L.R. 9 agosto 1994, n. 23 (1).

Norme in materia di tariffe per i servizi di trasporto pubblico locale.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 agosto 1994, n. 36.

 

 

Art. 1

Misure delle tariffe.

 

1. La misura e la disciplina delle tariffe minime per le autolinee extraurbane, attribuite alla competenza regionale ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono contenute nell'Allegato A alla presente legge.

2. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime per le autolinee attribuite alla competenza comunale, ai sensi dell'art. 46, lett. a), del D.P.R. 26 giugno 1955, n. 771, sono contenute nell'Allegato B alla presente legge.

3. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime differenziate per le autolinee attribuite alla competenza regionale ed alla competenza comunale applicabili nei casi in cui sia stato introdotto il sistema magnetico con obliterazione e tessera magnetica a scalare, sono contenute nell'allegato C alla presente legge.

4. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime per il trasporto di pacchi a mezzo autobus adibiti a trasporto pubblico di persone, sono contenute nell'allegato D alla presente legge.

5. La misura delle tariffe minime per le linee di navigazione interna sul lago Trasimeno è contenuta nell'Allegato E alla presente legge.

 

 

Art. 2

Disciplina delle tariffe.

 

1. Le imprese di trasporto pubblico locale possono applicare tariffe superiori a quelle previste negli Allegati A), B), C), D), E), di cui all'art. 1.

2. Le imprese devono inviare alla Giunta regionale entro 15 giorni dalla data di approvazione, l'atto di cui al comma 1, contenente le motivazioni e il significato economico delle determinazioni assunte.

3. Previa autorizzazione della Giunta regionale le imprese possono applicare tariffe sperimentali inferiori a quelle previste nell'allegato B, qualora introducano tecnologie avanzate di controllo dell'utenza e della percorrenza.

4. Per la misura e la modalità delle tariffe del servizio a chiamata si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 3

 

1. Gli utenti sono tenuti a obliterare i titoli di viaggio in presenza di tecnologie avanzate di controllo, a bordo degli autobus.

 

 

Allegato «A»

 

Misura delle tariffe delle autolinee extraurbane

 

AbbonamentiPercorrenzeCorsasempliceQuindicinaliMensiliTrimes.AnnualiAnn. Scol.Fino a Km 71.00024.00042.000101.000353.000239.000oltre 7 Km e fino a 10 Km1.70024.00042.000101.000353.000239.000oltre 10 Km e fino a 15 Km2.40029.00051.000122.000428.000291.000oltre 15 Km e fino a 20 Km3.00034.00060.000144.000504.000342.000oltre 20 Km e fino a 25 Km3.70038.00067.000161.000563.000382.000oltre 25 Km e fino a 30 Km4.30041.00073.000175.000613.000416.000oltre 30 Km e fino a 35 Km4.90045.00080.000192.000672.000456.000oltre 35 Km e fino a 40 Km5.50048.00086.000206.000722.000490.000oltre 40 Km e fino a 45 Km6.10052.00093.000223.000781.000530.000oltre 45 Km e fino a 50 Km6.70055.00099.000238.000832.000564.000oltre 50 Km e fino a 60 Km7.70062.000111.000266.000932.000633.000oltre 60 Km e fino a 70 Km8.70069.000123.000295.0001.033.000701.000oltre 70 Km e fino a 80 Km9.70075.000134.000322.0001.126.000764.000oltre 80 Km e fino a 90 Km10.70081.000145.000348.0001.218.000827.000oltre 90 Km e fino a 100

Km11.70087.000156.000374.0001.310.000889.000oltre 100 Km e fino a 110

Km12.70094.000167.000401.0001.403.000952.000

 

Oltre i 110 Km le suddette tariffe, per ogni 20 Km, aumenteranno rispettivamente di:

 

- biglietti di corsa sempliceL.1.800- abbonamenti quindicinaliL.11.000- abbonamenti mensiliL.18.000- abbonamenti trimestraliL.47.000- abbonamenti annualiL.151.000- abbonamenti annuali scolasticiL.103.000

 

È prevista l'emissione di abbonamenti settimanali riservati ai militari di leva, senza limitazione del numero delle corse, così articolati:

 

a) fino a Km 20L.10.000b) oltre Km 20 e fino a Km 40L.15.000c) oltre Km 40 e fino a Km 60L.19.000d) oltre Km 60 e fino a Km 80L.22.000e) oltre Km 80 e fino a Km 110L.25.000

 

Gli abbonamenti trimestrali ed annuali sono riservati ai lavoratori dipendenti ed agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e sono validi per tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse. Essi possono essere utilizzati per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare il luogo di residenza con il luogo di lavoro o con la scuola e viceversa.

