L.R.
26 luglio 1994, n. 20 (1).
Istituzione
del Comitato consultivo regionale per il territorio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 agosto 1994, n. 33.
Art.
1
Comitato
consultivo regionale per il territorio.
1.
La Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui al titolo III della
legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e le sottocommissioni provinciali di cui
all'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono sostituite dal
Comitato consultivo regionale per il territorio (C.C.R.T.), come disciplinato
dalla presente legge.
Art.
2
Competenze
ed attribuzioni del C.C.R.T.
1.
Il C.C.R.T. esprime pareri in via esclusiva al Consiglio ed alla Giunta
regionale, ai sensi della legge urbanistica vigente, in materia di
pianificazione territoriale e paesistica, urbanistica, beni ambientali e
parchi, edilizia ed opere pubbliche di interesse regionale.
1-bis.
I pareri di cui al comma 1 devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine si procede ai sensi del comma 2, dell'art. 16 della L. 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (2).
2.
Il C.C.R.T. esercita le funzioni di tutela dei beni ambientali, di cui all'art.
2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
3.
Il Consiglio e la Giunta regionale possono avvalersi del parere del C.C.R.T.
anche per materie non espressamente previste ai commi 1 e 2.
4.
Il C.C.R.T. esprime pareri agli enti locali che lo richiedano e ad altri
soggetti eventualmente indicati dalla legge.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 giugno 1999, n. 14.
Art.
3
Composizione
del C.C.R.T. e nomina dei componenti.
1.
Il C.C.R.T. è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si
compone dei seguenti 11 membri:
a)
cinque docenti universitari esperti in: pianificazione territoriale ed
urbanistica, economia, storia dell'arte, ecologia e scienze ambientali, diritto
urbanistico. Ciascuno è scelto nell'ambito di una terna di nominativi indicati
dall'Università di Perugia. Qualora tali esperti non siano ivi presenti possono
essere richiesti ad altre Università;
b)
due architetti, scelti nell'ambito di due terne, indicate dagli ordini
professionali provinciali di appartenenza;
c)
due ingegneri, scelti nell'ambito di due terne, indicate dagli ordini
professionali provinciali di appartenenza;
d)
un geologo, scelto nell'ambito di una terna, indicata dall'ordine professionale
regionale di appartenenza;
e)
un agronomo, esperto anche in forestazione, scelto nell'ambito di una terna,
indicata dagli ordini professionali provinciali di appartenenza.
2.
Il C.C.R.T. elegge nel proprio seno il presidente.
3.
I membri di cui al comma 1, esperti nelle materie proprie del C.C.R.T. di cui
all'art. 2, sono designati dalla Giunta regionale in modo da garantire la
pluralità delle specializzazioni scientifiche sulla base dei curricula
proposti. È garantita altresì, all'interno del C.C.R.T., la presenza di esperti
nelle discipline geotecniche ed impiantistiche.
4.
Le terne dei nominativi di cui al comma 1 sono richieste dalla Giunta regionale
entro 20 giorni dal suo insediamento e devono pervenire entro i successivi 20
giorni. Decorso inutilmente tale termine, alle designazioni provvede il
Presidente della Giunta regionale.
5.
Per quanto non disposto espressamente dalla presente legge, si fa rinvio alla
normativa in materia di designazione e nomine di competenza regionale.
6.
Nei casi in cui il C.C.R.T. esercita le funzioni di cui all'art. 2 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, esso è integrato, con diritto di voto, dal sindaco e
dal presidente della Provincia, nelle cui competenze territoriali ricade la
proposta di vincolo, nonché dal Soprintendente regionale per i beni ambientali,
architettonici e storico artistici e dal Soprintendente regionale per i beni
archeologici, o da un loro delegato.
7.
Nei casi in cui il C.C.R.T. esercita le funzioni di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, esso è integrato da due docenti universitari esperti in
antropologia culturale, flora e fauna. Ciascuno di essi è scelto con i criteri
e le modalità di cui al comma 1, punto a).
8.
Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983,
n. 50.
9.
Sono invitati alle sedute del C.C.R.T. per l'esame degli strumenti urbanistici,
senza diritto di voto, i componenti della competente commissione consiliare
permanente della Regione.
10.
Le funzioni di segretario del C.C.R.T. sono svolte da un dipendente regionale
di livello non inferiore all'ottavo, individuato dalla Giunta regionale fra i
dipendenti in servizio presso l'ufficio competente.
Art.
4
Durata
in carica e decadenza dei componenti.
1.
I componenti del C.C.R.T. durano in carica per la durata della legislatura
regionale.
2.
I componenti del C.C.R.T. decadono a seguito di assenza ingiustificata a
quattro sedute consecutive. In tal caso i sostituti sono designati con le
procedure previste dall'art. 3.
