L.R.
9 agosto 1994, n. 22 (1).
Norme
per l'insegnamento dello sci in Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 agosto 1994, n. 36.
Art.
1
Oggetto.
1.
La presente legge regionale, nell'ambito dei principi fondamentali della
legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81, disciplina l'ordinamento della professione di
maestro di sci in Umbria.
Art.
2
Figura
professionale.
1.
È maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nel fondo, chi
consegue la relativa abilitazione con le modalità previste dalla presente legge
o abbia conseguito, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa, il
certificato d'idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato dalla F.I.S.I. ai
sensi del secondo comma dell'art. 238 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, o
rilasciato da Regioni o Province autonome nell'ambito delle proprie competenze
in materia di formazione professionale.
2.
Il maestro di sci insegna professionalmente, anche in modo non continuativo ed
esclusivo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in
tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su
piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni
con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e
materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
3.
Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le aree sciistiche,
nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori
pista ed escursioni con gli sci ove è prevista l'attività dei maestri di sci.
Art.
3
Albo
professionale.
1.
L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione
in appositi albi professionali tenuti dal Collegio regionale dei maestri di sci
di cui all'art. 8.
2.
L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a
seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui
all'art. 4 lett. c), e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.
3.
Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi per comprovati motivi di forza
maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento
immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.
4.
La validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata fino alla
frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità
psico-fisica.
Art.
4
Modalità
di iscrizione all'albo.
1.
Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in
possesso dei titoli di cui all'art. 2 comma 1 nonché dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alle Comunità Europee;
b)
maggiore età;
c)
idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria
locale del comune di residenza;
d)
licenza di scuola dell'obbligo;
e)
non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche
temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione.
2.
Possono inoltre essere iscritti all'albo, fermo restando il possesso dei
requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e) del comma 1, coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento tramite corsi organizzati da altre
Regioni o Province autonome nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 marzo
1991, n. 81.
Art.
5
Abilitazione
professionale.
1.
L'abilitazione alla professione di maestro di sci si consegue mediante la
frequenza dei corsi di formazione tecnico-didattico-culturale ed il superamento
dei relativi esami, giusto quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della
legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
6
Organizzazione
dei corsi.
1.
I corsi di formazione ed i relativi esami sono organizzati dalla Regione
dell'Umbria, anche in collaborazione con altre Regioni, al verificarsi di
condizioni tali da lasciar prevedere concreti effetti occupazionali per i
candidati. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova
dimostrativa attitudinale pratica.
2.
I corsi di aggiornamento sono organizzati dalla Regione dell'Umbria, anche in
collaborazione con altre Regioni, subordinatamente alla realizzazione del
Collegio regionale o interregionale di cui al successivo art. 8 e del relativo
albo professionale.
3.
Nel caso in cui i corsi siano fatti in collaborazione con altre Regioni deve
essere stipulato un apposito atto di convenzione.
4.
L'attuazione dei corsi può anche essere affidata ad enti o organizzazioni
particolarmente qualificati.
Art.
7
Maestri
di sci di altre Regioni e altri Stati.
1.
I maestri di sci iscritti negli albi regionali o interregionali di altre
Regioni o Province autonome, che intendono esercitare temporaneamente in
Umbria, devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri
di sci di cui all'art. 8, indicando la località sciistica in cui intendono
esercitare ed il periodo di attività.
2.
I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che
intendano esercitare temporaneamente in Umbria, devono richiedere
preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale di cui all'art. 8. Il
nulla-osta è concesso subordinatamente al riconoscimento, da parte della
Federazione
Italiana
Sport Invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci,
dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della
reciprocità di trattamento.
3.
Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 l'esercizio saltuario di
attività da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre
Regioni o Province autonome o da altri Stati.
Art.
8
Collegio
regionale dei maestri di sci.
1.
È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione,
il Collegio regionale dei maestri di sci. Gli organi e le funzioni del Collegio
sono quelli definiti nei commi 2, 3, e 4 dell'art. 13 della legge 8 marzo 1991,
n. 81.
2.
La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione
dei regolamenti adottati dal Collegio, spetta alla Giunta regionale.
3.
Nel caso in cui, verificandosi le condizioni di cui all'art. 14, comma 1 della
legge 8 marzo 1991, n. 81, non sia possibile istituire il Collegio regionale,
la Giunta regionale provvede ad attivare tutte le procedure idonee alla
costituzione del Collegio interregionale dei maestri di sci cui sono demandate
tutte le funzioni previste per il Collegio regionale.
Art.
9
Scuole
di sci.
1.
