L.R.
12 agosto 1994, n. 27 (1).
Prevenzione
degli infortuni nei cantieri edili.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 agosto 1994, n. 38, edizione straordinaria.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge, nel quadro della normativa statale e comunitaria, fissa i
criteri e le modalità per limitare i fattori di rischio per la sicurezza e la
salute dei lavoratori addetti ai cantieri edili ed in particolare disciplina
gli adempimenti necessari per il rispetto delle norme statali di tutela della
sicurezza dei lavoratori.
Art.
2
Ambito
di applicazione.
1.
La presente legge si applica per l'esecuzione di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nonché di lavori edili intrapresi su commissione di privati nei casi
individuati all'art. 5.
2.
Agli effetti delle disposizioni della presente legge:
a)
in mancanza di specifico incarico, per «responsabile dei lavori» si intende il
progettista fino alla fase di affidamento dei lavori; il direttore dei lavori
nelle fasi successive;
b)
il responsabile dei lavori valuta l'entità uomini/giorni di cui all'art. 3 del
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e comunica al committente gli eventuali obblighi
di designazione previsti allo stesso art. 3, commi 3 e 4,
e
di notifica previsti all'art. 11 del medesimo decreto;
c)
l'entità uomini/giorni se non determinata analiticamente, è valutata
moltiplicando l'importo a base d'asta per la percentuale della manodopera
riferita alla categoria prevalente di cui al decreto 11 dicembre 1978 del
Ministero dei LL.PP. pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1978, n. 357,
suddiviso per il costo della squadra tipo e per le otto ore di lavoro
quotidiano e infine moltiplicato per il numero degli operatori della squadra
tipo. I costi della manodopera sono quelli rilevabili dalle tabelle di cui
all'art. 23, comma 8, della L.R. 20 maggio 1986, n. 19, periodicamente
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, incrementati del
26,50 per cento per spese generali ed utile dell'impresa;
d)
ai fini del computo di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 14 agosto
1996, n. 494, i lavoratori autonomi non costituiscono in nessun caso impresa
(2).
(2)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 20 novembre 1998, n. 40. Vedi, anche, quanto
disposto dall'art. 16 della stessa legge.
Art.
2-bis
Integrazione
del Comitato di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro
1.
Il Comitato di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro costituito
ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è integrato dai
Prefetti delle province di Perugia e Terni.
2.
Per le questioni in materia di sicurezza nei cantieri edili partecipano alle
sedute del Comitato:
a)
un rappresentante regionale della Consulta dei costruttori edili della
Federazione regionale degli industriali;
b)
un rappresentante regionale dell'Associazione delle piccole e medie imprese;
c)
un rappresentante regionale della Confederazione nazionale dell'artigianato;
d)
un rappresentante regionale della Confartigianato;
e)
un rappresentante della segreteria regionale Fillea-CGIL;
f)
un rappresentante della segreteria regionale Feneal-UIL;
g)
un rappresentante della segreteria regionale Filca-CISL;
h)
un rappresentante regionale della Cassa edile;
i)
un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro;
l)
un rappresentante degli ordini provinciali degli ingegneri;
m)
un rappresentante degli ordini provinciali degli architetti;
n)
un rappresentante dei collegi provinciali dei geometri;
o)
un rappresentante dei collegi provinciali dei periti industriali.
3.
Il Comitato si riunisce in seduta plenaria almeno semestralmente. Il presidente
del Comitato può costituire gruppi di lavoro per l'approfondimento di
specifiche problematiche.
4.
Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale
regionale (3).
(3)
Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
3
Adempimenti
e garanzia della sicurezza.
1.
La prevenzione e la sicurezza nella esecuzione di un'opera pubblica o privata
sono garantite sin dalla fase progettuale.
2.
I soggetti obbligati predispongono i piani di sicurezza disciplinati dalla
presente legge, sulla base delle caratteristiche del cantiere considerato nella
sua interezza, nonché in relazione al tipo ed alle fasi di lavorazione,
conformemente alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro (4).
3.
Nell'ipotesi di subappalto, associazione temporanea di imprese o di consorzi,
si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e delle relative disposizioni di attuazione.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
4
Adempimento
contrattuale.
1.
La redazione e le prescrizioni del piano di sicurezza fanno parte degli
obblighi assunti dall'impresa con la sottoscrizione del contratto di esecuzione
di lavoro (5).
(5)
Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
5
Edilizia
privata.
1.
