L.R. 2 agosto 1994, n. 21 (1).

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 agosto 1994, n. 34.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 28. Il comma 2 dello stesso art. 6 ha stabilito che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della suddetta L.R. n. 28/1999 sono portati a compimento ai sensi della legge regionale abrogata dal comma 1.

 

 

Art. 1

Finalità della legge.

 

[1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e le norme internazionali, con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dall'art. 1 dello Statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona umana e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione intesa a promuoverne il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma l'esercizio delle proprie competenze.

2. A tale fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di solidarietà e di informazione tese a consolidare e sviluppare la tradizione dell'Umbria come terra di pace.

3. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assume iniziative proprie e favorisce interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella regione.

4. Il Consiglio regionale, in situazioni di eccezionalità e di emergenza, può concedere contributi straordinari finalizzati al sostegno di specifici progetti ed iniziative di solidarietà anche internazionale previa intesa con gli organi statali competenti] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 28.

 

 

Art. 2

Iniziative culturali, di formazione e di informazione.

 

[1. La Regione promuove:

a) convegni di informazione e studio con partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale ed internazionale, sui temi della pace e della promozione dei suoi presupposti;

b) un premio annuale denominato «Umbria per la pace», a riconoscimento dell'attività svolta da persone, enti e associazioni in uno dei seguenti ambiti: l'impegno per la pace, la progettazione educativo-culturale, l'informazione, la produzione artistica, la ricerca. Le modalità per l'assegnazione del premio sono stabilite con delibera della Giunta regionale;

c) corsi di formazione per giovani, insegnanti e operatori culturali;

d) iniziative di documentazione sui problemi della pace e sulle attività delle istituzioni e dei movimenti per la pace] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 28.

 

 

Art. 3

Iniziative nel campo della ricerca.

 

[1. La Regione promuove ricerche in tema:

a) di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;

b) di nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel quadro dello sviluppo di una politica di pace;

c) di esperienze, ragioni e prospettive del principio e della pratica della non violenza;

d) di pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace.

2. L'affidamento delle ricerche è deliberato dalla Giunta regionale che all'uopo può anche stipulare specifiche convenzioni.

3. La Regione promuove la diffusione nella scuola dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 28.

 

 

Art. 4

Iniziative nel settore dell'istruzione.

 

[1. La Regione, nel quadro delle finalità della presente legge istituisce, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione vigente, premi per tesi di laurea o di specializzazione presso le Università presenti nella Regione sui temi della pace, dei diritti umani, dello sviluppo e della cooperazione.

2. La Regione favorisce l'introduzione di programmi e sussidi per l'educazione alla pace ed incentiva iniziative didattiche e culturali nelle scuole di ogni ordine e grado] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 28.

 

 

Art. 5

Presentazione delle proposte.

 

[1. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 presentano al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno le proposte di iniziative nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, volte a definire il programma annuale degli interventi di cui all'art. 7] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 28.

 

 

Art. 6

Forum annuale e Commissione speciale.

 

[1. Ai fini della predisposizione del programma annuale di interventi di cui all'art. 7 la Giunta regionale promuove un Forum annuale sulla promozione internazionale della pace aperto a tutte le istituzioni, gli enti, le associazioni e le persone interessate.

2. È istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale e per tutto l'arco di validità della presente legge, una Commissione speciale per la promozione della cultura della pace avente scopi consultivi e propositivi in ordine alle finalità della presente legge. Le riunioni della Commissione sono pubbliche.

3. La Commissione di cui al comma 2 è così composta:

a) tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Coordinamento degli enti locali per la pace;

c) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

d) un rappresentante di ciascuna Università e di ciascun Provveditorato agli studi;

e) un rappresentante per ciascuna Associazione, individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che svolge attività nel settore della pace, operante nel territorio regionale con struttura sociale a base democratica e senza fini di lucro.

4. La Commissione funziona sulla base di apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza entro i trenta giorni successivi all'approvazione della presente legge] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 28.

 

 

Art. 7

Programma annuale degli interventi e piano finanziario.

 

[1. La Giunta regionale provvede, nell'ambito della sua competenza, alla redazione del programma annuale degli interventi e del piano finanziario che vengono trasmessi al Consiglio regionale, per l'approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Il programma è approvato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dal suo ricevimento.

2. Il programma determina obiettivi e priorità annuali e individua le iniziative relative alla loro realizzazione.

3. Il programma annuale è altresì accompagnato da una relazione sugli obiettivi programmatici da conseguire nell'ambito della promozione della cultura della pace, nonché sullo stato di attuazione delle iniziative già assunte in base alla presente legge] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 28.

 

 

Art. 8

Norma transitoria.

 

[1. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 presentano le proposte di iniziative entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il programma annuale degli interventi e il piano finanziario previsti dall'art. 7 sono redatti dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 28.

 

 

Art. 9

Norma finanziaria.

 

[1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 100.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 780 di nuova istituzione nel bilancio 1994, denominato: «Spese per il finanziamento di interventi diretti alla promozione di una cultura di pace».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 del bilancio di previsione 1994.

3. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28 comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23] (11).

 

 

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 28.