Sono «Scuole di sci» le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci
per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale e che
possiedono i seguenti requisiti:
a)
abbiano un organico di almeno tre maestri, compreso un direttore con mansioni
di coordinatore e di responsabile del corpo insegnante sotto l'aspetto
tecnico-didattico;
b)
dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ed
ubicata in località idonea per l'esercizio dell'attività sciistica;
c)
perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione
professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello
della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
d)
abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro le forme democratiche di
partecipazione dei singoli maestri alla gestione e alla organizzazione delle
scuole stesse;
e)
assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di
soccorso, nonché a collaborare con le autorità scolastiche, l'associazionismo
sportivo e gli Enti locali per favorire la più ampia diffusione dello sci,
incrementare l'afflusso turistico, nonché valorizzare i beni ambientali montani.
2.
Le scuole di sci a seguito di apposita domanda, sono riconosciute dalla Giunta
regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci e del
Comune competente per territorio, e sono iscritte in apposito elenco da tenersi
a cura degli uffici regionali competenti in materia di sport.
3.
La Giunta regionale verifica periodicamente la persistenza delle condizioni per
il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni
dell'elenco regionale.
4.
Per una migliore razionalizzazione del servizio è riconosciuta, di norma, una
sola scuola di sci per ogni stazione sciistica, ferma restando la libertà di
esercizio autonomo della professione o di esercizio professionale in
aggregazioni diverse dalla scuola di sci. Il riconoscimento di più scuole nella
stessa località è subordinato alla comprovata necessità di articolare
maggiormente i servizi turistici per migliorare il servizio all'utenza.
5.
La denominazione «Scuola di sci» può essere usata esclusivamente dagli
organismi riconosciuti.
Art. 10
Tariffe professionali.
1.
Le tariffe massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Umbria vengono
fissate dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale dei maestri
di sci di cui all'art. 8, entro il 31 ottobre di ogni anno e sono valide per la
successiva stagione invernale.
Art.
11
Sanzioni
amministrative.
1.
La mancata comunicazione di quanto previsto all'art. 7, comma 1 è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire
800.000.
2.
L'esercizio della professione in mancanza del nulla-osta di cui all'art. 7
comma 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 1.200.000.
3.
L'uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non riconosciuti
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000
a lire 1.200.000.
4.
L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi
dell'art. 10 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2 a 9 volte la tariffa praticata.
5.
L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative
di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.
6.
I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono
presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i
relativi proventi.
7.
La Giunta regionale nel caso di reiterate violazioni, nei casi previsti dai
commi 1, 2, 3 e 4 può determinare, sentito il parere del Collegio regionale dei
maestri di sci, la cancellazione dei soggetti trasgressori dall'Albo
professionale.
Art.
12
Benefici
economici.
1.
Nel caso in cui la Regione non provveda direttamente alla organizzazione dei
corsi, essa interviene tramite l'erogazione di contributi, a parziale copertura
delle spese sostenute, a favore dei cittadini umbri che abbiano frequentato con
profitto corsi ed esami organizzati da altre Regioni o Province autonome. I
contributi sono concessi previa presentazione di domanda, rivolta al Presidente
della Giunta regionale, corredata dai documenti comprovanti il superamento dei
suddetti corsi ed esami e dalla documentazione relativa alle spese sostenute.
2.
Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa annua di lire 5.000.000 con imputazione al cap. 1041 del
bilancio regionale già istituito con L.R. 26 aprile 1985, n. 33 e denominato:
«Contributi della Regione per la partecipazione di cittadini residenti in
Umbria ai corsi preparatori e di aggiornamento, nonché agli esami di
abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di sci».
Art.
13
Abrogazione
di norme.
1.
Sono abrogati la legge regionale 26 aprile 1985, n. 34, concernente la
disciplina dell'insegnamento dello sci e dell'esercizio delle scuole di sci in
Umbria, nonché il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 2 giugno 1987, n.
32.
Art.
14
Norme
transitorie.
1.
In fase di prima applicazione della presente legge possono essere iscritti
all'Albo professionale di cui all'art. 3 i maestri di sci che siano in possesso
di licenza di abilitazione conseguita ai sensi della L.R. 26 aprile 1985, n. 34
e dei requisiti stabiliti dall'art. 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
2.
Fino alla costituzione del Collegio regionale o interregionale di cui all'art.
8 e del relativo Albo professionale vale quanto segue:
a)
l'insegnamento dello sci in Umbria è subordinato alla iscrizione all'albo
professionale dei maestri di sci di altra Regione o Provincia autonoma;
b)
le tariffe professionali di cui all'art. 10 vengono fissate direttamente dalla
Giunta regionale tenendo conto della media di quelle praticate nella stagione
precedente sul territorio nazionale;
c)
la comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, va fatta direttamente alla Giunta
regionale;
d)
il nulla-osta di cui all'art. 7, comma 2, va richiesto direttamente al
Presidente della Giunta regionale;
e)
il parere di cui all'art. 9, comma 2, è richiesto solamente al Comune
competente per territorio.