Nelle costruzioni da eseguirsi su commissione di privati il piano di sicurezza
è redatto per le lavorazioni di cui all'art. 33, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303,
nonché qualora i lavori presentino rischi per:
a)
instabilità dei versanti accertata in preventive indagini geologiche;
b)
sprofondamento o caduta libera da altezza superiore a cinque metri;
c)
prossimità di linee elettriche di media o alta tensione;
d)
lavorazioni in sotterraneo o in pozzi, ovvero che comportino rischi di
annegamento;
e)
scavi in trincea di profondità superiore a due metri;
f)
sbancamenti con fronte di scavo di altezza superiore a quattro metri;
g)
uso di esplosivo;
h)
montaggio e smontaggio di strutture prefabbricate.
Art.
6
Contenuti
del piano.
1.
Il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori contiene:
a)
l'identificazione dell'impresa contraente e del direttore tecnico responsabile
del rispetto del piano ai sensi del comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
b)
l'ubicazione del cantiere con indicazione della viabilità limitrofa, nonché
delle eventuali infrastrutture e delle aree geologicamente instabili
individuate nell'ambito territoriale interessato dal cantiere;
c)
l'elencazione e descrizione dei macchinari, delle apparecchiature, delle
strutture provvisionali ed in genere degli impianti da utilizzarsi nel
cantiere, con indicazione delle attestazioni e delle documentazioni d'obbligo
relative all'uso degli stessi;
d)
l'indicazione dei mezzi di protezione individuali e collettivi a disposizione
delle maestranze;
e)
l'indicazione, ai fini della sicurezza, dei modi e dei tempi previsti per
l'esecuzione dell'opera e delle misure anche individuali da adottare in
ciascuna fase a garanzia della sicurezza dei lavoratori;
f)
l'indicazione delle fasi di lavorazione in cui sono utilizzati materiali e
sostanze pericolose o nocive e delle relative cautele da adottare;
g)
una relazione tecnica contenente la descrizione dell'organizzazione del
cantiere con riferimento alle situazioni limitrofe alla collocazione ed alla
movimentazione dei materiali, dei mezzi e delle persone addette ai lavori,
all'installazione ed utilizzo di attrezzi, macchine ed opere provvisionali;
alla realizzazione degli impianti di distribuzione di energia;
h)
la planimetria generale del cantiere dalla quale risultino le aree di
stoccaggio, l'ubicazione e le aree di ingombro dei macchinari, i trasporti ed i
flussi, nonché le aree destinate ai servizi.
2.
La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge definisce il modello di piano.
Art.
7
Procedura
per la trasmissione del piano di sicurezza.
[1.
Nei casi di realizzazione di opera pubblica il piano della sicurezza nel
cantiere, predisposto dall'impresa esecutrice ai sensi dell'art. 6, è trasmesso
contestualmente all'amministrazione committente ed alla Unità sanitaria locale
competente per territorio all'atto del verbale di consegna dei lavori, ovvero
entro il termine in quella sede concordato, purché antecedente all'inizio dei
lavori stessi.
2.
Nei casi previsti dall'art. 5, l'impresa esecutrice è tenuta a predisporre il
piano di sicurezza dei lavoratori e ad inviarlo all'atto dell'inizio dei
lavori, alla Unità sanitaria locale competente per territorio.
3.
Copia del piano di sicurezza è conservata nel cantiere, a cura dell'impresa, a
disposizione dei soggetti preposti al controllo ai sensi della normativa
vigente] (6).
(6)
Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
8
Incompatibilità.
1.
Le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori sono incompatibili con la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato con l'impresa esecutrice dei lavori (7).
(7)
Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
9
Notifica
preliminare e verifica della regolarità contributiva.
1.
La notifica preliminare di inizio lavori, elaborata conformemente all'allegato
III del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 integrata con i dati del direttore
tecnico di cantiere e l'entità uomini/giorni, è trasmessa dal responsabile dei
lavori all'Unità sanitaria locale, all'Ispettorato provinciale del lavoro e,
per i lavori assistititi da contributo pubblico, all'Inps, all'Inail e alla
Cassa edile, competenti per territorio. Gli enti previdenziali ed assicurativi
verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie dei lavori,
anche in subappalto, e comunicano tempestivamente le irregolarità riscontrate
al committente e all'amministrazione comunale, la quale, in tal caso, ordina la
sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge (8).
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
10
Comunicazioni
inizio lavori delle amministrazioni comunali.
1.
Le amministrazioni comunali danno notizia alle Unità sanitarie locali
competenti per territorio delle comunicazioni d'inizio lavori a loro pervenute
in relazione alle concessioni edilizie rilasciate.
Art.
11
Obbligo
dell'impresa esecutrice di tenuta dei documenti.
1.
