazioni per la protezione degli animali.
1.
Ai fini di quanto previsto dalla presente legge è istituito presso la Giunta
regionale l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali,
al quale possono iscriversi le associazioni il cui statuto contenga le finalità
previste agli artt. 1 e 2 della presente legge.
Art.
13
Provvedimenti
e sanzioni amministrative.
1.
In caso di violazione alle norme di cui agli artt. 2 e 3, gli animali
maltrattati o comunque ricadenti sotto l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3
sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Unità
sanitaria locale, per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere, i
costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
2.
Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente di
iscriverlo all'anagrafe di cui all'art. 6 è punito con la sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.
3.
Il detentore di animali di affezione che ne permette il vagabondaggio, salvo
che per i casi disciplinati da normative speciali, o li abbandoni anche
nell'ambito della propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa da
lire 200.000 a lire 1.200.000.
4.
La violazione degli obblighi previsti dall'art. 8 della presente legge è punita
con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.
5.
I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono
acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi
previsti nella presente legge.
6.
Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute ad interventi legislativi
nazionali, sono aggiornate con decreto del Presidente della Giunta.
Art.
14
Comitato
regionale per la protezione degli animali.
1.
È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la protezione
degli animali.
2.
Il Comitato è composto da:
a)
uno zoologo della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
dell'Università degli studi di Perugia;
b)
un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli
studi di Perugia;
c)
un veterinario dei servizi veterinari della Giunta regionale;
d)
un funzionario dell'Ufficio zootecnia della Giunta regionale;
e)
un funzionario del servizio programmazione faunistica della Giunta regionale;
f)
un veterinario dirigente in rappresentanza delle Unità Sanitarie Locali;
g)
tre rappresentanti designati dalle Associazioni per la protezione degli animali
iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 12;
h)
due docenti nominati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali.
3.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo
delegato.
4.
Il Presidente della Giunta regionale acquisisce entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni di cui al comma 1 e
provvede con proprio decreto alla nomina del Comitato che rimane in carica per
la durata della legislatura.
5.
I compiti di segretario del Comitato sono svolti da un funzionario di livello
non superiore all'VIII qualifica funzionale, individuato dalla Giunta
regionale.
6.
Il Comitato svolge funzioni di consulenza della Giunta regionale in materia di
protezione degli animali e può sottoporre a questo scopo, alla medesima,
proposte per la realizzazione di opportune iniziative.
7.
Il Comitato, su richiesta della Giunta regionale, può esprimere pareri sugli
specifici disegni di legge.
Art.
15
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lett. a), dell'art. 11,
di cui alla presente legge, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L.
186.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7310
di nuova istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio 1994, denominato:
«Contributi ai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi per il risanamento,
costruzione e gestione delle strutture di ricovero per gli animali di affezione
e dei canili pubblici».
2.
Per gli interventi previsti alle lettere b, c), d) dell'art. 11 della presente
legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 62.878.710, da iscrivere
in termini di competenza e di cassa, al cap. 2331 di nuova istituzione
denominato: «Spese per la produzione e l'attuazione dei programmi di
informazione e di educazione per la prevenzione ed il controllo del fenomeno
del randagismo».
3.
Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 248.878.710, di cui ai precedenti
commi, si fa fronte con pari disponibilità esistente al cap. 2330 dello stato
di previsione della spesa dell'esercizio 1994.
4. (2).
5.
Al finanziamento dell'onere relativo al funzionamento del Comitato regionale
per la protezione degli animali di cui all'art. 14 della presente legge si farà
fronte con quota dello stanziamento dell'esistente cap. 560 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale 1994, bilancio pluriennale
1016081.
6.
Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente
determinata con legge di bilancio.
(2)
Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione per il
1994, approvato con L.R. 21 giugno 1994, n. 18.
Art.
16
Norme
abrogative.
1.
Sono abrogate la legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, la legge regionale 17
aprile 1990, n. 30 ed ogni disposizione incompatibile od in contrasto con la
presente legge.
Art.
17
Norma
di rinvio.
1.
Per quanto non previsto dal presente articolato si fa richiamo a quanto disposto
dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
Art.
18
Norma
transitoria.
1.
Restano in vigore le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione
della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, purché compatibili con la
presente legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 1994, nelle more
dell'approvazione del piano triennale di cui all'art. 11, a procedere, previo
censimento delle strutture esistenti e funzionanti di cui all'art. 10,
all'erogazione delle provvidenze previste nella misura stabilita al comma 2
dell'art. 11.