3.
I componenti, di cui al comma 1 dell'art. 3, possono ricoprire l'incarico una
sola volta.
4.
Si applicano al C.C.R.T. le norme in materia di proroga degli organi
amministrativi.
Art.
5
Funzionamento
e procedure.
1.
Il presidente del C.C.R.T. redige l'ordine del giorno, e designa, tra i
componenti del C.C.R.T., uno o più relatori per ogni argomento.
2.
Partecipano alle sedute del C.C.R.T., senza diritto di voto, il dirigente
dell'ufficio responsabile del procedimento istruttorio ed i dirigenti facenti
parte dell'Area o delle Aree operative o funzionali, alla cui competenza sono
affidati gli argomenti posti all'ordine del giorno. I suddetti dirigenti
forniscono tutti gli elementi conoscitivi utili all'esame del Comitato, anche
al fine valutare la compatibilità degli argomenti in discussione con gli
strumenti vigenti di programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale
della Regione.
3.
Il C.C.R.T., in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, invita i
rappresentanti delle amministrazioni interessate, i quali partecipano alla
discussione senza diritto di voto, con le modalità stabilite dal regolamento. I
pareri sono validamente espressi anche in assenza dei predetti soggetti.
4.
Il C.C.R.T. può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto,
studiosi e tecnici particolarmente esperti negli specifici argomenti da
trattare.
5.
Il C.C.R.T. con proprio regolamento disciplina le specifiche modalità di
funzionamento. Il regolamento è adottato dal C.C.R.T. nella prima seduta
successiva all'insediamento ed è approvato dalla Giunta regionale.
6.
Il regolamento disciplina altresì le modalità di presa visione ed estrazione di
copie degli atti del C.C.R.T.
Art.
6
Validità
delle sedute.
1.
Le sedute del C.C.R.T. sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti. I pareri sono validamente espressi quando siano adottati con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2.
Delle riunioni del C.C.R.T. è redatto apposito verbale, approvato dai
componenti, riportante altresì il testo delle proposte di parere, degli
eventuali emendamenti e del parere finale, con l'indicazione delle votazioni
effettuate e delle motivazioni dei voti contrari.
Art.
7
Incompatibilità.
1.
I componenti del C.C.R.T. hanno l'obbligo di non presenziare alla discussione e
votazione delle questioni poste all'ordine del giorno, per le quali abbiano un
interesse personale o professionale, dichiarando tempestivamente tale
circostanza.
2.
Nell'ipotesi di non ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, la Giunta
regionale dichiara la decadenza dall'incarico e la non validità della
votazione.
3.
Per le altre eventuali cause di incompatibilità si rinvia alla normativa di
disciplina delle designazioni e delle nomine di competenza regionale.
Art.
8
Indennità
di presenza e rimborso spese.
1.
Ai componenti del C.C.R.T. è corrisposta una indennità di presenza di lire
250.000, al netto delle ritenute di legge, per ogni giornata di effettiva
partecipazione alle sedute del Comitato.
2.
Ai componenti del C.C.R.T., residenti fuori del territorio comunale sede del
C.C.R.T., compete, altresì, il rimborso delle spese, documentate mediante
fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo e per il vitto.
Compete, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le
modalità stabilite per il trattamento di missione dei dipendenti regionali con
qualifica di dirigente.
3.
Di norma le sedute del C.C.R.T. sono settimanali.
Art.
9
Abrogazione.
1.
Sono abrogati la legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, nonché l'articolo 3
della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.
2.
Nelle vigenti leggi della Regione dell'Umbria, alla dizione «Commissione
regionale tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n.
20», ovvero «Commissioni provinciali di cui alla legge regionale 4 marzo 1980,
n. 14», è sostituita quella di «Comitato consultivo regionale per il
territorio», di cui alla presente legge.
Art.
10
Norme
transitorie.
1.
Il Presidente della Giunta regionale provvede a costituire il C.C.R.T. entro 45
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Fino all'insediamento del C.C.R.T., le funzioni previste dalla presente legge
sono svolte dalle attuali commissioni già previste dalla legge regionale 9
maggio 1977, n. 20 e dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.
3.
I componenti del C.C.R.T., nominati in sede di prima applicazione della
presente legge, possono essere rinominati anche nella successiva legislatura,
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.
Art.
11
Norma
finanziaria.
1.
Al finanziamento dell'onere relativo al funzionamento del Comitato consultivo
regionale per il territorio, di cui alla presente legge, si farà fronte con
quota dello stanziamento dell'esistente capitolo 560 dello stato di previsione
della spesa di bilancio regionale 1994, bilancio pluriennale 1061081.