L'impresa esecutrice custodisce in cantiere a disposizione dei soggetti
preposti al controllo i seguenti documenti quotidianamente aggiornati:
a)
libro matricola dell'impresa che esegue i lavori o di quelle che comunque
operano nel cantiere;
b)
copia delle autorizzazioni al subappalto previste dalla vigente normativa;
c)
foglio giornaliero delle presenze;
d)
copia dei piani di sicurezza redatti ai sensi dell'art. 7 della presente legge
e degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (9).
(9)
Lettera aggiunta dall'art. 8, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
12
Intesa
tra le parti.
1.
Prima dell'inizio dei lavori, pubblici o privati, il cui importo sia superiore
a lire due miliardi e nei casi di lavorazioni ritenute di particolare rischio,
il responsabile dei lavori promuove incontri con l'Unità sanitaria locale,
l'Amministrazione comunale, l'Ispettorato del lavoro, i sindacati dei
lavoratori e le imprese tenute all'esecuzione dei lavori al fine di:
a)
valutare i rischi connessi alle caratteristiche dell'opera da eseguire;
b)
dare comunicazione dei tempi di realizzazione dell'opera da parte dell'impresa,
delle tecnologie utilizzate, del numero presumibile dei lavoratori occupati,
nonché delle opere da eseguirsi non direttamente dall'impresa (10).
2.
Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori le associazioni comunicano la
designazione, ad opera delle associazioni sindacali, dei delegati di cantiere
ai quali è altresì affidato il compito di evidenziare le esigenze di sicurezza
e di salute all'interno del cantiere da tutelare.
(10)
Comma così modificato dall'art. 9, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
13
Acquisizione
ed elaborazione dei dati.
1.
Al fine di favorire la conoscenza dei processi di trasformazione edilizia nel
territorio e di garantire l'efficacia delle attività di vigilanza degli organi
di competenza, l'Osservatorio regionale delle opere pubbliche, di cui all'art.
6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni ed
integrazioni, acquisisce, organizza ed elabora i dati trasmessi dai Comuni
relativi alla quantità ed al tipo di concessioni e di autorizzazioni
rilasciate, alla volumetria delle opere di nuova costruzione e di recupero,
alla ubicazione ed alle caratteristiche dei cantieri edili aperti, nonché ogni
altro dato ritenuto utile, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale
d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia dell'Umbria.
2.
I risultati dell'operazione di cui al comma 1 sono trasmessi periodicamente ai
soggetti preposti al controllo ed agli altri comunque interessati che ne
facciano richiesta.
Art.
14
Compiti
del direttore tecnico di cantiere in materia di sicurezza.
1.
Il direttore tecnico del cantiere, ai sensi del comma 8 dell'art. 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza
da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera.
2.
Nel caso di opere di particolare rilevanza tecnico-esecutiva, ovvero per
appalti di importo superiore a cinque milioni di E.C.U., l'amministrazione
appaltante può stabilire nel bando di gara la qualifica professionale del
direttore tecnico di cantiere.
3.
Prima dell'inizio dei lavori e nel caso di cui al comma 5, il direttore tecnico
sottoscrive il piano di sicurezza debitamente redatto, valutandone
l'attuabilità.
4.
L'impresa garantisce la copertura del ruolo di direttore tecnico di cantiere
per tutta la durata dei lavori.
5.
Ogni sostituzione del direttore tecnico del cantiere è comunicata entro dieci
giorni con lettera raccomandata alla stazione committente; in caso di mancata
sostituzione del direttore tecnico i lavori sono sospesi. Il periodo di
sospensione dei lavori non modifica il termine di ultimazione degli stessi.
Art.
15
Compiti
del direttore dei lavori.
1.
Il direttore dei lavori, o l'ingegnere capo qualora provveda alla consegna dei
lavori, acquisisce prima dell'inizio dei lavori copia della documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed infortunistici, effettuata dall'impresa affidataria e dalle eventuali
imprese subappaltatrici, ed annota nel verbale di consegna dei lavori
l'avvenuta predisposizione del piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 14
agosto 1996, n. 494 e della presente legge.
2.
Nei casi in cui venga autorizzato l'affidamento in subappalto di parte
dell'opera, il direttore dei lavori, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 18
della L. 19 marzo 1990, n. 55, acquisisce copia del contratto tra impresa
appaltatrice e quella subappaltatrice e qualora rilevi l'applicazione di prezzi
globalmente inferiori a quelli del contratto principale della percentuale
fissata dalla normativa vigente, ne dà tempestiva comunicazione
all'amministrazione o all'ente appaltante.
3.
Il direttore dei lavori comunica alla stazione appaltante l'esecuzione dei
lavori da parte di imprese non autorizzate, nonché in caso di assenza della
figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le rilevate inosservanze
del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici dei lavori (11).
(11)
Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
16
Revoca
dell'incarico professionale.
1.
