L.R.
9 agosto 1994, n. 23 (1).
Norme
in materia di tariffe per i servizi di trasporto pubblico locale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 agosto 1994, n. 36.
Art.
1
Misure
delle tariffe.
1.
La misura e la disciplina delle tariffe minime per le autolinee extraurbane,
attribuite alla competenza regionale ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5
e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono contenute nell'Allegato A alla presente
legge.
2.
La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime per le autolinee
attribuite alla competenza comunale, ai sensi dell'art. 46, lett. a), del
D.P.R. 26 giugno 1955, n. 771, sono contenute nell'Allegato B alla presente
legge.
3.
La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime differenziate per
le autolinee attribuite alla competenza regionale ed alla competenza comunale
applicabili nei casi in cui sia stato introdotto il sistema magnetico con
obliterazione e tessera magnetica a scalare, sono contenute nell'allegato C
alla presente legge.
4.
La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime per il trasporto
di pacchi a mezzo autobus adibiti a trasporto pubblico di persone, sono
contenute nell'allegato D alla presente legge.
5.
La misura delle tariffe minime per le linee di navigazione interna sul lago
Trasimeno è contenuta nell'Allegato E alla presente legge.
Art.
2
Disciplina
delle tariffe.
1.
Le imprese di trasporto pubblico locale possono applicare tariffe superiori a
quelle previste negli Allegati A), B), C), D), E), di cui all'art. 1.
2.
Le imprese devono inviare alla Giunta regionale entro 15 giorni dalla data di
approvazione, l'atto di cui al comma 1, contenente le motivazioni e il
significato economico delle determinazioni assunte.
3.
Previa autorizzazione della Giunta regionale le imprese possono applicare
tariffe sperimentali inferiori a quelle previste nell'allegato B, qualora
introducano tecnologie avanzate di controllo dell'utenza e della percorrenza.
4.
Per la misura e la modalità delle tariffe del servizio a chiamata si applicano
le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24
e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
3
1.
Gli utenti sono tenuti a obliterare i titoli di viaggio in presenza di
tecnologie avanzate di controllo, a bordo degli autobus.
Allegato
«A»
Misura
delle tariffe delle autolinee extraurbane
AbbonamentiPercorrenzeCorsasempliceQuindicinaliMensiliTrimes.AnnualiAnn.
Scol.Fino a Km 71.00024.00042.000101.000353.000239.000oltre 7 Km e fino a 10
Km1.70024.00042.000101.000353.000239.000oltre 10 Km e fino a 15
Km2.40029.00051.000122.000428.000291.000oltre 15 Km e fino a 20
Km3.00034.00060.000144.000504.000342.000oltre 20 Km e fino a 25
Km3.70038.00067.000161.000563.000382.000oltre 25 Km e fino a 30
Km4.30041.00073.000175.000613.000416.000oltre 30 Km e fino a 35
Km4.90045.00080.000192.000672.000456.000oltre 35 Km e fino a 40
Km5.50048.00086.000206.000722.000490.000oltre 40 Km e fino a 45
Km6.10052.00093.000223.000781.000530.000oltre 45 Km e fino a 50
Km6.70055.00099.000238.000832.000564.000oltre 50 Km e fino a 60
Km7.70062.000111.000266.000932.000633.000oltre 60 Km e fino a 70
Km8.70069.000123.000295.0001.033.000701.000oltre 70 Km e fino a 80
Km9.70075.000134.000322.0001.126.000764.000oltre 80 Km e fino a 90
Km10.70081.000145.000348.0001.218.000827.000oltre 90 Km e fino a 100
Km11.70087.000156.000374.0001.310.000889.000oltre
100 Km e fino a 110
Km12.70094.000167.000401.0001.403.000952.000
Oltre
i 110 Km le suddette tariffe, per ogni 20 Km, aumenteranno rispettivamente di:
-
biglietti di corsa sempliceL.1.800- abbonamenti quindicinaliL.11.000-
abbonamenti mensiliL.18.000- abbonamenti trimestraliL.47.000- abbonamenti
annualiL.151.000- abbonamenti annuali scolasticiL.103.000
È
prevista l'emissione di abbonamenti settimanali riservati ai militari di leva,
senza limitazione del numero delle corse, così articolati:
a)
fino a Km 20L.10.000b) oltre Km 20 e fino a Km 40L.15.000c) oltre Km 40 e fino
a Km 60L.19.000d) oltre Km 60 e fino a Km 80L.22.000e) oltre Km 80 e fino a Km
110L.25.000
Gli
abbonamenti trimestrali ed annuali sono riservati ai lavoratori dipendenti ed
agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e sono validi per
tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse. Essi possono essere
utilizzati per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare il luogo di
residenza con il luogo di lavoro o con la scuola e viceversa.
