L.R.
9 agosto 1994, n. 24 (1).
Norme
in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 agosto 1994, n. 36.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge disciplina le funzioni amministrative attribuite alla Regione
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10 - comma 6 - in materia
di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sulla rete viaria
nell'ambito regionale con esclusione delle autostrade, strade statali e
militari.
Art.
2
Delega
ai Comuni.
1.
Le funzioni amministrative per il rilascio di autorizzazioni per la
circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sono delegate al Comune,
nel cui territorio si svolge prevalentemente la circolazione.
Art.
3
Delega
alle Province.
1.
Sono delegate alle Province, nel cui territorio ha inizio il trasporto, le
funzioni amministrative per il rilascio di autorizzazione per la circolazione
di trasporti e veicoli eccezionali, quando la circolazione interessa il
territorio di più di due comuni.
Art.
4
Modalità
per il rilascio delle autorizzazioni.
1.
Le Province e i Comuni rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3,
in conformità ai criteri e alle modalità di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Art.
5
Funzioni
di indirizzo, di coordinamento e potere sostitutivo regionale.
1.
La Giunta regionale coordina e disciplina l'esercizio delle funzioni delegate
in materia di trasporti e di veicoli eccezionali mediante l'emanazione di
direttive alle Province ed ai Comuni.
2.
La Giunta regionale si sostituisce, previa diffida all'Ente delegato per il
compimento degli atti di cui alla presente legge nei casi di accertata inerzia
o ingiustificato ritardo, su istanza del richiedente debitamente motivata e
comprovata.
Art.
6
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 30 agosto 1982, n. 44.