L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 15 comporta, nei casi di
particolare gravità, la revoca dell'incarico professionale di direttore dei
lavori e la liquidazione della parcella relativa alle sole prestazioni
espletate, con esclusione di ogni maggiorazione prevista per incarico parziale.
Art.
17
Aggiornamento
professionale.
1.
La Regione dell'Umbria, con la collaborazione delle Unità sanitarie locali,
dell'Ispettorato del lavoro, dei Laboratori multizonali di epidemiologia e
sanità pubblica, di cui alla legge regionale 27 marzo 1990, n. 9,
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, delle
organizzazioni sindacali ed associazioni imprenditoriali, nonché delle scuole
edili, promuove:
a)
l'organizzazione di periodici corsi di formazione professionale per direttore
tecnico di cantiere;
b)
le iniziative di educazione alla salute ed alla sicurezza nei cantieri edili
per lavoratori, preposti ed imprenditori;
c)
nell'ambito dei programmi didattici delle scuole per geometri e degli istituti
tecnici e professionali, approfondimenti finalizzati all'aggiornamento delle
misure per la sicurezza, anche mediante supporti tecnici, concordati con i
competenti Provveditorati agli studi (12).
2.
Le imprese promuovono l'aggiornamento professionale dei direttori tecnici di
cantiere, anche mediante periodici corsi di formazione professionale.
(12)
Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
18
Attività
di informazione.
1.
Le scuole edili provinciali e i comitati paritetici territoriali per la
prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CTP), in collaborazione
con le Unità sanitarie locali, l'Ispettorato del lavoro e l'Agenzia regionale
SE.D.E.S., svolgono attività di informazione, nelle proprie sedi o presso i
cantieri, durante l'orario di lavoro delle maestranze, con le modalità
determinate di comune intesa dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
2.
La Giunta regionale promuove l'intesa tra organizzazioni imprenditoriali ed
organizzazioni sindacali al fine di favorire la presenza in ogni cantiere del
delegato sindacale alla sicurezza.
3.
L'attività di cui al comma 1, definita da appositi progetti approvati dalla
Giunta regionale, trovano copertura nelle linee finanziarie disponibili nei
programmi comunitari, nonché in quelle nazionali riferite alla formazione
continua di cui all'art. 17 della L. 24 giugno 1997, n. 196 (13).
(13)
Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art. 18-bis
Attività
di prevenzione, vigilanza e controllo.
1.
Al fine di incrementare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo negli
ambienti di lavoro il Piano sanitario regionale prevede specifici interventi
nel settore, vincolando la verifica della gestione dei direttori generali ai
risultati raggiunti (14).
(14)
Articolo aggiunto dall'art. 12, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
19
Relazione
annuale.
1.
Le Unità sanitarie locali ed i Laboratori multizonali di epidemiologia e sanità
pubblica trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione
sull'attività espletata per la sicurezza nei cantieri, nonché sulla redazione
dei progetti obiettivo a tal fine predisposti.
Art.
19-bis
Archivio
regionale delle ispezioni.
1.
Gli osservatori regionali, epidemiologico e delle opere pubbliche predispongono,
sulla base dei dati inviati dai servizi di prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro delle Unità sanitarie locali, l'archivio regionale delle
ispezioni, aggiornato con gli esiti dell'attività di vigilanza che i servizi
preposti effettuano presso i cantieri, completo delle sanzioni comminate per le
irregolarità riscontrate (15).
(15)
Articolo aggiunto dall'art. 13, L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Art.
20
Norma
finanziaria.
1.
Per consentire all'Osservatorio delle opere pubbliche di cui all'art. 6 della
legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, lo svolgimento dei compiti previsti
all'art. 13, al fine di garantire allo stesso adeguati supporti informatici e
la collaborazione di specifiche qualifiche professionali è autorizzata, per
l'anno 1994, la spesa di lire 20.000.000 da iscrivere, in termini di competenza
e di cassa, al capitolo 4990 di nuova istituzione denominato «Spese per il
funzionamento dell'Osservatorio delle opere pubbliche».
2.
Per le attività di aggiornamento professionale di cui all'art. 17, è
autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 5.000.000 da iscrivere, in
termini di competenza e di cassa, al capitolo 4995 di nuova istituzione
denominato «Spese per l'aggiornamento professionale sulla sicurezza nei
cantieri edili».
3.
Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 25.000.000, di cui ai
precedenti commi, si provvede con pari disponibilità appositamente prevista sul
fondo globale del cap. 6120, allegato n. 2, n. ordine 8, del bilancio di
previsione 1994.
4.
La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 3 maggio 1978,
n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994 le conseguenti
variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
5.
Per gli anni 1995 e successivi l'onere di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà
annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, L.R. 3
maggio 1978, n. 23.