L'abbonamento
annuale scolastico è riservato agli studenti fino alle scuole medie superiori
ed è valido per i soli giorni di scuola senza limitazione del numero delle
corse. Esso può essere utilizzato per i soli mezzi di linea indispensabili a
collegare l'abitazione con la sede dell'istituto e viceversa.
Le
aziende di trasporto esercenti autolinee interregionali, aventi tratti in
comune con autolinee di competenza statale o con le linee ferroviarie, hanno
facoltà di adeguare le tariffe regionali a quelle stabilite dal Ministero dei
trasporti limitatamente alle relazioni interregionali in cui venga riconosciuta
la possibilità di carico anche alle aziende concorrenti, o per l'intero
percorso, a seconda del caso.
Le
aziende hanno facoltà, attraverso accordi specifici, di emettere abbonamenti
cumulativi per servizi urbani ed extraurbani: la misura dell'abbonamento viene
determinata sommando l'importo dell'abbonamento del servizio extraurbano e il
50 per cento dell'importo dell'abbonamento per il servizio di competenza
comunale.
Per
le linee dirette che percorrono autostrade o che non effettuano fermate
intermedie, in corrispondenza di insediamenti abitativi con un numero di
abitanti inferiore a 50.000, è data facoltà alle aziende concessionarie di
aumentare fino al 25 per cento le tariffe di cui al presente Allegato A.
Le
aziende di trasporto hanno la facoltà di emettere abbonamenti mensili, validi
solo per le corse di andata ovvero solo per le corse di ritorno, applicando la
tariffa prevista per gli abbonamenti quindicinali.
Allegato
«B»
Misura
delle tariffe delle autolinee di competenza comunale classificate urbane
-
Per percorsi fino a Km 7L.1.000- Per percorsi oltre Km 7 fino a Km 10L.1.700-
Biglietto per n. 10 corse fino a Km 7L.9.000- Biglietto per n. 10 corse oltre
Km 7 fino a Km 10L.14.200- Biglietti per n. 10 corse fino a Km 7 riservato ai
militari di levaL.6.000- Biglietto per n. 10 corse oltre a Km 7 fino a Km 10
riservato ai militari di levaL.10.000- Biglietto turistico giornaliero urbano
per numero illimitato di corse facoltativo per le aziendeL.3.800- Biglietto per
comitive (non meno di 10 persone) facoltativo per le aziende20% di sconto su
tutte le tariffe in vigore- Biglietto di corsa semplice per ore non di punta,
sperimentale e facoltativo, per il quale le aziende sono autorizzate a
determinare le rispettive fasce orarie antimeridiane e pomeridiane di
applicazione in base alla peculiarità ed alle esigenze dei centri urbani
serviti
L.
800- Tariffa oraria facoltativa:a) per viaggi di durata fino a 40'L.1.000b) per
viaggi di durata superiore a 40' e fino a 70'L.1.700- Abbonamenti settimanali
per i soli militari di leva, per la intera rete urbana, valido tutti i giorni
senza limitazione del numero delle corse
L.
8.000- Abbonamento quindicinale per l'intera rete valido tutti i giorni senza
limitazione del numero delle corse facoltativo per le aziende
L.
24.000- Abbonamento mensile per l'intera rete, valido tutti i giorni senza
limitazione del numero delle corse
L.
42.000- Abbonamento trimestrale per i lavoratori dipendenti e per gli studenti
frequentanti scuole di ogni ordine e grado, valido per tutti i giorni senza
limitazione del numero delle corse e per i soli mezzi di linea indispensabili a
collegare il luogo di residenza con il luogo di lavoro o con la scuola e
viceversa
L.
101.000- Abbonamento annuale per i lavoratori dipendenti e per gli studenti
frequentanti scuole di ogni ordine e grado, valido per tutti i giorni senza
limitazione del numero delle corse e per i soli mezzi di linea indispensabili a
collegare il luogo di residenza con il luogo di lavoro o con la scuola e
viceversa
L.
353.000- Abbonamento scolastico per studenti senza limitazione del numero delle
corse, valido per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare il luogo di
residenza con l'istituto scolastico e viceversa e relativamente ai soli giorni
di scuola
L.