L'abbonamento annuale scolastico è riservato agli studenti fino alle scuole medie superiori ed è valido per i soli giorni di scuola senza limitazione del numero delle corse. Esso può essere utilizzato per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con la sede dell'istituto e viceversa.

Le aziende di trasporto esercenti autolinee interregionali, aventi tratti in comune con autolinee di competenza statale o con le linee ferroviarie, hanno facoltà di adeguare le tariffe regionali a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti limitatamente alle relazioni interregionali in cui venga riconosciuta la possibilità di carico anche alle aziende concorrenti, o per l'intero percorso, a seconda del caso.

Le aziende hanno facoltà, attraverso accordi specifici, di emettere abbonamenti cumulativi per servizi urbani ed extraurbani: la misura dell'abbonamento viene determinata sommando l'importo dell'abbonamento del servizio extraurbano e il 50 per cento dell'importo dell'abbonamento per il servizio di competenza comunale.

Per le linee dirette che percorrono autostrade o che non effettuano fermate intermedie, in corrispondenza di insediamenti abitativi con un numero di abitanti inferiore a 50.000, è data facoltà alle aziende concessionarie di aumentare fino al 25 per cento le tariffe di cui al presente Allegato A.

Le aziende di trasporto hanno la facoltà di emettere abbonamenti mensili, validi solo per le corse di andata ovvero solo per le corse di ritorno, applicando la tariffa prevista per gli abbonamenti quindicinali.

 

 

Allegato «B»

 

Misura delle tariffe delle autolinee di competenza comunale classificate urbane

 

- Per percorsi fino a Km 7L.1.000- Per percorsi oltre Km 7 fino a Km 10L.1.700- Biglietto per n. 10 corse fino a Km 7L.9.000- Biglietto per n. 10 corse oltre Km 7 fino a Km 10L.14.200- Biglietti per n. 10 corse fino a Km 7 riservato ai militari di levaL.6.000- Biglietto per n. 10 corse oltre a Km 7 fino a Km 10 riservato ai militari di levaL.10.000- Biglietto turistico giornaliero urbano per numero illimitato di corse facoltativo per le aziendeL.3.800- Biglietto per comitive (non meno di 10 persone) facoltativo per le aziende20% di sconto su tutte le tariffe in vigore- Biglietto di corsa semplice per ore non di punta, sperimentale e facoltativo, per il quale le aziende sono autorizzate a determinare le rispettive fasce orarie antimeridiane e pomeridiane di applicazione in base alla peculiarità ed alle esigenze dei centri urbani serviti

 

L. 800- Tariffa oraria facoltativa:a) per viaggi di durata fino a 40'L.1.000b) per viaggi di durata superiore a 40' e fino a 70'L.1.700- Abbonamenti settimanali per i soli militari di leva, per la intera rete urbana, valido tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse

L. 8.000- Abbonamento quindicinale per l'intera rete valido tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse facoltativo per le aziende

L. 24.000- Abbonamento mensile per l'intera rete, valido tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse

L. 42.000- Abbonamento trimestrale per i lavoratori dipendenti e per gli studenti frequentanti scuole di ogni ordine e grado, valido per tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse e per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare il luogo di residenza con il luogo di lavoro o con la scuola e viceversa

 

L. 101.000- Abbonamento annuale per i lavoratori dipendenti e per gli studenti frequentanti scuole di ogni ordine e grado, valido per tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse e per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare il luogo di residenza con il luogo di lavoro o con la scuola e viceversa

 

 

L. 353.000- Abbonamento scolastico per studenti senza limitazione del numero delle corse, valido per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare il luogo di residenza con l'istituto scolastico e viceversa e relativamente ai soli giorni di scuola

 

L. 239.000

 

 

Allegato «C»

 