239.000
Allegato
«C»
Misura
delle tariffe differenziate per autolinee urbane ed extraurbane applicabili in
caso di introduzione del sistema magnetico con obliterazione e tessera
magnetica a scalare
TESSERA
BLUTESSERA ROSABigliettosenza limitazione orariper le ore non di
puntaPercorrenzecorsaN. introduzioniN. introduzionisemplice
ordinarioda
effettuareTariffeda effettuareTariffefino a 7 Km1.00018001700oltre 7 Km e fino
a 10 Km1.70021.60021.400oltre 10 Km e fino a 15 Km2.40021.60021.400oltre 15 Km
e fino a 20 Km3.00032.40032.100oltre 20 Km e fino a 25 Km3.70032.40032.100oltre
25 Km e fino a 30 Km4.30043.20042.800oltre 30 Km e fino a 35
Km4.90054.00053.500oltre 35 Km e fino a 40 Km5.50054.00053.500oltre 40 Km e
fino a 45 Km6.10064.80064.200oltre 45 Km e fino a 50 Km6.70075.60074.900oltre
50 Km e fino a 60 Km7.70075.60074.900oltre 60 Km e fino a 70
Km8.70086.40085.600oltre 70 Km e fino a 80 Km9.70097.20096.300oltre 80 Km e
fino a 90 Km10.700108.000107.000oltre 90 Km e fino a 100
Km11.700118.800117.700oltre 100 Km e fino a 110
Km12.700129.600128.400
Allegato
«D»
Misura
delle tariffe per trasporto pacchi
Ciascun
viaggiatore può portare con sé un solo bagaglio, purché di dimensioni non
superiori a cm. 50 x 30 x 25.
Per
ogni ulteriore bagaglio appresso e per quelli che eccedono le dimensioni di cui
al comma precedente il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietti il cui
ammontare viene qui di seguito riportato:
-
Percorsi fino a 50 KmL.4.000- Percorsi superiori a 50 KmL.8.000
I
viaggiatori sprovvisti di biglietto per bagaglio, oltre al pagamento del
normale biglietto, sono tenuti anche al pagamento della sanzione amministrativa
di L. 20.000.
L'importo
della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente.
Per
i pacchi spediti su autolinee vengono corrisposte le seguenti tariffe:
a)
per peso fino a 5 Kg L. 12.000
b)
per peso oltre 5 Kg fino a 10 Kg L. 17.000
c)
per peso oltre 10 Kg fino a 20 Kg L. 23.000
d)
per peso oltre 20 Kg e fino a 40 Kg L. 29.000
e)
per pacchi il cui peso ecceda 40 Kg vengono raddoppiate le misure suddette
corrispondenti alle classi di peso sopra riportate.
Per
pacchi che eccedano le dimensioni di cm. 100 x 25 x 30 le tariffe sono
raddoppiate.
Per
il trasporto di generi alimentari di prima necessità viene operata una
riduzione tariffaria del 70 per cento.
Per
gli abbonamenti viene operata una riduzione tariffaria del 50 per cento.
I
due benefici di cui sopra sono cumulabili.
Gli
esercenti del servizio pubblico di trasporto sono autorizzati a stipulare
convenzioni contenenti tariffe ridotte per spedizioni a carattere continuativo.
Allegato
«E»
Misura
delle tariffe per le linee di navigazione interna sul lago Trasimeno
AndataRitornoPassignano
sul Trasimeno-Isola Maggiore4.8008.500Passignano sul Trasimeno-Castiglione del
Lago6.50012.200Passignano sul Trasimeno-Tuoro Navaccia3.5006.500Passignano sul
Trasimeno-S. Feliciano4.3007.700Passignano sul Trasimeno-Isola Polvese
(dir.)5.50010.700Passignano sul Trasimeno-Isola Maggiore-Isola
Polvese9.70017.200Isola
Maggiore-Isola Polvese5.50010.700Castiglione del Lago-Isola Maggiore5.50010.700Castiglione
del Lago-Passignano sul Trasimeno6.50012.200Castiglione del Lago-Tuoro
Navaccia4.8008.500S. Feliciano-Isola Polvese3.5006.500Tuoro Navaccia-Isola
Maggiore3.5006.500Castiglione del Lago-Isola Maggiore - Isola
Polvese9.70017.200S.
Feliciano-Isola Polvese-Isola Maggiore7.70015.000Tuoro-Isola Maggiore-Isola
Polvese7.70015.000