Misura delle tariffe differenziate per autolinee urbane ed extraurbane applicabili in caso di introduzione del sistema magnetico con obliterazione e tessera magnetica a scalare

TESSERA BLUTESSERA ROSABigliettosenza limitazione orariper le ore non di puntaPercorrenzecorsaN. introduzioniN. introduzionisemplice

ordinarioda effettuareTariffeda effettuareTariffefino a 7 Km1.00018001700oltre 7 Km e fino a 10 Km1.70021.60021.400oltre 10 Km e fino a 15 Km2.40021.60021.400oltre 15 Km e fino a 20 Km3.00032.40032.100oltre 20 Km e fino a 25 Km3.70032.40032.100oltre 25 Km e fino a 30 Km4.30043.20042.800oltre 30 Km e fino a 35 Km4.90054.00053.500oltre 35 Km e fino a 40 Km5.50054.00053.500oltre 40 Km e fino a 45 Km6.10064.80064.200oltre 45 Km e fino a 50 Km6.70075.60074.900oltre 50 Km e fino a 60 Km7.70075.60074.900oltre 60 Km e fino a 70 Km8.70086.40085.600oltre 70 Km e fino a 80 Km9.70097.20096.300oltre 80 Km e fino a 90 Km10.700108.000107.000oltre 90 Km e fino a 100 Km11.700118.800117.700oltre 100 Km e fino a 110

Km12.700129.600128.400

 

 

Allegato «D»

 

Misura delle tariffe per trasporto pacchi

 

Ciascun viaggiatore può portare con sé un solo bagaglio, purché di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 25.

Per ogni ulteriore bagaglio appresso e per quelli che eccedono le dimensioni di cui al comma precedente il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietti il cui ammontare viene qui di seguito riportato:

 

- Percorsi fino a 50 KmL.4.000- Percorsi superiori a 50 KmL.8.000

 

I viaggiatori sprovvisti di biglietto per bagaglio, oltre al pagamento del normale biglietto, sono tenuti anche al pagamento della sanzione amministrativa di L. 20.000.

L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente.

Per i pacchi spediti su autolinee vengono corrisposte le seguenti tariffe:

a) per peso fino a 5 Kg L. 12.000

b) per peso oltre 5 Kg fino a 10 Kg L. 17.000

c) per peso oltre 10 Kg fino a 20 Kg L. 23.000

d) per peso oltre 20 Kg e fino a 40 Kg L. 29.000

e) per pacchi il cui peso ecceda 40 Kg vengono raddoppiate le misure suddette corrispondenti alle classi di peso sopra riportate.

Per pacchi che eccedano le dimensioni di cm. 100 x 25 x 30 le tariffe sono raddoppiate.

Per il trasporto di generi alimentari di prima necessità viene operata una riduzione tariffaria del 70 per cento.

Per gli abbonamenti viene operata una riduzione tariffaria del 50 per cento.

I due benefici di cui sopra sono cumulabili.

Gli esercenti del servizio pubblico di trasporto sono autorizzati a stipulare convenzioni contenenti tariffe ridotte per spedizioni a carattere continuativo.

 

 

Allegato «E»

 

Misura delle tariffe per le linee di navigazione interna sul lago Trasimeno

 

AndataRitornoPassignano sul Trasimeno-Isola Maggiore4.8008.500Passignano sul Trasimeno-Castiglione del Lago6.50012.200Passignano sul Trasimeno-Tuoro Navaccia3.5006.500Passignano sul Trasimeno-S. Feliciano4.3007.700Passignano sul Trasimeno-Isola Polvese (dir.)5.50010.700Passignano sul Trasimeno-Isola Maggiore-Isola

Polvese9.70017.200Isola Maggiore-Isola Polvese5.50010.700Castiglione del Lago-Isola Maggiore5.50010.700Castiglione del Lago-Passignano sul Trasimeno6.50012.200Castiglione del Lago-Tuoro Navaccia4.8008.500S. Feliciano-Isola Polvese3.5006.500Tuoro Navaccia-Isola Maggiore3.5006.500Castiglione del Lago-Isola Maggiore - Isola

Polvese9.70017.200S. Feliciano-Isola Polvese-Isola Maggiore7.70015.000Tuoro-Isola Maggiore-Isola Polvese7.70015.000